Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 27/04/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 73/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai magistrati Antonio Marco Canu Presidente relatore Gabriele INguerra IU Walter ER IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30896 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:
NG AS (C.F. [...]), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...].
Udito, nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026, con l’assistenza del segretario Barta Marta Pisani, il Pubblico ministero Daniele Piccirillo, con il consenso del quale è stata data per letta la relazione di causa. Non costituito né comparso il convenuto.
FA
Con atto di citazione depositato in segreteria in data 14 aprile 2025, il Procuratore regionale ha citato in giudizio il sig. NG AS, chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato al Ministero dell’istruzione e del merito.
A fondamento della domanda l’attore espone quanto segue.
Il sig. NG AS ha ottenuto un incarico di docente supplente presso l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Magenta (MI).
Tale incarico, secondo l’assunto dell’attore, sarebbe stato ottenuto rendendo dichiarazioni false aventi ad oggetto i titoli di studio posseduti. Conseguentemente, egli avrebbe percepito indebitamente il trattamento economico connesso allo svolgimento delle attività di docenza in assenza dei titoli di studio prescritti per tali finalità.
Il convenuto, a scopo di inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Milano (v. doc. 1 all.1; doc.2. all.2; doc.4 del fascicolo depositato dal Procuratore regionale), ha dichiarato il possesso dei titoli di studio prescritti dall’ordinamento scolastico per l’insegnamento nelle classi di concorso oggetto dell’incarico di supplenza, autocertificando, in particolare, di aver conseguito le seguenti lauree:
i) Laurea Magistrale in Economia Bancaria Finanziaria e Assicurativa, conseguita in data 14.07.2000, presso l’Università del Salento, con votazione 97/110;
ii) Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche, conseguita in data 21.05.2020, presso l’Università Pegaso, con votazione 110/110;
iii) Laurea in Scienze della Formazione, presso l’università UniMarconi (E-Campus) conseguita in data 21.06.2017, con votazione 101/110.
Ha stipulato, quindi, con l’Istituto Superiore L. Einaudi – L. Da IN (MIIS0900V) di Magenta (MI) un contratto di lavoro a tempo determinato n. 6076 del 12.09.2022 “in qualità di docente supplente annuale per un posto normale e per l’insegnamento di A021 – Geografia su cattedra interno, con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 31/08/2023, per n. 18 ore settimanali di lezione” (doc.2 all.4; doc.5) e, per l’effetto, ha prestato servizio presso il suddetto Istituto.
A esito delle verifiche compiute dall’Istituto datore di lavoro presso le Università nelle quali l’interessato aveva dichiarato di essersi laureato è emerso, però, che lo stesso risultava sconosciuto.
Per tali ragioni, nei confronti di NG AS è stato emesso il provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze AA.SS. 2022/23 e 2023/24 della provincia di Milano per le classi di concorso relative all’insegnamento di Geografia nelle scuole secondarie di secondo grado, per mancanza del titolo di studio (v. doc. 10).
Inoltre, l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con atto prot. MPI AOO USP MI R.U.19740, in data 19.12.2022, ha proceduto a contestargli gli addebiti e a fissare la data di convocazione per audizione disciplinare (doc.1 all.3; doc.2 all.7; doc.9), alla quale il dipendente non si è presentato senza fornire giustificazione alcuna (doc.1 all.4; doc.10).
Il procedimento disciplinare avviato si è concluso con l’irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso con atto prot. MPI AOO USP MI R.D. 688 in data 06.03.2023 e la risoluzione anticipata del contratto di lavoro a far data dal 05.03.2023.
La Procura, come detto, ritiene indebitamente conseguite le retribuzioni per l’attività di insegnamento svolta dal sig. AS dal 12.09.2022 al 05.03.2023 e pertanto gli ha contestato il danno corrispondente, quantificato in euro 13.638,08, come risulta dalla documentazione acquisita (cedolini trasmessi dalla Ragioneria territoriale di Milano/Monza e Brianza e dall’I.S. Einaudi di Magenta, v. doc. 11).
Il Procuratore regionale, all’esito degli accertamenti compiuti, ha notificato il prescritto invito a dedurre al presunto responsabile, il quale non si è avvalso delle facoltà di legge.
Il Procuratore regionale ha quindi emesso l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio. La notifica dell’atto, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza del 12 novembre 2025, è stata eseguita ex art. 140 c.p.c.
All’udienza, la Sezione, constatato che il convenuto AS NG non si era costituito in giudizio e che non era stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario ai sensi della suddetta disposizione, ha ritenuto che la notifica fosse nulla. Con ordinanza letta a verbale, ai sensi dell’art. 93, comma 1 c.g.c., ha pertanto ordinato al Procuratore regionale di rinnovare la notifica al convenuto dell’atto di citazione, unitamente a copia dell’ordinanza, entro il termine perentorio di trenta giorni, fissando per la discussione del giudizio la nuova udienza del 16 aprile 2026.
Nel termine assegnato, il Procuratore regionale ha provveduto a dare esecuzione agli incombenti dettati dalla Sezione. La notifica dell’atto di citazione e dell’ordinanza di rinvio si è perfezionata ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza della raccomandata prevista dalla disposizione.
Nell’udienza del 16 aprile 2026, il Procuratore regionale ha chiesto che il convenuto sia dichiarato contumace e ha, per il resto, confermato integralmente le conclusioni formulate in citazione.
La causa è stata quindi spedita a decisione.
IT
Preliminarmente, va dato atto della ritualità della notifica dell’atto di citazione e dell’ordinanza della Sezione dettata a verbale nella precedente udienza del 12 novembre 2025. Conseguentemente, va dichiarata, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., la contumacia del convenuto, che non si è costituito nel giudizio.
Il giudizio all’esame della Sezione rientra in una casistica ben nota alla giurisprudenza contabile, ovverosia l’accesso illecito all’impiego pubblico, ottenuto da un soggetto che dichiara falsamente di essere in possesso di un titolo di studio abilitante risultato successivamente inesistente.
La condotta illecita contestata dal Procuratore regionale è da ritenere pacifica, essendo inequivocabilmente dimostrata dalle indagini esperite dall’amministrazione, i cui esiti sono stati riversati nel fascicolo di causa e riportati in citazione. Anche il comportamento processualmente inerte del convenuto concorre a far ritenere provato l’assunto attoreo, ex art. 95, comma 3 c.g.c.
Nessun dubbio sull’esistenza del rapporto di servizio, anche se lo stesso si è instaurato tra il convenuto e l’amministrazione in via di fatto, stante l’illegittimità del titolo costitutivo (v. la giurisprudenza citata dal Procuratore regionale alle pagg. 5-6 della citazione).
Nemmeno in contestazione è il nesso causale tra la condotta illecita e il danno (corrispondente alle retribuzioni percepite indebitamente).
Ugualmente presente è l’elemento psicologico del dolo, non essendo ragionevolmente possibile interpretare la condotta del convenuto se non come mossa dall’intento di ingannare l’amministrazione al fine di ottenere incarichi di insegnamento in assenza del titolo abilitante.
In definitiva, l’unico elemento su cui si basa la responsabilità del convenuto che necessita di un approfondimento è quello del danno.
Nella giurisprudenza contabile, formatasi in fattispecie analoghe a quella in discussione, è assolutamente prevalente l’orientamento favorevole alla tesi dell’attore secondo cui una prestazione lavorativa resa da un soggetto privo del titolo di studio abilitante è, in linea di principio, priva di utilità per l’amministrazione (ex multis, v. Sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 272/2019 e giurisprudenza conforme ivi richiamata). L’unica eccezione ammessa dalla giurisprudenza riguarda attività meramente esecutive, nelle quali il contenuto professionalmente qualificato della prestazione attesa non è coinvolto, sicché si ammette una parziale utilità del lavoro svolto (anche questa Sezione ne ha fatto applicazione in numerose sentenze, ex multis v. sentenza n. 100/2025).
Tuttavia, tale eccezione non può riguardare il convenuto, poiché l’attività di insegnamento è caratterizzata esclusivamente da un contenuto professionale elevato, tanto più pregnante per quei casi, come quello in esame, in cui l’ordinamento prevede, quale titolo di accesso all’impiego pubblico, la laurea.
In casi siffatti non può ragionarsi di un’utilità della prestazione, in quanto resa, appunto, da un soggetto radicalmente privo della professionalità richiesta per lo svolgimento dell’incarico.
L’inutilità della prestazione rende, ad avviso della Sezione, superfluo l’esame della incidenza, nel caso in esame, dell’art. 2126 c.c.
La norma, dettata per la disciplina del rapporto di lavoro in un’ottica di favore per il lavoratore, non esplica effetto nella fattispecie.
Se, infatti, per le ragioni esposte, deve ritenersi che il pagamento delle retribuzioni da parte dell’amministrazione integri un danno, per il venir meno del nesso sinallagmatico (la prestazione lavorativa così compensata non apporta alcuna utilità al soggetto pubblico) e se questo danno, in quanto effetto di una condotta illecita del lavoratore, sia da qualificare ingiusto, deve arrivarsi alla conclusione che l’autore dell’illecito ne debba necessariamente rispondere secondo la disciplina speciale che regola la responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici.
Tanto premesso, va ora determinato l’importo del danno.
Il Procuratore regionale ha allegato i cedolini stipendiali relativi al rapporto lavorativo intrattenuto dal convenuto con gli istituti scolastici (v. doc. 11, all. 5).
Se ne desume che l’importo totale delle somme pagate dall’amministrazione e oggetto di contestazione (euro 13.638,08) è stato calcolato al lordo delle ritenute fiscali.
Secondo le Sezioni riunite di questa Corte (v. sentenza n. 24/2020/QM del 12 ottobre 2020), in ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo.
Tuttavia, questa Sezione si è motivatamente discostata dalla massima di diritto enunciata dalle Sezioni riunite, giungendo alla conclusione che le ritenute fiscali subite dal dipendente rientrino nell’ampio ambito dei “vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata” di cui all’art. 1, comma 1-bis della l. n. 20/1994, dei quali il giudice contabile deve tenere conto nella quantificazione del danno risarcibile quando tali contrapposte posizioni (passiva e attiva) siano eziologicamente collegate da un nesso di simmetrica reciprocità (v. sentenza n. 263 del 28 novembre 2022, alla cui estesa motivazione si rimanda, ai sensi dell’art. 17, comma 1 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, allegato 2 al d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174). Tali vantaggi, come affermato da questa Sezione nella sentenza n. 158 del 2025, introducono una forma di compensazione affatto speciale, che si distingue, per la sua ampia latitudine, dalla compensatio lucri cum damno propria del diritto civile (non rilevabile d’ufficio ex art. 1242 c.c.), in quanto la compensazione con i vantaggi conseguiti dalla p.a. assume valore di criterio legale di determinazione del danno risarcibile.
Pertanto, quest’ultimo va rideterminato in euro 11.963,12.
Le somme come sopra determinate andranno incrementate della rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti e sino alla data della presente sentenza. Sulla complessiva somma rivalutata andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico di parte convenuta come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del convenuto NG AS, lo condanna al pagamento, in favore del Ministero dell’istruzione e del merito, della complessiva somma di euro 11.963,12 (euro undicimilanovecentosessantatre/12), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolare come indicato in parte motiva.
Condanna NG AS al pagamento delle spese del giudizio, che alla data della presente sentenza sono liquidate in euro 151,64 (euro centocinquantuno/64).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Antonio Marco Canu)
Firmato digitalmente
Depositata in Segreteria il 27/04/2026 Il Direttore di Segreteria AT Carvelli
Firmato digitalmente