Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 1402703 LA CORTE SUPREMA CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 14389/00 Presidente Dott. Rosario De Musis + 18918/00 Consigliere Dott. Giammarco Cappuccio 14548100 Consigliere Cron. Dott. Walter Celentano + 18927 Consigliere Rep. Dott. Salvatore Salvago Ud. 09/10/02 Dott. Francesco TIRELLI Consigliere Слои 3076 ha pronunciato la seguente: Rep. 463 SEN TE NZA sul ricorso proposto da: LG RB, elettivamente domiciliata in Roma, Fernando viale delle Milizie 22, presso 1' avv. Giacomini, che la rappresenta e difende giusta delega in atti in unione con l'avv. Simona Felisetti di Reggio Emilia;
- ricorrente
contro
AN BI ed LG DO, elettivamente domiciliati in Roma, via Terenzio 7, presso l'avv. Maurizio CU, che li rappresenta e difende giusta delega in atti in unione con l'avv. Marco Fornaciari di Reggio Emilia;
1811 1 2002 controricorrenti ricorrenti incidentali - nonché sul ricorso proposto da: GO LA, elettivamente domiciliata in Roma, via Santa Maria Maggiore 112, presso l'avv. Aldo Di Lauro, che la rappresenta e difende giusta delega in atti in unione con l'avv. Renzo Campanini di Reggio Emilia;
ricorrente
contro
AN BI ed LG DO, elettivamente domiciliati in Roma, via Terenzio 7, presso l'avv. Maurizio CU, che li rappresenta e difende giusta delega in atti in unione con l'avv. Marco Fornaciari di Reggio Emilia;
controricorrenti ricorrenti incidentali Procuratore generale c/o la Corte di appello di Bologna avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 548/99, depositata il 2/6/1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/10/2002 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Uditi gli avv. Di Lauro e CU, che hanno insistito per l'accoglimento delle richieste delle parti rispettivamente rappresentate;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. Umberto de Augustinis, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
la Corte, osserva quanto segue. In data 26/10/1975, LG AR contraeva matrimonio con GO LA, che il 15/4/1976 dava alla luce una bambina di nome RB. A distanza di circa tre mesi, l'LG presentava però un ricorso per la separazione dalla moglie, promuovendo nel contempo una ulteriore causa per il disconoscimento della paternità della minore. Il Tribunale di Reggio Emilia dava corso alle richieste istruttorie delle parti e dopo l'espletamento di una consulenza tecnica da cui era emersa l'inesistenza di elementi atti ad escludere il rapporto di filiazione, rigettava la domanda di disconoscimento perché il marito non aveva fornito la prova contraria alla presunzione di paternità. L'LG si rivolgeva allora al giudice superiore, che disponeva una nuova consulenza ematologica, conferendo l'incarico al dott. HI. Quest'ultimo si pronunciava per l'incompatibilità della minore con l'appellante, che nonostante le cure praticategli, decedeva poco dopo per un tumore al capo. 3 Il processO veniva pertanto interrotto e poi riassunto da LG RE, AN BI ed LG DO, rispettivamente padre, madre e fratello del defunto. la Corte di Con sentenza in data 31/1-15/4/1986, appello di Bologna dichiarava che la bambina non giustificando la era figlia di LG AR, propria pronuncia col fatto che nei casi, come quello in esame, di figlio nato prima dei 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, il marito poteva limitarsi a contestare la paternità senza dover fornire alcuna prova sul punto che, nella specie, era stato comunque chiarito dalla consulenza del dott. HI. Simile decisione veniva peraltro annullata da questa Suprema Corte perchè anche nell'ipotesi di cui all'art. 233 CC, gravava pur sempre sul marito l'onere di dare la prova della inesistenza del rapporto di filiazione, che nel caso in esame era stato escluso con una motivazione inadeguata e carente. La causa veniva tempestivamente riassunta davanti al giudice del rinvio, che ne dichiarava però l'interruzione per 1'intervenuto raggiungimento della maggiore età da parte di RB. 4 I coniugi LG ed il figlio DO provvedevano a rimettere in moto il processo e la Corte di appello di Bologna acquisiva il libretto sanitario del defunto, ammetteva la testimonianza del suo medico curante e disponeva un'ulteriore consulenza tecnica, nominando il perito nella persona del prof. DA OL. Costui adempiva al mandato, eseguendo anche una prova genetica su di una porzione di tessuto cerebrale asportata all'LG in occasione dell'intervento chirurgico subito il 5/2/1983. I risultati dell'indagine lo convicevano che il defunto non poteva essere stato il padre di RB e la Corte di appello, preso atto di quanto sopra nonché delle altre risposte fornite dal CTU ai quesiti, ribadiva che la ragazza non era la figlia di LG AR, dando ordine all' Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di rito. LG RB ricorreva allora con due motivi, ricordando innanzitutto che la Corte Suprema aveva cassato la precedente pronuncia non soltanto in ragione dell'erronea ripartizione dell'onere della prova, ma anche sotto il profilo della insufficienza della motivazione in ordine alla 5 possibilità che il campione ematologico fosse stato alterato dalle trasfusioni ovvero dalle altre cure o dalla neoplasia in sé. In conseguenza di ciò, il giudice del rinvio avrebbe dovuto dapprima controllare se per caso l'LG non avesse ricevuto una trasfusione in epoca troppo vicina al prelievo compiuto dal dott. negativo, accertare poi se HI ed in caso ciò, il sangue da questi indipendentemente da raccolto non avesse subito delle alterazioni in dipendenza della malattia e/o delle terapie ad essa collegate. La Corte di appello non aveva fatto nulla di quanto sopra, ma si era appiattita sulle conclusioni del prof. DA OL, che oltre a tacere del tutto sulla capacità o meno del tumore di modificare il sangue ed i tessuti del defunto, non aveva potuto compiutamente la precedenteasseverare indagine, per cui era stato costretto a rinnovare la perizia con altra metodologia, rifutandosi, per di più, di procedere alla comparazione dei dati somatici e di dare il dovuto peso alla circostanza che poco prima del prelievo del dott. HI, l'LG era stato sottoposto a dei cicli di radio-cobalto-terapia sicuramente idonei a provocare mutazioni genetiche 6 od aberrazioni cromosomiche. I l prof. DA OL aveva dunque redatto un elaborato assolutamente insufficiente, ma i giudici a l'avevanoquo fatto ugualmente proprio e trascurando di prestare la pur minima attenzione ai copiosi elementi desumibili dalle prove espletate e dal comportamento tenuto dalle parti nelle precedenti fasi processuali, si erano erroneamente convinti di poter superare ogni obiezione sulla mancanza di adeguata certezza in merito al numero ed alla data delle trasfusioni somministrate all'LG, di cui avevano successivamente escluso qualsiasi alterazione genetica od ematologica sulla base di considerazioni contraddittorie e lacunose. Ne era così scaturita una sentenza che anziché chiudere definitivamente la vicenda, andava а sua volta cassata perché viziata da violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché da difetto su punti decisivi della di motivazione controversia. Anche la GO ricorreva con tre motivi, deducendo in primo luogo la violazione dell'art. 2697 CC e degli artt. 115, 116, 156, 191, 196 e 62 cpc. La Corte di appello si era infatti allineata alla CTU, che non avrebbe potuto essere invece 7 utilizzata in quanto il consulente si era permesso di esaminare il DNA senza aver ricevuto nessun incarico in proposito. Sempre il consulente, poi, non aveva espletato tutte le indagini necessarie per escludere con tranquillante certezza che l'LG non avesse subito altre trasfusioni in aggiunta a quelle praticategli negli ospedali di Parma, Scandiano e Ponte dell'Olio. Nonostante tale omissione, il prof. DA OL aveva ugualmente negato qualunque contaminazione o degenerazione del tessuto da lui utilizzato del sangue prelevato dal dott. HI e dopo aver liquidato in modo apodittico le osservazioni critiche del CTP, si era astenuto dal procedere alle prove bioantropologiche perché, a suo giudizio, superate dalla scienza. La Corte di appello aveva dal canto suo condiviso le valutazioni del consulente e nel tentativo di supplire con argomentazioni arbitrarie al silenzio da lui serbato sul quesito relativo all'eventuale incidenza della malattia sull'assetto genetico dell'interessato, era pervenuta ad una decisione che andava senz'altro annullata, anche perché ulteriormente viziata dall'assenza del fascicolo di 8 primo grado, dalla mancata acquisizione della documentazione richiesta e dal rigetto dell'istanza di rinnovo 0, in subordine, di richiamo del CTU per chiarimenti. LG DO e AN BI resistevano con altrettanti controricorsi, impugnando a loro volta in via incidentale quella parte della sentenza che aveva compensato le spese di lite anzichè porle a carico delle soccombenti. La cancelleria inviava dovuti avvisi e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 9/10/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Riuniti innanzitutto i quattro ricorsi perché proposti contro la medesima sentenza e premesso che non può tenersi alcun conto dell'ulteriore eccezione di nullità della CTU, sollevata dalla GO nella memoria ex art. 378 cpc, che, com'è noto, può contenere soltanto l'illustrazione dei motivi già svolti (C.Cass. 1996/01699, 1996/01793 e 1997/04445), Osserva il Collegio che per il suo carattere officioso, il giudizio di cassazione non può venire interrotto per la morte dell'intimato (C.Cass. 1998/01383, 1999/05755 e 2000/08708), che ove avvenuta dopo la proposizione del ricorso, 9 sarebbe perciò ininfluente, mentre ove avvenuta all'inammissibilità prima, potrebbe portare dell'impugnazione notificata, come nella specie, presso il procuratore costituito, soltanto se conosciuta dalla controparte (C. Cass. 2000/08380, 2001/02610 e 2001/03348). Ciò posto, devesi rilevare che nel controricorso n. 18927/2000, il difensore degli intimati ha dato dell'avvenuta morte di LG RE senza atto documentarla né fornire alcuna indicazione però sulla data dell'evento e sulla eventuale conoscenza dello stesso da parte delle ricorrenti. Tenuto conto di quanto sopra nonché del fatto che nella presente controversia non vi sarebbe comunque problema d'integrità del contraddittorio alcun perché in mancanza di contrarie allegazioni al riguardo, deve in ogni caso presumersi che LG RE non abbia lasciato altri eredi se non la moglie ed il figlio (regolarmente presenti in giudizio), può senz'altro escludersi qualsiasi rilevanza processuale della predetta dichiarazione del difensore dei controricorrenti. Chiarito quanto sopra, conviene ulteriormente premettere che allo stato della scienza, la consulenza genetica od ematologica può da sola 10 bastare per negare in modo assoluto la paternità di una determinata persona (C.Cass. 1974/01895, 1991/02820, 1995/06550 e 1997/10377). Tanto precisato e ricordato, altresì, che in caso di annullamento per difetto di motivazione, il giudice del rinvio è libero di valutare come crede le risultanze probatorie a condizione che non incorra negli stessi errori della sentenza cassata, ovverossia che non emetta una pronuncia viziata dalle stesse omissioni od incongruenze (C.Cass. SS.UU. 1997/10598), Occorre considerare che in quella parte della sua precedente decisione che qui ancora interessa, la Corte di appello di Bologna aveva escluso la paternità dell'LG proprio in ragione dell'esito della perizia ematologica del dott. HI, il quale aveva appunto concluso per l'inesistenza del contestato rapporto di filiazione. Questa stessa Sezione della Suprema Corte ha peraltro cassato l'anzidetta sentenza perché nonostante le specifiche obiezioni della GO, i giudici a quo 1) non si erano fatti carico di accertare in quale modo e con quali strumenti il CTU avesse conseguito l'indispensabile certezza, "oltre le risultanze documentali", che all'LG 11 non fosse stata praticata nessuna trasfusione in ероса talmente prossima al prelievo da potergli alterare il dato ematologico e 2) non avevano minimamente verificato se la neoplasia e le altre cure antitumorali non avessero per caso provocato una qualche modificazione dell'assetto genetico del defunto. A fronte di tali rilievi, i giudici del rinvio hanno preliminarmente rammentato che 11 medico curante aveva dapprima chiarito di non aver mai prescritto delle trasfusioni all'esterno delle strutture ospedaliere, aggiungendo poi che l'LG era stato ricoverato presso il Neurochirurgico di Parma, l'Ospedale di Scandiano e la Casa di cura S. Giacomo di Ponte dell'Olio. In considerazione di quanto sopra ed avuto riguardo alle cartelle cliniche acquisite dai predetti istituti, la Corte di appello ha rilevato che fra la data dell'ultima trasfusione (5/2/1983) e quella del prelievo (27/9/1983), era intercorso un lasso di tempo talmente lungo da scongiurare qualsiasi possibilità d'inquinamento del campione utilizzato dal dott. HI. Alla medesima conclusione erano, d'altronde, pervenuti sia il vecchio che il nuovo consulente, 12 qualsiasi il quale aveva per di più escluso capacità delle cure antitumorali di provocare significative modificazioni dei gruppi sanguigni giacchè, in caso contrario, ne sarebbero derivate "drammatiche conseguenze nella terapia emotrasfusionale alla quale ven (ivano) comunemente sottoposti" i malati di cancro. Sempre il nuovo consulente, poi, aveva svolto una ulteriore perizia su di una porzione del tessuto cerebrale del defunto e benchè condotta su elementi e con metodologie diverse, anche tale nuova indagine aveva portato allo stesso risultato della precedente, ovverossia all'esclusione del rapporto di filiazione fra RB e l'LG. Il prof. DA OL non aveva, per la verità, all'eventuale risposto al quesito relativo incidenza della neoplasia sull'assetto genetico del paziente, ma tale omissione non costituiva davvero un problema perché, a giudizio della Corte, la medesima considerazione fatta dal CTU per escludere qualunque influenza dei trattamenti antitumorali, doveva ancor prima valere per la malattia stessa, cui andava di conseguenza negata ogni potenzialità modificativa del sangue e dei tessuti non ancora aggrediti. 13 Le ricorrenti hanno censurato la predetta decisione, sostenendo che nè il DA OL né i giudici a quo erano andati "oltre le risultanze documentali" e che, pertanto, non v'era la necessaria certezza che l'LG non avesse subito altre trasfusioni oltre quelle ricevute nei tre ospedali sopra menzionati. Una doglianza del genere non può essere condivisa, in quanto la Corte di appello non si è fermata al dato documentale, ma l'ha ponderato alla luce della deposizione del medico curante e, cioè, dei ricordi di una persona qualificata che per il ruolo a suo tempo rivestito, era in grado di fornire dei precisi elementi che incrociandosi con quelli desumibili dalle cartelle cliniche, valevanc indubbiamente ad integrare una prova piena della cui concludenza non era lecito dubitare sulla base di mere ipotesi o congetture. Le ricorrenti hanno però criticato la sentenza impugnata anche in ragione dell'assoluta inadeguatezza della motivazione addotta per escludere ogni possibile incidenza della neoplasia sul dato ematologico dell'LG. Neppure tale censura può essere però condivisa, perché l'argomento valorizzato dalla Corte di 14 appello non appare talmente illogico ed inconsistente ove si consideri che nel richiamarsi alla considerazione svolta dal CTU in ordine all'eventuale influenza delle terapie antitumorali, i giudici a quo hanno voluto sostanzialmente dire che siccome il sangue iniettato deve possedere delle caratteristiche analoghe a quello del paziente che lo riceve, la circostanza che l'LG avesse continuato ad essere trasfuso senza subire delle conseguenze drammatiche, bastava certamente a dimostrare che la sua struttura sanguigna era rimasta, tutto sommato, la stessa 0, quanto meno, non aveva subito significative modificazioni né ad opera delle cure né ad opera della neoplasia in sè. Aggiungasi che la Corte di appello non si peoccupata soltanto di evidenziare l'attendibilità intrinseca della consulenza del dott. HI, ma ha prima ancora sottolineato che il parere da costui emesso era stato comprovato dall'esito della nuova indagine compiuta dal prof. DA OL. Secondo la difesa della GO, però, le risultanze di tale nuova indagine avrebbero dovuto essere addirittura ignorate, ma tale eccezione risulta infondata, perché discutendosi sostanzialmente della attendibilità о meno della perizia del dott. 15 HI e rappresentando la nuova perizia il mezzo più sicuro per la conferma о la smentita della stessa, la prova sul DNA non si presentava del tutto estranea all'oggetto delle indagini, per cui poteva essere presa in considerazione anche se eccedente dai limiti del mandato espressamente conferito (C.Cass. 1990/01223, 1991/11048, 1993/01374, 1999/00202 e 2000/00117). Esclusa, così, l'inutilizzabilità della perizia genetica, non può peraltro tacersi che sia la GO che la figlia ne avevano contestato pure l'attendibilità, sostenendo che anche la consulenza del prof. DA OL scontava, in definitiva, lo stesso debito di quella del dott. HI perchè non v'era certezza che la porzione di cervello da lui analizzata non avesse subito modificazioni a causa delle trasfusioni o della malattia. La Corte di appello ha replicato sul punto, sottolineando che la trasfusione praticata occasione dell'intervento delall'LG in 5/2/1983, non avrebbe potuto produrre alcuna contaminazione prima di 48/72 ore, sicchè poteva senz'altro concludersi per la genuinità del campione impiegato dal prof. DA OL che, dal canto suo, ne aveva espressamente escluso qualsiasi 16 compromissione "da eventuali alterazioni biologiche". Le ricorrenti hanno lamentato l'insufficienza della predetta risposta, formulando in proposito delle obiezioni che non meritano, però, accoglimento non soltanto perché in parte generiche (come quella relativa alla sostanza adoperata per isolare il campione di cervello dalla paraffina) ovvero dirette а sollecitare una nuova valutazione di merito (come quella relativa al tempo necessario per aversi una possibile contaminazione da trasfusione), ma anche perché inidonee a mettere in crisi la ragionevolezza di quello che appare il nucleo centrale del convincimento espresso dai giudici a quo e, cioè, che confortandosi a vicenda, le due CTU, eseguite a distanza di anni su dati e con tecniche differenti, avevano finito per formare un muro probatorio invalicabile dalle critiche delle appellate. Tenuto conto di quanto sopra e ribadito che una volta riconosciuta l'attendibilità delle perizie, i giudici а quo potevano ritenere legittimamente assorbita ogni questione sulle altre risultanze processuali e sul mancato espletamento della prova bioantropologica, i ricorsi della GO e della 17 figlia debbono essere entrambi rigettati. I due ricorsi della AN e dell'LG vanno inammissibili perché pur dichiarati invece potendosi censurare la compensazione delle spese unicamente sotto il profilo dell'incongruenza delle ragioni addotte a sostegno della relativa pronuncia 1995/02949, 1996/09802, 1994/09557, (C. Cass. e 2000/05390), i 1999/02216 1997/09762, controricorrenti non hanno mosso alcuna critica contro i motivi svolti dalla Corte di appello, ma si sono limitati ad invocare una nuova valutazione, sostenendo che "il principio della soccombenza, unitamente alla malafede della GO LA" ne avrebbero imposto la condanna ex art. 91 cpc. Spese compensate, anche in ragione delle particolarità del caso concreto e della rispettiva soccombenza reciproca.
P.Q.M.
la Corte, dichiarando integralmente rigetta i ricorsi, compensate le spese di lite fra le parti. *TIONE Roma, il 9/10/2002 E EST. 5.. 30 GEN 2003 IL PRESIDENTERelluns 18