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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 963/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2963/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2874/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 10/04/2024 Atti impositivi:
- INT. DI PAGAMEN n. 29320199002424819000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- INT. DI PAGAMEN n. 29320199002424819000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- INT. DI PAGAMEN n. 29320199002424819000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- INT. DI PAGAMEN n. 29320199002424819000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2117/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore dell'appellante insiste in atti
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia insiste nelle svolte difese;
DE assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Catania, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento (n. 293 20199002424819000, notificata in data 2.12.2019) relativa all'IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, per gli anni 2003 e 2004, con relativi interessi e sanzioni, della complessiva somma di Euro 24.028,40, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Regolare versamento, con rateizzazione di quanto dovuto in 296 rate, dei debiti tributari sospesi dal
29.10.2002 al 15.12.2005 per calamità ed eventi sismici avvenuti nel mese di ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania;
2. Omesso riconoscimento dell'abbattimento del 50%, ex art. 1 comma 1011 della legge n. 296 del 27.12.2006
e dei versamenti effettuati nel corso della rateizzazione;
3. Prescrizione dei debiti tributari.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso. Deduceva che, a seguito delle numerose irregolarità nel versamento delle rate, l'ultima della quale era stata versata in data 16/4/2019, il contribuente era decaduto dal beneficio della rateizzazione, ex art. 1 comma 1011 della legge n. 296/2002
e, per l'effetto, era stato revocato in data 14/9/2017 il provvedimento di sospensione dei versamenti tributari per gli anni 2003/2004.
Sosteneva, altresì, l'ente impositore che non era dovuto l'abbattimento del 50% previsto dal comma 1011 delle legge 296/2002 giacchè il contribuente non aveva la residenza in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici. In ogni caso, rappresentava che con provvedimento del 26/6/2020, aveva proceduto allo sgravio parziale della cartella di pagamento sottostante l'atto impugnato nella misura indicata nel citato provvedimento di sgravio.
Con memoria illustrativa il ricorrente rappresentava di aver diritto all'abbattimento del 50% avendo dimostrato, attraverso il certificato di residenza storico (versato in atti), di essersi trasferito da Castel AN NZ (SA)
a ANta EN con effetto dal 17/5/2000.
Alla pubblica udienza del 30/1/2024, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa come da dispositivo.
Affermava la Corte adita: “Preliminarmente rileva la Corte che, a seguito del provvedimento di sgravio parziale del 26/6/2020 (versato in atti) della cartella di pagamento, sottostante all'atto impugnato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei limiti indicati nel citato provvedimento di sgravio.
Per i restanti debiti tributari sospesi, il ricorso è infondato.
Quanto al secondo motivo concernente l'omesso riconoscimento dei versamenti effettuati nel corso della rateizzazione e dell'abbattimento del 50%, osserva la Corte che dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate, è dato evincere che l'Ufficio ha proceduto allo sgravio fiscale in argomento avendo riconosciuto i versamenti delle rate già eseguite dal contribuente al quale il beneficio fiscale è stato revocato, successivamente, a causa dell'interruzione nei pagamenti delle rate, l'ultima delle quali è avvenuta in data
16/4/2019.
Il suddetto inadempimento comporta la decadenza del contribuente dall'agevolazione fiscale in oggetto e in tale decisione rimane assorbita l'ulteriore doglianza concernente l'omesso riconoscimento dell'abbattimento del 50%.
Quanto all'ultimo motivo concernente l'eccezione di prescrizione dei debiti tributari, osserva la Corte che la domanda di rateizzazione del debito contributivo e il successivo pagamento parziale delle singole rate si traduce in un riconoscimento del diritto di credito che ha effetto interruttivo della prescrizione decennale dell'IRPEF e fa ripartire il nuovo termine di prescrizione, di uguale durata, dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 1/12/2019. Di talchè da tale data non è trascorso il termine di prescrizione decennale dell'IRPEF, portata nella cartella di pagamento indicata nell'atto impugnato.
In ragione dello sgravio parziale, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 14 giugno 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Illogicità ed erroneità della sentenza.
Secondo i primi Giudici, a seguito del provvedimento di sgravio parziale del 26/6/2020 (versato in atti) della cartella di pagamento, sottostante all'atto impugnato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei limiti indicati nel citato provvedimento di sgravio. In particolare secondo i primi giudici, il tardivo versamento di alcune rate, peraltro ravvedute, comporterebbe la perdita del beneficio previsto dal comma 1011 della legge finanziaria per il 2007 (Legge n. 296 del 27.12.2006), secondo cui il debito va “diminuito al 50 per cento”. Infatti è riportato nella Sentenza impugnata: “osserva la Corte che dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate, è dato evincere che l'Ufficio ha proceduto allo sgravio fiscale in argomento avendo riconosciuto i versamenti delle rate già eseguite dal contribuente al quale il beneficio fiscale è stato revocato, successivamente, a causa dell'interruzione nei pagamenti delle rate…”. Ma è di solare evidenza l'errore dei Giudici, che peraltro confligge in maniera stridente anche con l'assunto dell'Agenzia delle Entrate, che a pagina 5 della Costituzione in Giudizio scrive così: “Si evidenzia altresì che non spetta l'abbattimento del 50% ai sensi del comma 1011 della Legge 296/2006 in quanto il contribuente non era residente in un comune colpito dagli eventi sismici”. Ma il contribuente ha dimostrato documentalmente di essere residente, all'epoca degli eventi sismici, nel comune di ANta EN. L'eventuale mancato pagamento delle rate comporta solamente la decadenza della rateizzazione, giammai la perdita del Diritto all'abbattimento del
50%. E in effetti l'Ufficio, che è pienamente consapevole di ciò, aveva disconosciuto detto abbattimento sul presupposto della residenza, giammai sul ritardo delle rate.
2) Difetto di motivazione laddove la Sentenza non procede all'esame di una circostanza fondamentale della controversia La Sentenza impugnata è illegittima in quanto viziata da difetto di motivazione laddove la stessa non procede all'esame di una circostanza ed eccezione fondamentale della controversia. Infatti l'Ufficio a pagina 5 della
Costituzione in Giudizio, afferma: “Si evidenzia altresì che non spetta l'abbattimento del 50% ai sensi del comma 1011 della Legge 296/2006 in quanto il contribuente non era residente in un comune colpito dagli eventi sismici”. Il contribuente contestava l'assunto dimostrando con prove documentali il contrario, ovvero la residenza in uno dei comuni colpiti dagli eventi. La Corte di Giustizia, sembrerebbe aver preso atto di quanto dimostrato dal contribuente, in quanto scrive nella Sentenza: “Con memoria illustrativa il ricorrente rappresentava di aver diritto all'abbattimento del 50% avendo dimostrato, attraverso il certificato di residenza storico (versato in atti), di essersi trasferito da Castel AN NZ (SA) a ANta EN (CT) con effetto dal 17/5/2000”. E però gli stessi Primi Giudici concludono: “il contribuente al quale il beneficio fiscale è stato revocato, successivamente, a causa dell'interruzione nei pagamenti delle rate…”. E' quanto mai palese che i Primi Giudici abbiamo omesso di considerare la dimostrazione della sussistenza del diritto all'abbattimento del 50%, attraverso la produzione del certificato di residenza storico che dimostra il trasferimento da Castel
AN NZ (SA) a ANta EN (CT) con effetto dal 17/5/2000.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2874/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 2 e depositata il 10
Aprile 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Ufficio, verificato che dai documenti depositati dal ricorrente in sede contenziosa risulta che la parte alla data del 17/05/2000 era residente nel comune di ANta EN, comune che rientrava nella sospensione degli adempimenti tributari, e che poteva beneficiare della restituzione dei tributi al 50%; ha riconosciuto l'abbattimento del 50% ai sensi del comma 1011 della L. 296/2006 e dunque ha provveduto ad effettuare lo sgravio con i provvedimenti che si depositano in questa sede. In ogni caso l'Ufficio, ribadisce il mancato rispetto del piano di rateazione e dunque, la decadenza dal diritto di rateazione, e per questo motivo non ha disposto lo sgravio delle sanzioni ed interessi.
Conclude chiedendo la rideterminazione degli importi dovuti come risultanti dai provvedimenti di sgravio allegati, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 14 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sulla sussistenza del beneficio dell'abbattimento del 50% ex L.296/2006, si rileva che dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni delle parti emerge che il ricorrente risultava, all'epoca dei fatti, residente nel
Comune di ANta EN, rientrante nell'elenco dei Comuni destinatari delle agevolazioni fiscali ex D. P.
C. M.29/10/2002 e disposizioni successive. In applicazione dell'art.1, comma 1011, L.296/2006, va riconosciuto il diritto dell'appellante alla riduzione del 50% delle somme dovute a titolo di imposta per le annualità 2003 e 2004.
Sulla decadenza dal diritto alla rateazione e sulle conseguenze, risulta pacifico dalle risultanze di causa che il contribuente non ha rispettato il piano di rateazione concessogli, determinando in base alla normativa applicabile (art.19 D. P. R. n.602/1973 e successive modifiche) la decadenza dal diritto alla dilazione. Tale circostanza, tuttavia, non comporta la decadenza dal diritto al beneficio dell'abbattimento del 50% delle imposte, la cui spettanza resta intatta. Conseguentemente, la decadenza dalla rateazione determina: la debenza integrale delle sanzioni e degli interessi maturati sulle somme non regolarmente corrisposte. Sulla prescrizione dei crediti erariali, si rileva che come statuito correttamente nella sentenza impugnata e in conformità ai principi di diritto riconosciuti in giurisprudenza, la domanda di rateizzazione ovvero il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo determina effetto interruttivo della prescrizione, con decorrenza del nuovo termine dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo (nella specie, l'intimazione di pagamento notificata il 02/12/2019). Non risulta dunque maturata alcuna prescrizione sulle somme in contestazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, va accolto l'appello limitatamente all'abbattimento del 50% delle imposte principali dovute per le annualità 2003 e 2004, ai sensi dell'art.1, comma 1011, L.296/2006, come già effettuato con i provvedimenti di sgravio depositati dall'Ufficio; per il resto l'appello va rigettato.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza limitatamente all'abbattimento del 50% quale beneficio fiscale spettante, conferma nel resto. Spese compensate. Catania, 14.11.2025 Il
Presidente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2963/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2874/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
2 e pubblicata il 10/04/2024 Atti impositivi:
- INT. DI PAGAMEN n. 29320199002424819000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- INT. DI PAGAMEN n. 29320199002424819000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- INT. DI PAGAMEN n. 29320199002424819000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- INT. DI PAGAMEN n. 29320199002424819000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2117/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore dell'appellante insiste in atti
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'Agenzia insiste nelle svolte difese;
DE assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Catania, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento (n. 293 20199002424819000, notificata in data 2.12.2019) relativa all'IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, per gli anni 2003 e 2004, con relativi interessi e sanzioni, della complessiva somma di Euro 24.028,40, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Regolare versamento, con rateizzazione di quanto dovuto in 296 rate, dei debiti tributari sospesi dal
29.10.2002 al 15.12.2005 per calamità ed eventi sismici avvenuti nel mese di ottobre 2002 nel territorio della provincia di Catania;
2. Omesso riconoscimento dell'abbattimento del 50%, ex art. 1 comma 1011 della legge n. 296 del 27.12.2006
e dei versamenti effettuati nel corso della rateizzazione;
3. Prescrizione dei debiti tributari.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso. Deduceva che, a seguito delle numerose irregolarità nel versamento delle rate, l'ultima della quale era stata versata in data 16/4/2019, il contribuente era decaduto dal beneficio della rateizzazione, ex art. 1 comma 1011 della legge n. 296/2002
e, per l'effetto, era stato revocato in data 14/9/2017 il provvedimento di sospensione dei versamenti tributari per gli anni 2003/2004.
Sosteneva, altresì, l'ente impositore che non era dovuto l'abbattimento del 50% previsto dal comma 1011 delle legge 296/2002 giacchè il contribuente non aveva la residenza in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici. In ogni caso, rappresentava che con provvedimento del 26/6/2020, aveva proceduto allo sgravio parziale della cartella di pagamento sottostante l'atto impugnato nella misura indicata nel citato provvedimento di sgravio.
Con memoria illustrativa il ricorrente rappresentava di aver diritto all'abbattimento del 50% avendo dimostrato, attraverso il certificato di residenza storico (versato in atti), di essersi trasferito da Castel AN NZ (SA)
a ANta EN con effetto dal 17/5/2000.
Alla pubblica udienza del 30/1/2024, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa come da dispositivo.
Affermava la Corte adita: “Preliminarmente rileva la Corte che, a seguito del provvedimento di sgravio parziale del 26/6/2020 (versato in atti) della cartella di pagamento, sottostante all'atto impugnato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei limiti indicati nel citato provvedimento di sgravio.
Per i restanti debiti tributari sospesi, il ricorso è infondato.
Quanto al secondo motivo concernente l'omesso riconoscimento dei versamenti effettuati nel corso della rateizzazione e dell'abbattimento del 50%, osserva la Corte che dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate, è dato evincere che l'Ufficio ha proceduto allo sgravio fiscale in argomento avendo riconosciuto i versamenti delle rate già eseguite dal contribuente al quale il beneficio fiscale è stato revocato, successivamente, a causa dell'interruzione nei pagamenti delle rate, l'ultima delle quali è avvenuta in data
16/4/2019.
Il suddetto inadempimento comporta la decadenza del contribuente dall'agevolazione fiscale in oggetto e in tale decisione rimane assorbita l'ulteriore doglianza concernente l'omesso riconoscimento dell'abbattimento del 50%.
Quanto all'ultimo motivo concernente l'eccezione di prescrizione dei debiti tributari, osserva la Corte che la domanda di rateizzazione del debito contributivo e il successivo pagamento parziale delle singole rate si traduce in un riconoscimento del diritto di credito che ha effetto interruttivo della prescrizione decennale dell'IRPEF e fa ripartire il nuovo termine di prescrizione, di uguale durata, dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 1/12/2019. Di talchè da tale data non è trascorso il termine di prescrizione decennale dell'IRPEF, portata nella cartella di pagamento indicata nell'atto impugnato.
In ragione dello sgravio parziale, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 14 giugno 2024 deducendo i seguenti motivi.
1) Illogicità ed erroneità della sentenza.
Secondo i primi Giudici, a seguito del provvedimento di sgravio parziale del 26/6/2020 (versato in atti) della cartella di pagamento, sottostante all'atto impugnato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei limiti indicati nel citato provvedimento di sgravio. In particolare secondo i primi giudici, il tardivo versamento di alcune rate, peraltro ravvedute, comporterebbe la perdita del beneficio previsto dal comma 1011 della legge finanziaria per il 2007 (Legge n. 296 del 27.12.2006), secondo cui il debito va “diminuito al 50 per cento”. Infatti è riportato nella Sentenza impugnata: “osserva la Corte che dalla documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate, è dato evincere che l'Ufficio ha proceduto allo sgravio fiscale in argomento avendo riconosciuto i versamenti delle rate già eseguite dal contribuente al quale il beneficio fiscale è stato revocato, successivamente, a causa dell'interruzione nei pagamenti delle rate…”. Ma è di solare evidenza l'errore dei Giudici, che peraltro confligge in maniera stridente anche con l'assunto dell'Agenzia delle Entrate, che a pagina 5 della Costituzione in Giudizio scrive così: “Si evidenzia altresì che non spetta l'abbattimento del 50% ai sensi del comma 1011 della Legge 296/2006 in quanto il contribuente non era residente in un comune colpito dagli eventi sismici”. Ma il contribuente ha dimostrato documentalmente di essere residente, all'epoca degli eventi sismici, nel comune di ANta EN. L'eventuale mancato pagamento delle rate comporta solamente la decadenza della rateizzazione, giammai la perdita del Diritto all'abbattimento del
50%. E in effetti l'Ufficio, che è pienamente consapevole di ciò, aveva disconosciuto detto abbattimento sul presupposto della residenza, giammai sul ritardo delle rate.
2) Difetto di motivazione laddove la Sentenza non procede all'esame di una circostanza fondamentale della controversia La Sentenza impugnata è illegittima in quanto viziata da difetto di motivazione laddove la stessa non procede all'esame di una circostanza ed eccezione fondamentale della controversia. Infatti l'Ufficio a pagina 5 della
Costituzione in Giudizio, afferma: “Si evidenzia altresì che non spetta l'abbattimento del 50% ai sensi del comma 1011 della Legge 296/2006 in quanto il contribuente non era residente in un comune colpito dagli eventi sismici”. Il contribuente contestava l'assunto dimostrando con prove documentali il contrario, ovvero la residenza in uno dei comuni colpiti dagli eventi. La Corte di Giustizia, sembrerebbe aver preso atto di quanto dimostrato dal contribuente, in quanto scrive nella Sentenza: “Con memoria illustrativa il ricorrente rappresentava di aver diritto all'abbattimento del 50% avendo dimostrato, attraverso il certificato di residenza storico (versato in atti), di essersi trasferito da Castel AN NZ (SA) a ANta EN (CT) con effetto dal 17/5/2000”. E però gli stessi Primi Giudici concludono: “il contribuente al quale il beneficio fiscale è stato revocato, successivamente, a causa dell'interruzione nei pagamenti delle rate…”. E' quanto mai palese che i Primi Giudici abbiamo omesso di considerare la dimostrazione della sussistenza del diritto all'abbattimento del 50%, attraverso la produzione del certificato di residenza storico che dimostra il trasferimento da Castel
AN NZ (SA) a ANta EN (CT) con effetto dal 17/5/2000.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 2874/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 2 e depositata il 10
Aprile 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Ufficio, verificato che dai documenti depositati dal ricorrente in sede contenziosa risulta che la parte alla data del 17/05/2000 era residente nel comune di ANta EN, comune che rientrava nella sospensione degli adempimenti tributari, e che poteva beneficiare della restituzione dei tributi al 50%; ha riconosciuto l'abbattimento del 50% ai sensi del comma 1011 della L. 296/2006 e dunque ha provveduto ad effettuare lo sgravio con i provvedimenti che si depositano in questa sede. In ogni caso l'Ufficio, ribadisce il mancato rispetto del piano di rateazione e dunque, la decadenza dal diritto di rateazione, e per questo motivo non ha disposto lo sgravio delle sanzioni ed interessi.
Conclude chiedendo la rideterminazione degli importi dovuti come risultanti dai provvedimenti di sgravio allegati, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 14 Novembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello parzialmente fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Sulla sussistenza del beneficio dell'abbattimento del 50% ex L.296/2006, si rileva che dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni delle parti emerge che il ricorrente risultava, all'epoca dei fatti, residente nel
Comune di ANta EN, rientrante nell'elenco dei Comuni destinatari delle agevolazioni fiscali ex D. P.
C. M.29/10/2002 e disposizioni successive. In applicazione dell'art.1, comma 1011, L.296/2006, va riconosciuto il diritto dell'appellante alla riduzione del 50% delle somme dovute a titolo di imposta per le annualità 2003 e 2004.
Sulla decadenza dal diritto alla rateazione e sulle conseguenze, risulta pacifico dalle risultanze di causa che il contribuente non ha rispettato il piano di rateazione concessogli, determinando in base alla normativa applicabile (art.19 D. P. R. n.602/1973 e successive modifiche) la decadenza dal diritto alla dilazione. Tale circostanza, tuttavia, non comporta la decadenza dal diritto al beneficio dell'abbattimento del 50% delle imposte, la cui spettanza resta intatta. Conseguentemente, la decadenza dalla rateazione determina: la debenza integrale delle sanzioni e degli interessi maturati sulle somme non regolarmente corrisposte. Sulla prescrizione dei crediti erariali, si rileva che come statuito correttamente nella sentenza impugnata e in conformità ai principi di diritto riconosciuti in giurisprudenza, la domanda di rateizzazione ovvero il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo determina effetto interruttivo della prescrizione, con decorrenza del nuovo termine dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo (nella specie, l'intimazione di pagamento notificata il 02/12/2019). Non risulta dunque maturata alcuna prescrizione sulle somme in contestazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, va accolto l'appello limitatamente all'abbattimento del 50% delle imposte principali dovute per le annualità 2003 e 2004, ai sensi dell'art.1, comma 1011, L.296/2006, come già effettuato con i provvedimenti di sgravio depositati dall'Ufficio; per il resto l'appello va rigettato.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, riforma la sentenza limitatamente all'abbattimento del 50% quale beneficio fiscale spettante, conferma nel resto. Spese compensate. Catania, 14.11.2025 Il
Presidente