Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2001, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM033.5.9/ 01 IN NOME DEL PO ८ SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.12030/98 Dott. Michele ANNUNZIATA Dott. Alberto SPANÒ Consigliere Cron. 6982 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Francesco A. MAIORANO LAMORGESE Cons. Relatore Ud. 20/12/00 Dott. Antonio ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SI DE, elettivamente domiciliata in Roma, via Montezebio n. 32, presso l'avv. Marina Messina, che con l'avv. Maria Paoletti la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona per diritti L. 2000 8 MAR 2001 5581 del presidente ing. Giovanni Billia, elettivamente IL CANCELLIERE n. 17, presso domiciliato in Roma, via della Frezza l'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Starnoni e Mario Passaro, giusta delega in atti;
- resistente con sola procura avverso la sentenza n. 854 del Tribunale di Pisa in data 8 ottobre 1997, depositata il 23 dicembre 1997 (R.G. n. 2440/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Maria Paoletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 18 gennaio 1995 il Pretore di Pisa accoglieva il ricorso proposto da DE RO, perché fosse ripristinata l'integrazione al minimo della pensione a lei erogata quale non vedente e che era stata negata dall'Inps per il superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 6 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463), e condannava l'istituto previdenziale al pagamento dei ratei arretrati con rivalutazione e interessi. La sentenza, appellata dal soccombente, 2 stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia dell'8 ottobre/23 dicembre 1997, che ha rigettato la domanda della RO. Il giudice del gravame ha osservato che l'art. 8, comma 1 bis, della citata legge n. 638 del 1983, nel confermare l'irrilevanza della situazione reddituale del pensionato negli stessi termini di cui all'art. 68 legge n. 153 del 1969, e cioè l'irrilevanza agli effetti della soppressione della pensione d'invalidità stabilita dall'art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa, si riferisce soltanto alla titolarità del diritto e non anche alla misura del trattamento. Per la cassazione della sentenza ricorre la RO con un solo motivo. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 68 legge 30 aprile 1969 n. 153 e 8 del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983 n. 638. Deduce che la prima delle norme denunciate, 3 esplicitamente fatta salva dalla seconda, statuisce il diritto alla conservazione del trattamento civile goduto dai non vedenti,d'invalidità indipendentemente dal reddito percepito particolare tutela prevista, considerata la l'intangibilità del diritto a pensione è, così come per altre posizioni, nella sua interezza, comprende cioè anche del trattamento al minimo. Il motivo è fondato. Con riferimento ad identica fattispecie questa Corte con sentenza del 30 luglio 1999 n. 8310 ha stabilito il seguente principio di diritto: "La situazione reddituale dei lavoratori non vedenti è irrilevante non solo al fine dell'insorgenza del diritto alla pensione, 68 della come espressamente previsto dall'art. legge 30 aprile 1969 n. 153, ma stante la speciale esigenza di tutela di questa categoria che il legislatore ha inteso assicurare con l'introduzione del principio dell'assoluta neutralità del trattamento pensionistico del non vedente rispetto alla sua situazione reddituale (art. 8 legge 11 novembre 1983, n. 638) parimenti irrilevante anche al fine del trattamentoriconoscimento dell'integrazione al minimo, beneficio questo che, dopo la riforma del 4 1983 (art. 6 legge 11 novembre 1983, n. 638, cit.) spetta in generale soltanto in presenza di un determinato requisito reddituale (pari a due volte il trattamento minimo), dovendo tale trattamento differenziato di miglior favore desumersi dalla ratio legis, anche se l'art. 6 cit. testualmente non fa alcuna distinzione tra i diversi assicurati". Tale principio, per le argomentazioni che lo sostengono, è condiviso dal Collegio e deve essere qui ribadito, non essendo state enunciate ragioni che inducono a discostarsene. Ad esso non è conforme la sentenza impugnata, la quale va perciò annullata. Poiché si tratta di questione di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., va decisa nel merito con l'accoglimento della domanda della RO: l'Inps deve corrispondere alla RO l'integrazione al minimo sulla pensione alla stessa erogata quale non vedente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per le somme dovute sino al 30 dicembre 1991 e per i ratei successivi nella interessi e rivalutazione maggior somma tra monetaria. 5 Ricorrono giusti motivi per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese sia del giudizio di legittimità che delle precedenti fasi di merito.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna l'Inps al pagamento dell'integrazione al minimo della pensione erogata alla RO, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute sino al 30 dicembre 1991 e per i ratei successivi nella maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000. м. Амишиной I l Consigliere est. Il Presidente Алошо которы Shalle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -8 MOR 2001 IL CANCELLER'Sfille 6