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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3035 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1856/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott. Mattia Caputo Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1856/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili vertente
TRA
, (CF. , rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Gaetana Paesano, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
, ), rapp.ta e difesa come in atti dagli CP_1 C.F._2
Avv.ti Elisa Di Peso, Nabila Mariotti ed Angela Cordaro, in virtù di mandati in atti
RESISTENTE
C O N
AVV. , (CF. ), quale curatore Controparte_2 C.F._3 speciale della minore Persona_1
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 3.7.2025
1 Proc. R.G. n. 1856/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.2.2023 [nato a [...] Parte_1
Stabia (Na) il 06/07/1973, CF. ha chiesto al Tribunale di C.F._1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[nata a [...] il [...], CF. CP_1
] in data 13/05/2016 in Amalfi (Sa) e dal quale era nata la C.F._2 figlia (22/12/2016). Per_1
Il ricorrente chiedeva altresì di: 1) dichiarare la sig.ra ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art. 330 c.c., decaduta dalla responsabilità genitoriale per aver assunto comportamenti gravemente pregiudizievoli per la minore;
2) affidare in via esclusiva la minore al padre con collocamento presso la casa familiare;
3) revocare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e disporre CP_1
l'assegnazione della casa familiare al ricorrente;
4) prevedere incontri protetti madre-figlia da svolgersi presso il servizio pubblico materno infantile;
5) prevedere a carico della resistente un assegno mensile di euro mille per il mantenimento della minore oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Attesa la proposizione della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, con il decreto di fissazione di udienza il Presidente delegato nominava l'Avv. quale curatore speciale della minore. Controparte_2 si costituiva con comparsa del 27.7.2023 aderendo alla domanda CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente chiedeva altresì di: 1) dichiarare il sig. decaduto dalla Pt_1 responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c. per aver assunto comportamenti gravemente pregiudizievoli per la minore e, conseguentemente, affidare in via super esclusiva la minore alla madre;
2) collocare la minore presso la madre con conferma dell'assegnazione in suo favore della casa familiare;
3) prevedere a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per la minore di euro 2.000,00 oltre alla contribuzione al 70% delle spese straordinarie;
4) prevedere in suo favore un assegno divorzile di euro mille mensili.
2 Proc. R.G. n. 1856/2023
L'Avv. si costituiva, quale curatore speciale della minore Controparte_2
, con comparsa del 5.9.2023. Persona_1
Il Presidente delegato emetteva i provvedimenti provvisori con ordinanza del
19.10.2023 disponendo, tra l'altro, l'affido della minore ai SS di Salerno ex art. 333 c.c. e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
L'ordinanza presidenziale veniva reclamata dal ricorrente ed integralmente confermata dalla Corte di Appello con decreto n. 640/2024 del 21.3.2024.
Con sentenza n. 659/2024 emessa in data 5.2.2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venivano di seguito disposti numerosi interventi tramite i SS mediante i quali si riusciva a ripristinare una ordinaria frequentazione padre figlia.
In data 12.6.2025 decedeva prematuramente il ricorrente e tale circostanza veniva comunicata al G.I. dai difensori e dai SS di affidatari della CP_3 minore.
Alla udienza del 3.7.2025 – svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
A) Va dichiarata cessata la materia del contendere atteso il decesso del ricorrente per le ragioni di seguito esposte.
Costituisce da tempo principio pacifico in giurisprudenza che la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio prima della pronuncia sullo status comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 20 novembre 2008, n.
27556). Tale conclusione si fonda sul pacifico assunto che, a norma dell'art. 149
c.c., il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi. Non vi è pertanto alcun interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, per l'assorbente ragione che il giudice non potrebbe statuire sulla modifica o la cessazione di un rapporto giuridico – quello matrimoniale – già venuto meno per morte di uno dei coniugi.
Sul piano processuale, la declaratoria di cessazione della materia ha l'effetto di travolgere ogni statuizione in precedenza emessa e non ancora passata in
3 Proc. R.G. n. 1856/2023
giudicato, e di rendere improseguibile il giudizio anche per le domande di natura economica che siano connesse alla separazione o al divorzio.
Sussisteva, invece, un contrasto in giurisprudenza in ordine agli effetti della morte del coniuge in pendenza del giudizio di divorzio sopraggiunta dopo l'emissione ed il successivo passaggio in giudicato di una sentenza parziale sullo status.
Le S.U. hanno risolto tale contrasto ritenendo ammissibile la prosecuzione del giudizio concernente l'obbligo di corresponsione di un assegno divorzile nei confronti degli eredi del preteso obbligato, per l'accertamento della debenza del diritto all'assegno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status a quella del decesso (cfr. Cass. civ., sez. Un., 24/06/2022, n. 20494).
Pertanto, in presenza di una domanda di assegno divorzile, il decesso di uno dei coniugi successivo al passaggio in giudicato di una sentenza parziale sullo status comporterà l'interruzione del procedimento che potrà eventualmente essere riassunto dagli eredi o dalla controparte. A contrario, se il giudizio di divorzio ha ad oggetto esclusivamente domande di natura personale il decesso di una parte determina la cessazione della materia del contendere trattandosi di questioni che non possono essere trasmesse agli eredi.
Nel caso di specie la resistente con le note depositate in data 17.6.2025 ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile e, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il Collegio evidenzia, invero, che non può trovare accoglimento la richiesta del difensore del ricorrente di dichiarare l'interruzione del procedimento lasciando fermi i provvedimenti provvisori resi nel corso del procedimento atteso che:
1) la domanda di decadenza ex art. 330 c.c. proposta dal ricorrente nei confronti della resistente era fondata esclusivamente sulle condotte oppositive della madre ostacolanti il rapporto padre-figlia;
2) il Pm che è parte del presente procedimento non ha depositato alcuna richiesta in corso di causa e non ha mai fatto propria tale domanda;
3) la curatrice speciale della minore ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. note dep. in data 1.7.2025);
4 Proc. R.G. n. 1856/2023
4) l'affidamento della minore ex art. 333 c.c. ai SS di Salerno era stato disposto esclusivamente in forza della fortissima conflittualità dei genitori e della loro totale incapacità di relazionarsi;
5) tale problematica è venuta meno all'esito della tragica e prematura scomparsa del ricorrente . Parte_1
Alla luce di tali considerazioni deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca espressa del provvedimento ex art. 333 c.c. di affido della minore ai SS di essendo venute meno le ragioni che lo Persona_1 CP_3 avevano determinato.
B) L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere atteso il decesso del ricorrente;
- revoca l'affidamento ex art. 333 c.c. della minore (22.12.2016) ai Persona_1
SS di Salerno;
- spese compensate.
Dispone che la Cancelleria trasmetta copia della presente pronuncia ai SS di Salerno.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott. Mattia Caputo Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1856/2023 R.G. avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili vertente
TRA
, (CF. , rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Gaetana Paesano, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
, ), rapp.ta e difesa come in atti dagli CP_1 C.F._2
Avv.ti Elisa Di Peso, Nabila Mariotti ed Angela Cordaro, in virtù di mandati in atti
RESISTENTE
C O N
AVV. , (CF. ), quale curatore Controparte_2 C.F._3 speciale della minore Persona_1
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 3.7.2025
1 Proc. R.G. n. 1856/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.2.2023 [nato a [...] Parte_1
Stabia (Na) il 06/07/1973, CF. ha chiesto al Tribunale di C.F._1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[nata a [...] il [...], CF. CP_1
] in data 13/05/2016 in Amalfi (Sa) e dal quale era nata la C.F._2 figlia (22/12/2016). Per_1
Il ricorrente chiedeva altresì di: 1) dichiarare la sig.ra ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art. 330 c.c., decaduta dalla responsabilità genitoriale per aver assunto comportamenti gravemente pregiudizievoli per la minore;
2) affidare in via esclusiva la minore al padre con collocamento presso la casa familiare;
3) revocare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e disporre CP_1
l'assegnazione della casa familiare al ricorrente;
4) prevedere incontri protetti madre-figlia da svolgersi presso il servizio pubblico materno infantile;
5) prevedere a carico della resistente un assegno mensile di euro mille per il mantenimento della minore oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Attesa la proposizione della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, con il decreto di fissazione di udienza il Presidente delegato nominava l'Avv. quale curatore speciale della minore. Controparte_2 si costituiva con comparsa del 27.7.2023 aderendo alla domanda CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente chiedeva altresì di: 1) dichiarare il sig. decaduto dalla Pt_1 responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c. per aver assunto comportamenti gravemente pregiudizievoli per la minore e, conseguentemente, affidare in via super esclusiva la minore alla madre;
2) collocare la minore presso la madre con conferma dell'assegnazione in suo favore della casa familiare;
3) prevedere a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per la minore di euro 2.000,00 oltre alla contribuzione al 70% delle spese straordinarie;
4) prevedere in suo favore un assegno divorzile di euro mille mensili.
2 Proc. R.G. n. 1856/2023
L'Avv. si costituiva, quale curatore speciale della minore Controparte_2
, con comparsa del 5.9.2023. Persona_1
Il Presidente delegato emetteva i provvedimenti provvisori con ordinanza del
19.10.2023 disponendo, tra l'altro, l'affido della minore ai SS di Salerno ex art. 333 c.c. e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
L'ordinanza presidenziale veniva reclamata dal ricorrente ed integralmente confermata dalla Corte di Appello con decreto n. 640/2024 del 21.3.2024.
Con sentenza n. 659/2024 emessa in data 5.2.2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venivano di seguito disposti numerosi interventi tramite i SS mediante i quali si riusciva a ripristinare una ordinaria frequentazione padre figlia.
In data 12.6.2025 decedeva prematuramente il ricorrente e tale circostanza veniva comunicata al G.I. dai difensori e dai SS di affidatari della CP_3 minore.
Alla udienza del 3.7.2025 – svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
A) Va dichiarata cessata la materia del contendere atteso il decesso del ricorrente per le ragioni di seguito esposte.
Costituisce da tempo principio pacifico in giurisprudenza che la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio prima della pronuncia sullo status comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 20 novembre 2008, n.
27556). Tale conclusione si fonda sul pacifico assunto che, a norma dell'art. 149
c.c., il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi. Non vi è pertanto alcun interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, per l'assorbente ragione che il giudice non potrebbe statuire sulla modifica o la cessazione di un rapporto giuridico – quello matrimoniale – già venuto meno per morte di uno dei coniugi.
Sul piano processuale, la declaratoria di cessazione della materia ha l'effetto di travolgere ogni statuizione in precedenza emessa e non ancora passata in
3 Proc. R.G. n. 1856/2023
giudicato, e di rendere improseguibile il giudizio anche per le domande di natura economica che siano connesse alla separazione o al divorzio.
Sussisteva, invece, un contrasto in giurisprudenza in ordine agli effetti della morte del coniuge in pendenza del giudizio di divorzio sopraggiunta dopo l'emissione ed il successivo passaggio in giudicato di una sentenza parziale sullo status.
Le S.U. hanno risolto tale contrasto ritenendo ammissibile la prosecuzione del giudizio concernente l'obbligo di corresponsione di un assegno divorzile nei confronti degli eredi del preteso obbligato, per l'accertamento della debenza del diritto all'assegno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sullo status a quella del decesso (cfr. Cass. civ., sez. Un., 24/06/2022, n. 20494).
Pertanto, in presenza di una domanda di assegno divorzile, il decesso di uno dei coniugi successivo al passaggio in giudicato di una sentenza parziale sullo status comporterà l'interruzione del procedimento che potrà eventualmente essere riassunto dagli eredi o dalla controparte. A contrario, se il giudizio di divorzio ha ad oggetto esclusivamente domande di natura personale il decesso di una parte determina la cessazione della materia del contendere trattandosi di questioni che non possono essere trasmesse agli eredi.
Nel caso di specie la resistente con le note depositate in data 17.6.2025 ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile e, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il Collegio evidenzia, invero, che non può trovare accoglimento la richiesta del difensore del ricorrente di dichiarare l'interruzione del procedimento lasciando fermi i provvedimenti provvisori resi nel corso del procedimento atteso che:
1) la domanda di decadenza ex art. 330 c.c. proposta dal ricorrente nei confronti della resistente era fondata esclusivamente sulle condotte oppositive della madre ostacolanti il rapporto padre-figlia;
2) il Pm che è parte del presente procedimento non ha depositato alcuna richiesta in corso di causa e non ha mai fatto propria tale domanda;
3) la curatrice speciale della minore ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. note dep. in data 1.7.2025);
4 Proc. R.G. n. 1856/2023
4) l'affidamento della minore ex art. 333 c.c. ai SS di Salerno era stato disposto esclusivamente in forza della fortissima conflittualità dei genitori e della loro totale incapacità di relazionarsi;
5) tale problematica è venuta meno all'esito della tragica e prematura scomparsa del ricorrente . Parte_1
Alla luce di tali considerazioni deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca espressa del provvedimento ex art. 333 c.c. di affido della minore ai SS di essendo venute meno le ragioni che lo Persona_1 CP_3 avevano determinato.
B) L'esito del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere atteso il decesso del ricorrente;
- revoca l'affidamento ex art. 333 c.c. della minore (22.12.2016) ai Persona_1
SS di Salerno;
- spese compensate.
Dispone che la Cancelleria trasmetta copia della presente pronuncia ai SS di Salerno.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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