Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 novembre 1996 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 1997 |
Commentari • 3
- 1. Utilizzazione agronomicahttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 51
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2024, n. 42599Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da MI NO UC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 12-05-2023 del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 42599 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2023, il Tribunale di Foggia condannava NO UC MI alla pena di 4.800 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevoli …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 256 d.lgs. n. 152/2006·
- gestione illecita di rifiuti·
- giudizio di responsabilità·
- sottoprodotto·
- rilettura elementi di fatto·
- sospensione condizionale della pena·
- Cassa delle ammende
Versioni del testo
- Art. 1. Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
e delle sanse umide 1. Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo possono essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748 , e successive modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola puo' avvenire secondo le modalita' e le esclusioni di cui agli articoli 4 e 5. Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano." - Art. 2. Limiti di accettabilita' 1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 e' consentita in osservanza del limite di accettabilita' di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.
2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il sindaco con propria ordinanza puo' disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilita'. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano." - Art. 3. Comunicazione preventiva 1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e' subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.
2. L'autorita' competente puo', con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."