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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4401/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4401 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in delibazione all'udienza del 18/06/2024, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, promossa da
C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Pineto (TE), via G. D'Annunzio n. 197, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Francinella ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore, sito in Silvi (TE), via Roma n. 194, giusta procura in atti
ATTORE contro
C.F/P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Teramo, via N. Dati n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Fernandez ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore, sito in Teramo, via Mancini Sbraccia n. 1, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: contratto di somministrazione
CONCLUSIONI: come in atti e come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
18/06/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 16/12/2017 ritualmente notificato, il Parte_2 ha adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la perdita occulta è la causa del consumo straordinario di acqua riportato dalla fattura in contestazione;
- accertare e dichiarare la responsabilità della per la mancata o tardiva lettura dei contatori, e per l'effetto, - dichiarare il diritto del Controparte_1 Condominio ricorrente allo sgravio per la somma eccedente il consumo ordinario, così come calcolato da parte attrice, ovvero nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia, e in forza di ciò condannare la società convenuta alla restituzione della eventuale somma eccedente rispetto a quanto già versato dal relativamente alla fattura Parte_1 contestata;
- in ogni caso dichiarare non dovute le somme relative alle voci “Depuratore” e “Fognatura” relativamente alla quota straordinaria andata in dispersione. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
A fondamento della domanda, la parte attrice ha dedotto:
- di aver stipulato, molti anni addietro, con la società Suzzo Reti s.p.a. un contratto di somministrazione di acqua potabile;
- che, nel mese di settembre 2014, esso attore aveva ricevuto dalla convenuta la fattura di conguaglio n.
456888, emessa in data 11/08/2014, per il consumo di acqua riferito al secondo trimestre dell'anno
2014 dell'importo complessivo pari ad € 13.873,80;
- che, l'amministratore del condominio, avendo constatato una considerevole discrepanza tra la somma richiesta in fattura e i consumi fatturati negli anni precedenti (ammontanti all'incirca intorno ad €
3.000,00/4.000,00 annui), in data 10/09/2014, aveva inviato alla società convenuta reclamo con il quale aveva chiesto una verifica degli anomali consumi indicati nel documento contabile e del funzionamento dei contatori secondari;
- che l'amministratore, non avendo ricevuto risposta alcuna, al fine di avviare un controllo per la ricerca di una eventuale perdita occulta, aveva deciso di incaricare dapprima un idraulico, successivamente un professionista specializzato, ma entrambi i controlli avevano dato esito negativo;
- che l'amministratore aveva deciso, quindi, di incaricare una ditta edile al fine di eseguire dei carotaggi casuali nei punti cementificati più prossimi al passaggio della linea idrica, da cui era emersa l'esistenza di una perdita occulta nell'impianto idrico;
perdita che la ditta, poi, aveva provveduto anche a riparare;
- che, in data 17/10/2014, l'amministratore aveva inviato richiesta di sgravio della fattura, ma la stessa era stata rigettata dalla società convenuta, con pec del 23/10/2014, perché ritenuta tardiva rispetto ai termini indicati dal regolamento della Controparte_1
- che, a seguito di tale rigetto, l'amministratore, al fine di evitare la sospensione della fornitura di acqua, aveva formalizzato una richiesta di rateizzazione della somma di € 13.873,80, che era stata accolta e alla quale era seguito il pagamento di un acconto di € 4.380,00;
- che, in totale, la somma versata da esso attore era pari ad € 6.088,00 e, in data, 30/04/2015, tramite il patrocinio del proprio difensore, aveva tentato di definire bonariamente la vicenda proponendo l'ulteriore versamento della somma di € 3.500,00; proposta che, però, era rimasta priva di riscontro;
- che, in data 4/08/2015, degli incaricati della avevano proceduto alla verifica del contatore CP_1 generale presso il;
Parte_1 - che, in data 23/07/2015, esso attore, tramite il patrocinio del proprio difensore, aveva inviato una richiesta di intervento ai sensi della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 al Difensore Civico presso la sede di
Teramo al fine di comporre la vicenda in via bonaria;
- che, in data 11/08/2015, il Difensore Civico, che avendo solamente il potere di favorire l'interlocuzione tra le parti, aveva richiesto alla Commissione nazionale di Vigilanza sulle Risorse Cont idriche nonché all' di Teramo un apposito parere di merito, al fine di dirimere in via transattiva la vicenda;
quest'ultimo, in data 9/09/2015, aveva constato il corretto funzionamento del contatore generale.
Tanto dedotto la parte attrice ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto di: Controparte_1
“rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto;
dare ingresso alla spiegata domanda riconvenzionale e per
l'effetto condannare l'attore al pagamento della complessiva somma di € 7.784,96 oltre interessi decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
18/06/2024 (tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.), con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e relative repliche.
1. Delimitazione del thema decidendum.
L'attore ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto allo sgravio per il pagamento della somma eccedente il consumo di acqua, così come individuato nella fattura n. 456888, del complessivo importo di € 13.873,80 ed ottenere, quindi, la restituzione dell'eventuale somma eccedente.
La convenuta, da parte sua, ha chiesto il rigetto della domanda sul presupposto della tardività del richiesto sgravio, ed ha, inoltre, agito in via riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell'attore al pagamento della residua somma di € 7.784,96.
2. Sulla causa del consumo anomalo.
Preliminarmente, deve essere dato atto che sulla causa del consumo anomalo di acqua riportato nella fattura oggetto di contestazione, è fatto pacifico (in quanto ammesso da entrambe le parti del giudizio) che tale causa debba essere rinvenuta nella perdita occulta dell'impianto idraulico del . Parte_2
Ciò emerge dalla difesa svolta dalla nella propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 5) CP_1
e nella propria comparsa conclusionale (cfr. pag. 4). Altrettanto chiaramente la circostanza emerge nella comparsa conclusionale di parte attrice (cfr. pag. 4 e 5) e nella memoria di replica (cfr. pag. 2).
3. Sulla richiesta di sgravio.
Ciò posto, il lamenta il mancato riconoscimento da parte della società convenuta Parte_2 del diritto allo sgravio previsto dall'art. 20 del Regolamento per la distribuzione e fornitura di acqua della diniego espresso da quest'ultima, a causa del ritardo di parte attrice nella presentazione Controparte_1 della domanda.
In modo particolare, secondo la tesi attorea, il mancato riconoscimento del richiesto sgravio sarebbe irragionevole dal momento che i 30 giorni previsti da tale normativa per presentare la suddetta istanza e, nel contempo, dare prova dell'avvenuta riparazione della rottura invisibile, non sarebbero adeguati e sufficienti quando, come nel caso di specie, la perdita occulta deve essere rinvenuta in un immobile di grandi dimensioni come il . Parte_2
Partendo dall'analisi della normativa citata, il già menzionato articolo 20, rubricato “infrazioni e reclami”, nella previgente formulazione testuale regolamentante il rapporto contrattuale tra le parti in causa, aveva previsto che: “… l'utente ha la facoltà di ricorrere all'Azienda per errori o consumi anomali dovuti a rotture invisibili, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di scadenza della bolletta.
L'ente ha la facoltà di accordare sgravi previo accertamento tecnico esclusivamente per i consumi antecedenti l'istanza, a condizione che l'utente, nel termine di cui sopra, abbia provveduto alle necessarie riparazioni”.
Quanto previsto dalla norma appena citata è riportato, in modo più esplicativo, anche sulle fatture che di volta in volta vengono inviate all'utenza. Infatti, su ogni documento contabile (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte attrice) vi è l'indicazione “RICHIESTA SGRAVIO: Lei ha la facoltà di ricorrere all'Azienda per errori e/o consumi anomali dovuti a rotture invisibili scrivendo entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di scadenza della bolletta. Farà fede la data di protocollazione dell'Azienda. L'Azienda ha la facoltà di accordare sgravi, previo accertamento tecnico, esclusivamente per i consumi antecedenti l'istanza, a condizione che l'utente, nel termine di cui sopra, abbia provveduto alle necessarie riparazioni”.
La disciplina richiamata prevede, quindi, la possibilità di ricorrere all'ente gestore per due ordini di ragioni: la prima riguardante errori nel calcolo dell'importo della fattura e la seconda riguardante consumi anomali dovuti a rotture invisibili. In entrambi i casi il termine (perentorio) per ricorrere e presentare richiesta di sgravio è di trenta giorni, decorrenti dalla data di scadenza della fattura.
Solo nel caso di consumi anomali dovuti a rotture invisibili, è specificato che l'accoglimento della richiesta di sgravio è subordinata all'ulteriore condizione della riparazione della rottura medesima;
riparazione che deve avvenire sempre nel termine di 30 giorni dalla scadenza della fattura.
Nel caso di specie, la citata richiesta, sebbene per soli due giorni, deve essere dichiarata intempestiva.
Dagli atti di causa, infatti, emerge che a seguito dell'invio della fattura di conguaglio n. 456888 (emessa in data 11/08/2014 e con scadenza del 15/09/2014), l'amministratore del Condominio attore aveva inviato alla un primo reclamo con pec datata 10/09/2014 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte attrice, che CP_1 benché carente della prova della ricevuta di avvenuta consegna, non è stata contestata da parte avversa e, dunque, valutabile da questo giudicante), con cui era stato richiesto semplicemente un controllo del citato documento contabile a causa degli elevati consumi in esso riportati.
L'effettiva richiesta di sgravio, però, è intervenuta solamente con la seconda pec, inviata sempre dall'amministratore del Condominio in data 17/10/2014 (cfr doc. n. 6 fascicolo parte attrice), dopo però
l'avvenuto decorso del termine di 30 giorni (ossia il 15/10/2014) previsto dal Regolamento della CP_1
[...]
Ciò è quanto emerge anche dall'atto introduttivo del giudizio, nella cui ricostruzione in fatto si legge che
“l'amministratore del condominio … il giorno successivo al ricevimento della fattura indicata, in data 10/09/2014, inviava alla società tramite PEC reclamo con il quale richiedeva una verifica sugli anomali consumi indicati in Controparte_1 fattura nonché la verifica del regolare funzionamento dei contatori secondari…” (cfr. punto 3 – pag. 1 e 2 atto di citazione), nonché “… mentre erano in corso le ricerche succitate, in considerazione del fatto che il reclamo del
10/09/2014 era rimasto senza riscontro … in data 17/10/2014 l'amministratore inviava richiesta di sgravio della fattura in oggetto, così come previsto dall'art. 20 del regolamento della stessa società, in quanto si riteneva ormai certo che il consumo anomalo non potesse che derivare da una perdita occulta, come in effetti poco dopo risultava …” (cfr. punto 8 – pag. 2 atto di citazione).
A ciò si aggiunga ancora che, come rimarcato dalla difesa attorea, l'amministratore del Parte_2 ritenendo di non sostenere i costi per la verifica del regolare funzionamento dei contatori, in
[...] quanto ritenuti troppo esosi, aveva avviato immediatamente la ricerca di un'eventuale perdita occulta (cfr. punto 4 – pag. 2 atto di citazione) incaricando, allo scopo, vari professionisti.
Nelle more di tale ricerca, nulla toglie che, anche in via prudenziale e cautelativa, egli avrebbe potuto richiedere il suddetto sgravio.
4. Sull'inadempimento della degli obblighi contrattuali per omessa e tempestiva CP_1 segnalazione dei consumi anomali.
Parte attrice lamenta, ancora, la violazione delle prescrizioni contenute nel DPCM 29/04/99 – art. 1, all. 1, secondo cui le letture dei contatori devono essere effettuate almeno due volte l'anno, mentre la CP_1 con la fattura di conguaglio oggetto del presente giudizio avrebbe lasciato trascorrere un anno e tre mesi senza provvedervi, determinando così un ritardo nell'individuazione della perdita e causando un maggior danno al Parte_1
Sul punto, recenti pronunce della giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, hanno cristallizzato importanti principi in materia di onere probatorio, nonché di obblighi gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica. In particolare, è stato chiarito che, qualora si verifichino consumi anomali di acqua, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore (richiedendone la verifica) e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo di riferimento, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato.
Contrariamente, incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante: in quest'ultimo caso, l'utente, per liberarsi del pagamento della fattura, dovrà dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr.
Cass. Civ, ord. N. 836/2021: “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante …[omissis] … l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”; in senso conforme Cass. Civ., ord. n. 297/2020; n. 19154/2018 e n. 30290/2017).
Parimenti, sulla scia di orientamenti sempre più favorevoli al consumatore, è stato ulteriormente precisato che l'utente deve essere sempre posto in condizione di avere pronta contezza dell'anomalia del consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno.
Tale onere di informazione da parte del gestore viene fatto discendere non solo dall'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza, incombete su entrambe le parti del contratto ai sensi dell'art. 1175 c.c., ma, altresì, dagli altri obblighi gravanti su tutti i gestori del servizio di fornitura di acqua, sulla base della
Carta del Servizio Idrico Integrato.
Tale documento, infatti, costituisce parte integrante del contratto di fornitura e, pertanto, è vincolante per entrambe le parti del contratto stesso.
In particolare, la Carta definisce gli impegni assunti dal gestore nei confronti dell'utente, improntandoli a principi di trasparenza e correttezza reciproca.
Di tal ché, il gestore che manchi di segnalare tempestivamente all'utente il carattere anomalo dei consumi registrati a suo carico si rende responsabile di inadempimento per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla carta ed è tenuto a risarcire all'utente gli eventuali danni subiti per l'anomalia (cfr., sul punto,
Cassazione Civile, ordinanza n. 24904 del 15 settembre 2021, laddove si afferma che: “preso atto degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla loro rilevazione e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo comunicativo previsto per
l'azienda fornitrice … l'adempimento o meno del cliente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cosiddetta autolettura non basta ad escludere l'inadempimento dell'azienda al proprio
(distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali. Di conseguenza, è sacrosanto il diritto dell'utente ad ottenere dall'azienda il risarcimento del danno subito”).
Nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno sull'inadempimento in tal senso da parte della la CP_1 quale non solo nel momento in cui ha trasmesso la fattura n. 456888 - oggetto del presente giudizio - ometteva ogni tipo di segnalazione relativamente al consumo anomalo nella stessa registrato, ma nel momento in cui l'amministratore del Condominio “ ” inviava il reclamo chiedendo di verificare i Pt_2 consumi riportati in fattura (cfr. doc. n. 2), lo stesso rimaneva privo di riscontro da parte dell'ente gestore.
Pur tuttavia, come è noto, per potersi configurare un diritto al risarcimento del danno, all'inadempimento di una parte deve seguire, come diretta conseguenza, un danno, il cui onere probatorio incombe sulla parte che assume essere stata danneggiata dall'inadempimento.
Nel caso di specie, parte attrice, dunque, non ha soltanto l'obbligo di assolvere all'onere probatorio, ma ha anche, primariamente, un obbligo di deduzione, allegazione e domanda.
Ebbene, il attore in tutti gli scritti difensivi, a partire dall'atto di citazione, benché abbia sempre Parte_2 allegato l'inadempimento contrattuale della società convenuta, non ha mai chiesto il corrispondente risarcimento del danno, limitandosi a reclamare solamente il diritto allo sgravio per la somma eccedente il consumo ordinario dell'acqua.
Per le ragioni appena esposte, la domanda attorea deve essere rigettata.
5. Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
La società ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 7.784,96, CP_1 credito scaturente dal parziale pagamento della fattura di conguaglio n. 456888, emessa in data 11.08.2014, per il consumo di acqua riferito al secondo trimestre dell'anno 2014 e dell'importo complessivo pari ad €
13.873,80.
La domanda della convenuta deve trovare accoglimento, essendo assolutamente pacifico, per stessa ammissione delle parti, che del complessivo importo di € 13.873,80 il ha pagato Parte_2 solamente la parziale somma dell'importo di € 6.088,84.
Il residuo importo da corrispondere da parte dell'attore in favore della società ammonta, CP_1 pertanto, ad € 7.784,96, cui vanno aggiunti gli interessi nella misura del tasso legale, dalla domanda al soddisfo.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al DM. 147/2022, avuto riguardo ai valori tabellari medi e senza la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sulla domanda proposta dal nei confronti della società rigettata ogni contraria Parte_2 Controparte_1 istanza o deduzione, così decide:
1) rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società convenuta,
2) condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in Pineto Parte_2
(TE), via G. D'Annunzio n. 197, al pagamento in favore della dell'importo di euro Controparte_1
7.784,96, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna l'attore alla rifusione delle spese legali in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi euro 3.397,00, oltre spese forfetarie (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo il 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Converti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4401 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in delibazione all'udienza del 18/06/2024, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, promossa da
C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Pineto (TE), via G. D'Annunzio n. 197, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Francinella ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore, sito in Silvi (TE), via Roma n. 194, giusta procura in atti
ATTORE contro
C.F/P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Teramo, via N. Dati n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Fernandez ed elettivamente domiciliata nello studio del difensore, sito in Teramo, via Mancini Sbraccia n. 1, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: contratto di somministrazione
CONCLUSIONI: come in atti e come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
18/06/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 16/12/2017 ritualmente notificato, il Parte_2 ha adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che la perdita occulta è la causa del consumo straordinario di acqua riportato dalla fattura in contestazione;
- accertare e dichiarare la responsabilità della per la mancata o tardiva lettura dei contatori, e per l'effetto, - dichiarare il diritto del Controparte_1 Condominio ricorrente allo sgravio per la somma eccedente il consumo ordinario, così come calcolato da parte attrice, ovvero nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia, e in forza di ciò condannare la società convenuta alla restituzione della eventuale somma eccedente rispetto a quanto già versato dal relativamente alla fattura Parte_1 contestata;
- in ogni caso dichiarare non dovute le somme relative alle voci “Depuratore” e “Fognatura” relativamente alla quota straordinaria andata in dispersione. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
A fondamento della domanda, la parte attrice ha dedotto:
- di aver stipulato, molti anni addietro, con la società Suzzo Reti s.p.a. un contratto di somministrazione di acqua potabile;
- che, nel mese di settembre 2014, esso attore aveva ricevuto dalla convenuta la fattura di conguaglio n.
456888, emessa in data 11/08/2014, per il consumo di acqua riferito al secondo trimestre dell'anno
2014 dell'importo complessivo pari ad € 13.873,80;
- che, l'amministratore del condominio, avendo constatato una considerevole discrepanza tra la somma richiesta in fattura e i consumi fatturati negli anni precedenti (ammontanti all'incirca intorno ad €
3.000,00/4.000,00 annui), in data 10/09/2014, aveva inviato alla società convenuta reclamo con il quale aveva chiesto una verifica degli anomali consumi indicati nel documento contabile e del funzionamento dei contatori secondari;
- che l'amministratore, non avendo ricevuto risposta alcuna, al fine di avviare un controllo per la ricerca di una eventuale perdita occulta, aveva deciso di incaricare dapprima un idraulico, successivamente un professionista specializzato, ma entrambi i controlli avevano dato esito negativo;
- che l'amministratore aveva deciso, quindi, di incaricare una ditta edile al fine di eseguire dei carotaggi casuali nei punti cementificati più prossimi al passaggio della linea idrica, da cui era emersa l'esistenza di una perdita occulta nell'impianto idrico;
perdita che la ditta, poi, aveva provveduto anche a riparare;
- che, in data 17/10/2014, l'amministratore aveva inviato richiesta di sgravio della fattura, ma la stessa era stata rigettata dalla società convenuta, con pec del 23/10/2014, perché ritenuta tardiva rispetto ai termini indicati dal regolamento della Controparte_1
- che, a seguito di tale rigetto, l'amministratore, al fine di evitare la sospensione della fornitura di acqua, aveva formalizzato una richiesta di rateizzazione della somma di € 13.873,80, che era stata accolta e alla quale era seguito il pagamento di un acconto di € 4.380,00;
- che, in totale, la somma versata da esso attore era pari ad € 6.088,00 e, in data, 30/04/2015, tramite il patrocinio del proprio difensore, aveva tentato di definire bonariamente la vicenda proponendo l'ulteriore versamento della somma di € 3.500,00; proposta che, però, era rimasta priva di riscontro;
- che, in data 4/08/2015, degli incaricati della avevano proceduto alla verifica del contatore CP_1 generale presso il;
Parte_1 - che, in data 23/07/2015, esso attore, tramite il patrocinio del proprio difensore, aveva inviato una richiesta di intervento ai sensi della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 al Difensore Civico presso la sede di
Teramo al fine di comporre la vicenda in via bonaria;
- che, in data 11/08/2015, il Difensore Civico, che avendo solamente il potere di favorire l'interlocuzione tra le parti, aveva richiesto alla Commissione nazionale di Vigilanza sulle Risorse Cont idriche nonché all' di Teramo un apposito parere di merito, al fine di dirimere in via transattiva la vicenda;
quest'ultimo, in data 9/09/2015, aveva constato il corretto funzionamento del contatore generale.
Tanto dedotto la parte attrice ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto di: Controparte_1
“rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto;
dare ingresso alla spiegata domanda riconvenzionale e per
l'effetto condannare l'attore al pagamento della complessiva somma di € 7.784,96 oltre interessi decorrenti dalla scadenza di ogni singola fattura o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
18/06/2024 (tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.), con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e relative repliche.
1. Delimitazione del thema decidendum.
L'attore ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto allo sgravio per il pagamento della somma eccedente il consumo di acqua, così come individuato nella fattura n. 456888, del complessivo importo di € 13.873,80 ed ottenere, quindi, la restituzione dell'eventuale somma eccedente.
La convenuta, da parte sua, ha chiesto il rigetto della domanda sul presupposto della tardività del richiesto sgravio, ed ha, inoltre, agito in via riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell'attore al pagamento della residua somma di € 7.784,96.
2. Sulla causa del consumo anomalo.
Preliminarmente, deve essere dato atto che sulla causa del consumo anomalo di acqua riportato nella fattura oggetto di contestazione, è fatto pacifico (in quanto ammesso da entrambe le parti del giudizio) che tale causa debba essere rinvenuta nella perdita occulta dell'impianto idraulico del . Parte_2
Ciò emerge dalla difesa svolta dalla nella propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 5) CP_1
e nella propria comparsa conclusionale (cfr. pag. 4). Altrettanto chiaramente la circostanza emerge nella comparsa conclusionale di parte attrice (cfr. pag. 4 e 5) e nella memoria di replica (cfr. pag. 2).
3. Sulla richiesta di sgravio.
Ciò posto, il lamenta il mancato riconoscimento da parte della società convenuta Parte_2 del diritto allo sgravio previsto dall'art. 20 del Regolamento per la distribuzione e fornitura di acqua della diniego espresso da quest'ultima, a causa del ritardo di parte attrice nella presentazione Controparte_1 della domanda.
In modo particolare, secondo la tesi attorea, il mancato riconoscimento del richiesto sgravio sarebbe irragionevole dal momento che i 30 giorni previsti da tale normativa per presentare la suddetta istanza e, nel contempo, dare prova dell'avvenuta riparazione della rottura invisibile, non sarebbero adeguati e sufficienti quando, come nel caso di specie, la perdita occulta deve essere rinvenuta in un immobile di grandi dimensioni come il . Parte_2
Partendo dall'analisi della normativa citata, il già menzionato articolo 20, rubricato “infrazioni e reclami”, nella previgente formulazione testuale regolamentante il rapporto contrattuale tra le parti in causa, aveva previsto che: “… l'utente ha la facoltà di ricorrere all'Azienda per errori o consumi anomali dovuti a rotture invisibili, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di scadenza della bolletta.
L'ente ha la facoltà di accordare sgravi previo accertamento tecnico esclusivamente per i consumi antecedenti l'istanza, a condizione che l'utente, nel termine di cui sopra, abbia provveduto alle necessarie riparazioni”.
Quanto previsto dalla norma appena citata è riportato, in modo più esplicativo, anche sulle fatture che di volta in volta vengono inviate all'utenza. Infatti, su ogni documento contabile (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte attrice) vi è l'indicazione “RICHIESTA SGRAVIO: Lei ha la facoltà di ricorrere all'Azienda per errori e/o consumi anomali dovuti a rotture invisibili scrivendo entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di scadenza della bolletta. Farà fede la data di protocollazione dell'Azienda. L'Azienda ha la facoltà di accordare sgravi, previo accertamento tecnico, esclusivamente per i consumi antecedenti l'istanza, a condizione che l'utente, nel termine di cui sopra, abbia provveduto alle necessarie riparazioni”.
La disciplina richiamata prevede, quindi, la possibilità di ricorrere all'ente gestore per due ordini di ragioni: la prima riguardante errori nel calcolo dell'importo della fattura e la seconda riguardante consumi anomali dovuti a rotture invisibili. In entrambi i casi il termine (perentorio) per ricorrere e presentare richiesta di sgravio è di trenta giorni, decorrenti dalla data di scadenza della fattura.
Solo nel caso di consumi anomali dovuti a rotture invisibili, è specificato che l'accoglimento della richiesta di sgravio è subordinata all'ulteriore condizione della riparazione della rottura medesima;
riparazione che deve avvenire sempre nel termine di 30 giorni dalla scadenza della fattura.
Nel caso di specie, la citata richiesta, sebbene per soli due giorni, deve essere dichiarata intempestiva.
Dagli atti di causa, infatti, emerge che a seguito dell'invio della fattura di conguaglio n. 456888 (emessa in data 11/08/2014 e con scadenza del 15/09/2014), l'amministratore del Condominio attore aveva inviato alla un primo reclamo con pec datata 10/09/2014 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte attrice, che CP_1 benché carente della prova della ricevuta di avvenuta consegna, non è stata contestata da parte avversa e, dunque, valutabile da questo giudicante), con cui era stato richiesto semplicemente un controllo del citato documento contabile a causa degli elevati consumi in esso riportati.
L'effettiva richiesta di sgravio, però, è intervenuta solamente con la seconda pec, inviata sempre dall'amministratore del Condominio in data 17/10/2014 (cfr doc. n. 6 fascicolo parte attrice), dopo però
l'avvenuto decorso del termine di 30 giorni (ossia il 15/10/2014) previsto dal Regolamento della CP_1
[...]
Ciò è quanto emerge anche dall'atto introduttivo del giudizio, nella cui ricostruzione in fatto si legge che
“l'amministratore del condominio … il giorno successivo al ricevimento della fattura indicata, in data 10/09/2014, inviava alla società tramite PEC reclamo con il quale richiedeva una verifica sugli anomali consumi indicati in Controparte_1 fattura nonché la verifica del regolare funzionamento dei contatori secondari…” (cfr. punto 3 – pag. 1 e 2 atto di citazione), nonché “… mentre erano in corso le ricerche succitate, in considerazione del fatto che il reclamo del
10/09/2014 era rimasto senza riscontro … in data 17/10/2014 l'amministratore inviava richiesta di sgravio della fattura in oggetto, così come previsto dall'art. 20 del regolamento della stessa società, in quanto si riteneva ormai certo che il consumo anomalo non potesse che derivare da una perdita occulta, come in effetti poco dopo risultava …” (cfr. punto 8 – pag. 2 atto di citazione).
A ciò si aggiunga ancora che, come rimarcato dalla difesa attorea, l'amministratore del Parte_2 ritenendo di non sostenere i costi per la verifica del regolare funzionamento dei contatori, in
[...] quanto ritenuti troppo esosi, aveva avviato immediatamente la ricerca di un'eventuale perdita occulta (cfr. punto 4 – pag. 2 atto di citazione) incaricando, allo scopo, vari professionisti.
Nelle more di tale ricerca, nulla toglie che, anche in via prudenziale e cautelativa, egli avrebbe potuto richiedere il suddetto sgravio.
4. Sull'inadempimento della degli obblighi contrattuali per omessa e tempestiva CP_1 segnalazione dei consumi anomali.
Parte attrice lamenta, ancora, la violazione delle prescrizioni contenute nel DPCM 29/04/99 – art. 1, all. 1, secondo cui le letture dei contatori devono essere effettuate almeno due volte l'anno, mentre la CP_1 con la fattura di conguaglio oggetto del presente giudizio avrebbe lasciato trascorrere un anno e tre mesi senza provvedervi, determinando così un ritardo nell'individuazione della perdita e causando un maggior danno al Parte_1
Sul punto, recenti pronunce della giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, hanno cristallizzato importanti principi in materia di onere probatorio, nonché di obblighi gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica. In particolare, è stato chiarito che, qualora si verifichino consumi anomali di acqua, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore (richiedendone la verifica) e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo di riferimento, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato.
Contrariamente, incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante: in quest'ultimo caso, l'utente, per liberarsi del pagamento della fattura, dovrà dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (cfr.
Cass. Civ, ord. N. 836/2021: “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante …[omissis] … l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”; in senso conforme Cass. Civ., ord. n. 297/2020; n. 19154/2018 e n. 30290/2017).
Parimenti, sulla scia di orientamenti sempre più favorevoli al consumatore, è stato ulteriormente precisato che l'utente deve essere sempre posto in condizione di avere pronta contezza dell'anomalia del consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno.
Tale onere di informazione da parte del gestore viene fatto discendere non solo dall'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza, incombete su entrambe le parti del contratto ai sensi dell'art. 1175 c.c., ma, altresì, dagli altri obblighi gravanti su tutti i gestori del servizio di fornitura di acqua, sulla base della
Carta del Servizio Idrico Integrato.
Tale documento, infatti, costituisce parte integrante del contratto di fornitura e, pertanto, è vincolante per entrambe le parti del contratto stesso.
In particolare, la Carta definisce gli impegni assunti dal gestore nei confronti dell'utente, improntandoli a principi di trasparenza e correttezza reciproca.
Di tal ché, il gestore che manchi di segnalare tempestivamente all'utente il carattere anomalo dei consumi registrati a suo carico si rende responsabile di inadempimento per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla carta ed è tenuto a risarcire all'utente gli eventuali danni subiti per l'anomalia (cfr., sul punto,
Cassazione Civile, ordinanza n. 24904 del 15 settembre 2021, laddove si afferma che: “preso atto degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla loro rilevazione e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo comunicativo previsto per
l'azienda fornitrice … l'adempimento o meno del cliente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cosiddetta autolettura non basta ad escludere l'inadempimento dell'azienda al proprio
(distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali. Di conseguenza, è sacrosanto il diritto dell'utente ad ottenere dall'azienda il risarcimento del danno subito”).
Nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno sull'inadempimento in tal senso da parte della la CP_1 quale non solo nel momento in cui ha trasmesso la fattura n. 456888 - oggetto del presente giudizio - ometteva ogni tipo di segnalazione relativamente al consumo anomalo nella stessa registrato, ma nel momento in cui l'amministratore del Condominio “ ” inviava il reclamo chiedendo di verificare i Pt_2 consumi riportati in fattura (cfr. doc. n. 2), lo stesso rimaneva privo di riscontro da parte dell'ente gestore.
Pur tuttavia, come è noto, per potersi configurare un diritto al risarcimento del danno, all'inadempimento di una parte deve seguire, come diretta conseguenza, un danno, il cui onere probatorio incombe sulla parte che assume essere stata danneggiata dall'inadempimento.
Nel caso di specie, parte attrice, dunque, non ha soltanto l'obbligo di assolvere all'onere probatorio, ma ha anche, primariamente, un obbligo di deduzione, allegazione e domanda.
Ebbene, il attore in tutti gli scritti difensivi, a partire dall'atto di citazione, benché abbia sempre Parte_2 allegato l'inadempimento contrattuale della società convenuta, non ha mai chiesto il corrispondente risarcimento del danno, limitandosi a reclamare solamente il diritto allo sgravio per la somma eccedente il consumo ordinario dell'acqua.
Per le ragioni appena esposte, la domanda attorea deve essere rigettata.
5. Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
La società ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 7.784,96, CP_1 credito scaturente dal parziale pagamento della fattura di conguaglio n. 456888, emessa in data 11.08.2014, per il consumo di acqua riferito al secondo trimestre dell'anno 2014 e dell'importo complessivo pari ad €
13.873,80.
La domanda della convenuta deve trovare accoglimento, essendo assolutamente pacifico, per stessa ammissione delle parti, che del complessivo importo di € 13.873,80 il ha pagato Parte_2 solamente la parziale somma dell'importo di € 6.088,84.
Il residuo importo da corrispondere da parte dell'attore in favore della società ammonta, CP_1 pertanto, ad € 7.784,96, cui vanno aggiunti gli interessi nella misura del tasso legale, dalla domanda al soddisfo.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al DM. 147/2022, avuto riguardo ai valori tabellari medi e senza la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sulla domanda proposta dal nei confronti della società rigettata ogni contraria Parte_2 Controparte_1 istanza o deduzione, così decide:
1) rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società convenuta,
2) condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in Pineto Parte_2
(TE), via G. D'Annunzio n. 197, al pagamento in favore della dell'importo di euro Controparte_1
7.784,96, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna l'attore alla rifusione delle spese legali in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi euro 3.397,00, oltre spese forfetarie (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo il 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonio Converti