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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/02/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1028/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1028/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FIORESTA ETTORE Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via del Commercio 2, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEO MARINA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, Largo Richini 6, presso il difensore
OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'opposta ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sig.ra titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 136/2022, emesso da
Codesto Tribunale, in data 19.01.2022, in favore della società ed avente ad oggetto il Controparte_1
pagamento della somma di € 6.656,86, a titolo di corrispettivo per la merce fornita.
L'opponente, in particolare, ha dedotto, in primo luogo, che la merce sarebbe stata consegnata in forza di un contratto estimatorio, per cui la stessa sarebbe stata consegna “in conto vendita”; in secondo luogo, che l'opposta avrebbe violato il patto di esclusiva;
in terzo luogo, di vantare, nei confronti dell'opposta, un controcredito relativo ai canoni di noleggio degli spazi posti nei propri punti vendita.
La società si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande avanzate da controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dai documenti acquisiti agli atti (fatture del 2021, documenti di trasporto, diffida ad adempiere dell'11.11.2021) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, Sig. e Tes_1 Tes_2
è emerso quanto segue. Testimone_3
Nel corso del 2021 l'opponente ha ordinato la merce indicata nelle fatture azionate;
l'opposta,
per l'effetto, ha consegnato la predetta merce, mentre parte opponente ha omesso di versare il relativo corrispettivo.
Si rileva, inoltre, che l'opponente non ha fornito alcuna dimostrazione a sostegno delle proprie allegazioni.
Stante quanto sopra, risultando accertato il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, per l'importo azionato in via monitoria, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 3 Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, nel contempo, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
- condanna l' opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA
Monza, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1028/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. FIORESTA ETTORE Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via del Commercio 2, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEO MARINA, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, Largo Richini 6, presso il difensore
OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'opposta ha concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Sig.ra titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 136/2022, emesso da
Codesto Tribunale, in data 19.01.2022, in favore della società ed avente ad oggetto il Controparte_1
pagamento della somma di € 6.656,86, a titolo di corrispettivo per la merce fornita.
L'opponente, in particolare, ha dedotto, in primo luogo, che la merce sarebbe stata consegnata in forza di un contratto estimatorio, per cui la stessa sarebbe stata consegna “in conto vendita”; in secondo luogo, che l'opposta avrebbe violato il patto di esclusiva;
in terzo luogo, di vantare, nei confronti dell'opposta, un controcredito relativo ai canoni di noleggio degli spazi posti nei propri punti vendita.
La società si è costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande avanzate da controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Dai documenti acquisiti agli atti (fatture del 2021, documenti di trasporto, diffida ad adempiere dell'11.11.2021) e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, Sig. e Tes_1 Tes_2
è emerso quanto segue. Testimone_3
Nel corso del 2021 l'opponente ha ordinato la merce indicata nelle fatture azionate;
l'opposta,
per l'effetto, ha consegnato la predetta merce, mentre parte opponente ha omesso di versare il relativo corrispettivo.
Si rileva, inoltre, che l'opponente non ha fornito alcuna dimostrazione a sostegno delle proprie allegazioni.
Stante quanto sopra, risultando accertato il credito vantato dall'opposta, nei confronti dell'opponente, per l'importo azionato in via monitoria, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 3 Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, nel contempo, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
- condanna l' opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA
Monza, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3