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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1881/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, già (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1 Pt_3
Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. - PEC: P.IVA_2
, elettivamente domiciliato per legge presso gli uffici di Email_1 quest'ultima in Catanzaro alla via Gioacchino Da Fiore, 34
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Controparte_1 C.F._1
RA (C.F.: – PEC: , elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliato presso il di lui studio in Lamezia Terme (CZ) alla Via F. Nicotera, 100
Appellato
E
e CP_2 Controparte_3
Appellati contumaci Conclusioni
Per , già : Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis:
1.- in accoglimento del presente appello, riformare ovvero annullare la sentenza impugnata e, per
l'effetto,
-in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per il fatto illecito accorso al
, dei sig.ri e nella qualità di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 genitori titolari della responsabilità genitoriale sul minore , al momento del Persona_1 fatto, per culpa in educando;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare la corresponsabilità ex art. 2048 c.c. dei sig.ri e CP_2
, per il fatto illecito verificatosi ed ascrivibile al figlio Controparte_3 Persona_1
, all'epoca minorenne;
[...]
- accertare e graduare il grado di responsabilità effettiva di ciascuno dei co-obbligati, ex art. 2055
c.c.
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi del giudizio.”
Per : Controparte_1
“[…] Per tali motivi si chiede che l'On. Corte adita RIGETTI l'atto di appello con vittoria di spese
e competenze di cui si chiede sin d'ora distrazione ex. Art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato in data 21 dicembre 2022, il
[...]
(già ) ha proposto appello Parte_1 Parte_2 avvero la sentenza n. 1789/2022, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 9 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comunicata in data 14 dicembre 2022, con la quale è stata accolta la domanda, proposta nei suoi confronti da - AL dell' Controparte_1 Parte_4
i Lamezia Terme - tesa ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito
[...] della grave aggressione subita in data 19 aprile 2012, alle ore 10.10 circa, durante l'intervallo delle lezioni presso l'Istituto Tecnico Statale per Geometri di Lamezia Terme, ad opera dello studente
(nato il [...]), con ulteriore condanna al pagamento delle spese Persona_1 di lite.
Il Tribunale - ha disatteso la richiesta avanzata dal nei confronti di e Parte_1 CP_2 CP_3 genitori di – terzi chiamati in giudizio – per rispondere in
[...] Persona_1 via esclusiva o concorrente dei danni per culpa in educando;
- ha ritenuto configurabile esclusivamente la responsabilità contrattuale della
Amministrazione sulla scorta del rilievo che dalle dichiarazioni raccolte in sede di prova testimoniale era emersa la prova dell'aggressione subita dalla vittima in assenza del personale scolastico;
- ha quindi proceduto alla liquidazione dei danni subiti per come individuati dalla C.T.U. medico-legale disposta in corso di causa1.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto due motivi (e sui quali, più ampiamente, infra), così rubricati:
1) “[…] Erronea applicazione dell'art. 2048 c.c., 2047 c.c., 75 c.p.c.”;
2) “Falsa applicazione dell'art. 2048 c.c. in relazione all'art. 2055 c.c.: rapporti tra culpa in educando e culpa in vigilando per i sinistri avvenuti in orario scolastico”.
La Corte, all'udienza del 24 maggio 2023, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza ha rinviato la causa all'udienza del 23 ottobre 2024, per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata il 22 ottobre 2024 si è costituito in giudizio;
Controparte_1 resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
A seguito di rinvii d'ufficio, all'udienza del 10 settembre 2025, nuovamente sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti costituite per come sopra trascritte, il Collegio ha fissato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata assegnata a sentenza.
Le valutazioni della Corte
§1 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il al pagamento, in favore dell'attore della Parte_2 somma di € 18.826,42, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'infortunio (19.04.2012) e rivalutata anno per anno sino al soddisfo;
2) pone a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio; Parte_1
3) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida in forza del DM Parte_1 n. 147 del 2022, in complessivi € 2.538,00
[riduzione del 50 % su € 5.077,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) di 5.077,00], oltre accessori di legge;
4) compensa le spese di lite tra le restanti parti in causa.” In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e , non CP_2 Controparte_3 costituitisi malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello avvenuta a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. Natalino Pileggi in data 21 dicembre 2022.
§2
Tanto posto, occorre osservare che con il primo motivo di gravame il
[...]
ha censurato la decisione resa da primo Giudice denunciando l'erroneità della Parte_1 negazione della responsabilità dei genitori dell'aggressore, e CP_2 Controparte_3 sulla scorta della motivazione secondo il quale “la responsabilità genitoriale secondo quanto previsto dal legislatore, ha un inizio e una fine, con il compimento del diciottesimo anno di età e, dunque, quando il soggetto diviene maggiorenne, i genitori decadono dalla responsabilità genitoriale e non rispondono più di quei diritti e doveri previsti dall'ordinamento”.
Nel motivare la propria censura, l'Amministrazione ha evidenziato che l'invocata pronuncia tesa ad ottenere la pronuncia di responsabilità esclusiva ovvero concorrente dei genitori dell'aggressore ex art. 2048 c.c. si configurava fondata sulla natura diretta di essa, fondata su fatto proprio violativo del dettato dell'art. 147 c.c., e dunque indipendente dalla posizione del minore.
Il Ministero appellante ha poi sostenuto che a fronte della natura semi-oggettiva della responsabilità dei genitori, nulla fosse stato provato da costoro in ordine alla correttezza della educazione impartita;
sulla scorta di tanto, ha denunciato il fraintendimento del dettato dell'art. 75
c.p.c. operato dal Giudice di prime cure, tenuto conto del fatto che al momento dell'occorso era ancora minorenne. Persona_1
Il motivo è fondato.
Il Tribunale è incorso in palese errore, avendo omesso di considerare che la domanda avanzata dal nei confronti di e - genitori Parte_1 CP_2 Controparte_3 dell'aggressore - finalizzata alla affermazione della loro esclusiva ovvero concorrente responsabilità per i danni cagionati al , fosse stata loro rivolta non già quali rappresentati CP_1 del figlio ma in ragione della loro veste di soggetti a tanto tenuti ai sensi dell'art. 2048 c.c.
Non sussistono margini di dubbio in ordine a tanto, tenuto conto della esplicita richiesta in tal senso formulata dalla Difesa Erariale con la comparsa di costituzione: “… 2) In via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea accertare e dichiarare che l'evento dannoso subito da si è verificato per responsabilità esclusiva da culpa in educando ex art. 2048 Controparte_1
c.c. dei genitori dell'AL , con esclusione di responsabilità del Persona_1 Parte_1 convenuto;
3) In via ulteriormente gradata, nel caso di accoglimento della domanda attorea e riconoscimento della responsabilità dell'amministrazione in epigrafe nella causazione dell'evento dannoso, accertare e dichiarare la sussistenza di una responsabilità concorrente da culpa in educando ex articolo 2048 c.c. dei genitori dell'AL , determinando la Persona_1 misura delle rispettive responsabilità”.
Appare del tutto errata la determinazione assunta, in parte qua, dal Giudice di primo grado.
§3
Tanto impone la disamina del secondo motivo di impugnazione, con il quale il
[...]
ha invocato l'attribuzione della responsabilità dell'occorso esclusivamente ai Parte_1 genitori dell'aggressore, assumendo che “gli allegati documentali depositati in primo grado (cfr. adozione regolamento interno dell'Istituto Scolastico, nonché relazione dei docenti)” valessero a dimostrare che “nella vicenda de qua la scuola (avesse) correttamente adottato modelli di organizzazione preventiva ed impeditiva, superati dalla gravità, anomalia, ed imprevedibilità della condotta serbata dall'aggressore”.
L'argomento svolto a sostegno della invocata rivisitazione della decisione, in verità, non si confronta con la parte motivazionale della sentenza impugnata che, nella seppur scarna parte dedicata alla ricostruzione dell'accaduto, ha fissato la seguente affermazione: “Orbene,
l'istruttoria svolta in corso di causa consente di ritenere provato che l'aggressione è avvenuta ad opera dell'AL in assenza del personale scolastico. Il testimone escusso, era Persona_1 presente al momento dei fatti e, privo di legami di parentela con l'attore e senza interesse in causa, deve ritenersi pienamente attendibile”.
Ed il dato valorizzato dal Tribunale corrisponde effettivamente a quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, segnatamente tramite la deposizione del teste ascoltato all'udienza Testimone_1 del 1 dicembre 2016, che così si è espresso: “confermo, l'aggressione avvenne da parte di
[...]
… è vero non c'era nessuno … preciso che era appena iniziato l'intervallo”. Per_1
E se è pur vero che, more solito, la motivazione della decisione del giudice onorario del
Tribunale di Catanzaro non contiene alcuna menzione del fatto che fosse stata operata la produzione del regolamento di istituto e della relazione della docente Grazia Barberino, è doveroso osservare che:
a) l'adozione del regolamento interno non può dirsi certamente sufficiente a fornire la dimostrazione della corretta esecuzione dell'obbligazione gravante sull'istituto scolastico, id est, di avere esercitato la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. Civ. Sez. III, 7 novembre 2000 n. 14484), b) la ricostruzione operata dalla docente, passibile di sospetto in ragione della peculiare posizione rivestita, appare in conflitto con il piano narrato del teste ascoltato, non avente alcuno specifico interesse nella vicenda.
Ne consegue, in definitiva, che non risulta fornita la prova liberatoria gravante sull'Amministrazione.
E tanto vale a ritenere configurabile la responsabilità dell'istituto scolastico nell'occorso ai sensi dell'articolo 2048 c.c.
D'altro canto, appare altresì evidente che la responsabilità del Parte_1 concorra con quella dei genitori dell'aggressore: “la responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso
- che concorre con quella del minore;
ne consegue, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048
c.c. può essere proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c., sia nello stesso processo, senza che ciò dia luogo a litisconsorzio necessario, e che - restando le due cause, per loro natura scindibili, comunque distinte - non è affetta da nullità la sentenza emessa nel giudizio a cui non ha partecipato il minore” (Cass. Civ. Sez. III, 13 febbraio 2023 n. 4303).
Anche costoro nulla hanno dimostrato in ordine al rispetto degli obblighi su di loro gravanti in guisa tale da escludere la loro responsabilità
Giova ricordare, a tal fine, che “la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 cod. civ. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità” (Cass. Civ. Sez. III, 22 aprile 2009 n. 9556).
E tanto vale allora a ritenere responsabili dell'occorso ai sensi dell'articolo 2055 c.c. sia il che e Parte_1 CP_2 Controparte_3
Se tanto conduce a rigettare la prima richiesta avanzata dal , Parte_1
d'altro canto comporta la positiva valutazione della richiesta subordinata, con la connessa statuizione di condanna in solido dell'Amministrazione e dei genitori dell'aggressore al risarcimento dei danni subiti dal . CP_1 La decisione gravata merita dunque di essere rivisitata nei sensi di quanto sopra esposto.
Tanto non esaurisce il thema decidendum, posto che sempre con il secondo motivo di gravame il ha chiesto procedersi alla determinazione delle singole responsabilità. Parte_1
Si tratta di domanda ammissibile in ragione della sua avvenuta proposizione nel corso del giudizio di primo grado e della facoltà riconosciuta ai condebitori solidali di chiedere al giudice la determinazione delle rispettive quote di responsabilità: “Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso” (Cass. Civ. Sez. III, 16 maggio 2025 n. 13063).
In questo quadro, vengono allora in rilievo le condotte tenute sia dall'Amministrazione scolastica che dai genitori dell'aggressore.
La prima appare chiaramente responsabile di non aver garantito i necessari controlli, peraltro previsti dal regolamento d'istituto, in ordine alla condotta degli alunni durante l'intervallo,
e alla necessaria – e non riscontrata – vigilanza durante l'intervallo (punto 4).
Dall'altro lato, appare evidente la culpa in educando attribuibile ai genitori dell'aggressore, responsabili di non aver in alcuna misura fornito la liberatoria dimostrazione di aver compiuto tutto quanto in loro potere per evitare condotte lesive del figlio ed anzi aver consentito che questi potesse addirittura ideare di portare – e tanto effettivamente realizzare – con sé un coltello, utilizzato per le gravi lesioni inferte al . CP_1
Sulla scorta delle premesse sopra poste, e in difetto di specifici ulteriori elementi conoscitivi, la Corte ritiene doveroso attribuire la responsabilità dell'occorso nella misura del 50% ciascuno ai “soggetti” responsabili.
In tal senso merita di essere rivisitata la decisione del Tribunale di Catanzaro.
Da tanto discende la diversa regolamentazione delle spese di lite, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio;
devono essere poste a carico solidalmente dei soggetti responsabili.
E mentre per il primo grado rimangono determinate secondo la qualificazione operata nella sentenza impugnata, quelle del secondo grado vengono liquidate con riferimento quanto dettato dal D.M. 55/2014 e 147/2022, causa di valore compreso tra euro 5.210 ed euro 26.000
Le spese di secondo grado nei confronti , avuto riguardo all'esito del Controparte_1 giudizio e della posizione processuale assunta devono essere compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal (già Parte_1 Parte_2
), con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 2022, avvero la sentenza n.
[...]
1789/2022, emessa dal Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 9 dicembre 2022, non notificata, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, condanna il
, e , in solido, al risarcimento dei Parte_1 CP_2 Controparte_3 danni subiti da per come determinati con la sentenza di primo grado;
Controparte_1
2) determina in pari misura la responsabilità del da un lato e di Controparte_4
e , dall'altro; CP_2 Controparte_3
3) condanna il , e in solido, al Parte_1 CP_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali per come determinati con la sentenza di primo grado;
4) pone a carico del , di e le spese Parte_1 CP_2 Controparte_3 di CTU per come liquidate nel corso del procedimento di primo grado;
5) condanna il , e in solido, al Parte_1 CP_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali del secondo di giudizio, che liquida in euro 5.809 per come determinati con la sentenza di primo grado;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 dicembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1881/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, già (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1 Pt_3
Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. - PEC: P.IVA_2
, elettivamente domiciliato per legge presso gli uffici di Email_1 quest'ultima in Catanzaro alla via Gioacchino Da Fiore, 34
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Controparte_1 C.F._1
RA (C.F.: – PEC: , elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliato presso il di lui studio in Lamezia Terme (CZ) alla Via F. Nicotera, 100
Appellato
E
e CP_2 Controparte_3
Appellati contumaci Conclusioni
Per , già : Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis:
1.- in accoglimento del presente appello, riformare ovvero annullare la sentenza impugnata e, per
l'effetto,
-in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per il fatto illecito accorso al
, dei sig.ri e nella qualità di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 genitori titolari della responsabilità genitoriale sul minore , al momento del Persona_1 fatto, per culpa in educando;
in via subordinata:
- accertare e dichiarare la corresponsabilità ex art. 2048 c.c. dei sig.ri e CP_2
, per il fatto illecito verificatosi ed ascrivibile al figlio Controparte_3 Persona_1
, all'epoca minorenne;
[...]
- accertare e graduare il grado di responsabilità effettiva di ciascuno dei co-obbligati, ex art. 2055
c.c.
Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi del giudizio.”
Per : Controparte_1
“[…] Per tali motivi si chiede che l'On. Corte adita RIGETTI l'atto di appello con vittoria di spese
e competenze di cui si chiede sin d'ora distrazione ex. Art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato in data 21 dicembre 2022, il
[...]
(già ) ha proposto appello Parte_1 Parte_2 avvero la sentenza n. 1789/2022, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 9 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comunicata in data 14 dicembre 2022, con la quale è stata accolta la domanda, proposta nei suoi confronti da - AL dell' Controparte_1 Parte_4
i Lamezia Terme - tesa ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito
[...] della grave aggressione subita in data 19 aprile 2012, alle ore 10.10 circa, durante l'intervallo delle lezioni presso l'Istituto Tecnico Statale per Geometri di Lamezia Terme, ad opera dello studente
(nato il [...]), con ulteriore condanna al pagamento delle spese Persona_1 di lite.
Il Tribunale - ha disatteso la richiesta avanzata dal nei confronti di e Parte_1 CP_2 CP_3 genitori di – terzi chiamati in giudizio – per rispondere in
[...] Persona_1 via esclusiva o concorrente dei danni per culpa in educando;
- ha ritenuto configurabile esclusivamente la responsabilità contrattuale della
Amministrazione sulla scorta del rilievo che dalle dichiarazioni raccolte in sede di prova testimoniale era emersa la prova dell'aggressione subita dalla vittima in assenza del personale scolastico;
- ha quindi proceduto alla liquidazione dei danni subiti per come individuati dalla C.T.U. medico-legale disposta in corso di causa1.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto due motivi (e sui quali, più ampiamente, infra), così rubricati:
1) “[…] Erronea applicazione dell'art. 2048 c.c., 2047 c.c., 75 c.p.c.”;
2) “Falsa applicazione dell'art. 2048 c.c. in relazione all'art. 2055 c.c.: rapporti tra culpa in educando e culpa in vigilando per i sinistri avvenuti in orario scolastico”.
La Corte, all'udienza del 24 maggio 2023, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza ha rinviato la causa all'udienza del 23 ottobre 2024, per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata il 22 ottobre 2024 si è costituito in giudizio;
Controparte_1 resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
A seguito di rinvii d'ufficio, all'udienza del 10 settembre 2025, nuovamente sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti costituite per come sopra trascritte, il Collegio ha fissato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata assegnata a sentenza.
Le valutazioni della Corte
§1 1 Questo il dispositivo:
“Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il al pagamento, in favore dell'attore della Parte_2 somma di € 18.826,42, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'infortunio (19.04.2012) e rivalutata anno per anno sino al soddisfo;
2) pone a carico del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio; Parte_1
3) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida in forza del DM Parte_1 n. 147 del 2022, in complessivi € 2.538,00
[riduzione del 50 % su € 5.077,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) di 5.077,00], oltre accessori di legge;
4) compensa le spese di lite tra le restanti parti in causa.” In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e , non CP_2 Controparte_3 costituitisi malgrado la rituale notifica dell'atto di citazione in appello avvenuta a mezzo PEC presso l'indirizzo di posta elettronica dell'Avv. Natalino Pileggi in data 21 dicembre 2022.
§2
Tanto posto, occorre osservare che con il primo motivo di gravame il
[...]
ha censurato la decisione resa da primo Giudice denunciando l'erroneità della Parte_1 negazione della responsabilità dei genitori dell'aggressore, e CP_2 Controparte_3 sulla scorta della motivazione secondo il quale “la responsabilità genitoriale secondo quanto previsto dal legislatore, ha un inizio e una fine, con il compimento del diciottesimo anno di età e, dunque, quando il soggetto diviene maggiorenne, i genitori decadono dalla responsabilità genitoriale e non rispondono più di quei diritti e doveri previsti dall'ordinamento”.
Nel motivare la propria censura, l'Amministrazione ha evidenziato che l'invocata pronuncia tesa ad ottenere la pronuncia di responsabilità esclusiva ovvero concorrente dei genitori dell'aggressore ex art. 2048 c.c. si configurava fondata sulla natura diretta di essa, fondata su fatto proprio violativo del dettato dell'art. 147 c.c., e dunque indipendente dalla posizione del minore.
Il Ministero appellante ha poi sostenuto che a fronte della natura semi-oggettiva della responsabilità dei genitori, nulla fosse stato provato da costoro in ordine alla correttezza della educazione impartita;
sulla scorta di tanto, ha denunciato il fraintendimento del dettato dell'art. 75
c.p.c. operato dal Giudice di prime cure, tenuto conto del fatto che al momento dell'occorso era ancora minorenne. Persona_1
Il motivo è fondato.
Il Tribunale è incorso in palese errore, avendo omesso di considerare che la domanda avanzata dal nei confronti di e - genitori Parte_1 CP_2 Controparte_3 dell'aggressore - finalizzata alla affermazione della loro esclusiva ovvero concorrente responsabilità per i danni cagionati al , fosse stata loro rivolta non già quali rappresentati CP_1 del figlio ma in ragione della loro veste di soggetti a tanto tenuti ai sensi dell'art. 2048 c.c.
Non sussistono margini di dubbio in ordine a tanto, tenuto conto della esplicita richiesta in tal senso formulata dalla Difesa Erariale con la comparsa di costituzione: “… 2) In via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea accertare e dichiarare che l'evento dannoso subito da si è verificato per responsabilità esclusiva da culpa in educando ex art. 2048 Controparte_1
c.c. dei genitori dell'AL , con esclusione di responsabilità del Persona_1 Parte_1 convenuto;
3) In via ulteriormente gradata, nel caso di accoglimento della domanda attorea e riconoscimento della responsabilità dell'amministrazione in epigrafe nella causazione dell'evento dannoso, accertare e dichiarare la sussistenza di una responsabilità concorrente da culpa in educando ex articolo 2048 c.c. dei genitori dell'AL , determinando la Persona_1 misura delle rispettive responsabilità”.
Appare del tutto errata la determinazione assunta, in parte qua, dal Giudice di primo grado.
§3
Tanto impone la disamina del secondo motivo di impugnazione, con il quale il
[...]
ha invocato l'attribuzione della responsabilità dell'occorso esclusivamente ai Parte_1 genitori dell'aggressore, assumendo che “gli allegati documentali depositati in primo grado (cfr. adozione regolamento interno dell'Istituto Scolastico, nonché relazione dei docenti)” valessero a dimostrare che “nella vicenda de qua la scuola (avesse) correttamente adottato modelli di organizzazione preventiva ed impeditiva, superati dalla gravità, anomalia, ed imprevedibilità della condotta serbata dall'aggressore”.
L'argomento svolto a sostegno della invocata rivisitazione della decisione, in verità, non si confronta con la parte motivazionale della sentenza impugnata che, nella seppur scarna parte dedicata alla ricostruzione dell'accaduto, ha fissato la seguente affermazione: “Orbene,
l'istruttoria svolta in corso di causa consente di ritenere provato che l'aggressione è avvenuta ad opera dell'AL in assenza del personale scolastico. Il testimone escusso, era Persona_1 presente al momento dei fatti e, privo di legami di parentela con l'attore e senza interesse in causa, deve ritenersi pienamente attendibile”.
Ed il dato valorizzato dal Tribunale corrisponde effettivamente a quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, segnatamente tramite la deposizione del teste ascoltato all'udienza Testimone_1 del 1 dicembre 2016, che così si è espresso: “confermo, l'aggressione avvenne da parte di
[...]
… è vero non c'era nessuno … preciso che era appena iniziato l'intervallo”. Per_1
E se è pur vero che, more solito, la motivazione della decisione del giudice onorario del
Tribunale di Catanzaro non contiene alcuna menzione del fatto che fosse stata operata la produzione del regolamento di istituto e della relazione della docente Grazia Barberino, è doveroso osservare che:
a) l'adozione del regolamento interno non può dirsi certamente sufficiente a fornire la dimostrazione della corretta esecuzione dell'obbligazione gravante sull'istituto scolastico, id est, di avere esercitato la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. Civ. Sez. III, 7 novembre 2000 n. 14484), b) la ricostruzione operata dalla docente, passibile di sospetto in ragione della peculiare posizione rivestita, appare in conflitto con il piano narrato del teste ascoltato, non avente alcuno specifico interesse nella vicenda.
Ne consegue, in definitiva, che non risulta fornita la prova liberatoria gravante sull'Amministrazione.
E tanto vale a ritenere configurabile la responsabilità dell'istituto scolastico nell'occorso ai sensi dell'articolo 2048 c.c.
D'altro canto, appare altresì evidente che la responsabilità del Parte_1 concorra con quella dei genitori dell'aggressore: “la responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso
- che concorre con quella del minore;
ne consegue, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048
c.c. può essere proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c., sia nello stesso processo, senza che ciò dia luogo a litisconsorzio necessario, e che - restando le due cause, per loro natura scindibili, comunque distinte - non è affetta da nullità la sentenza emessa nel giudizio a cui non ha partecipato il minore” (Cass. Civ. Sez. III, 13 febbraio 2023 n. 4303).
Anche costoro nulla hanno dimostrato in ordine al rispetto degli obblighi su di loro gravanti in guisa tale da escludere la loro responsabilità
Giova ricordare, a tal fine, che “la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 cod. civ. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità” (Cass. Civ. Sez. III, 22 aprile 2009 n. 9556).
E tanto vale allora a ritenere responsabili dell'occorso ai sensi dell'articolo 2055 c.c. sia il che e Parte_1 CP_2 Controparte_3
Se tanto conduce a rigettare la prima richiesta avanzata dal , Parte_1
d'altro canto comporta la positiva valutazione della richiesta subordinata, con la connessa statuizione di condanna in solido dell'Amministrazione e dei genitori dell'aggressore al risarcimento dei danni subiti dal . CP_1 La decisione gravata merita dunque di essere rivisitata nei sensi di quanto sopra esposto.
Tanto non esaurisce il thema decidendum, posto che sempre con il secondo motivo di gravame il ha chiesto procedersi alla determinazione delle singole responsabilità. Parte_1
Si tratta di domanda ammissibile in ragione della sua avvenuta proposizione nel corso del giudizio di primo grado e della facoltà riconosciuta ai condebitori solidali di chiedere al giudice la determinazione delle rispettive quote di responsabilità: “Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso” (Cass. Civ. Sez. III, 16 maggio 2025 n. 13063).
In questo quadro, vengono allora in rilievo le condotte tenute sia dall'Amministrazione scolastica che dai genitori dell'aggressore.
La prima appare chiaramente responsabile di non aver garantito i necessari controlli, peraltro previsti dal regolamento d'istituto, in ordine alla condotta degli alunni durante l'intervallo,
e alla necessaria – e non riscontrata – vigilanza durante l'intervallo (punto 4).
Dall'altro lato, appare evidente la culpa in educando attribuibile ai genitori dell'aggressore, responsabili di non aver in alcuna misura fornito la liberatoria dimostrazione di aver compiuto tutto quanto in loro potere per evitare condotte lesive del figlio ed anzi aver consentito che questi potesse addirittura ideare di portare – e tanto effettivamente realizzare – con sé un coltello, utilizzato per le gravi lesioni inferte al . CP_1
Sulla scorta delle premesse sopra poste, e in difetto di specifici ulteriori elementi conoscitivi, la Corte ritiene doveroso attribuire la responsabilità dell'occorso nella misura del 50% ciascuno ai “soggetti” responsabili.
In tal senso merita di essere rivisitata la decisione del Tribunale di Catanzaro.
Da tanto discende la diversa regolamentazione delle spese di lite, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio;
devono essere poste a carico solidalmente dei soggetti responsabili.
E mentre per il primo grado rimangono determinate secondo la qualificazione operata nella sentenza impugnata, quelle del secondo grado vengono liquidate con riferimento quanto dettato dal D.M. 55/2014 e 147/2022, causa di valore compreso tra euro 5.210 ed euro 26.000
Le spese di secondo grado nei confronti , avuto riguardo all'esito del Controparte_1 giudizio e della posizione processuale assunta devono essere compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal (già Parte_1 Parte_2
), con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 2022, avvero la sentenza n.
[...]
1789/2022, emessa dal Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 9 dicembre 2022, non notificata, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in modifica dell'impugnata sentenza, condanna il
, e , in solido, al risarcimento dei Parte_1 CP_2 Controparte_3 danni subiti da per come determinati con la sentenza di primo grado;
Controparte_1
2) determina in pari misura la responsabilità del da un lato e di Controparte_4
e , dall'altro; CP_2 Controparte_3
3) condanna il , e in solido, al Parte_1 CP_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali per come determinati con la sentenza di primo grado;
4) pone a carico del , di e le spese Parte_1 CP_2 Controparte_3 di CTU per come liquidate nel corso del procedimento di primo grado;
5) condanna il , e in solido, al Parte_1 CP_2 Controparte_3 pagamento delle spese processuali del secondo di giudizio, che liquida in euro 5.809 per come determinati con la sentenza di primo grado;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9 dicembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero