Sentenza 13 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2004, n. 7034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7034 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GAGLIARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINO MORIXE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato GIANNA BALDONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI GALLERO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1239/00 del Tribunale di SAVONA, depositata il 13/10/00 - R.G.N. 2364/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica i udienza del 12/11/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Savona del 21 settembre 1996 OL NA conveniva in giudizio CA ER esponendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del CA in qualità di apprendista meccanico odontotecnico dal 4 novembre 1990 al 31 ottobre 1995, ma di avere svolto funzioni elementari senza l'insegnamento necessario e rivendicava quindi il diritto alle differenze retributive tra quanto spettante per la qualifica di operaio di sesto livello e quanto percepito.
Costituitosi il CA, il Pretore - all'esito dell'istruttoria testimoniale - con sentenza del 14 maggio 1998 rigettava la domanda e sull'appello della lavoratrice, il locale Tribunale, riformando la statuizione, condannava il CA a pagare alla OL la somma di lire 23.533.486 con accessori.
Il Tribunale - premesso che l'apprendista non può essere adibito a mansioni tanto semplici da non richiedere alcun insegnamento, e che in mancanza di attività formativa didattica è comunque necessaria la continua vigilanza ed assistenza da parte del datore, mentre l'apprendistato non può risolversi nell'espletamento continuo di una sola mansione, sia pure importante, tra quelle necessarie al conseguimento di un determinato livello professionale - affermava che dette caratteristiche non avevano contrassegnato la prestazione svolta dalla lavoratrice come emersa dalle prove testimoniali, essendo risultato, dalle deposizioni dei testi De NI, TE e OR, che la medesima aveva sempre svolto la medesima mansione di preparazione in gesso dei calchi, e che quindi era stata addetta ad una unica rase del complesso processo che conduce alla realizzazione delle protesi dentarie, essendosi peraltro alternata in compiti di pulizia e di consegna, senza ricevere alcuna assistenza. Avverso detta sentenza il CA propone ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria.
Resiste la OL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione della legge n. 25 del 1955 e difetto di motivazione, assumendo che se lo scopo dell'apprendistato è quello inteso a far divenire l'apprendista lavoratore qualificato, lo scopo medesimo sarebbe stato raggiunto, giacché la lavoratrice alla fine del periodo aveva conseguito la qualifica di odontotecnico di quarto livello, come risultante dai documenti depositati, per cui sarebbe innegabile che il contratto aveva adempiuto alla funzione di addestramento. Sarebbero erronee entrambe le affermazioni del Tribunale, e cioè sia che la OL fosse stata adibita a mansioni così semplici da non consentire il conseguimento di alcuna qualifica professionale, perché, al contrario, la preparazione dei calchi in gesso è un momento fondamentale per le fasi successive, sia che la medesima non avesse ricevuto nessuna assistenza, perché non era stato valutato quanto riferito dal teste OR sulla delicatezza dell'attività di preparazione dei calchi, sul fatto che egli aveva talvolta mostrato alla lavoratrice lo svolgimento di fasi diverse di lavoro e sulla vigilanza spiegata sulla OL. Con il secondo motivo si denunziano errores in procedendo, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e difetto di motivazione, per non avere il Tribunale posto a fondamento della decisione tutti gli elementi forniti dai testi escussi, avendo estratto dal materiale probatorio solo le circostanze a supporto della tesi dell'appellante e non quelle di segno contrario. Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo rilievo del ricorrente, si osserva che l'avvenuta assunzione della OL presso altro datore di lavoro con la qualifica di operaio odontotecnico di quarto livello, è solo uno degli elementi a cui ricorrere per verificare le caratteristiche del rapporto di lavoro pregresso con il CA, non potendosi prescindere - per accertare se si sia trattato di un rapporto di apprendistato, ovvero di un normale rapporto di lavoro subordinato - dalla verifica delle sue concrete modalità di svolgimento;
nella specie l'esistenza del rapporto di apprendistato risulta contraddetto dall'accertamento svolto dai Giudici di merito, secondo cui la OL era stata addetta ad una unica fase, ancorché importante, del complesso processo che conduce alla realizzazione delle protesi dentarie, ossia alla preparazione dei calchi in gesso. Nè le censure svolte in ricorso evidenziano difetti di accertamento dei fatti tali da inficiare il decisimi del Tribunale, non smentendo la tesi di fondo della sentenza impugnata, ossia che si trattava pur sempre dell'espletamento di un'unica mansione, non accompagnata dall'espletamento e dall'insegnamento di tutte le altre necessarie, per il conseguimento della complessa professionalità tipica dell'odontotecnico. Inoltre, contrariamente a quanto si assume in ricorso, è stata espressamente considerata la deposizione del teste OR e quindi anche il fatto che costui talvolta spiegasse alla OL qualcosa di diverso rispetto alla preparazione dei gessi. Quanto all'ultima parte del secondo motivo, si rileva - contrariamente a quanto si assume in ricorso - che spetta proprio al giudice di merito dare la prevalenza all'uno o all'altro elemento di prova, purché non venga omessa la valutazione di circostanze decisive per la soluzione della controversia, tali cioè che se considerate, avrebbero condotto con ragionevole certezza ad un determinato esito della lite.
È stato infetti più volte affermato (cfr. tra le tante, Cass. n. 3205 del 18 marzo 1995) che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un "punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge.
Nella specie, non essendo state allegate circostanze in fatto tali da inficiare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, ma tendendo piuttosto le censure ad una nuova valutazione degli stessi fatti già considerati dal Tribunale, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 13,00, oltre duemila euro per onorari. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2004