Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 162
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità atti per violazione norme sulla notifica

    La notifica dei due atti di recupero è stata correttamente effettuata all'indirizzo PEC assegnato dalla Camera di commercio, come previsto dalla normativa vigente in materia di digitalizzazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti. L'affermazione della parte ricorrente secondo cui la stessa sconosceva la PEC della propria società è priva di rilevanza.

  • Rigettato
    Nullità atti per violazione art. 6 bis L. 212/2000

    L'obbligo normativamente previsto di attivazione del contraddittorio preventivo è stato rispettato mediante la notificazione dell'invito a presentarsi all'indirizzo PEC della società. A seguito della mancata comparizione, è stato notificato lo schema d'atto e, in assenza di osservazioni, l'atto di recupero. Pertanto, i profili di impugnazione basati sull'inesistenza della notifica sono infondati.

  • Rigettato
    Nullità atti per deficit di motivazione

    L'atto è sufficientemente motivato rispetto al concetto di inesistenza del credito portato in compensazione, come già argomentato in relazione al rispetto del termine di 8 anni per il recupero. Nell'atto è chiaramente indicato il riferimento alle compensazioni effettuate per crediti inesistenti.

  • Rigettato
    Inesistenza e infondatezza della pretesa tributaria

    La società è stata invitata a fornire la documentazione probante l'esistenza del credito, ma non ha fornito alcun riscontro. Il presupposto dell'emissione dell'atto di recupero è il disconoscimento di un credito indicato come esistente dalla contribuente, la cui esistenza non è stata provata. Il riferimento normativo è all'art. 38 bis del DPR 600/1973, relativo ai crediti inesistenti. Il recupero effettuato a partire dall'anno 2017, con notifica entro il 31.12.2025, rispetta il termine di 8 anni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 162
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 162
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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