Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Mondatore Cinzia Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2947/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( , rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Elisa Cappello,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa da avv. Controparte_1 C.F._2
Lucia Ciccarese,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 24/02/2011. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli 10/03/2011), Persona_1 Per_2 Pers
11/01/2013) e - Persona_3 Per_2 Persona_4 Pers
, 09/07/2015).
Ha dedotto che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile, essendo venuta meno la affectio coniugalis per causa riconducibile al comportamento della coniuge. Ha allegato di lavorare quale bracciante agricolo e di percepire uno stipendio pari ad € 1.200,00/1.300,00 circa. Ha, altresì, riferito che la coniuge
percepisce integralmente l'A.U.U. relativo a ciascun figlio, nonché
l'indennità di frequenza riconosciuta a , che la stessa Per_3 utilizza per soddisfare le sue esigenze personali.
Ha domandato: a) la separazione personale con addebito a carico della coniuge;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
d) un contributo al 50% delle spese straordinarie di ciascun figlio;
f) nulla a titolo di mantenimento in favore della coniuge;
g) il riconoscimento per l'intero dell'A.U.U. relativo a ciascun figlio, nonché dell'indennità di frequenza riconosciuta a (ricorso Per_3 depositato il 30/04/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando di essere stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare dopo la scoperta di una relazione extraconiugale del coniuge. Ha, altresì, allegato di non svolgere alcuna attività lavorativa.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale;
b)
l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente dei figli e presso di sé e del figlio presso il Per_3 Per_4 Per_1 padre;
c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
d) un contributo mensile del padre al mantenimento di e pari ad € 400,00 (€ 200,00 ciascuno) oltre al 100% Per_3 Per_4 delle spese straordinarie per ciascun figlio;
e) la ripartizione dell'A.U.U. nella misura di 1/3 in favore del padre e di 2/3 in proprio favore (comparsa di risposta depositata il 23/08/2024).
I.4.- In occasione dell'udienza del 23/09/2024, tentata invano la conciliazione, il giudice delegato ha proposto alle parti di conciliare la lite regolando la separazione secondo le seguenti condizioni:
a) i figli minori della coppia Persona_1 Per_2
10/03/2011), (Copertino, 11/01/2013) e Persona_3 Per_4
(Ulm-DEU, 09/07/2015) resteranno affidati congiuntamente
[...] ad entrambi i genitori;
b) il godimento della casa familiare a Veglie in via Don Milani, n.
22 resterà attribuito a presso cui sarà Parte_1 prevalentemente collocata la prole;
l'altro coniuge, ove non
l'abbia già fatto, è tenuto ad allontanarsene senza dilazione ed
2 R.G. 2947/2024
è autorizzato a ritirare i propri effetti personali entro giorni dieci;
c) ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la prole resterà con sé; mentre le decisioni di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
d) il genitore non collocatario prevalente incontrerà e terrà con sé la prole secondo il seguente calendario: a) il lunedì, mercoledì
e venerdì dall'ora di uscita dal doposcuola (e, in mancanza, dalle 16:00) alle 20:30 (ovvero nel periodo estivo extra- scolastico alle 21:30) e, a settimane alterne, dall'ora di uscita dal doposcuola (ovvero dalle 19:00 in mancanza) del venerdì alle
18:00 della domenica;
b) quanto alle festività, un anno, a cominciare da quello in corso, il 24/12, il 01/01, il 05/01 e il
Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo il 25/12, il 31/12, il
06/01 e la Domenica di Pasqua e così via di seguito;
c) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi – eventualmente da suddividere in periodi più brevi – in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 20 giugno di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) i giorni dei compleanni dei figli saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
e) la parti si danno atto che il calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze della prole e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità; in particolare, il genitore collocatario prevalente dovrà adoperarsi affinché la prole incontri l'altro genitore;
f) si impegna a versare a favore di Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di € 375,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 125,00 per ciascun figlio). Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 20 di ogni mese per le mensilità successive;
g) le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura dell'80% a carico di e del 20% a Pt_1 carico di;
esse saranno regolamentate nei modi e nei CP_1 termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il
Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
h) l'assegno unico e universale per ciascun figlio sarà percepito da entrambi i genitori come per legge;
i) rinuncia alla domanda di addebito;
Pt_1
3 R.G. 2947/2024
j) le parti si impegnano a versare l'indennità di frequenza relativa
a in un conto o un libretto intestato al minore e a firma Per_3 congiunta.
Il giudice delegato, preso atto dell'accettazione da parte dei coniugi della proposta conciliativa, ha dunque provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si
è riservato di riferire al collegio per la decisione.
I.5.- Il pubblico ministero non ha fatto pervenire le sue determinazioni.
II.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento in conformità all'intesa conciliativa intervenuta tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 24/02/2011 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di al n. 5, parte Per_2
I, anno 2011).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti all'udienza del 23/09/2024 e dianzi trascritta.
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2947/2024 introdotto con ricorso del
30/04/2024 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra (Nardò Parte_1
(LE), 05/05/1992) e (Ulm (DEU), 02/02/1993) alle Controparte_1 condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta all'udienza del
23/09/2024;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di per le annotazioni e Per_2 gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 22/01/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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