Articolo 8 della Legge 12 marzo 1968, n. 442
Articolo 7Articolo 9
Versione
7 maggio 1968
Art. 8.
Fino a quando non saranno costituiti i consigli di almeno due facolta', il rettore sara' eletto, a maggioranza di voti, dai componenti dei comitati ordinatori di ciascuna facolta' in adunanza collegiale. La relativa nomina sara' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Il rettore dell'Universita' in Calabria sara' esonerato dall'insegnamento per i primi otto anni di funzionamento dell'universita'. Egli potra' farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di prorettore.
Entrata in vigore il 7 maggio 1968