TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/12/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1863/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1863/2020 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOROSINI NADIA Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ALIVERTI FEDERICO e dell'avv. LILLI FRANCESCO C.F._2 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice
e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa sia di merito sia di istruttoria: Parte_2 Nel merito in via principale:
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le causali esposte nella narrativa dell'atto di citazione e dei successivi scritti difensivi, la fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla signora Parte_1 nella sua qualità di ex socia accomandante della società (ora Controparte_2
, per la quota parte ad essa spettante pari al 50% degli utili maturati Controparte_1 e mai corrisposti all'odierna attrice, negli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, e per l'effetto, condannare la società (già , in persona della Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore e socia accomandataria signora al pagamento in CP_1 favore della signora dei redditi da partecipazione mai corrisposti a quest'ultima per un Parte_1 importo complessivo pari ad Euro 26.000,00=, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Il tutto entro l'ambito di competenza dello scaglione c) che va da un valore superiore a Euro 5.200,00 fino ad Euro 26.000,00. Con vittoria di spese e competenze legali della presente causa. In via istruttoria: si reiterano tutte le eccezioni ed istanze, anche istruttorie, di cui si chiede l'accoglimento, contenute nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1-2-3 c.p.c. della signora Pt_1
nonché nelle note di trattazione scritta del 26.11.2020 per l'udienza del 02.12.2020 e nelle
[...] note di trattazione scritta del 09.03.2021 per l'udienza di ammissione prove del 16.03.2021. Ci si oppone a tutte le eccezioni e richieste di parte adversa per i motivi già esposti nei propri scritti difensivi, nonché di quanto dedotto nelle note di trattazione scritta del 26.11.2020 per l'udienza del 02.12.2020, nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1-2-3 c.p.c., e nelle note di trattazione scritta del 09.03.2021 per l'udienza di ammissione prove del 16.03.2021. pagina 1 di 4 Per la convenuta Disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e produzione, così giudicare:
- in rito, in via preliminare: in forza dei motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa degli atti di causa, con riferimento alle domande di pagamento formulate dalla Sig.ra accertare e dichiarare Pt_1 il difetto di legittimazione attiva in capo alla stessa attrice (la quale ha definitivamente ceduto la propria quota di partecipazione sociale in data 24.07.2018, con ciò alienando anche il proprio diritto di concorrere alla distribuzione degli utili) e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande medesime;
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte di cui alla narrativa degli atti di causa, nonché in forza della documentazione ai medesimi allegata;
- in ogni caso: con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari d'avvocato.
- in via istruttoria: ammettere le prove orali per testimoni e per interpello, così come da memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2) depositata in data 03.02.2021 dalla società convenuta, da intendersi qui richiamata e ritrascritta, con integrale rigetto di tutte le istanze di prova ex adverso formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, - socia accomandante della Parte_1 [...]
di cui deteneva il 50% del capitale, con il conseguente diritto alla metà degli utili Controparte_2 in base all'art 10 dell'atto costitutivo - deduceva di aver in data 11.9.2012, ceduto la propria quota di capitale a l' poi riacquistata il 30.4.2014 per cederla poi definitivamente Persona_1 Parte_3 Pt_4 il 24.7.2018 a ma di aver solo successivamente scoperto che la società aveva realizzato CP_1 utili, da lei mai percepiti, e in particolare: nell'anno 2014 per € 13.177,00; nell'anno 2015 per €
11.511,00; nell'anno 2016 per € 13.226,00 e nell'anno 2017 per € 14.281,00. Conveniva pertanto in giudizio la per ottenere il pagamento di € 26.000,00 per gli utili Controparte_1 maturati.
Si costituiva la che eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 dell'attrice, in quanto aveva ceduto la sua quota del capitale sociale nel luglio 2018 a CP_1 divenuta poi socia accomandataria, che era subentrata nei diritti di cui era già titolare la cedente e quindi, senza alcuna possibilità per la stessa di reclamare alcunché con riferimento all'ormai definito rapporto societario, ivi compresi anche i diritti all'(eventuale) percepimento degli utili precedentemente maturati e, in tesi, non ancora liquidati.
Deduceva inoltre, che era sicuramente a piena e perfetta conoscenza della situazione Pt_1
Per_ economico-reddittuale della società, per aver via via ricevuto dal rag. le periodiche informative e certificazioni uniche, ma anche per aver ceduto la propria quota nominale di € 1.000,00 al prezzo di €
70.000,00 determinato evidentemente, con piena ed effettiva consapevolezza dei diritti e degli obblighi relativi alla partecipazione ceduta.
Negava infine, la possibilità di pagare alcunchè ai soci, non avendo effettivamente realizzato un utile negli esercizi sociali 2014-2017, perchè per un errore, non era stato considerato un ingente costo pagina 2 di 4 periodico, gravante sul bilancio della società secondo un ammortamento quinquennale, di circa €
18.000 annui, per il rimborso di un mutuo chirografario, contratto il 5.3.2012.
Disposta CTU contabile, all'udienza cartolare del 20/11/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive, già precedentemente depositate dalle parti.
La legittimazione dell'attrice
La società convenuta ha contestato la legittimazione dell'attrice a proporre la domanda di pagamento degli utili, conseguiti negli anni precedenti la sua definitiva uscita dalla compagine sociale, avendo con l'atto di cessione della sua quota del capitale sociale a disposto in favore di questa anche CP_1 il trasferimento di tutti i diritti derivanti dalla sua partecipazione alla società. ha ribadito il diritto a ottenere il pagamento degli utili maturati negli anni antecedenti la Pt_1 cessione della quota, perché contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, con l'atto di cessione del 24/7/2018 non aveva disposto il trasferimento di altri diritti, diversi dalla quota del capitale sociale, di cui era titolare.
Con atto di modifica dei patti sociali del 24/7/2018, ha ceduto la sua quota di capitale a Pt_1 CP_1
a pag 2 si legge che “Per effetto della cessione che precede, la cessionaria rimane CP_1 investita di ogni diritto e ragione spettanti alla cedente nei confronti della società nonché di ogni obbligo relativo, mentre cessa di fare parte della società”. Parte_1
La clausola prevede semplicemente che dal momento della cessione, i diritti e i poteri derivanti dalla titolarità della quota del capitale della società passavano da a ma non anche che Pt_1 CP_1 quest'ultima acquistava pure i diritti maturati dalla prima in epoca antecedente alla cessione, tra cui gli utili maturati negli anni precedenti.
A tale proposito occorre ricordare che in base all'art 2262 cc - applicabile anche alle società in accomandita semplice, per effetto del rinvio di cui agli artt. 2315 e 2293 cc - gli utili, salvo patto contrario (non previsto in quelli della il cui art 10 rinvia semplicemente al principio CP_1 contenuto nell'art 2303 cc, in base al quale possono essere riparti solo gli utili realmente conseguiti), spettano di diritto ai soci, senza la necessità di un'apposita delibera, a differenza di quanto stabilito dall'art 2433 cc per le società di capitali.
Pertanto, in una società di persone, chi è socio al momento dell'approvazione del rendiconto, ha diritto alla quota parte degli utili, senza necessità di un'apposita delibera per la loro distribuzione, a meno che i patti sociali non prevedano diversamente.
Di conseguenza, poiché con la cessione della quota sociale del 24/7/2018 non ha ceduto anche Pt_1 il diritto agli utili maturati negli anni precedenti dalla società - ormai definitivamente acquisito, perché ancora socia al momento di approvazione del rendiconto – ma solo i diritti relativi all'esercizio in pagina 3 di 4 corso, l'eccezione della convenuta, di difetto di legittimazione, o meglio, di effettiva titolarità del diritto sostanziale azionato in giudizio, dev'essere respinta.
Un'ulteriore conferma di tale conclusione è desumibile dal fatto che le certificazioni fiscali relative agli anni 2014/2017 (doc 6/9), indicano come titolare del reddito da partecipazione proprio che ha Pt_1 poi pagato le relative imposte (doc 21/25), in quanto ai fini fiscali, come noto, il reddito delle società di persone, determinato al termine del periodo d'imposta, è imputato automaticamente ai soci, che rivestono tale qualità a tale data, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione.
Gli utili spettanti
Il CTU ha calcolato gli utili spettanti all'attrice in complessivi € 20.788,95 avendo portato in detrazione dai bilanci di verifica, il cui risultato era stato dichiarato al fisco, gli interessi passivi sul mutuo chirografario, non registrati in bilancio, e non anche il capitale rimborsato.
La valutazione del CTU appare corretta in quanto il rimborso del capitale non rappresenta un costo effettivo, trattandosi della restituzione della somma già ricevuta in prestito.
Parimenti infondate risultano le ulteriori contestazioni sul mancato conteggio di interessi e sanzioni delle cartelle esattoriali, per il CTU non quantificabili alla data di approvazione dei rendiconti e soprattutto, imputabili all'inerzia dell'amministratore, che avrebbe potuto provvedere al tempestivo pagamento dei relativi avvisi bonari.
In conclusione, la società convenuta dev'essere condannata al pagamento della somma di € 20.788,95 per gli utili non versati a oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Pt_1
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, III scaglione), seguono la soccombenza della società convenuta.
PQM
1. condanna al pagamento di € 20.788,95 oltre interessi legali Controparte_1 dalla domanda al saldo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Controparte_1
€ 5.077,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 23/12/2025
Il giudice
(IO CA RT)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1863/2020 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOROSINI NADIA Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 ALIVERTI FEDERICO e dell'avv. LILLI FRANCESCO C.F._2 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice
e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa sia di merito sia di istruttoria: Parte_2 Nel merito in via principale:
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi e le causali esposte nella narrativa dell'atto di citazione e dei successivi scritti difensivi, la fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla signora Parte_1 nella sua qualità di ex socia accomandante della società (ora Controparte_2
, per la quota parte ad essa spettante pari al 50% degli utili maturati Controparte_1 e mai corrisposti all'odierna attrice, negli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, e per l'effetto, condannare la società (già , in persona della Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore e socia accomandataria signora al pagamento in CP_1 favore della signora dei redditi da partecipazione mai corrisposti a quest'ultima per un Parte_1 importo complessivo pari ad Euro 26.000,00=, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Il tutto entro l'ambito di competenza dello scaglione c) che va da un valore superiore a Euro 5.200,00 fino ad Euro 26.000,00. Con vittoria di spese e competenze legali della presente causa. In via istruttoria: si reiterano tutte le eccezioni ed istanze, anche istruttorie, di cui si chiede l'accoglimento, contenute nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1-2-3 c.p.c. della signora Pt_1
nonché nelle note di trattazione scritta del 26.11.2020 per l'udienza del 02.12.2020 e nelle
[...] note di trattazione scritta del 09.03.2021 per l'udienza di ammissione prove del 16.03.2021. Ci si oppone a tutte le eccezioni e richieste di parte adversa per i motivi già esposti nei propri scritti difensivi, nonché di quanto dedotto nelle note di trattazione scritta del 26.11.2020 per l'udienza del 02.12.2020, nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1-2-3 c.p.c., e nelle note di trattazione scritta del 09.03.2021 per l'udienza di ammissione prove del 16.03.2021. pagina 1 di 4 Per la convenuta Disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e produzione, così giudicare:
- in rito, in via preliminare: in forza dei motivi in fatto ed in diritto di cui alla narrativa degli atti di causa, con riferimento alle domande di pagamento formulate dalla Sig.ra accertare e dichiarare Pt_1 il difetto di legittimazione attiva in capo alla stessa attrice (la quale ha definitivamente ceduto la propria quota di partecipazione sociale in data 24.07.2018, con ciò alienando anche il proprio diritto di concorrere alla distribuzione degli utili) e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande medesime;
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate, in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte di cui alla narrativa degli atti di causa, nonché in forza della documentazione ai medesimi allegata;
- in ogni caso: con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari d'avvocato.
- in via istruttoria: ammettere le prove orali per testimoni e per interpello, così come da memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2) depositata in data 03.02.2021 dalla società convenuta, da intendersi qui richiamata e ritrascritta, con integrale rigetto di tutte le istanze di prova ex adverso formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, - socia accomandante della Parte_1 [...]
di cui deteneva il 50% del capitale, con il conseguente diritto alla metà degli utili Controparte_2 in base all'art 10 dell'atto costitutivo - deduceva di aver in data 11.9.2012, ceduto la propria quota di capitale a l' poi riacquistata il 30.4.2014 per cederla poi definitivamente Persona_1 Parte_3 Pt_4 il 24.7.2018 a ma di aver solo successivamente scoperto che la società aveva realizzato CP_1 utili, da lei mai percepiti, e in particolare: nell'anno 2014 per € 13.177,00; nell'anno 2015 per €
11.511,00; nell'anno 2016 per € 13.226,00 e nell'anno 2017 per € 14.281,00. Conveniva pertanto in giudizio la per ottenere il pagamento di € 26.000,00 per gli utili Controparte_1 maturati.
Si costituiva la che eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_1 dell'attrice, in quanto aveva ceduto la sua quota del capitale sociale nel luglio 2018 a CP_1 divenuta poi socia accomandataria, che era subentrata nei diritti di cui era già titolare la cedente e quindi, senza alcuna possibilità per la stessa di reclamare alcunché con riferimento all'ormai definito rapporto societario, ivi compresi anche i diritti all'(eventuale) percepimento degli utili precedentemente maturati e, in tesi, non ancora liquidati.
Deduceva inoltre, che era sicuramente a piena e perfetta conoscenza della situazione Pt_1
Per_ economico-reddittuale della società, per aver via via ricevuto dal rag. le periodiche informative e certificazioni uniche, ma anche per aver ceduto la propria quota nominale di € 1.000,00 al prezzo di €
70.000,00 determinato evidentemente, con piena ed effettiva consapevolezza dei diritti e degli obblighi relativi alla partecipazione ceduta.
Negava infine, la possibilità di pagare alcunchè ai soci, non avendo effettivamente realizzato un utile negli esercizi sociali 2014-2017, perchè per un errore, non era stato considerato un ingente costo pagina 2 di 4 periodico, gravante sul bilancio della società secondo un ammortamento quinquennale, di circa €
18.000 annui, per il rimborso di un mutuo chirografario, contratto il 5.3.2012.
Disposta CTU contabile, all'udienza cartolare del 20/11/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive, già precedentemente depositate dalle parti.
La legittimazione dell'attrice
La società convenuta ha contestato la legittimazione dell'attrice a proporre la domanda di pagamento degli utili, conseguiti negli anni precedenti la sua definitiva uscita dalla compagine sociale, avendo con l'atto di cessione della sua quota del capitale sociale a disposto in favore di questa anche CP_1 il trasferimento di tutti i diritti derivanti dalla sua partecipazione alla società. ha ribadito il diritto a ottenere il pagamento degli utili maturati negli anni antecedenti la Pt_1 cessione della quota, perché contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, con l'atto di cessione del 24/7/2018 non aveva disposto il trasferimento di altri diritti, diversi dalla quota del capitale sociale, di cui era titolare.
Con atto di modifica dei patti sociali del 24/7/2018, ha ceduto la sua quota di capitale a Pt_1 CP_1
a pag 2 si legge che “Per effetto della cessione che precede, la cessionaria rimane CP_1 investita di ogni diritto e ragione spettanti alla cedente nei confronti della società nonché di ogni obbligo relativo, mentre cessa di fare parte della società”. Parte_1
La clausola prevede semplicemente che dal momento della cessione, i diritti e i poteri derivanti dalla titolarità della quota del capitale della società passavano da a ma non anche che Pt_1 CP_1 quest'ultima acquistava pure i diritti maturati dalla prima in epoca antecedente alla cessione, tra cui gli utili maturati negli anni precedenti.
A tale proposito occorre ricordare che in base all'art 2262 cc - applicabile anche alle società in accomandita semplice, per effetto del rinvio di cui agli artt. 2315 e 2293 cc - gli utili, salvo patto contrario (non previsto in quelli della il cui art 10 rinvia semplicemente al principio CP_1 contenuto nell'art 2303 cc, in base al quale possono essere riparti solo gli utili realmente conseguiti), spettano di diritto ai soci, senza la necessità di un'apposita delibera, a differenza di quanto stabilito dall'art 2433 cc per le società di capitali.
Pertanto, in una società di persone, chi è socio al momento dell'approvazione del rendiconto, ha diritto alla quota parte degli utili, senza necessità di un'apposita delibera per la loro distribuzione, a meno che i patti sociali non prevedano diversamente.
Di conseguenza, poiché con la cessione della quota sociale del 24/7/2018 non ha ceduto anche Pt_1 il diritto agli utili maturati negli anni precedenti dalla società - ormai definitivamente acquisito, perché ancora socia al momento di approvazione del rendiconto – ma solo i diritti relativi all'esercizio in pagina 3 di 4 corso, l'eccezione della convenuta, di difetto di legittimazione, o meglio, di effettiva titolarità del diritto sostanziale azionato in giudizio, dev'essere respinta.
Un'ulteriore conferma di tale conclusione è desumibile dal fatto che le certificazioni fiscali relative agli anni 2014/2017 (doc 6/9), indicano come titolare del reddito da partecipazione proprio che ha Pt_1 poi pagato le relative imposte (doc 21/25), in quanto ai fini fiscali, come noto, il reddito delle società di persone, determinato al termine del periodo d'imposta, è imputato automaticamente ai soci, che rivestono tale qualità a tale data, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione.
Gli utili spettanti
Il CTU ha calcolato gli utili spettanti all'attrice in complessivi € 20.788,95 avendo portato in detrazione dai bilanci di verifica, il cui risultato era stato dichiarato al fisco, gli interessi passivi sul mutuo chirografario, non registrati in bilancio, e non anche il capitale rimborsato.
La valutazione del CTU appare corretta in quanto il rimborso del capitale non rappresenta un costo effettivo, trattandosi della restituzione della somma già ricevuta in prestito.
Parimenti infondate risultano le ulteriori contestazioni sul mancato conteggio di interessi e sanzioni delle cartelle esattoriali, per il CTU non quantificabili alla data di approvazione dei rendiconti e soprattutto, imputabili all'inerzia dell'amministratore, che avrebbe potuto provvedere al tempestivo pagamento dei relativi avvisi bonari.
In conclusione, la società convenuta dev'essere condannata al pagamento della somma di € 20.788,95 per gli utili non versati a oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Pt_1
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, III scaglione), seguono la soccombenza della società convenuta.
PQM
1. condanna al pagamento di € 20.788,95 oltre interessi legali Controparte_1 dalla domanda al saldo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Controparte_1
€ 5.077,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 23/12/2025
Il giudice
(IO CA RT)
pagina 4 di 4