Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 novembre 1996 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 1997 |
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- 1. Utilizzazione agronomicahttps://www.brocardi.it/
- 2. CODICE DELL’AMBIENTE - RIFIUTI: Acque provenienti da frantoio e pratica della fertirrigazione.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/06/2016 (Ud. 13/04/2016) Sentenza n.24361 CODICE DELL'AMBIENTE – RIFIUTI – Acque provenienti da frantoio – Pratica della fertirrigazione – Disciplina in deroga alla normativa sui rifiuti – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze nella stessa attività agricola – Artt. 133, 137 e 256 D.Lvo n. 152/06. La pratica della “fertirrigazione”, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, rispetto alla quale è autonoma ed indipendente e non richiede che gli effluenti provengano da attività agricola e siano riutilizzati nella stessa attività agricola, presuppone l'effettiva utilizzazione agronomica delle …
Leggi di più… - 3. Rifiuti. Abbandono reflui provenienti da frantoi (fonte: lexambiente.it, LexambienteAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • 51
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2024, n. 42599Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da Damiani Bruno Lucio, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 12-05-2023 del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 42599 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 febbraio 2023, il Tribunale di Foggia condannava Bruno Lucio Damiani alla pena di 4.800 euro di ammenda, in …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 256 d.lgs. n. 152/2006·
- gestione illecita di rifiuti·
- giudizio di responsabilità·
- sottoprodotto·
- rilettura elementi di fatto·
- sospensione condizionale della pena·
- Cassa delle ammende
- 2. TAR Bologna, sez. I, sentenza 14/04/2025, n. 377Provvedimento: Pubblicato il 14/04/2025 N. 00377/2025 REG.PROV.COLL. N. 00889/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia MA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 889 del 2021, proposto da Cooperativa Agricola San Biagio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Fiorenza e Paolo Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Agenzia Regionale per la prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-MA (Arpae), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e …Leggi di più...
- detentore effluenti·
- contoterzista·
- art. 112 d.lgs. n. 152/2006·
- art. 3 l. n. 574/1996·
- Regolamento regionale Emilia MA n. 3/2017·
- utilizzazione agronomica·
- difetto di istruttoria·
- art. 8 l. r. Emilia MA n. 4/2007·
- obblighi di comunicazione·
- difetto di motivazione
- 3. TAR Palermo, sez. I, sentenza 07/11/2025, n. 2440Provvedimento: N. 01490/2024 REG.RIC. Pubblicato il 07/11/2025 N. 02440 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01490/2024 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Agrosol Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro l'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona …Leggi di più...
- favor partecipationis·
- interpretazione lex specialis·
- principio di proporzionalità·
- autorizzazione unica ambientale (AUA)·
- giurisdizione amministrativa·
- finanziamenti pubblici·
- comunicazione preventiva·
- silenzio rigetto·
- esclusione dalla gara·
- art. 105 c.p.a.
- 4. Trib. Bari, sentenza 23/04/2024, n. 1990Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca Tarantino, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 10357/2014 R.G.A.C., vertente TRA “ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 e difesa dagli avv.ti Nicola Loragno e Daniela Loragno - RICORRENTE - E (già Provincia , in persona del Controparte_1 CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dal Dirigente Comandante, avv. Maria Centrone - RESISTENTE - CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 23.4.2024 e nei rispettivi scritti difensivi MOTIVI DELLA DECISIONE 1 – In data …Leggi di più...
- art. 190 d.lgs. 152/2006·
- acque di vegetazione·
- registro di carico e scarico rifiuti·
- principio di tipicità e tassatività illeciti amministrativi·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- art. 91 c.p.c.·
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- prescrizione sanzione amministrativa·
- Dm n. 55/2014·
- art. 22 l. 689/1981
- 5. TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/04/2025, n. 897Provvedimento: Pubblicato il 24/04/2025 N. 00897/2025 REG.PROV.COLL. N. 01490/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Agrosol Soc. Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Cavaleri, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6; contro Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura …Leggi di più...
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- giurisdizione amministrativa·
- art. 3 DPR 59/2013·
- comunicazione preventiva·
- silenzio-rigetto·
- esclusione da gara·
- contributo per innovazione
Versioni del testo
- Art. 1. Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
e delle sanse umide 1. Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo possono essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748 , e successive modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola puo' avvenire secondo le modalita' e le esclusioni di cui agli articoli 4 e 5. Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano." - Art. 2. Limiti di accettabilita' 1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 e' consentita in osservanza del limite di accettabilita' di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.
2. Qualora vi sia effettivo rischio di danno alle acque, al suolo, al sottosuolo o alle altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il sindaco con propria ordinanza puo' disporre la sospensione della distribuzione al suolo oppure ridurre il limite di accettabilita'. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano." - Art. 3. Comunicazione preventiva 1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e' subordinata alla comunicazione da parte dell'interessato al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, almeno entro trenta giorni prima della distribuzione, di una relazione redatta da un agronomo, perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale, sull'assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni idrologiche e sulle caratteristiche in genere dell'ambiente ricevitore, con relativa mappatura, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici per garantire un'idonea distribuzione.
2. L'autorita' competente puo', con specifica motivazione, chiedere ulteriori accertamenti o disporre direttamente controlli e verifiche. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."