Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00730/2026REG.PROV.COLL.
N. 04657/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4657 del 2025, proposto da
FR ND, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Sergio Carlo Linchi e Fabio Borioni, con domicilio digitale di pec come in atti ;
202504657
contro
Città di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Francesco Denza, n. 3;
nei confronti
IC D'NG e IA NN, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione Seconda Bis) n. 04990/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città di Nettuno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. SA IO e uditi per le parti gli avvocati Borioni, anche in sostituzione di Linchi e Galletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
a) con determinazione dirigenziale 13/11/2024 il Comune di Nettuno ha approvato la graduatoria della procedura comparativa per le progressioni verticali del personale interno, indetta ai sensi dell’art. 13, comma 6, del CCNL 16/11/2022;
b) non essendosi classificata in posizione utile per la promozione la sig.ra FR ND, unitamente ad altro concorrente (il sig. PE IO) ha impugnato la detta delibera con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, il quale, con sentenza 10/3/2025, n. 4990, lo ha dichiarato inammissibile;
c) avverso la sentenza la sig.ra ND ha proposto appello con ricorso notificato via pec in data 8/5/2025 e depositato in data 10/6/2025;
d) il deposito risulta tardivo essendo stato effettuato oltre il termine perentorio di 30 giorni dall’ultima notifica stabilito dall’art. 94 c.p.a.;
e) in considerazione di ciò la sig.ra ND ha depositato istanza di rimessione in termini, ai sensi dell’art. 37 del c.p.a., allegando, a giustificazione della richiesta, “ impedimenti tecnici oggettivi e indipendenti dalla propria volontà ”;
f) ai sensi della norma processuale da ultimo citata, la rimessione in termini può essere disposta, oltreché “ in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto ”, soltanto laddove si dimostri la sussistenza “ di gravi impedimenti di fatto ”;
g) nel caso di specie non risulta dimostrato che il tardivo deposito sia dipeso da malfunzionamenti, anche solo temporanei, della piattaforma del processo amministrativo telematico, ovvero da altre cause oggettive non riconducibili a responsabilità della parte appellante;
h) pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta di rimessione in termini;
i) conseguentemente il tardivo deposito dell’appello ne determina l’irricevibilità;
l) sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA OV LO TT, Presidente
SA IO, Consigliere, Estensore
Valerio Perotti, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA IO | PA OV LO TT |
IL SEGRETARIO