Sentenza 20 novembre 2002
Massime • 1
In tema di controlli microbiologici per le sostanze alimentari classificate deteriorabili ai sensi del D.M. 16 dicembre 1993, come i prodotti ortofrutticoli freschi, il d.l.g. 3 marzo 1993, n. 123 non prevede una procedura di revisione, non eseguibile per la qualità degli alimenti,ma una ripetizione garantita, con preavviso all'interessato, per le analisi di tipo microbiologico. Tale ultima procedura, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 1 d.l.g. n. 123/1993 e dell'O.M. dell'11 ottobre 1978, non è applicabile alle analisi inerenti la ricerca di residui chimici, in quanto le stesse sono utilmente praticabili sui prodotti ortifrutticoli freschi anche a distanza di tempo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/11/2002, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori:
Dott. Giuseppe Savignano Presidente
Dott. Antonio Zumbo Consigliere
Dott. Guido De Maio Consigliere
Dott. Claudia Squassoni Consigliere
Dott. Carlo Grillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 1021/2001 del 23/11/2001, pronunciata dal Tribunale di Forlì - Sezione distaccata di Cesena, in composizione monocratica.
letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale C. Di Zenzo, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. E. Falcolini, che insiste per l'accoglimento dello stesso.
La Corte osserva;
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la decisione menzionata in premessa, il Tribunale di Forlì -Sezione distaccata di Cesena condannava AN ON alla pena di L.
4.000.000 di ammenda in ordine al reato (accertato il 15/10/98) di cui agli artt. 5 lett. h) e 6 L. n. 283/1962, perché nella sua qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, produceva e poneva in vendita sedano, contenente antiparassitario in quantità superiore al limite residuo massimo consentito (2 anziché 0,5 mg/kg).
Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato, lamentando inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e/o inutilizzabilità, con riferimento al disposto dell'art. 1, comma 2, L. n. 283/1962, nel testo modificato dalla Corte Costituzionale
(sent. n. 434/1990), e dell'art. 223, comma 1, disp. att. c.p.p., avendo il Giudice fondato il proprio convincimento su un atto nullo e inutilizzabile, quale il certificato di analisi 23/11/98 del prodotto in questione. Invero, a detta del ricorrente, essendo il sedano un prodotto alimentare deteriorabile, non sottoponibile dunque a revisione di analisi, le prime analisi dovevano essere garantite, con tempestivo avviso del loro espletamento agli interessati al fine di consentirne l'intervento, magari a mezzo consulente di parte, non avendo valore equivalente la notifica dei risultati di esse per l'eventuale richiesta di revisione, in quanto non prevista nel caso di specie.
All'odierna udienza il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso è infondato.
È pacifico che, nella fattispecie in esame, il prevenuto non fu messo in condizioni di partecipare alle prime analisi, ma venne avvertito circa il risultato di esse al fine di chiederne la revisione, facoltà di cui, però, non si avvalse.
Per guanto concerne l'analisi dei campioni, deve farsi riferimento, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, all'art. 223 delle norme di attuazione dello stesso, che ha recepito alcuni principi affermati dalla Consulta, durante la vigenza del vecchio codice di rito, e successivamente ribaditi da questa Corte Suprema. Si ricorda, inoltre, che, con sentenza n. 434/1990, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma dell'art. 1 L. n. 283/1962 nella parte in cui non prevede che
- per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili - il laboratorio competente dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare ad esse, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
Le procedure di cui all'art. 223 sono state espressamente richiamate poi dal D.L.vo n. 123/1993, concernente i controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili.
- Il primo comma dell'art. 223 si riferisce alle analisi di campioni per i quali non è prevista la revisione;
è evidente che in questo caso deve essere assicurata subito un'adeguata difesa ai soggetti interessati alle analisi, giacché altrimenti risulterebbe definitivamente pregiudicata la loro successiva posizione processuale.
Ed allora la norma dispone l'obbligo di avvertirli - anche oralmente e senza specifico onere di verbalizzazione - dell'ora e del luogo ove le analisi verranno effettuate;
detto preavviso costituisce l'unico requisito di utilizzabilità in giudizio delle analisi dei campioni, che sono atti tipicamente amministrativi e non giudiziari, ma hanno piena rilevanza probatoria nell'ambito del processo penale. Anche se nella fattispecie in esame il problema non si pone, essendo stata proposta tempestivamente la relativa eccezione, l'omesso avviso, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente (Cass. Sez. III, 13 novembre 1997, n. 10209, Serva;
Sez. III, 15 marzo 2000, n. 5207, Murri), non determina l'assoluta inutilizzabilità delle analisi, ma una nullità "a regime intermedio" che, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., non potrà essere più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado;
essa - si sostiene - pur rientrando tra le nullità di ordine generale previste dall'art.178 lett. c) c.p.p., attinenti all'intervento dell'imputato (o del suo difensore), non può comunque qualificarsi assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, quali quelle di cui al successivo art. 179.
Tale orientamento, però, appare difficilmente compatibile - ad avviso del Collegio - con il chiaro dato normativo, giacché il terzo comma dell'art. 223 in esame subordina la possibilità di raccogliere, nel fascicolo per il dibattimento, "i verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi" alla specifica condizione che "siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2", e dunque che sia dato avviso agli interessati nei termini indicati.
Maggiormente condivisibile, perciò, si ritiene il contrario orientamento, anche se più remoto (Cass. Sez. VI, 5 novembre 1992, n. 592, Urzi;
Sez. VI, 8 ottobre 1993, n. 189, Meini;
Sez. III, 21 febbraio 1994, n. 5310, Elena ed altri), che fa discendere dall'omissione dell'avviso la assoluta inutilizzabilità dei risultati delle analisi in sede penale, non ovviabile neppure raccogliendo in dibattimento la testimonianza del consulente tecnico incaricato di eseguirle, perché sarebbe in contrasto con le prescrizioni dell'art. 194 c.p.p. - Il secondo comma dell'art. 223 disciplina, invece, l'ipotesi in cui sia prevista la revisione delle analisi ed essa sia richiesta. In tal caso agli interessati ed agli eventuali loro difensori devono essere comunicati - almeno tre giorni prima - la data, l'ora ed il luogo di espletamento esclusivamente delle operazioni di revisione, non essendo in alcun modo garantita la possibilità di partecipazione alle prime analisi. In definitiva, dunque, il legislatore - considerando che le analisi dei campioni vengono effettuate pur sempre nell'ambito di una fase amministrativa - ha individuato due momenti differenti in cui sorge l'obbligo (pena la inutilizzabilità dei risultati delle stesse) di avvertire gli interessati per assicurare loro un'adeguata tutela: 1) subito dopo il campionamento ed in tempo utile per assistere alle prime analisi, per i campioni per i quali non è prevista la revisione;
2) dopo le prime analisi, quando la revisione sia possibile e venga richiesta dagli interessati, ed almeno tre giorni prima di essa.
Ovviamente la concreta possibilità di effettuare la revisione delle analisi è collegata ad un dato obiettivo: la non deteriorabilità del campione, sussistendo altrimenti la fisica impossibilità di una reiterazione di esse;
pertanto quando il campione non è deteriorabile, legittimamente viene esclusa dalla legge la partecipazione degli interessati alle prime analisi, giacché la revisione consentirebbe comunque, anche se in un momento successivo, di esercitare le garanzie difensive spettanti all'interessato (Cass. Sez. III, 13 novembre 1997, n. 11828, Andergassen ed altro). Una disciplina particolare è stabilita in relazione ai controlli microbiologici. Invero, in caso di sostanza alimentare classificata deteriorabile, ai sensi del D.M. 16 dicembre 1993, il D. L.vo 3 marzo 1993, n. 123, che rappresenta un'altra normativa basilare in materia, pone - a carico del responsabile del laboratorio - l'effettuazione di una "preanalisi" su un'aliquota del campione, ovviamente senza alcuna tutela dei diritti della difesa, e l'obbligo, in caso di non conformità dello stesso, d avvertire tempestivamente l'interessato, specificando il parametro difforme e la metodica seguita e comunicando il luogo, il giorno e l'ora in cui le analisi saranno ripetute "limitatamente ai parametri risultati non conformi".
Quindi, anche in tale ipotesi, la norma non prevede alcuna revisione di analisi (contrariamente a quanto affermato da una isolata pronunzia: Cass. Sez. III, 23 aprile 1996, n. 5240, Valmori), non essendo essa assolutamente possibile con riferimento ad alimenti deteriorabili, bensì una ripetizione "garantita" di analisi effettuate a solo fine conoscitivo, da espletare ovviamente a breve distanza di tempo da queste, su una seconda quota dello stesso campione. E che non si tratti di revisione di analisi lo si deduce anche dal menzionato D.M. 16 dicembre 1993 (Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali), che espressamente (art. 2), per i prodotti deteriorabili de quibus, non riconosce la possibilità di effettuare l'analisi di revisione secondo le modalità di cui all'art. 1 L. n. 283/1962. Dopo questa premessa generale sul panorama normativo che regola la materia delle analisi di prodotti alimentari e della loro utilizzabilità processuale, occorre quindi stabilire se, nella fattispecie in esame, il sedano prodotto e commercializzato dal AN fosse da considerare "deteriorabile", ai fini delle specifiche analisi de quibus, e quindi se sarebbe stata possibile (o meglio, utilmente esperibile) la revisione di esse. In fatto è pacifico, lo si ripete: a) che le prime analisi, evidenzianti la presenza nel sedano di un antiparassitario (pirinfos metile) in quantità superiore a quella consentita, vennero svolte in maniera "non garantita", b) che il risultato analitico fu comunicato all'indagato, con l'avvertimento che avrebbe potuto chiedere l'analisi di revisione;
c) che queste non vennero però effettuate perché l'interessato ritenne di non farne richiesta. Secondo la difesa, trattandosi di alimento deteriorabile, l'analisi di revisione non sarebbe stata utilmente esperibile, e dunque doveva essere applicata la procedura prevista dal menzionato D. L.vo n.123/ 1993, per cui il laboratorio avrebbe dovuto procedere d'ufficio alla ripetizione delle analisi limitatamente ai parametri non conformi, preavvertendo l'interessato.
Il Tribunale, fornendo specifica risposta a tale eccezione, ha ritenuto, invece, inapplicabile il detto decreto legislativo, riferendosi questo solo alle analisi di tipo microbiologico e non a quelle inerenti la ricerca di residui chimici, utilmente praticabili, anche sui prodotti ortofrutticoli, per un lungo periodo.
Ad avviso del Collegio è corretta, e dunque condivisibile sul punto, la sentenza impugnata.
In definitiva, posto che i prodotti ortofrutticoli freschi (refrigerati e non) sono considerati "deteriorabili" dal menzionato D.M. 16 dicembre 1993 (art. 2, comma 1, lett. "c" n. 6), il problema che si pone è se tale qualificazione sia valida a tutti gli effetti o solo, come ritiene il Tribunale, con riferimento alle analisi microbiologiche.
Ebbene la seconda soluzione appare la più corretta per una serie di motivi, sia di ordine testuale che logico. Innanzitutto il decreto in questione - come si deduce dal titolo e si legge nel preambolo - è stato emanato in attuazione dell'art. 4, comma 1, D. L.vo n.123/1993 ed individua le sostanze alimentari "alle quali si applica il regime dei controlli microbiologici ufficiali", anche con la dichiarata finalità di coordinamento con le norme dell'Ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978, concernente i limiti massimi di cariche microbiche nelle sostanze alimentari e nelle bevande. Poi l'art. 1 del decreto in esame espressamente specifica che l'elenco si riferisce ai prodotti alimentari deteriorabili "ai fini degli accertamenti analitici di cui all'art. 4, comma 1, D. L.vo n.123/1993". Inoltre il successivo art. 3 del decreto stabilisce che,
limitatamente ai prodotti deteriorabili, le disposizioni di esso sostituiscono quelle della menzionata Ordinanza del '78, riferentesi, come si e' detto, alle cariche microbiche. Non c'è dubbio, pertanto, che la patente di deteriorabilità sia attribuita, dal detto decreto ministeriale del '93, solo in relazione all'effettuazione di analisi microbiologiche, per cui appare arbitrario volerla considerare valida a tutti gli effetti. Peraltro, anche sotto il profilo logico, non e' condivisibile l'assunto della difesa, essendo noto - come già evidenziato dal Tribunale - che, a differenza dei batteri, i residui chimici permangono inalterati nel prodotto per periodi molto più lunghi, anche senza l'adozione di speciali cautele nel campionamento e nella conservazione.
In conclusione, nella fattispecie in esame, sarebbe stata utilmente esperibile l'analisi di revisione, per cui l'interessato, per contestare i risultati delle prime analisi "non garantite" del prodotto, avrebbe dovuto avvalersi della possibilità di richiederla.
Non avendolo fatto, non può eccepire l'inutilizzabilità processuale delle prime analisi, i cui risultati provano, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza della contravvenzione ascrittagli. Nessun'altra doglianza è stata proposta dal ricorrente, per cui va rigettato il gravame.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GENNAIO 2003.