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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/12/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1366/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
IE CI ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Muro
CA (PZ), alla Via Fontanile, snc e da
, nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. Giuditta Lamorte ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via Livorno nr. 131
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. nulla oppone.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 26.06.2025, e - premesso di aver Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Muro CA (PZ) il 04.06.2005 e che dalla loro unione sono nati i figli
(il 29.08.2006) e (il 10.06.2011) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio Per_1 Per_2 coniugalis, che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni: “1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati;
2. Stante il reciproco accordo e consenso, dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, il signor lascerà l'abitazione familiare, portando con sé i propri effetti personali e Pt_1 da questo momento la signora provvederà a sostituire la serratura di casa ed entro 15 Pt_2
(quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, la procederà alla voltura delle Pt_2 utenze;
3. Le spese di cui alle utenze della casa familiare saranno a carico della a far data Pt_2 dalla sottoscrizione del presente ricorso, mentre quelle antecedenti a detta data continueranno a essere sostenute secondo le modalità adottate dai coniugi sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
4. Il figlio minorenne verrà affidato in maniera condivisa a entrambi i genitori, nulla si concorda in merito all'affidamento di , maggiorenne, non economicamente Per_1 indipendente;
5. I due figli, maggiorenne, non economicamente indipendente e Per_1 Per_2 minorenne, avranno collocamento prevalente presso la madre;
6. L'abitazione coniugale – di proprietà esclusiva della - sita in in Muro CA (PZ) alla Contrada Giardini s.n.c., Pt_2 resterà nella disponibilità della , genitore collocatario prevalente, che continuerà ad Pt_2 abitarla con i figli e 7. Permarrà nella casa la totalità del mobilio presente al Per_1 Per_2 momento della sottoscrizione fatta eccezione per gli effetti personali del;
8. Il signor , Pt_1 Pt_1 che lascerà la casa coniugale, ritirando i propri effetti personali e restituendo le chiavi alla signora
, con la firma del presente ricorso, potrà già cambiare la propria residenza, dando Pt_2 comunicazione della nuova residenza alla , ai soli fini della condivisione dell'affido del Pt_2 figlio minorenne;
9. Il manterrà un rapporto stabile e continuativo con il figlio minorenne Pt_1
potrà comunicare con lui telefonicamente anche ogni giorno, tramite il cellulare in uso al Per_2 ragazzo, nel rispetto dei tempi del minore;
10. Il terrà il figlio con sé: a) a fine settimana Pt_1 alternati, dal sabato dall'uscita di scuola, alla domenica sino alle ore 21.30 - quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna, o presso il luogo che la madre indicherà, consegnando
2 il ragazzo alla madre o a persona di fiducia dalla medesima indicata;
b) infrasettimanalmente tutti i giovedì dall'uscita di scuola, ove li preleverà, occupandosi del pranzo e di fargli svolgere i compiti scolastici assegnati, nonché occupandosi di fargli svolgere le attività scolastiche e/o extrascolastiche previste e li riaccompagnerà entro le 21.30, presso l'abitazione materna, o presso il luogo che la madre indicherà, consegnando i ragazzi alla madre o a persona di fiducia dalla medesima indicata.
I genitori si daranno reciproca comunicazione del luogo in cui si trovano, se fuori dal Muro CA, quando avranno il ragazzo con loro. 11. Al presente è allegato piano genitoriale - che indica gli impegni e le attività quotidiane del figlio minorenne - relativo alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, accettato e sottoscritto dalle parti;
12. In caso di impossibilità di incontro con il padre, per condizioni di salute o causa di forza maggiore, del padre o del ragazzo, gli incontri non saranno soggetti a recupero, salvo diverso accordo tra i genitori;
13. I giorni di Natale e di Pasqua;
la Vigilia di Natale e di
Capodanno; il giorno di Capodanno e l'Epifania; il Ferragosto e in ogni caso ogni festività e ricorrenza che riguardi i figli (a titolo esemplificativo e non esaustivo il compleanno e/o l'onomastico) verranno trascorsi ad anni alterni dai figli con il padre o con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
14. Anche in deroga ai giorni di visita, il minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre e il giorno della Festa del Papà, trascorrerà con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre e il giorno della Festa della
Mamma, salvo diverso accordo tra i genitori;
15. Le vacanze estive verranno concordate di volta in volta tra i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno, avendo cura che il minore trascorra con ciascun genitore 15 (quindici) giorni anche non consecutivi;
16. Sarà cura dei genitori consentire e favorire la partecipazione del minore alle ricorrenze familiari di ciascun genitore, anche in deroga ai giorni di visita, salvo diverso accordo tra i genitori. 17. I suddetti accordi potranno essere modificati previo accordo e congruo anticipo tra i genitori, avuto riguardo al superiore ed extrascolastici del figlio medesimo, interessi che non potranno essere disattesi all'ultimo momento e, in ogni caso, considerata la volontà del minore;
12a. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni ed affettuosi rapporti tra i figli e i parenti paterni e materni e a garantirne il diritto di visita;
13a. I coniugi si impegnano ad assumere comportamenti eticamente e moralmente consoni alla situazione, tali da non ledere l'equilibrio e la crescita del figlio minore;
14a. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
15a. il verserà alla , a titolo di mantenimento ordinario Pt_1 Pt_2 del minore e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, l'importo di euro 300,00
(euro trecento/00), di cui: a) euro 150,00 (centocinquanta/00) per minorenne, b) euro Per_2
3 150,00 (centocinquanta/00) per , maggiorenne non economicamente indipendente;
16a.Il Per_1 suddetto importo, a titolo di mantenimento ordinario per i figli, soggetto a rivalutazione monetaria al 100% secondo gli indici ISTAT – FOI, dovrà essere versato, entro e non oltre il primo di ogni mese, su conto corrente, intestato alla , che verrà comunicato;
17a. Nulla è dovuto a titolo di Pt_2 mantenimento per i coniugi, godendo i medesimi di adeguati redditi propri;
18.Le parti espressamente concordano che l'Assegno Unico venga percepito interamente dalla signora
, genitore collocatario prevalente e che il procederà a rinunciare allo stesso;
19.Le Pt_2 Pt_1 spese di straordinarie amministrazione, debitamente concordate e documentate, individuate secondo le Linee guida del CNF che si allegano e che le parti accettano con la sottoscrizione del presente atto, saranno a carico i dei genitori in egual misura (50% e 50%). Le spese straordinarie non debitamente concordate e documentate, resteranno a carico di chi le ha sostenute;
20.I coniugi dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni che inibiscano il rilascio di un documento valido per l'espatrio. Relativamente al rilascio del passaporto e della carta di identità, anche valida per l'espatrio, per il minore, le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio degli stessi.”.
All'udienza del 20.11.2025, in presenza dei coniugi e dei difensori, esperito il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i ricorrenti, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore, a giovarsi della responsabilità congiunta Per_2 di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché all'interesse di entrambi i figli alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse del minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Muro CA (PZ), per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
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P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso del 26.06.2025, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Muro CA (PZ), il 04.06.2005, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Muro CA (PZ) dell'anno 2005, Atto nr. 5,
Parte II, Serie A, Ufficio 1;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone l'affidamento congiunto del figlio minore, ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Muro CA (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 27/11/2025
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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