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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente e Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1501/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200054 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2022
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200054 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2023
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200054 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2025
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200055 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200055 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200055 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200055 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200055 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Ricorrente 1l impugnava in data 7.11.2025 i due atti di recupero n° TD9CR0200054 e 5 del 2025 per crediti di imposta IVA per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2025, a lei notificati in data rispettivamente 10 e 11.09.2025 (ma di cui avrebbe avuto contezza solo a fine ottobre 2025), nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, sulla base dei seguenti motivi:
I. IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
7-BIS E 7-SEXIES DELLA LEGGE N. 212/2000, SI CHIEDE
DISPORSI L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI RECUPERO OPPOSTI, IN RAGIONE DEL FATTO CHE
TALI PROVVEDIMENTI NON SONO MAI STATI OGGETTO DI RITUALE NOTIFICA, OSSEQUIOSA DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI ALLA SUBIECTA MATERIA, OVVEROSSIA DEGLI ARTT. 60 E 60
TER - D.P.R. N. 600/73, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 6, CO. 1 E 2 - L. N. 212/2000.
II. SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI OPPOSTI EX ART.
7-BIS - L. N. 212/2000 PER
AVER, L'UFFICIO, VIOLATO L'ART. 6BIS - L. N. 212/2000, OSSIA PER NON AVER PREVENTIVAMENTE
EFFETTUATO ALCUN CONTRADDITTORIO CON LA Ricorrente 1
I° PROFILO: NULLITA' DEGLI ATTI OPPOSTI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6BIS COMMA 1 - L. N.
212/2000 – OMESSO CONTRADDITTORIO INFORMATO ED EFFETTIVO – OMESSA MOTIVAZIONE
RAFFORZATA
II° PROFILO: NULLITA' DEGLI ATTI OPPOSTI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6BIS COMMA 3 - L. N.
212/2000 – OMESSO CONTRADDITTORIO
III° PROFILO: NULLITA' DEGLI ATTI OPPOSTI EX ART. 7 BIS - LEGGE N. 212/2000 - VIOLAZIONE DEL
“CORRETTO ITER PROCEDIMENTALE DI FORMAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA”,
TRATTANDOSI, PER DI PIU', DI TRIBUTO ARMONIZZATO
PROVA DI RESISTENZA
III. NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER EVIDENTE DEFICIT DI MOTIVAZIONE DEGLI STESSI,
IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 CO. 1 E 2, 7 CO. 1 LEGGE 212/2000, PER AVERE L'UFFICIO OPERATO
I RECUPERI, TRATTANDO IL CREDITO COME INESISTENTE, PUR IN ASSENZA DEI NECESSARI
PRESUPPOSTI PER POTERLO QUALIFICARE TALE, CON CONSEGUENTE ULTERIORE VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 24 E 97 COST.
NEL MERITO
IV. SI CHIEDE ANNULLARSI L'AVVERSATO AVVISO DI ACCERTAMENTO PER INESISTENZA
E/O INFONDATEZZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA AVANZATA.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza, nonché di sospensione dell'atto impugnato, per la quale la Corte decideva una trattazione congiunta al merito, previa notificazione di avviso di fissazione dell'udienza contenente tale indicazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che intanto rappresentava che la società ricorrente sarebbe ancora attiva nel mese di dicembre 2025 (e non sarebbe quindi inattiva dall'anno 2016, come dedotto in ricorso) e che inoltre avrebbe portato in compensazione solo una parte del credito IVA, a riprova del fatto che l'attività non sarebbe cessata. Riteneva, poi, corretta la notificazione degli atti di recupero all'indirizzo
PEC (Email_3) risultante dal registro INIPEC Imprese, l'uno in data 10.09.2025 (atto n. TD9CR0200054/2025) e l'altro in data 11.09.2025 (atto n. TD9CR0200055/2025). Inoltre, vi sarebbero state ulteriori precedenti notifiche. A seguito di mancata impugnazione tempestiva, tali atti sarebbero divenuti definitivi.
Successivamente, la ricorrente depositava un'ulteriore fattura.
Ancora, la difesa della ricorrente depositava una memoria illustrativa, con la quale contestava le argomentazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate e ribadiva i propri motivi.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la Corte – alla presenza di entrambe le parti - riteneva la causa matura per la decisione e quindi di poter definire l'istanza di sospensione dell'atto impugnato unitamente al merito. Le parti discutevano brevemente la causa, riportandosi ai propri atti.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, la notifica dei due atti di recupero è stata correttamente effettuata alla pec assegnata dalla
Camera di commercio, come previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare dall'art. 37 - Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti. Rileva, in particolare, la lett. b), n. 2): "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"»; al comma 2, capoverso 2, il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: «
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
Pertanto, l'affermazione della parte ricorrente secondo cui la stessa sconosceva la pec della propria società
è priva di rilevanza.
Ancora, la circostanza della presunta inattività della società è anch'essa irrilevante, nella misura in cui la stessa risulta attiva, non posta in liquidazione e neppure cessata.
Da ciò, a cascata, ne deriva l'infondatezza di tutti gli altri motivi di ricorso, in quanto legati indissolubilmente alla circostanza di non avere ricevuto le varie notifiche che sono invece state correttamente effettuate dall'Agenzia delle Entrate (per tutte le pec è stata depositata la ricevuta di avvenuta consegna).
Infatti, è certamente onere della società contribuente munirsi tempestivamente di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, cosa che non è stata nel caso di specie, essendo quello indicato inidoneo alla ricezione.
Né si condivide il parere della difesa della ricorrente secondo cui le notificazioni avrebbero dovuto essere fatte presso il domicilio fisico (si ritiene si intenda, quindi, a mezzo posta presso la sede), essendo ormai da tempo in vigore la normativa per la quale – in un'ottica di semplificazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni da un lato ed imprese e professionisti dall'altro – le comunicazioni devono avvenire digitalmente e telematicamente.
Peraltro, di ciò vi era notizia nel cassetto fiscale, elemento quest'ultimo anch'esso pretermesso da parte della società.
Pertanto e venendo al merito, la contestazione per compensazione di crediti inesistenti mediante atto di recupero deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, non potendosi applicare al caso di specie l'art. 38 bis d.P.R. 600/'73, lett. c) seconda parte, come proposto dalla difesa della ricorrente, e che prevede il termine inferiore di anni cinque.
L'applicazione del primo o del secondo termine dipende, come noto, dalla qualificazione del credito quale non spettante o quale inesistente.
Nel primo caso, si tratta di crediti esistenti ma utilizzati in maniera superiore a quella consentita o in violazione delle modalità previste, mentre nel secondo caso si tratta di crediti per cui manca il presupposto costitutivo e ciò in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 34419/2023).
La società veniva invitata a fornire la documentazione probante l'esistenza del credito (in principalità le fatture), ma non forniva alcun riscontro (per non avere, come detto dalla stessa ricorrente, visionato la pec ricevuta). Il presupposto dell'emissione dell'atto del recupero è proprio il disconoscimento di un credito indicato come esistente dalla contribuente, ma la cui esistenza – a seguito di richiesta – non è stata provata.
Il riferimento normativo è all'art. 38 bis del DPR 600/1973, che è relativo proprio ai crediti inesistenti ed in particolare, per quanto qui ci occupa, a quelli in cui manchi il presupposto costitutivo.
Non si tratta, infatti, come escluso anche dalla difesa, di rappresentazioni fraudolente, bensì di credito semplicemente inesistente, per assenza di pezze giustificative a riscontro. L'accertamento da spesometro citato dalla ricorrente (al netto del fatto che riguarda comunque ipotesi diversa da un recupero di crediti IVA), poi, riguarda un'annualità antecedente, ossia il 2015 ed è pertanto irrilevante.
Pertanto, essendo il recupero effettuato a partire dall'anno 2017 (il credito sorge nell'anno 2016 e viene portato in compensazione a partire dall'anno successivo), con notifica entro il 31.12.2025, il termine di 8 anni deve ritenersi rispettato.
Analogamente infondato è il secondo motivo, ossia quello di non avere preventivamente effettuato il contraddittorio con la società ricorrente: l'obbligo normativamente previsto è quello dell'attivazione del contraddittorio preventivo, che vi è stato, con notificazione dell'invito a presentarsi, seppur alla mail assegnata dalla Camera di commercio, che è perfettamente valida e in ordine alla quale si fa rimando alle considerazioni già sopra espresse. Infatti, a cagione della mancata comparizione, veniva poi notificato lo schema d'atto ed, in assenza di osservazioni nel termine di giorni 60, veniva così notificato l'atto di recupero.
Conseguentemente, sono infondati i profili 1, 2 e 3 del secondo motivo di impugnazione, che partono dal medesimo erroneo presupposto, ossia l'inesistenza della notificazione.
Neppure conferente è il riferimento al comma 11 bis dell'art. 37, d. l. 223/2006 che attiene ad un caso del tutto diverso, ossia la sospensione del termine per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate;
tale norma non si applica a rimborsi IVA o crediti d'imposta. Peraltro, la violazione di tale termine non è sanzionata con la nullità (le cui ipotesi sono tassative), come sostiene la ricorrente. Invero, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in giudizio che, se le fosse stato concesso il termine nella sua massima estensione, avrebbe potuto documentare in modo tale da evitare l'emissione dell'atto di recupero. Ma, avendo ribadito più volte in ricorso di non avere mai ricevuto o comunque conosciuto l'atto in questione (sconoscendo l'esistenza della pec alla quale è stato diretto), il rispetto integrale del termine (si ribadisce, comunque non dovuto e comunque non sanzionato con la nullità), non avrebbe condotto ad un risultato diverso da quello in realtà ottenuto, in quanto comunque non avrebbe mai avuto visione dell'atto e conseguentemente non avrebbe mai controdedotto. Inoltre, neppure nel merito è stata fornita oggi in giudizio la cd. prova di resistenza in relazione alla produzione documentale o ad argomentazioni giuridiche capaci di modificare l'esito dell'accertamento.
Passando al terzo motivo di ricorso, ossia quello relativo al preteso deficit motivazionale, si rappresenta come l'atto sia sufficientemente motivato rispetto al concetto di inesistenza del credito portato in compensazione, come sopra già argomentato trattando del rispetto del termine di 8 anni per il recupero. Si rileva soltanto come nell'atto sia chiaramente indicato il riferimento alle “compensazioni effettuate per crediti inesistenti” (pag.3) indicate, per ogni anno d'imposta, come recuperabili negli schemi d'atto (da pag. 4).
Venendo al quarto motivo di ricorso e quindi concludendo, nel merito la difesa della resistente si limita a ribadire le proprie argomentazioni, senza – neppure in questa sede – argomentare in ordine all'origine ed all'esistenza del credito portato in compensazione. Anche la produzione documentale è carente sotto tale profilo, non essendo state allegate le fatture ma soltanto i registri IVA. Il motivo del ricorso è, quindi, del tutto generico e comunque indimostrato.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 3.000,00. Vibo Valentia 3 febbraio 2026 Il Presidente Relatore, dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente e Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
PETROLO PAOLO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1501/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200054 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2022
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200054 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2023
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200054 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2025
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200055 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200055 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200055 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200055 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- ATTO RECUPERO n. TD9CR0200055 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Ricorrente 1l impugnava in data 7.11.2025 i due atti di recupero n° TD9CR0200054 e 5 del 2025 per crediti di imposta IVA per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2025, a lei notificati in data rispettivamente 10 e 11.09.2025 (ma di cui avrebbe avuto contezza solo a fine ottobre 2025), nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, sulla base dei seguenti motivi:
I. IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
7-BIS E 7-SEXIES DELLA LEGGE N. 212/2000, SI CHIEDE
DISPORSI L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI RECUPERO OPPOSTI, IN RAGIONE DEL FATTO CHE
TALI PROVVEDIMENTI NON SONO MAI STATI OGGETTO DI RITUALE NOTIFICA, OSSEQUIOSA DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI ALLA SUBIECTA MATERIA, OVVEROSSIA DEGLI ARTT. 60 E 60
TER - D.P.R. N. 600/73, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 6, CO. 1 E 2 - L. N. 212/2000.
II. SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI OPPOSTI EX ART.
7-BIS - L. N. 212/2000 PER
AVER, L'UFFICIO, VIOLATO L'ART. 6BIS - L. N. 212/2000, OSSIA PER NON AVER PREVENTIVAMENTE
EFFETTUATO ALCUN CONTRADDITTORIO CON LA Ricorrente 1
I° PROFILO: NULLITA' DEGLI ATTI OPPOSTI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6BIS COMMA 1 - L. N.
212/2000 – OMESSO CONTRADDITTORIO INFORMATO ED EFFETTIVO – OMESSA MOTIVAZIONE
RAFFORZATA
II° PROFILO: NULLITA' DEGLI ATTI OPPOSTI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6BIS COMMA 3 - L. N.
212/2000 – OMESSO CONTRADDITTORIO
III° PROFILO: NULLITA' DEGLI ATTI OPPOSTI EX ART. 7 BIS - LEGGE N. 212/2000 - VIOLAZIONE DEL
“CORRETTO ITER PROCEDIMENTALE DI FORMAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA”,
TRATTANDOSI, PER DI PIU', DI TRIBUTO ARMONIZZATO
PROVA DI RESISTENZA
III. NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER EVIDENTE DEFICIT DI MOTIVAZIONE DEGLI STESSI,
IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 CO. 1 E 2, 7 CO. 1 LEGGE 212/2000, PER AVERE L'UFFICIO OPERATO
I RECUPERI, TRATTANDO IL CREDITO COME INESISTENTE, PUR IN ASSENZA DEI NECESSARI
PRESUPPOSTI PER POTERLO QUALIFICARE TALE, CON CONSEGUENTE ULTERIORE VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 24 E 97 COST.
NEL MERITO
IV. SI CHIEDE ANNULLARSI L'AVVERSATO AVVISO DI ACCERTAMENTO PER INESISTENZA
E/O INFONDATEZZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA AVANZATA.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza, nonché di sospensione dell'atto impugnato, per la quale la Corte decideva una trattazione congiunta al merito, previa notificazione di avviso di fissazione dell'udienza contenente tale indicazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che intanto rappresentava che la società ricorrente sarebbe ancora attiva nel mese di dicembre 2025 (e non sarebbe quindi inattiva dall'anno 2016, come dedotto in ricorso) e che inoltre avrebbe portato in compensazione solo una parte del credito IVA, a riprova del fatto che l'attività non sarebbe cessata. Riteneva, poi, corretta la notificazione degli atti di recupero all'indirizzo
PEC (Email_3) risultante dal registro INIPEC Imprese, l'uno in data 10.09.2025 (atto n. TD9CR0200054/2025) e l'altro in data 11.09.2025 (atto n. TD9CR0200055/2025). Inoltre, vi sarebbero state ulteriori precedenti notifiche. A seguito di mancata impugnazione tempestiva, tali atti sarebbero divenuti definitivi.
Successivamente, la ricorrente depositava un'ulteriore fattura.
Ancora, la difesa della ricorrente depositava una memoria illustrativa, con la quale contestava le argomentazioni svolte dall'Agenzia delle Entrate e ribadiva i propri motivi.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la Corte – alla presenza di entrambe le parti - riteneva la causa matura per la decisione e quindi di poter definire l'istanza di sospensione dell'atto impugnato unitamente al merito. Le parti discutevano brevemente la causa, riportandosi ai propri atti.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, la notifica dei due atti di recupero è stata correttamente effettuata alla pec assegnata dalla
Camera di commercio, come previsto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 ed in particolare dall'art. 37 - Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti. Rileva, in particolare, la lett. b), n. 2): "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"»; al comma 2, capoverso 2, il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: «
L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
Pertanto, l'affermazione della parte ricorrente secondo cui la stessa sconosceva la pec della propria società
è priva di rilevanza.
Ancora, la circostanza della presunta inattività della società è anch'essa irrilevante, nella misura in cui la stessa risulta attiva, non posta in liquidazione e neppure cessata.
Da ciò, a cascata, ne deriva l'infondatezza di tutti gli altri motivi di ricorso, in quanto legati indissolubilmente alla circostanza di non avere ricevuto le varie notifiche che sono invece state correttamente effettuate dall'Agenzia delle Entrate (per tutte le pec è stata depositata la ricevuta di avvenuta consegna).
Infatti, è certamente onere della società contribuente munirsi tempestivamente di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, cosa che non è stata nel caso di specie, essendo quello indicato inidoneo alla ricezione.
Né si condivide il parere della difesa della ricorrente secondo cui le notificazioni avrebbero dovuto essere fatte presso il domicilio fisico (si ritiene si intenda, quindi, a mezzo posta presso la sede), essendo ormai da tempo in vigore la normativa per la quale – in un'ottica di semplificazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni da un lato ed imprese e professionisti dall'altro – le comunicazioni devono avvenire digitalmente e telematicamente.
Peraltro, di ciò vi era notizia nel cassetto fiscale, elemento quest'ultimo anch'esso pretermesso da parte della società.
Pertanto e venendo al merito, la contestazione per compensazione di crediti inesistenti mediante atto di recupero deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, non potendosi applicare al caso di specie l'art. 38 bis d.P.R. 600/'73, lett. c) seconda parte, come proposto dalla difesa della ricorrente, e che prevede il termine inferiore di anni cinque.
L'applicazione del primo o del secondo termine dipende, come noto, dalla qualificazione del credito quale non spettante o quale inesistente.
Nel primo caso, si tratta di crediti esistenti ma utilizzati in maniera superiore a quella consentita o in violazione delle modalità previste, mentre nel secondo caso si tratta di crediti per cui manca il presupposto costitutivo e ciò in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 34419/2023).
La società veniva invitata a fornire la documentazione probante l'esistenza del credito (in principalità le fatture), ma non forniva alcun riscontro (per non avere, come detto dalla stessa ricorrente, visionato la pec ricevuta). Il presupposto dell'emissione dell'atto del recupero è proprio il disconoscimento di un credito indicato come esistente dalla contribuente, ma la cui esistenza – a seguito di richiesta – non è stata provata.
Il riferimento normativo è all'art. 38 bis del DPR 600/1973, che è relativo proprio ai crediti inesistenti ed in particolare, per quanto qui ci occupa, a quelli in cui manchi il presupposto costitutivo.
Non si tratta, infatti, come escluso anche dalla difesa, di rappresentazioni fraudolente, bensì di credito semplicemente inesistente, per assenza di pezze giustificative a riscontro. L'accertamento da spesometro citato dalla ricorrente (al netto del fatto che riguarda comunque ipotesi diversa da un recupero di crediti IVA), poi, riguarda un'annualità antecedente, ossia il 2015 ed è pertanto irrilevante.
Pertanto, essendo il recupero effettuato a partire dall'anno 2017 (il credito sorge nell'anno 2016 e viene portato in compensazione a partire dall'anno successivo), con notifica entro il 31.12.2025, il termine di 8 anni deve ritenersi rispettato.
Analogamente infondato è il secondo motivo, ossia quello di non avere preventivamente effettuato il contraddittorio con la società ricorrente: l'obbligo normativamente previsto è quello dell'attivazione del contraddittorio preventivo, che vi è stato, con notificazione dell'invito a presentarsi, seppur alla mail assegnata dalla Camera di commercio, che è perfettamente valida e in ordine alla quale si fa rimando alle considerazioni già sopra espresse. Infatti, a cagione della mancata comparizione, veniva poi notificato lo schema d'atto ed, in assenza di osservazioni nel termine di giorni 60, veniva così notificato l'atto di recupero.
Conseguentemente, sono infondati i profili 1, 2 e 3 del secondo motivo di impugnazione, che partono dal medesimo erroneo presupposto, ossia l'inesistenza della notificazione.
Neppure conferente è il riferimento al comma 11 bis dell'art. 37, d. l. 223/2006 che attiene ad un caso del tutto diverso, ossia la sospensione del termine per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate;
tale norma non si applica a rimborsi IVA o crediti d'imposta. Peraltro, la violazione di tale termine non è sanzionata con la nullità (le cui ipotesi sono tassative), come sostiene la ricorrente. Invero, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in giudizio che, se le fosse stato concesso il termine nella sua massima estensione, avrebbe potuto documentare in modo tale da evitare l'emissione dell'atto di recupero. Ma, avendo ribadito più volte in ricorso di non avere mai ricevuto o comunque conosciuto l'atto in questione (sconoscendo l'esistenza della pec alla quale è stato diretto), il rispetto integrale del termine (si ribadisce, comunque non dovuto e comunque non sanzionato con la nullità), non avrebbe condotto ad un risultato diverso da quello in realtà ottenuto, in quanto comunque non avrebbe mai avuto visione dell'atto e conseguentemente non avrebbe mai controdedotto. Inoltre, neppure nel merito è stata fornita oggi in giudizio la cd. prova di resistenza in relazione alla produzione documentale o ad argomentazioni giuridiche capaci di modificare l'esito dell'accertamento.
Passando al terzo motivo di ricorso, ossia quello relativo al preteso deficit motivazionale, si rappresenta come l'atto sia sufficientemente motivato rispetto al concetto di inesistenza del credito portato in compensazione, come sopra già argomentato trattando del rispetto del termine di 8 anni per il recupero. Si rileva soltanto come nell'atto sia chiaramente indicato il riferimento alle “compensazioni effettuate per crediti inesistenti” (pag.3) indicate, per ogni anno d'imposta, come recuperabili negli schemi d'atto (da pag. 4).
Venendo al quarto motivo di ricorso e quindi concludendo, nel merito la difesa della resistente si limita a ribadire le proprie argomentazioni, senza – neppure in questa sede – argomentare in ordine all'origine ed all'esistenza del credito portato in compensazione. Anche la produzione documentale è carente sotto tale profilo, non essendo state allegate le fatture ma soltanto i registri IVA. Il motivo del ricorso è, quindi, del tutto generico e comunque indimostrato.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 3.000,00. Vibo Valentia 3 febbraio 2026 Il Presidente Relatore, dott.ssa Sara Amerio