Sentenza 2 ottobre 2002
Massime • 1
Costituisce indebita utilizzazione di carta di credito, ai sensi dell'art.12 del D.L.3 maggio 1991 n.143, convertito con modifiche in L.5 luglio 1991 n.197, l'effettuazione attraverso la rete internet di transazioni, previa immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui, acquisiti dall'agente fraudolentemente con il sistema telematico, nulla rilevando che il documento non sia stato nel suo materiale possesso.
Commentario • 1
- 1. Il phishinghttps://www.studiocataldi.it/
Phishing Il phishing è un illecito civile e penale che consiste in una truffa su internet attraverso la quale si cerca di ingannare la vittima con lo scopo di carpire importanti informazioni sensibili (come numeri di carta di credito, password home banking, ecc.) Trattamento illecito di dati personali La condotta del phisher integra, innanzitutto, il reato di trattamento illecito di dati personali, di cui all'art. 167 del Codice della privacy, che punisce "chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato" operando in violazione delle diverse prescrizioni della normativa a tutela dei dati personali. La pena prevista varia a seconda di quali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2002, n. 37115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37115 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 02/10/2002
1. Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 724/2002
3. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 015116/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE DO FR nato il [...];
avverso la SENTENZA del 18/01/2001 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEMELLI TORQUATO;
Udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
A seguito di giudizio abbreviato LD NC DI è stato condannato dal G.U.P. del Tribunale di Milano, con sentenza del 19-2- 2001, alla pena di mesi 8 di reclusione e lire 400.000 di multa perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarre ingiusto profitto, ha illecitamente utilizzato, non essendone titolare, numerazioni di carte di credito generate attraverso programmi informatici, al fine di stipulare polizze assicurative con la Royal Insurance e con la Lloyd 1885. In sede di appello la pena è stata ridotta a mesi 5 e giorni 10 di reclusione e 137,72 euro di multa (pari a lire 266.666), tenuto conto della diminuzione di un terzo che aveva omesso di operare il primo giudice ex art. 442 c.p.p.. L'imputato ha acquistato tramite la rete "internet", agendo in modo illecito, un bene, previa immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui abilmente individuati e sottratti sempre col sistema telematico alla titolarità del legittimo intestatario.
Così operando, sostiene la Corte di appello di Milano, il NA ha utilizzato indebitamente a fine di profitto, disponendo illecitamente dei dati utili alla transazione per via telematica, la possibilità d'impiego della carta di credito ("Cartasi", attiva e operativa, di DO DE IA), "in modo analogo all'impiego del documento materialmente e direttamente presso un fornitore di beni o servizi".
Il DI ha proposto ricorso deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 12 L. 5-7-91 n. 197, poiché non ha mai avuto il possesso della carta di credito della DO, ma si è limitato a generare automaticamente dei numeri corrispondenti a quelli della carta di credito della medesima. Non essendo mai venuto nel materiale possesso di detto documento, non ha commesso l'illecito in questione, attribuitogli mediante una inammissibile interpretazione analogica della norma penale.
Censura, inoltre, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ammontando il valore delle due polizze, il cui acquisto è stato perfezionato per via telematica, rispettivamente a lire 351.341 e a lire 310.000 e, per altro verso, le compagnie di assicurazione non hanno documentato danni subiti.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Il ricorso non è fondato.
Una delle condotte incriminate dal citato art. 12 attiene all'indebito utilizzo, da parte di chi non è titolare, di carte di credito o di pagamento: l'espressione usata per indicare il comportamento illecito individua la lesione del diritto incorporato nel documento, del quale il solo titolare può disporre, in modo esclusivo. L'ipotesi in esame, dunque, prescinde dal possesso del documento e si realizza con l'addebito in banca a carico del titolare del documento e il contestuale raggiungimento del profitto dell'utilizzatore con la conclusione del negozio giuridico con la controparte, cui l'importo dell'"operazione" è accreditato via "internet"; canale quest'ultimo che costituisce un mezzo e un modo di realizzazione del delitto di cui trattasi - si è, all'evidenza, al di fuori di un'applicazione analogica, non consentita, della norma penale -.
E che il DI abbia agito con dolo lo dimostra il fatto che, ottenuta la stipula delle polizze assicurative, per via telematica immettendo per il pagamento fraudolentemente i dati della carta di credito di una terza persona, ha pagato il premio assicurativo a mezzo di versamento in conto corrente postale solo dopo aver avuto "esplicita comunicazione dell'avvenuto accertamento da parte degli interessati dell'indebito utilizzo della carta di credito altrui". Quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., appare corretta la motivazione del giudice di appello che ha ritenuto l'ammontare di ciascun premio delle polizze assicurative (rispettivamente di lire 351.341 e di lire 310.000) non particolarmente tenue. Invero, si deve ragionevolmente ancorare la "speciale tenuità" del danno patrimoniale ad un ammontare non superiore a poche decine di migliaia di lire (all'epoca in cui era in corso tale moneta).
Il ricorso, quindi, va rigettato, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2002