Sentenza 3 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10748 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA I L A17 8 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO TALIANO48. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ANNULAT I O DELIBERA CINAJM. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente - R.G.N. 4914/99 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. 23366 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 3677 - Rel. Consigliere Ud. 16/02/01 Dott. Giovanna SCHERILLO ConsigliereDott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO QUARTO S. LUCIA, in persona del suo Presidente DE PAOLA ID, elettivamente domiciliato hesia copla in ROMA VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio IL SOLE 24 ORE dell'avvocato DI GIACOMO ENNIO, che lo difende, giusta AGO 2201 delega in atti;
ricorrente -
contro
NC ON ON, ELUZ IA UR, ELUZ GI, TT RE tutti eredi di ELUZ OT, ER SETTIMIO, elettivamente domiciliati in U. DE CAROLIS 181, presso lo studio 2001 ROMA VIA dell'avvocato VITALIANI ENRICO, che li difende, giusta 301 -1- delega in atti;
controricorrenti ELUZ DA, ELUZ SI, RA SA, eredi di ELUZ UL a sua volta erede di ELUZ OT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA U DE CAROLIS 181, difesi dall'avvocato VITALIANI ENRICO, giusta delega in atti;
controricorrenti - - avverso la sentenza n. 1461/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Enrico VITALLANI, difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 18/6/87 AN ED, proprietario di un terreno inedificato all'interno del Consorzio Quarto S.Lucia, in località Pantano Monastero di Roma, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Consorzio per sentire annullare la delibera assunta dall'assemblea dei soci il 23/5/87 con la quale era stata approvata l'installazione e la spesa di un cancello automatico all'ingresso della strada Quarto S.Lucia, che, partendo dalla via comunale Selci, attraversava i terreni del era stato nel い comprensorio G4 per la cui urbanizzazione Sosteneva l'attore che 1966 costituito il Consorzio. l'opera, per le sue caratteristiche e per il suo costo, non rientrava tra quelle di pura conservazione delle cose comuni che erano consentite dallo statuto del consorzio in attesa dell'approvazione da parte del Comune di Roma del piano di lottizzazione. Con un secondo atto di citazione notificato il 28/12/88 il medesimo ED nonché IM IO, L'ZO IO, AN LI AL e GE NO convenivano in giudizio il Consorzio davanti allo stesso giudice chiedendo, per le medesime ragioni esposte nel primo atto di citazione, l'annullamento della delibera 2/12/88 nella parte in cui era stata approvata, 1987 e con il preventivo del 1988,con il consuntivo del la spesa relativa al cancello automatico e quella relativa all'installazione di una cabina elettrica. Con un terzo atto di citazione notificato il 17/3/89 il ED, l'IM e il L'ZO convennero in giudizio il Consorzio davanti al medesimo Tribunale per sentire annullare la delibera 18/2/89 nella parte in cui aveva autorizzato il presidente del Consorzio a resistere in giudizio nelle due cause introdotte con i primi due atti di citazione ed approvato la realizzazione all'interno del consorzio di una rete idrica e fognante, l'ampliamento della sede stradale e il conferimento D dell'incarico a un professionista di redigere un piano di urbanizzazione. is Riunite le tre cause, il Tribunale, con sentenza 27/4/93, accoglieva le domande proposte con le prime due citazioni e, in parte, anche quella proposta con la terza citazione. Secondo il Tribunale, poichè il Consorzio era stato costituito per realizzare all'interno del comprensorio G4 destinato dal piano regolatore a edificazione con villette e giardini 1 le di urbanizzazione previste dal piano di opere lottizzazione, fino a quando tale piano non fosse stato approvato dall'autorità comunale, non erano consentite opere funzionali all'edificazione, essendo irrilevante che, in attesa dell'approvazione comunale, alcuni lotti fossero stati già edificati e che avessero richiesto о ottenuto la sanatoria degli abusi edilizi. Dello stesso avviso era la Corte d'appello di Roma che, con sentenza 4/5/98, dichiarata cessata la materia del contendere tra il Consorzio, l'AN e il GE, rigettava l'appello del Consorzio in ordine alle cause introdotte con le citazioni del 18/6/87 e 28/12/88 e, dichiarata inammissibile la costituzione del Consorzio nella causa introdotta con l'atto di citazione 17/3/89, riformava sul punto la sentenza di primo grado. Contro la sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione basato su cinque motivi di censura illustrati da una memoria. Hanno resistito al gravame tutti gli intimati. con controricorso integrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso si denunciano plurime I - violazioni di legge (inosservanza del Piano Regolatore di Roma;
dell'art.10 N.T.A; dell'art.870 C.C.; dell'art.28 legge 1150/1942 come modificato dagli artt.8 e 10 legge 765/1967 e 18 legge 47/85; dell'art.4 legge 847/1964) nonché vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto, in violazione della richiamata normativa, 1'impugnabilità delle delibere consortili da parte dei non considerando che, avendo ilsingoli consorziati ' Consorzio finalità pubblicistiche, tutti i proprietari dei terreni compresi nel comparto edilizio erano obbligati a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quelle per le spese generali di manutenzione, senza possibilità di impugnare le relative delibere che erano vincolanti per tutti. La censura va disattesa. Confermando la decisione del primo giudice, la corte territoriale ha ritenuto che, nell'attesa dell'approvazione da parte del Comune del piano di lottizzazione (non ancora intervenuta), la dotazione del comprensorio di una cabina elettrica funzionale agli usi abitativi non ancora autorizzati e l'automazione del cancello di accesso al comprensorio, che obbediva alla stessa logica di funzionalità all'uso abitativo non erano consentite (e le delibere che ne avevano approvato l'instrallazione e la relativa spesa erano, perciò, illegittime), trattandosi in entrambi i casi di opere che non potevano definirsi conservative delle cose comuni. La censura non coglie la ratio decidendi, che riguarda non già l'obbligo dei consorziati di contribuire alle spese di urbanizzazione e di manutenzione generale, come sembra invece ritenere il ricorrente, ma l'obbligo dei medesimi di contribuire a spese di altra natura, come obbligo che la sentenza ha ritenuto quelle in esame, inesistente in considerazione del carattere non conservativo delle opere approvate. II - Col secondo motivo si lamenta omessa motivazione sul difetto di legittimazione passiva del Consorzio ed attiva delle controparti non avendo la sentenza considerato che sia le une che l'altro non erano proprietari, ma solo utenti della strada interessata dalle opere oggetto di causa e, in tale qualità, erano tenuti a sostenere le spese di manutenzione. La censura è inammissibile, vertendo su questione nuova non dedotta in appello. III - Col terzo motivo si denunciano plurime violazioni di legge (art.75 3° comma c.p.c, 2613 e 870 c.c; norme del Piano Regolatore di Roma;
artt. 2, 11 e 14 dello Statuto consortile) per avere la sentenza escluso, in contrasto con la richiamata normativa, la legittimazione processuale del legale rappresentante del Consorzio nella causa iniziata con l'atto di citazione 17/3/1989 (sia in primo grado che in grado di appello) e, di conseguenza, omesso di esaminare i motivi di appello riguardanti la parte della sentenza di primo grado che aveva deciso sulla predetta citazione. Anche questa censura va disattesa. Si legge nella sentenza (pagg.7-8) che l'autorizzazione del legale rappresentante del Consorzio a stare in giudizio era stata rilasciata, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, con la delibera 18/2/1989 per resistere alle domande introdotte con le citazioni del 18/6/87 e del 28/12/1988. Non era stato, invece, provato l'analogo atto autorizzativo per resistere alla citazione tra l'altro, del 17/3/1989 (citazione concernente, l'invalidità delle citate due delibere assembleari) né per proporre il corrispondente appello. La censura non tiene alcun conto dei suddetti rilievi e va perciò dichiarata inammissibile per la sua evidente genericità. IV - Col quarto motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt.1104, 1109 c.c; art.2 dello Statuto, all'art. 870 C.C. e alle norme urbanistiche richiamate nei precedenti motivi, nonchè vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto l'impugnabilità delle delibere consortili da parte dei singoli soci, non considerando che esse erano vincolanti sia perchè le opere approvate erano necessarie per ottenere dal Comune l'approvazione della lottizzazione e il rilascio delle concessioni, sia perché tali opere riguardavano un bene (la strada) che era di proprietà di terzi, per cui i consorziati che su di essa passavano a titolo di servitù erano tenuti a concorrere alle spese di manutenzione. La censura è ripetitiva delle questioni prospettate con i primi due motivi di ricorso e va, perciò, disattesa. Col quinto motivo si lamentano ancora violazione V - di legge (artt.1109, 870 C.C.; 2 e 7 dello statuto e altre leggi richiamate in precedenza) nonchè vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto impugnabili le delibere benché alle assemblee avessero partecipato gli attori e benché fosse trascorso il termine di 30 giorni . Anche tale censura va disattesa. Essa è, sotto il primo profilo, generica non essendo stati specificati gli elementi dai quali risulterebbe che l'impugnativa contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, era stata proposta oltre il termine di legge. Sotto il secondo profilo, prospetta una questione nuova, non dedotta in appello. Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Le questioni prospettate dal ricorrente con la memoria difensiva datata 20/1/2000 sono estranee ai motivi di ricorso e non possono, quindi, essere esaminate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente causa, liquidate al pagamento delle spese di in complessive lire 6.300, 200 - di cui lire 6.000.000 ' per onorari. Roma, 16 febbraio 2001 L'estensore Il presidente X Leh el Правои IL CANCELLIERE C1 Francesco CataniaFrancesco DEPOSITATO IN NC 3 AGO, 2001 Roma 109T 250.000 IL CA 1038 น 4067 69000 TOT. 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in cote 4 SET: 2001 4 1410778 versale £510.000 (lire trecentodie lla O F p. Ding e Area Servizi F (Dott.ss a Grazia DI FILIPPO) I C Il Responsabile Servizio Atli Giudiziari (DM. RACCICHINI) 001