Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. (Fattispecie di violazioni da parte del datore di lavoro di diverse disposizioni in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 181).
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 2. La non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 2)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
Leggi di più… - 3. Continuazione tra i reati vs. art.131 bis c.p.Accesso limitatoMarilisa Denigris · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 22 novembre 2022
- 4. Reato continuato e particolare tenuità del fatto: il punto delle sezioni uniteRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 agosto 2022
- 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2017, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
007 76-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent.ива Presidente Dott. ALDO CAVALLO R.G.N. 44186/15 Consigliere rel Dott. DONATELLA GALTERIO UP 4/4/2017 Dott. CLAUDIO CERRONI Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA Consigliere Dott. ALESSANDRO ANDRONIO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE DO IU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 1.7.2015 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 1.7.2015 il Tribunale di Asti ha condannato PE DE GA alla pena di € 4.000 di ammenda ritenendolo colpevole, in qualità di titolare dell'omonima ditta e datore di lavoro di Hamoudi Lekbir, dei reati di cui agli artt. 18, comma 1 lett. a) e g), 36, commi 1 e 2, 37 commi 1,7,9 e 10 d. lgs. 81/2008 per aver omesso di nominare il medico competente per la visita sanitaria;
di inviare il dipendente alla visita medica entro i termini previsti dalla sorveglianza sanitaria;
di provvedere affinchè costui ricevesse un'adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche. Avverso la suddetta pronuncia l'imputato ha proposto مة per il tramite del difensore ricorso per Cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta il mancato riconoscimento sia della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis c.p. deducendo che la pluralità delle violazioni contestategli non poteva prescindere dall'unicità del contesto in cui erano state generate che ne escludeva conseguentemente la reiterazione trattandosi di un unico lavoratore assunto da pochi giorni, e che il bene giuridico tutelato non poteva essere mai di ostacolo all'applicabilità della norma il cui aspetto valutativo era limitato alla tipologia ed all'entità della sanzione edittale sia delle circostanze generiche, senza che su tale punto fosse stata spesa alcuna motivazione malgrado l'incensuratezza e la corretta condotta processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta, è configurabile in presenza di un duplice condizione essendo richiesta, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., cui segue, in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa, la verifica della non abitualità del comportamento che il legislatore, con previsione piuttosto ambigua, esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Con riferimento invero alla speciale tenuità dell'offesa, pur essendo l'elemento del l'esiguità del danno o del pericolo sostanzialmente eliso dalla natura degli stessi reati in contestazione, che in quanto configurabili come reati di pericolo presunto correlano la condotta criminosa alla mera lesione potenziale del bene giuridico tutelato dalla norma penale (la sicurezza sul lavoro), ciò nondimeno, come affermato dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto che comunque ricorre senza 2 distinzione tra reati di danni e reati di pericolo. E' stato perciò ritenuto che il parametro di riferimento, sul quale calibrare il giudizio sulla particolare tenuità del fatto sia costituito, anche in presenza, come nell'ipotesi delle contravvenzioni in esame, di reati meramente omissivi, in relazione ai quali, attesa la modesta caratterizzazione della fattispecie tipica, non può non assumere valore dirimente l'elemento temporale, ovverosia la protrazione della stessa omissione, dal primo comma dell'art.133 cod. pen., tenendosi pertanto conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). Per quanto concerne il secondo requisito, afferente alla non abitualità della Ак condotta, si ritiene, in conformità ad un recente condivisibile arresto di questa punkilita Corte, che la causa di esclusione della non possa essere applicata, ai sensi del terzo comma dell'art. 131-bis, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola. (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016 - dep. 28/06/2016, Grosoli, Rv. 26726201). Ed invero proprio una lettura non superficiale del disposto dell'art. 131 bis, co. 3, c.p., non consente di applicare al caso in esame la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, posto che la menzionata disposizione normativa esclude, tra l'altro, di poter riconoscere siffatta causa in favore di chi abbia commesso più reati della stessa indole, anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. Nulla autorizza a ritenere che, con tale previsione, il legislatore abbia voluto riferirsi solo ai casi in cui l'autore del reato sia gravato da precedenti penali specifici, posto che altrimenti si sarebbe espresso in termini di recidiva specifica, apparendo, invece, logicamente coerente dedurre dalla menzionata disposizione normativa che, quando il soggetto agente abbia violato più volte la stessa o più disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi, egli non possa avvantaggiarsi della menzionata causa di non punibilità, in quanto, in tale evenienza, è la stessa norma a considerare il "fatto", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola, connotato, nella sua dimensione "plurima", da una gravità tale da non potere essere considerato di particolare tenuità. Di ciò si trae conferma dalla relazione illustrativa al d.lgs. 28/2015 la quale, dopo aver premesso che il terzo comma dell'art. 131-bis "descrive soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di 'abitualità', entro il quale potranno collocarsi altre 3 ملاء condotte ostative alla declaratoria di non punibilità", espressamente rileva, in relazione alla previsione contemplante l'ipotesi che "l'autore abbia commesso reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità", che "non vi è, nel testo, alcun indizio che consenta di ritenere, considerati i termini utilizzati, che l'indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria ed, anzi, sembra proprio che possa pervenirsi alla soluzione diametralmente opposta, con la conseguenza che possono essere oggetto di valutazione anche condotte prese in considerazione nell'ambito del medesimo procedimento, il che amplia ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la ridondanza dell'ulteriore richiamo alle 'condotte plurime, abituali e reiterate". Correttamente pertanto nel caso in esame, il Tribunale di Asti ha negato l'applicabilità della causa di non punibilità, essendosi l'imputato reso responsabile di una molteplice violazione di norme afferenti a reati della stessa indole, in quanto lesivi del medesimo bene giuridico tutelato, ovverosia la sicurezza sul lavoro.
2. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, va osservato che il ricorrente non risulta aver svolto innanzi al Tribunale alcuna richiesta di applicazione delle circostanze di cui all'art.62-bis cod. pen., con conseguente inconfigurabilità dell'assunto vizio motivazionale in relazione a questione sulla quale giudice a quo non si è mai pronunciato, venendo altrimenti meno la funzione propria del sindacato di legittimità cui è sotteso il giudizio demandato a questa Corte. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 4.4.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Donatella Galterio All Coule DEPOSITATA IN CANCELLERW 11 CEN 2010 IL CANCELLIERE Luana Mariani