TAR Bari, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 258
TAR
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 14 aprile 2025
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TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, genericità, indeterminatezza, irrazionalità, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, sviamento, difetto d’istruttoria e di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la facciata non abbia natura condominiale e che le opere realizzate non alterino il decoro architettonico del complesso, già modificato da interventi precedenti. Inoltre, ha evidenziato che i titoli edilizi precedenti, anche per interventi sulle facciate, non richiedevano il consenso degli altri condomini. L'amministrazione ha riconosciuto che i precedenti interventi sulle facciate non avevano richiesto il consenso dei condomini.

  • Rigettato
    Sostituzione dell’amministrazione comunale all’autorità giudiziaria ordinaria

    La Corte ha affermato che l'amministrazione non è tenuta a dirimere controversie civilistiche tra privati, ma deve verificare la legittimazione del richiedente. Nel caso di specie, la questione della natura condominiale della facciata è stata ritenuta dirimente per la decisione.

  • Accolto
    Sanabilità delle opere anche a voler ritenere la natura condominiale della facciata

    La Corte ha ritenuto che le opere realizzate non alterino la funzione della facciata e che, in considerazione degli interventi pregressi, l'omogeneità architettonica non possa più costituire un parametro attendibile.

  • Accolto
    Violazione della L.R. 14/2009, difetto di motivazione e d’istruttoria

    La Corte ha ritenuto che la facciata non abbia natura condominiale e che le opere realizzate non alterino il decoro architettonico del complesso, già modificato da interventi precedenti. Inoltre, ha evidenziato che i titoli edilizi precedenti, anche per interventi sulle facciate, non richiedevano il consenso degli altri condomini. L'amministrazione ha riconosciuto che i precedenti interventi sulle facciate non avevano richiesto il consenso dei condomini.

  • Accolto
    Invalidità derivata del provvedimento di demolizione

    L'ingiunzione a demolire è stata annullata in quanto il presupposto legittimante, ovvero il diniego di sanatoria, è venuto meno a seguito dell'accoglimento del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 258
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 258
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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