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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/11/2025, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 14277/2019, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. MAURIZIO CHIANESE (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo C.F._2
PEC indicato in atti
ATTORE
e
, nella qualità di impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 per la liquidazione dei sinistri posti a carico del FGVS, rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. MICAELA OTTOMANO (CF: ), la quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato in atti
CONVENUTO nonché
(CF: ), Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. Pt_1
ha adito l'intestato Tribunale per vedere condannati i convenuti al
[...] risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro appresso meglio descritto.
2. In linea di fatto, l'attore premette: a) che, il giorno 13.10.2013, alle ore 10.30, in Giugliano in Campania (Na), alla via Giuseppe Verdi, all'altezza della panetteria
“Panificio dei Monaci”, si trovava alla guida del motociclo MBK X-City, targato DN37927, di proprietà della sig.ra , e procedeva in direzione Parte_2 di via SAN FRANCESCO d'ASSISI; b) che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il motociclo veniva investito dall'auto RENAULT CLIO targata DW968GA, condotta dal sig. , che si immetteva nel flusso della Controparte_2 circolazione ripartendo dalla posizione di sosta e tentava di effettuare una inversione di marcia a “U”, senza alcuna segnalazione acustica o visiva;
c) che, in specie, pur procedendo a velocità moderata e indossando il casco protettivo, dato il carattere repentino ed imprevedibile della manovra, l'impatto diveniva inevitabile, malgrado un tentativo in questo senso;
d) che, a seguito del sinistro, il sig. veniva Pt_1 trasportato al PS dell'Ospedale SAN GIULIANO di GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ove venivano riscontrate le lesioni di cui al referto n. 35352/2013 del 13.10.2013.
3. Si è costituita la quale impresa designata Controparte_3 dal FGVS, che ha contraddetto a tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte, concludendo per la reiezione della domanda.
In primo luogo, la compagnia convenuta ha dedotto si rappresenta “all'On.le Giudicante che la sig.ra conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Parte_2
AN di LI il sig. e la , n.q. di F.G.V.S. Controparte_2 Controparte_1 per la Regione Campania, onde vederli condannare al risarcimento per i danni materiali lamentati sul proprio motociclo MKK tg. DN37927, a seguito del medesimo sinistro per cui è causa;
tale giudizio veniva assegnato al Dott. Pasquale Casillo, che con sentenza n. 1096/19, depositata in data 08.02.2019, NON APPELLATA E PASSATA IN GIUDICATO, dichiarava la concorsuale responsabilità delle parti nella causazione dell'evento, così statuendo: “Dichiara il conducente del motociclo MBK, targato DN37927, ed il conducente della Renault, targata DW968GA, corresponsabili al 50% nella produzione dell'incidente per cui è causa” (doc.to 1)”.
Ha inoltre eccepito l'improcedibilità/improponibilità della domanda per violazione degli artt. 283, 287, 145 e 148 CDA, nonché la tardività della costituzione dell'attore.
Nel merito, la compagnia ha, in primo luogo, eccepito la prescrizione del credito;
in ogni caso, concluso per il rigetto della domanda o in subordine per il riconoscimento di un concorso di colpa in capo all'odierno attore (fermo restando, in ogni caso, il giudicato già formatosi sul punto).
4. È rimasto contumace il sig. . Controparte_2
5. Disposto l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il GI, sul rilievo che “i verbali delle prove testimoniali espletate nel giudizio di cui non erano parti quelle del presente giudizio non possono assumere al rango di prova piena nella causa de quo”, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalle parti;
escussi i testi (udienze del 24.3.2023 e del 18.12.2023), si è proceduto alla nomina di un CTU in merito ai quesiti di cui all'ordinanza del 3.1.2024; all'udienza del 31.10.2024, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti;
la causa è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni a seguito di rimessione sul ruolo all'udienza del 22.5.2025 (celebrata ex art. 127-ter c.p.c.); con provvedimento del 17.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, e insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni. In particolare, la compagnia convenuta ha insistito nella preliminare eccezione relativa al giudicato già formatosi, anche in relazione alla questione della mancanza di copertura assicurativa del motociclo condotto dall'attore, circostanza da valorizzare ex art. 1227 c.c.
6. Verificato l'adempimento della condizione di proponibilità della domanda, in quanto la documentazione allegata appare rispettosa del disposto normativo, data per non contestata la circostanza che il veicolo sopra indicato fosse privo CP_4 di copertura assicurativa, con conseguente legittimazione passiva del FGVS, per quanto emerso nel presente giudizio, la domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
7. Vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto: la prima, relativa alla tardiva iscrizione a ruolo del procedimento, è smentita per tabulas da quanto emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
la seconda, va disattesa, sul rilievo che, secondo la giurisprudenza, “la costituzione in giudizio dell'attore mediante deposito della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo contenente copia dell'atto di citazione, anziché dell'originale ex art. 165 c.p.c., costituisce una mera irregolarità che non arreca alcuna lesione sostanziale al convenuto ed è sanata dal successivo deposito dell'originale della citazione notificata” (Corte App. Milano, n. 1550/2020).
Ancora, va disattesa l'eccezione di prescrizione (genericamente) sollevata dalla convenuta, visto che dagli atti risultano le successive messe in mora, notificate alla convenuta stessa, e implicanti l'interruzione del corso della prescrizione.
8. Nel merito, come si diceva, la domanda va accolta.
9. In primo luogo, va evidenziato che l'accertamento compiuto nel giudizio innanzi al Giudice di pace – in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dal proprietario del motoveicolo per i danni materiali occorsi allo stesso – non può essere invocato, a guisa di giudicato esterno, in questa sede.
Vi osta la considerazione che il giudizio in questione verteva tra altre parti.
Diversamente opinando, risulterebbe compromesso il diritto di difesa di un soggetto (quale l'odierno attore) che, non essendo evocato nel giudizio la cui sentenza conclusiva viene invocata con autorità di giudicato in questa sede: a) non si è potuto ivi difendere;
b) non ha potuto impugnare tale pronuncia.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, peraltro, che “l'effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche” (Cass. n. 22723/2025); per cui, anche a volere prescindere dalla divisata questione della eterogeneità dei soggetti delle due controversie in questione, competerebbe solo a questo Giudice la individuazione delle conseguenze giuridiche dell'accertamento di fatto altrove compiuto e quivi indicato con autorità di giudicato esterno.
10. In secondo luogo, va esaminata la questione se la mancanza di copertura assicurativa in relazione al motoveicolo targato DN37927 sia di ostacolo alla riconoscibilità del diritto al risarcimento, nel caso di specie, da parte del conducente.
11. Il Tribunale non ignora che, specie nella giurisprudenza di merito, sono emersi orientamenti tendenti ad affermare che “sarebbe paradossale consentire ad un soggetto di adire un giudice per chiedere la tutela ai sensi di una legge, l'attuale d.lgs. n. 209/2005, che si è volontariamente violata” (v. al riguardo Trib. LI n. 448/2021, prodotta dalla compagnia convenuta), laddove prescrive come obbligatoria la copertura assicurativa per la responsabilità civile, nei termini prescritti dall'art. 122 del suddetto testo normativo
12. Tuttavia, da un lato, deve osservarsi che tale orientamento riguarda precipuamente (anche se si guarda alle pronunce richiamate dalla compagnia convenuta) il caso in cui la domanda risarcitoria sia avanzata dal proprietario del veicolo, ossia del soggetto tenuto all'assolvimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui si tratta o comunque del soggetto chiamato in prima battuta a vigilare sul corretto adempimento dello stesso (v. in questo senso Cass. n. 1226/1999, che correla tale condizione alla possibilità di esercitare un potere di diritto o anche solo di fatto sul veicolo); dall'altro lato, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, la messa in circolazione di un mezzo privo della necessaria copertura assicurativa non è causalmente collegabile al sinistro in cui tale mezzo sia rimasto coinvolto, in quanto la violazione dell'art. 193 cod. strada [richiamato dall'art. 122 cit., n.d.s.] non costituisce trasgressione di una regola cautelare direttamente destinata a prevenire il sinistro, il quale si sarebbe verificato anche con l'adozione del comportamento alternativo lecito e, cioè, con la regolare assicurazione del veicolo” (Cass. n. 22723/2022).
Tale orientamento muove dal condivisibile presupposto che la mancata copertura assicurativa rappresenta, rispetto ad un eventuale sinistro che veda coinvolto il veicolo che si trova in tale condizione, un antecedente causale troppo remoto rispetto al danno poi verificatosi;
in sostanza, così argomentando, si finisce con il seguire la logica del qui in re illicita versatur, riconoscendo aprioristicamente efficienza causale ad un fattore che, come detto, non riguarda direttamente la dinamica di un sinistro stradale e, quindi, la sua esatta ricostruzione.
Ora, questo principio assume a maggior ragione consistenza laddove il danno sia lamentato dal conducente/non proprietario di un veicolo sfornito di copertura assicurativa, poiché, se anche si ammettesse che l'art. 122 Cod. ass. pone una regola di carattere cautelare, si imputerebbe al soggetto “mero utilizzatore” l'onere di verificare il rispetto della regola medesima, che invece compete, come si è detto, a chi sul veicolo abbia un potere di diritto o di fatto e quindi primariamente al proprietario.
13. Occorre quindi – in adesione al suddetto orientamento da reputarsi maggioritario e, comunque, avallato dalla S.C. – verificare se il sinistro si sarebbe verificato laddove fosse stato tenuto “il comportamento alternativo lecito”, dato, nel caso specifico, dall'assolvimento dell'obbligo di assicurare il veicolo in ordine alla responsabilità civile.
In altri termini, occorre verificare se il sinistro e le relative conseguenze si sarebbero, rispettivamente, verificato e prodotte anche ove il motociclo condotto dall'attore fosse stato regolarmente assicurato.
14. Dall'istruttoria, invero, sono emersi sul punto dati prima facie non omogenei;
pertanto, la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro deve tenere conto non solo dei c.d. riscontri “interni” alle dichiarazioni testimoniali ma anche di dati evincibili da altre fonti di prova (nella specie, di natura documentale).
15. Essenzialmente, da parte di alcuni testi si sostiene che l'impatto fu causato dalla brusca manovra di immissione nella corsia da parte dell'autovettura CP_4 la quale effettuava, senza alcuna segnalazione, una inversione ad “U” (vedi dichiarazioni rese dai testimoni: e ); Testimone_1 Testimone_2 dall'altra parte, si sostiene che tale veicolo fosse fermo e che l'urto fu causato da una manovra avventata del motociclo (vedi dichiarazioni rese dai testi:
[...]
e ); tuttavia, va evidenziato che la Tes_3 Testimone_4 prima ricostruzione trova riscontro anche in risultanze di natura documentale, in quanto secondo i testi e sul luogo Testimone_1 Testimone_2 intervenne un'autoambulanza che trasportò l'odierno attore presso il PS ove furono diagnosticate lesioni di una certa entità, senz'altro incompatibili con l'ipotesi che lo stesso potesse spostarsi autonomamente dal luogo dell'incidente; al contrario, la circostanza, riferita in particolare dal teste (laddove la Testimone_4
riferisce di non ricordare se sul luogo intervenne un'autoambulanza) Tes_3 secondo cui il motoveicolo si allontanò all'esito del sinistro “come se non fosse successo niente” cozza con tale riscontro di natura documentale, il quale rappresenta una situazione (la sussistenza di lesioni gravi) che non risulta, allo stato di quanto qui allegato e provato, diversamente spiegabile che in relazione all'occorso sinistro.
16. In definitiva, in quanto fornita di un riscontro “esterno” non confutato, deve ritenersi maggiormente attendibile la ricostruzione offerta dai sig.ri Tes_1
e .
[...] Testimone_2
17. Per altro verso, va escluso nel caso di specie, che possa trovare applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., dovendosi fare applicazione, nel caso in esame, dei seguenti principi giurisprudenziali: 1) “il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso” (Cass n. 1295/2017); 2) “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso” (Cass. n. 8366/2010).
18. Acclarato, quindi, per quanto emerso nel presente giudizio, che l'incidente fu causato dalla condotta imprudente del conducente della priva di CP_4 copertura assicurativa, ed escluso, da un lato, che la mancata copertura assicurativa possa portare ad escludere di per sé il diritto al risarcimento e, dall'altro lato, che possa venire in rilievo l'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorre procedere alla liquidazione del danno subito, alla luce delle risultanze – coerenti e correttamente argomentate e quindi dotate di credibilità razionale, in quanto resistenti ai tentativi di confutazione - della disposta CTU, che, tra l'altro, muove da un giudizio di piena compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica accertata (nei termini sopra precisati).
19. Tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal CTU, applicando le c.d. tabelle milanesi, il danno va liquidato in complessivi euro 43.288,50, determinati come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.732,57
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) € 737,79
Punto danno non patrimoniale € 3.470,36
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno biologico risarcibile € 23.445,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 29.776,00
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.762,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 13.512,50
Totale generale: € 43.288,50
20. A tale somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Va osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (13.10.2013), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso, dovendosi peraltro tener conto del principio per cui “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio;
pertanto , la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (Cass. 13.1.2015, n. 373).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata una riduzione del 30%, alla luce dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse vanno liquidate in complessivi euro 5.331,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 14277/2019, dichiarata la contumacia del sig. , ogni altra istanza Controparte_2 disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto la , nella qualità Controparte_1 indicata in atti, nonché il sig. , in solido tra loro, al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 43.288,50, a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. AN la e il sig. , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, spese in complessivi euro 5.331,20, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. MAURIZIO CHIANESE, dichiaratosi anticipatario;
3. LIQUIDA con separato decreto le spese di CTU.
Così deciso in Aversa, il 3.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 14277/2019, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. MAURIZIO CHIANESE (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo C.F._2
PEC indicato in atti
ATTORE
e
, nella qualità di impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 per la liquidazione dei sinistri posti a carico del FGVS, rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. MICAELA OTTOMANO (CF: ), la quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato in atti
CONVENUTO nonché
(CF: ), Controparte_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig. Pt_1
ha adito l'intestato Tribunale per vedere condannati i convenuti al
[...] risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro appresso meglio descritto.
2. In linea di fatto, l'attore premette: a) che, il giorno 13.10.2013, alle ore 10.30, in Giugliano in Campania (Na), alla via Giuseppe Verdi, all'altezza della panetteria
“Panificio dei Monaci”, si trovava alla guida del motociclo MBK X-City, targato DN37927, di proprietà della sig.ra , e procedeva in direzione Parte_2 di via SAN FRANCESCO d'ASSISI; b) che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il motociclo veniva investito dall'auto RENAULT CLIO targata DW968GA, condotta dal sig. , che si immetteva nel flusso della Controparte_2 circolazione ripartendo dalla posizione di sosta e tentava di effettuare una inversione di marcia a “U”, senza alcuna segnalazione acustica o visiva;
c) che, in specie, pur procedendo a velocità moderata e indossando il casco protettivo, dato il carattere repentino ed imprevedibile della manovra, l'impatto diveniva inevitabile, malgrado un tentativo in questo senso;
d) che, a seguito del sinistro, il sig. veniva Pt_1 trasportato al PS dell'Ospedale SAN GIULIANO di GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ove venivano riscontrate le lesioni di cui al referto n. 35352/2013 del 13.10.2013.
3. Si è costituita la quale impresa designata Controparte_3 dal FGVS, che ha contraddetto a tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte, concludendo per la reiezione della domanda.
In primo luogo, la compagnia convenuta ha dedotto si rappresenta “all'On.le Giudicante che la sig.ra conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Parte_2
AN di LI il sig. e la , n.q. di F.G.V.S. Controparte_2 Controparte_1 per la Regione Campania, onde vederli condannare al risarcimento per i danni materiali lamentati sul proprio motociclo MKK tg. DN37927, a seguito del medesimo sinistro per cui è causa;
tale giudizio veniva assegnato al Dott. Pasquale Casillo, che con sentenza n. 1096/19, depositata in data 08.02.2019, NON APPELLATA E PASSATA IN GIUDICATO, dichiarava la concorsuale responsabilità delle parti nella causazione dell'evento, così statuendo: “Dichiara il conducente del motociclo MBK, targato DN37927, ed il conducente della Renault, targata DW968GA, corresponsabili al 50% nella produzione dell'incidente per cui è causa” (doc.to 1)”.
Ha inoltre eccepito l'improcedibilità/improponibilità della domanda per violazione degli artt. 283, 287, 145 e 148 CDA, nonché la tardività della costituzione dell'attore.
Nel merito, la compagnia ha, in primo luogo, eccepito la prescrizione del credito;
in ogni caso, concluso per il rigetto della domanda o in subordine per il riconoscimento di un concorso di colpa in capo all'odierno attore (fermo restando, in ogni caso, il giudicato già formatosi sul punto).
4. È rimasto contumace il sig. . Controparte_2
5. Disposto l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il GI, sul rilievo che “i verbali delle prove testimoniali espletate nel giudizio di cui non erano parti quelle del presente giudizio non possono assumere al rango di prova piena nella causa de quo”, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalle parti;
escussi i testi (udienze del 24.3.2023 e del 18.12.2023), si è proceduto alla nomina di un CTU in merito ai quesiti di cui all'ordinanza del 3.1.2024; all'udienza del 31.10.2024, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti;
la causa è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni a seguito di rimessione sul ruolo all'udienza del 22.5.2025 (celebrata ex art. 127-ter c.p.c.); con provvedimento del 17.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, e insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni. In particolare, la compagnia convenuta ha insistito nella preliminare eccezione relativa al giudicato già formatosi, anche in relazione alla questione della mancanza di copertura assicurativa del motociclo condotto dall'attore, circostanza da valorizzare ex art. 1227 c.c.
6. Verificato l'adempimento della condizione di proponibilità della domanda, in quanto la documentazione allegata appare rispettosa del disposto normativo, data per non contestata la circostanza che il veicolo sopra indicato fosse privo CP_4 di copertura assicurativa, con conseguente legittimazione passiva del FGVS, per quanto emerso nel presente giudizio, la domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
7. Vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto: la prima, relativa alla tardiva iscrizione a ruolo del procedimento, è smentita per tabulas da quanto emerge dalla consultazione del fascicolo telematico;
la seconda, va disattesa, sul rilievo che, secondo la giurisprudenza, “la costituzione in giudizio dell'attore mediante deposito della nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo contenente copia dell'atto di citazione, anziché dell'originale ex art. 165 c.p.c., costituisce una mera irregolarità che non arreca alcuna lesione sostanziale al convenuto ed è sanata dal successivo deposito dell'originale della citazione notificata” (Corte App. Milano, n. 1550/2020).
Ancora, va disattesa l'eccezione di prescrizione (genericamente) sollevata dalla convenuta, visto che dagli atti risultano le successive messe in mora, notificate alla convenuta stessa, e implicanti l'interruzione del corso della prescrizione.
8. Nel merito, come si diceva, la domanda va accolta.
9. In primo luogo, va evidenziato che l'accertamento compiuto nel giudizio innanzi al Giudice di pace – in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dal proprietario del motoveicolo per i danni materiali occorsi allo stesso – non può essere invocato, a guisa di giudicato esterno, in questa sede.
Vi osta la considerazione che il giudizio in questione verteva tra altre parti.
Diversamente opinando, risulterebbe compromesso il diritto di difesa di un soggetto (quale l'odierno attore) che, non essendo evocato nel giudizio la cui sentenza conclusiva viene invocata con autorità di giudicato in questa sede: a) non si è potuto ivi difendere;
b) non ha potuto impugnare tale pronuncia.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, peraltro, che “l'effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche” (Cass. n. 22723/2025); per cui, anche a volere prescindere dalla divisata questione della eterogeneità dei soggetti delle due controversie in questione, competerebbe solo a questo Giudice la individuazione delle conseguenze giuridiche dell'accertamento di fatto altrove compiuto e quivi indicato con autorità di giudicato esterno.
10. In secondo luogo, va esaminata la questione se la mancanza di copertura assicurativa in relazione al motoveicolo targato DN37927 sia di ostacolo alla riconoscibilità del diritto al risarcimento, nel caso di specie, da parte del conducente.
11. Il Tribunale non ignora che, specie nella giurisprudenza di merito, sono emersi orientamenti tendenti ad affermare che “sarebbe paradossale consentire ad un soggetto di adire un giudice per chiedere la tutela ai sensi di una legge, l'attuale d.lgs. n. 209/2005, che si è volontariamente violata” (v. al riguardo Trib. LI n. 448/2021, prodotta dalla compagnia convenuta), laddove prescrive come obbligatoria la copertura assicurativa per la responsabilità civile, nei termini prescritti dall'art. 122 del suddetto testo normativo
12. Tuttavia, da un lato, deve osservarsi che tale orientamento riguarda precipuamente (anche se si guarda alle pronunce richiamate dalla compagnia convenuta) il caso in cui la domanda risarcitoria sia avanzata dal proprietario del veicolo, ossia del soggetto tenuto all'assolvimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui si tratta o comunque del soggetto chiamato in prima battuta a vigilare sul corretto adempimento dello stesso (v. in questo senso Cass. n. 1226/1999, che correla tale condizione alla possibilità di esercitare un potere di diritto o anche solo di fatto sul veicolo); dall'altro lato, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, la messa in circolazione di un mezzo privo della necessaria copertura assicurativa non è causalmente collegabile al sinistro in cui tale mezzo sia rimasto coinvolto, in quanto la violazione dell'art. 193 cod. strada [richiamato dall'art. 122 cit., n.d.s.] non costituisce trasgressione di una regola cautelare direttamente destinata a prevenire il sinistro, il quale si sarebbe verificato anche con l'adozione del comportamento alternativo lecito e, cioè, con la regolare assicurazione del veicolo” (Cass. n. 22723/2022).
Tale orientamento muove dal condivisibile presupposto che la mancata copertura assicurativa rappresenta, rispetto ad un eventuale sinistro che veda coinvolto il veicolo che si trova in tale condizione, un antecedente causale troppo remoto rispetto al danno poi verificatosi;
in sostanza, così argomentando, si finisce con il seguire la logica del qui in re illicita versatur, riconoscendo aprioristicamente efficienza causale ad un fattore che, come detto, non riguarda direttamente la dinamica di un sinistro stradale e, quindi, la sua esatta ricostruzione.
Ora, questo principio assume a maggior ragione consistenza laddove il danno sia lamentato dal conducente/non proprietario di un veicolo sfornito di copertura assicurativa, poiché, se anche si ammettesse che l'art. 122 Cod. ass. pone una regola di carattere cautelare, si imputerebbe al soggetto “mero utilizzatore” l'onere di verificare il rispetto della regola medesima, che invece compete, come si è detto, a chi sul veicolo abbia un potere di diritto o di fatto e quindi primariamente al proprietario.
13. Occorre quindi – in adesione al suddetto orientamento da reputarsi maggioritario e, comunque, avallato dalla S.C. – verificare se il sinistro si sarebbe verificato laddove fosse stato tenuto “il comportamento alternativo lecito”, dato, nel caso specifico, dall'assolvimento dell'obbligo di assicurare il veicolo in ordine alla responsabilità civile.
In altri termini, occorre verificare se il sinistro e le relative conseguenze si sarebbero, rispettivamente, verificato e prodotte anche ove il motociclo condotto dall'attore fosse stato regolarmente assicurato.
14. Dall'istruttoria, invero, sono emersi sul punto dati prima facie non omogenei;
pertanto, la ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro deve tenere conto non solo dei c.d. riscontri “interni” alle dichiarazioni testimoniali ma anche di dati evincibili da altre fonti di prova (nella specie, di natura documentale).
15. Essenzialmente, da parte di alcuni testi si sostiene che l'impatto fu causato dalla brusca manovra di immissione nella corsia da parte dell'autovettura CP_4 la quale effettuava, senza alcuna segnalazione, una inversione ad “U” (vedi dichiarazioni rese dai testimoni: e ); Testimone_1 Testimone_2 dall'altra parte, si sostiene che tale veicolo fosse fermo e che l'urto fu causato da una manovra avventata del motociclo (vedi dichiarazioni rese dai testi:
[...]
e ); tuttavia, va evidenziato che la Tes_3 Testimone_4 prima ricostruzione trova riscontro anche in risultanze di natura documentale, in quanto secondo i testi e sul luogo Testimone_1 Testimone_2 intervenne un'autoambulanza che trasportò l'odierno attore presso il PS ove furono diagnosticate lesioni di una certa entità, senz'altro incompatibili con l'ipotesi che lo stesso potesse spostarsi autonomamente dal luogo dell'incidente; al contrario, la circostanza, riferita in particolare dal teste (laddove la Testimone_4
riferisce di non ricordare se sul luogo intervenne un'autoambulanza) Tes_3 secondo cui il motoveicolo si allontanò all'esito del sinistro “come se non fosse successo niente” cozza con tale riscontro di natura documentale, il quale rappresenta una situazione (la sussistenza di lesioni gravi) che non risulta, allo stato di quanto qui allegato e provato, diversamente spiegabile che in relazione all'occorso sinistro.
16. In definitiva, in quanto fornita di un riscontro “esterno” non confutato, deve ritenersi maggiormente attendibile la ricostruzione offerta dai sig.ri Tes_1
e .
[...] Testimone_2
17. Per altro verso, va escluso nel caso di specie, che possa trovare applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., dovendosi fare applicazione, nel caso in esame, dei seguenti principi giurisprudenziali: 1) “il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso” (Cass n. 1295/2017); 2) “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso” (Cass. n. 8366/2010).
18. Acclarato, quindi, per quanto emerso nel presente giudizio, che l'incidente fu causato dalla condotta imprudente del conducente della priva di CP_4 copertura assicurativa, ed escluso, da un lato, che la mancata copertura assicurativa possa portare ad escludere di per sé il diritto al risarcimento e, dall'altro lato, che possa venire in rilievo l'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorre procedere alla liquidazione del danno subito, alla luce delle risultanze – coerenti e correttamente argomentate e quindi dotate di credibilità razionale, in quanto resistenti ai tentativi di confutazione - della disposta CTU, che, tra l'altro, muove da un giudizio di piena compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica accertata (nei termini sopra precisati).
19. Tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal CTU, applicando le c.d. tabelle milanesi, il danno va liquidato in complessivi euro 43.288,50, determinati come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 11%
Punto danno biologico € 2.732,57
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 27%) € 737,79
Punto danno non patrimoniale € 3.470,36
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno biologico risarcibile € 23.445,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 29.776,00
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.762,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 13.512,50
Totale generale: € 43.288,50
20. A tale somma vanno aggiunti interessi e rivalutazione nel senso appresso specificato.
Va osservato, da un lato, che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); dall'altro, quanto ad interessi e rivalutazione, che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (13.10.2013), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso, dovendosi peraltro tener conto del principio per cui “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio;
pertanto , la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (Cass. 13.1.2015, n. 373).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata una riduzione del 30%, alla luce dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse vanno liquidate in complessivi euro 5.331,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 14277/2019, dichiarata la contumacia del sig. , ogni altra istanza Controparte_2 disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e per l'effetto la , nella qualità Controparte_1 indicata in atti, nonché il sig. , in solido tra loro, al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 43.288,50, a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. AN la e il sig. , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, spese in complessivi euro 5.331,20, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. MAURIZIO CHIANESE, dichiaratosi anticipatario;
3. LIQUIDA con separato decreto le spese di CTU.
Così deciso in Aversa, il 3.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta