Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2002, n. 37115
CASS
Sentenza 2 ottobre 2002

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Costituisce indebita utilizzazione di carta di credito, ai sensi dell'art.12 del D.L.3 maggio 1991 n.143, convertito con modifiche in L.5 luglio 1991 n.197, l'effettuazione attraverso la rete internet di transazioni, previa immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui, acquisiti dall'agente fraudolentemente con il sistema telematico, nulla rilevando che il documento non sia stato nel suo materiale possesso.

Commentario1

  • 1Il phishing
    https://www.studiocataldi.it/

    Phishing Il phishing è un illecito civile e penale che consiste in una truffa su internet attraverso la quale si cerca di ingannare la vittima con lo scopo di carpire importanti informazioni sensibili (come numeri di carta di credito, password home banking, ecc.) Trattamento illecito di dati personali La condotta del phisher integra, innanzitutto, il reato di trattamento illecito di dati personali, di cui all'art. 167 del Codice della privacy, che punisce "chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato" operando in violazione delle diverse prescrizioni della normativa a tutela dei dati personali. La pena prevista varia a seconda di quali …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2002, n. 37115
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37115
Data del deposito : 2 ottobre 2002

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