Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2025, proposto da AZ MU, rappresentata e difesa dall’avvocato Sandro Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Zappalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NA Arena, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione dell’ASP di Catania n. 1842 del 4 dicembre 2024, pubblicata in pari data sul sito web dell’Amministrazione avente ad oggetto “Assunzione a tempo indeterminato ed ammissione procedure concorsuali riservate personale dirigenziale a seguito di procedure di stabilizzazione ex Leggi n. 234/2021 e n. 14/2023” e delle consequenziali lettere di notifica della suddetta deliberazione e dichiarazione ai fini dell’ammissione ai soggetti destinatari della procedura concorsuale riservata Dirigente Psicologo, per quanto di interesse della ricorrente;
- dell’avviso per la ricognizione di personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ex art. 1 comma 268, lettera B, Legge n. 234/2021 e Legge n. 14/2023 prot. n. 165495 del 23 luglio 2024, nella parte in cui non è previsto il previo scorrimento della graduatoria della precedente procedura di stabilizzazione Dirigente Psicologo indetta dall’ASP di Catania con deliberazione n. 1769 del 23.11.2023 e per quanto di occorrenza;
- del piano del fabbisogno del personale triennio 2024-2026 su dotazione organica 2022, allegato alla deliberazione n. 232 del 31.01.2024 e della stessa deliberazione nella parte in cui non è previsto il previo scorrimento della graduatoria della precedente procedura di stabilizzazione Dirigente Psicologo indetta dall’ASP di Catania con deliberazione n. 1769 del 23 novembre 2023 e per quanto di occorrenza;
- della nota di riscontro emessa dall’ASP di Catania prot. n. 279522 del 19 dicembre 2024;
- di ogni altro atto e/o documento, anche non conosciuto, antecedente e/o conseguente direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto con i provvedimenti impugnati che sia lesivo dei diritti e/o interessi della ricorrente;
nonché
per l’accertamento del diritto della ricorrente e la conseguente condanna ex art. 30, comma 2, cpa, dell’ASP intimata all’assunzione diretta senza ulteriori procedure selettive della ricorrente, classificatasi settima idonea nella procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di personale precario dell’Area della Dirigenza Sanitaria del S.S.N. in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 1 comma 268, lett. b, della Legge n. 234/2021 e Legge n. 14/2023, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Psicologo, indetta dall’ASP di Catania con deliberazione n. 1769 del 23 novembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ASP di Catania;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. GO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con dichiarazione depositata il 5 dicembre 2025, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, sul presupposto di essere stata assunta in esecuzione della sentenza di questo TAR Sicilia – Catania 17 aprile 2025, n. 1441;
- all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, la difesa di parte ricorrente ha confermato la rinuncia al ricorso già depositata, mentre il difensore dell’ASP ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che, sull’accordo delle parti, il giudizio debba essere dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GI GG, Presidente
GO NA, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO NA | GI GG |
IL SEGRETARIO