Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10636
CASS
Sentenza 5 luglio 2003

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La speciale normativa di cui all'art. 10 della legge 10.10.1942, n. 1408, regolante l'Istituto Postelegrafonici, anche se prevede che l'assistenza legale, nonché la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto siano affidate all'Avvocatura dello Stato, richiama la disciplina processuale generale relativa alla notifica degli atti e alla competenza della autorità giudiziaria; ne consegue che, in caso di contumacia dell'Istituto nel giudizio di primo grado, la notificazione della sentenza impugnata deve essere effettuata alla parte personalmente, ex art. 292 cod. proc. civ., e non presso l'Avvocatura dello Stato.

La prova dell'avvenuta notificazione può essere fornita soltanto mediante la produzione in giudizio della "relata" dell'ufficiale giudiziario, che è l'unico atto idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta notificazione, e con essa l'attestazione della relativa data e delle modalità di esecuzione, essendo preclusa al giudice la possibilità di desumere i predetti elementi da una diversa fonte di prova; ne consegue che, in caso di mancata produzione in giudizio di tale relata, la asserita notificazione non può essere ritenuta esistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10636
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10636
    Data del deposito : 5 luglio 2003

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