Sentenza 5 luglio 2003
Massime • 2
La speciale normativa di cui all'art. 10 della legge 10.10.1942, n. 1408, regolante l'Istituto Postelegrafonici, anche se prevede che l'assistenza legale, nonché la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto siano affidate all'Avvocatura dello Stato, richiama la disciplina processuale generale relativa alla notifica degli atti e alla competenza della autorità giudiziaria; ne consegue che, in caso di contumacia dell'Istituto nel giudizio di primo grado, la notificazione della sentenza impugnata deve essere effettuata alla parte personalmente, ex art. 292 cod. proc. civ., e non presso l'Avvocatura dello Stato.
La prova dell'avvenuta notificazione può essere fornita soltanto mediante la produzione in giudizio della "relata" dell'ufficiale giudiziario, che è l'unico atto idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta notificazione, e con essa l'attestazione della relativa data e delle modalità di esecuzione, essendo preclusa al giudice la possibilità di desumere i predetti elementi da una diversa fonte di prova; ne consegue che, in caso di mancata produzione in giudizio di tale relata, la asserita notificazione non può essere ritenuta esistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10636 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI NN, CI NN RI, VA EG, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IPOST - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 7425/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 31/07/99 - R.G.N. 1085/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Presidente Relatore Dott. E. Mercurio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 31 luglio 1999, riformando l'impugnata decisione pretorile, ha rigettato le domande proposte da IC AN, LI AN MA, CO ST, già dipendenti dell'Ente Poste Italiane, per ottenere dall'Istituto Postelegrafonici il riconoscimento del proprio diritto a vedersi computata nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita il sessanta per cento dell'indennità integrativa speciale, anziché il quarantotto per cento come di fatto ad essi riconosciuto, e condanna del medesimo Istituto al pagamento in loro favore delle relative differenze, oltre accessori.
Avverso questa sentenza i predetti IC, LI e CO ricorrono per Cassazione formulando tre motivi di censura. L'Istituto intimato non è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 326 e 434 c.p.c. ed inammissibilità dell'appello proposto dall'ST nei confronti di CO ST per inutile decorrenza del termine d'impugnazione. Si deduce che nel giudizio di primo grado l'ST non si era costituito ed era stato dichiarato contumace;
che il CO, dopo avere ottenuto in primo grado sentenza, favorevole, di accoglimento della sua domanda, aveva notificato tale sentenza alla controparte personalmente, perché contumace, in data 15 giugno 1998 (mentre gli altri ricorrenti avevano effettuato la notifica in data 19 ottobre 1998); e che l'ST aveva proposto appello con ricorso depositato il 17 novembre 1998, e quindi oltre il termine breve d'impugnazione decorrente nei suo riguardi.
Il motivo, riguardante la sola posizione del ricorrente CO, non può trovare accoglimento.
Deve invero rilevarsi che in effetti la sentenza pretorile favorevole al ricorrente doveva essere notificata all'Istituto, rimasto contumace in primo grado, ai sensi dell'art. 292 ultimo comma c.p.c. e quindi presso la sede dell'Istituto stesso, stante la speciale normativa di cui allo art. 10 della legge 10 ottobre 1942 n. 1408 regolante l'Istituto Postelegrafonici. Giacché tale norma,
pur prevedendo che l'assistenza legale, nonché la rappresentanza e difesa in giudizio dello Istituto Postelegrafonici siano affidate alla Avvocatura dello Stato, richiama espressamente la disciplina processuale comune relativamente alla notificazione degli atti ed alla competenza della Autorità giudiziaria: sicché, in caso di contumacia in primo grado del suddetto Istituto, la notificazione della sentenza impugnata dev'essere eseguita "personalmente" alla parte ex cit. art. 292 (cfr. in argomento, Cass. 15 marzo 1996 n. 2169; 10 gennaio 2003 n. 246). Ciò premesso deve peraltro ritenersi che nella specie manca la prova della effettuazione e della tempestività della notificazione della sentenza pretorile di accoglimento della domanda, in quanto manca agli atti, la copia di tale sentenza, della quale si deduce appunto l'avvenuta notificazione all'ST. Ed invero detta sentenza non risulta ritualmente prodotta nel giudizio d'appello (i cui atti possono essere esaminati da questa Corte vertendosi in ipotesi di vizio in procedendo) in quanto non appare indicata nell'indice dei documenti del fascicolo di parte. Tale indice, infatti, riporta, quali documenti prodotti dalla parte, esclusivamente "copia notificata del ricorso in appello, copia lavori parlamentari, fascicolo di primo grado", e nessun altro. Nè alcuna produzione risulta ritualmente effettuata nel presente giudizio di legittimità ai sensi delle previsioni, in tema di deposito e produzione di documenti, contenute negli artt. 369 e 373 c.p.c., alle quali non è stata data alcuna applicazione.
In ordine alla prova della notificazione della sentenza, cui era tenuto il ricorrente nello eccepire la inammissibilità dell'appello per inosservanza del termine breve d'impugnazione, si deve poi rilevare che essa è rinvenibile soltanto nella relativa "relata" dell'ufficiale giudiziario, unico atto idoneo a fornire la certificazione della avvenuta notificazione e con essa l'attestazione della relativa data e delle modalità di esecuzione, senza possibilità per il giudice di desumere i predetti elementi da diversa fonte di prova: onde, in mancanza di tale prova, la asserita notificazione non può essere ritenuta esistente (Cass. 9 febbraio 1998 n. 1337, Cass. 28 marzo 1990 n. 2543). Nè pertanto valgono a supplire la detta carenza probatoria, alcune deduzioni svolte in proposito dal procuratore dell'Istituto nell'atto d'appello, del resto oltremodo generiche e prive di alcuna menzione di data e modalità della notifica.
2) - Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla legge n. 71 del 1994 art. 1 e al d.P.R. 1032 del 1973 e all'art. 12 disp. sulla legge in generale, e deduce che per il rinvio, fatto dalla prima norma denunciata, in tema di trattamento di quiescenza del personale dell'allora Ente Poste alle disposizione di legge previste per il personale statale, dal complesso di norme costituito dagli artt. 3 e 38 d.P.R. 1032 del 1973, dall'art. 2 legge n. 75 del 1980 e dall'art. 1 della legge n. 87 del 1994 non può dedursi, diversamente da quanto ha stabilito la sentenza impugnata, che la indennità integrativa speciale debba essere computata, ai fini della indennità di buonuscita, secondo la percentuale riduttiva prevista per lo stipendio e gli altri elementi retributivi. Assume che il legislatore, in base al dato testuale dell'art. 1 della citata legge 87/94, ha inteso tenere conto soltanto della quota predeterminata del sessanta per cento, così da aggiungerla alla base di calcolo già elaborata sul fondamento della normativa previgente.
Il terzo motivo denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in riferimento alla legge n. 71 del 1994 art. 1 e al d.P.R. 1032 del 1973. Omessa
insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) in riferimento all'erroneo apprezzamento dei criteri di considerazione di base di calcolo e base contributiva. Contrarietà ai principi costituzionali e violazione del principio di ragionevolezza". Sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto l'utilizzazione da parte del legislatore dei concetti di "base contributiva" e di "base di calcolo" senza alcuna distinzione, trovando il primo, invece, una precisa definizione normativa con riferimento al settore del pubblico impiego e costituendo l'elemento unico per il computo dei contributi previdenziali durante lo svolgimento del rapporto, e in definitiva uno dei vari elementi della base di calcolo, il quale ha contenuto più ampio. Sostiene che prevedendo l'art. 2 della legge n. 87 del 1994 il versamento del contributo previdenziale sulla quota della indennità integrativa speciale, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita deve rilevare la medesima quota sulla quale è dovuta la contribuzione. Diversamente, la conseguenza sarebbe logicamente inaccettabile e determinerebbe, si sottolinea in ricorso, una sperequazione con riferimento al settore del parastato, in cui la percentuale di indennità integrativa speciale soggetta a contribuzione obbligatoria è identica a quella inserita nella base di calcolo dell'indennità di anzianità.
Tali due ultimi motivi, da trattarsi congiuntamente per la connessione delle argomentazioni addotte, sono infondati alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, che in altre controversie aventi ad oggetto la medesima questione dell'interpretazione della legge in esame, sempre relative a dipendenti delle Poste Italiane, ha affermato il principio di diritto, secondo cui la suddetta disposizione, "nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio" (cfr. oltre alla sentenza 12 ottobre 2000 n. 13624, di cui è stata riportata la massima, le successive decisioni 18 novembre 2000 n. 14836, 27 ottobre 2000 n. 14222, 23 ottobre 2001 n. 13030, 23 marzo 2002 n. 4195, e la già citata 10 gennaio 2003 n. 246). Analogo principio è stato applicato anche in altre controversie, sulla medesima materia, riguardanti i dipendenti delle Ferrovie dello Stato (24 maggio 2001 n. 7090), e tale orientamento deve essere qui ribadito, in quanto il Collegio condivide le persuasive ragioni che lo sostengono. Nè il ricorrente con le censure formulate ha proposto argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati e confutati nelle precedenti controversie venute all'esame di questa Corte.
Conformemente al suesposto indirizzo ha deciso la sentenza impugnata, per cui essa sfugge alle censure mosse col ricorso. 3) - Il ricorso va dunque rigettato.
Non si deve, infine, procedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, non avendo l'Istituto intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2003