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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7081 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'udienza del 8.10.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 12363/2024; promossa da: , rappresento e difeso dagli avv.ti Parte_1
ER LE e IN Allocati;
contro
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Buonajuto;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27.05.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva condannarsi l' al pagamento in proprio Controparte_1 favore della somma di € 1.410,50, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di lavoro straordinario. Esponeva di prestare la propria attività lavorativa presso la società (già , con contratto di Controparte_1 Controparte_2 mina ratore di Esercizio, parametro 183, di cui al CCNL Autoferrotranvieri, presso la sede ubicata in Napoli Capodichino. Dichiarava di essere adibito alla guida degli autobus del servizio pubblico di linea sulla tratta Napoli/Foggia, e che, come da programmazione aziendale, il proprio orario di lavoro era suddiviso nei seguenti turni:
- NA01: dalle 4,30 alle 12,00
- NA02: dalle 5,25 alle 13,00
- NA03: dalle 6,25 alle 14,30
- NA04: dalle 13,15 alle 21,00
- NA05: dalle 14,15 alle 21,50
- NA06: dalle 15,15 alle 23,05
- DNA02: dalle 12,00 alle 18,30
- DNA03:dalle 10,30 alle 17,00. Evidenziava, altresì, che alla fine del proprio turno di lavoro doveva riportare l'autobus nel luogo programmato, ovvero il capolinea o il Deposito, poiché l' non prevede alla fine del turno Controparte_1 la sostituzione dell'autista con altro ( cd. “ monto e smonto”) Asseriva che gli orari di lavoro evidenziati spesso si prolungavano per i lavori necessari al completamento della rete viaria o per ritardi correlati allo svolgimento del servizio. Deduceva che tali ritardi erano riportati nei rapporti di servizio, compilato dal lavoratore, che si assumeva la responsabilità dei dati riportati, e veniva poi consegnato alla direzione aziendale. Evidenziava, dunque, che a far data dal settembre 2022 al giugno 2023, aveva effettuato una prestazione lavorativa in regime di straordinario per 140 ore. Deduceva che di tali ore di lavoro straordinario reso, la società resistente gli aveva corrisposto, nel mese di agosto 2023, il compenso per sole 38 ore, non versando alcunché per le restanti 102 ore di lavoro straordinario prestato, e non prevedendo alcuna rimodulazione del proprio orario di lavoro per poter fruire del riposo compensativo. Esponeva che l'art. 27 del CCNL autoferrotranvieri, aveva previsto in un'ottica di flessibilità che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. (…) L'organizzazione dell'orario di lavoro nell'arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale”. Evidenziava dunque che la società resistente, nel periodo plurisettimanale di compensazione, avrebbe dovuto redigere un piano di programmazione aziendale riprogrammando l'attività lavorativa alla luce degli orari effettivi di lavoro svolti dal ricorrente. Deduceva, altresì, che l'art. 28 dello stesso CCNL considera come lavoro straordinario la prestazione lavorativa che “al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo”. Dichiarava, dunque, di aver subito un danno patrimoniale, e che pertanto in data 27.10.2023 aveva proposto un ricorso gerarchico per rivendicare il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario, senza tuttavia ottenere riscontro. In data 31.1.2025 la società resistente, ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda proposta è fondata e deve, pertanto, trovare integrale accoglimento. Preliminarmente, occorre precisare che la presente disamina ha ad oggetto le differenze retributive non corrisposte dal datore di lavoro, differenze correlate in particolare alle ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto a quelle stabilite contrattualmente. A tal proposito, laddove un lavoratore rivendichi in giudizio il compenso per il lavoro straordinario svolto deve assolvere l'onere di provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro in modo rigoroso, come precisato dalla Suprema Corte, infatti,: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. Sent n.12434/06). Inoltre, per la Suprema Corte è necessario altresì che : “, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (Cass. sez. lav. Sentenza n.3714/09). Dunque, per accertare la differenza tra la retribuzione corrisposta e quella dovuta in base al lavoro effettivamente svolto, occorre in primis accertare le ore esatte di lavoro reso dal lavoratore. Nel caso di specie, alla luce dei documenti versati in atti dalle parti, risultano provate in modo rigoroso le ore di straordinario svolte nel periodo oggetto del presente giudizio. Nei cartellini allegati e nei rapporti di servizio, compilati, sottoscritti dal ricorrente e mai contestati dalla odierna resistente, infatti, sono specificati gli orari e i giorni di lavoro descritti nell'atto introduttivo, confermando, dunque, che il ricorrente ha svolto nell'ambito della propria prestazione lavorativa ore di lavoro superiori a quelle contrattualizzate. Prive di pregio, infatti, appaiono le contestazioni mosse dalla CP_3 resistente, che ha evidenziato l'esistenza di una prassi aziendale secondo cui le eccedenze giornaliere fino a 60 minuti non rientrerebbero nel lavoro straordinario, ma in riposi compensativi da fruire alla fine del periodo plurisettimanale. Tale censura non può essere accolta, poiché la società resistente non ha fornito in giudizio alcun elemento volto a provare l'esistenza e la vigenza della prassi evidenziata nel periodo intercorrente dal settembre 2022 al giugno 2023. Da una lettura attenta dell'art. 28 del CCNL, emerge, infatti, che il lavoro straordinario riguarda “la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale”, prevedendo così che tutte le eccedenze orarie, seppur minime, rientrino nelle ore di straordinario. La distinzione oraria formulata dalla odierna resistente (fino a 60 minuti / oltre 60 minuti) creerebbe infatti una disparità irragionevole che non trova alcuna previsione nella contrattazione collettiva. Orbene, come previsto dalla contrattazione collettiva il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive. A tal proposito giova evidenziare che l'art. 27 del contratto collettivo di categoria prevede che l'orario di lavoro settimanale medio deve essere suddiviso in 39 ore su un arco di 26 settimane, mentre l'art. 28 definisce il "lavoro straordinario" come la prestazione lavorativa che, al termine del periodo plurisettimanale, eccede tale limite medio, senza prevedere soglie minime giornaliere. Dunque, la ricostruzione della disciplina delle ore di lavoro svolte in eccedenza, fornita dalla società resistente, non può essere accolta, non potendo la disciplina aziendale derogare in peius la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Parimenti priva di pregio appare l'applicazione, per il periodo oggetto di contestazione, ovvero quello intercorrente dal settembre 2022 al giugno 2023, dell'accordo sindacale del 4 giugno 2024, che ha previsto la riduzione della soglia di compensazione da 60 a 45 minuti, poiché non può avere efficacia retroattiva. Allo stesso modo inconferenti appaiono sia la Comunicazione di Servizio del 24.05.2023 sia la Disposizione di Servizio del 09.06.2023, in cui la resistente deduce la violazione , da parte del ricorrente , delle modalità operative per la segnalazione dei ritardi, poiché anch'esse non possono avere efficacia retroattiva, essendo state emanate alla fine del periodo oggetto di causa. Orbene, appaiono corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in merito alle ore di straordinario svolto, riportate in ricorso. Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 1.410,50, oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di lavoro straordinario svolto nel periodo intercorrente dal settembre 2022 al giugno 2023;
- Condanna altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.314,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
Così deciso in data 8/10/2025.
il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all'udienza del 8.10.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 12363/2024; promossa da: , rappresento e difeso dagli avv.ti Parte_1
ER LE e IN Allocati;
contro
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Buonajuto;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27.05.2024, il ricorrente in epigrafe chiedeva condannarsi l' al pagamento in proprio Controparte_1 favore della somma di € 1.410,50, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di lavoro straordinario. Esponeva di prestare la propria attività lavorativa presso la società (già , con contratto di Controparte_1 Controparte_2 mina ratore di Esercizio, parametro 183, di cui al CCNL Autoferrotranvieri, presso la sede ubicata in Napoli Capodichino. Dichiarava di essere adibito alla guida degli autobus del servizio pubblico di linea sulla tratta Napoli/Foggia, e che, come da programmazione aziendale, il proprio orario di lavoro era suddiviso nei seguenti turni:
- NA01: dalle 4,30 alle 12,00
- NA02: dalle 5,25 alle 13,00
- NA03: dalle 6,25 alle 14,30
- NA04: dalle 13,15 alle 21,00
- NA05: dalle 14,15 alle 21,50
- NA06: dalle 15,15 alle 23,05
- DNA02: dalle 12,00 alle 18,30
- DNA03:dalle 10,30 alle 17,00. Evidenziava, altresì, che alla fine del proprio turno di lavoro doveva riportare l'autobus nel luogo programmato, ovvero il capolinea o il Deposito, poiché l' non prevede alla fine del turno Controparte_1 la sostituzione dell'autista con altro ( cd. “ monto e smonto”) Asseriva che gli orari di lavoro evidenziati spesso si prolungavano per i lavori necessari al completamento della rete viaria o per ritardi correlati allo svolgimento del servizio. Deduceva che tali ritardi erano riportati nei rapporti di servizio, compilato dal lavoratore, che si assumeva la responsabilità dei dati riportati, e veniva poi consegnato alla direzione aziendale. Evidenziava, dunque, che a far data dal settembre 2022 al giugno 2023, aveva effettuato una prestazione lavorativa in regime di straordinario per 140 ore. Deduceva che di tali ore di lavoro straordinario reso, la società resistente gli aveva corrisposto, nel mese di agosto 2023, il compenso per sole 38 ore, non versando alcunché per le restanti 102 ore di lavoro straordinario prestato, e non prevedendo alcuna rimodulazione del proprio orario di lavoro per poter fruire del riposo compensativo. Esponeva che l'art. 27 del CCNL autoferrotranvieri, aveva previsto in un'ottica di flessibilità che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. (…) L'organizzazione dell'orario di lavoro nell'arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale”. Evidenziava dunque che la società resistente, nel periodo plurisettimanale di compensazione, avrebbe dovuto redigere un piano di programmazione aziendale riprogrammando l'attività lavorativa alla luce degli orari effettivi di lavoro svolti dal ricorrente. Deduceva, altresì, che l'art. 28 dello stesso CCNL considera come lavoro straordinario la prestazione lavorativa che “al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo”. Dichiarava, dunque, di aver subito un danno patrimoniale, e che pertanto in data 27.10.2023 aveva proposto un ricorso gerarchico per rivendicare il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario, senza tuttavia ottenere riscontro. In data 31.1.2025 la società resistente, ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda proposta è fondata e deve, pertanto, trovare integrale accoglimento. Preliminarmente, occorre precisare che la presente disamina ha ad oggetto le differenze retributive non corrisposte dal datore di lavoro, differenze correlate in particolare alle ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto a quelle stabilite contrattualmente. A tal proposito, laddove un lavoratore rivendichi in giudizio il compenso per il lavoro straordinario svolto deve assolvere l'onere di provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro in modo rigoroso, come precisato dalla Suprema Corte, infatti,: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro" (Cass. sez. lav. Sent n.12434/06). Inoltre, per la Suprema Corte è necessario altresì che : “, laddove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione a titolo di compenso per lo straordinario ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (Cass. sez. lav. Sentenza n.3714/09). Dunque, per accertare la differenza tra la retribuzione corrisposta e quella dovuta in base al lavoro effettivamente svolto, occorre in primis accertare le ore esatte di lavoro reso dal lavoratore. Nel caso di specie, alla luce dei documenti versati in atti dalle parti, risultano provate in modo rigoroso le ore di straordinario svolte nel periodo oggetto del presente giudizio. Nei cartellini allegati e nei rapporti di servizio, compilati, sottoscritti dal ricorrente e mai contestati dalla odierna resistente, infatti, sono specificati gli orari e i giorni di lavoro descritti nell'atto introduttivo, confermando, dunque, che il ricorrente ha svolto nell'ambito della propria prestazione lavorativa ore di lavoro superiori a quelle contrattualizzate. Prive di pregio, infatti, appaiono le contestazioni mosse dalla CP_3 resistente, che ha evidenziato l'esistenza di una prassi aziendale secondo cui le eccedenze giornaliere fino a 60 minuti non rientrerebbero nel lavoro straordinario, ma in riposi compensativi da fruire alla fine del periodo plurisettimanale. Tale censura non può essere accolta, poiché la società resistente non ha fornito in giudizio alcun elemento volto a provare l'esistenza e la vigenza della prassi evidenziata nel periodo intercorrente dal settembre 2022 al giugno 2023. Da una lettura attenta dell'art. 28 del CCNL, emerge, infatti, che il lavoro straordinario riguarda “la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale”, prevedendo così che tutte le eccedenze orarie, seppur minime, rientrino nelle ore di straordinario. La distinzione oraria formulata dalla odierna resistente (fino a 60 minuti / oltre 60 minuti) creerebbe infatti una disparità irragionevole che non trova alcuna previsione nella contrattazione collettiva. Orbene, come previsto dalla contrattazione collettiva il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive. A tal proposito giova evidenziare che l'art. 27 del contratto collettivo di categoria prevede che l'orario di lavoro settimanale medio deve essere suddiviso in 39 ore su un arco di 26 settimane, mentre l'art. 28 definisce il "lavoro straordinario" come la prestazione lavorativa che, al termine del periodo plurisettimanale, eccede tale limite medio, senza prevedere soglie minime giornaliere. Dunque, la ricostruzione della disciplina delle ore di lavoro svolte in eccedenza, fornita dalla società resistente, non può essere accolta, non potendo la disciplina aziendale derogare in peius la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Parimenti priva di pregio appare l'applicazione, per il periodo oggetto di contestazione, ovvero quello intercorrente dal settembre 2022 al giugno 2023, dell'accordo sindacale del 4 giugno 2024, che ha previsto la riduzione della soglia di compensazione da 60 a 45 minuti, poiché non può avere efficacia retroattiva. Allo stesso modo inconferenti appaiono sia la Comunicazione di Servizio del 24.05.2023 sia la Disposizione di Servizio del 09.06.2023, in cui la resistente deduce la violazione , da parte del ricorrente , delle modalità operative per la segnalazione dei ritardi, poiché anch'esse non possono avere efficacia retroattiva, essendo state emanate alla fine del periodo oggetto di causa. Orbene, appaiono corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in merito alle ore di straordinario svolto, riportate in ricorso. Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 1.410,50, oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di lavoro straordinario svolto nel periodo intercorrente dal settembre 2022 al giugno 2023;
- Condanna altresì la società resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.314,00 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
Così deciso in data 8/10/2025.
il Giudice Dott. Maria Lucantonio