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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6697 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 8604/2025 all'udienza del 10/06/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Maccarrone, Parte_1
, giusta procura allegata al ricorso;
Email_1
RICORRENTE
E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Davide Laurino - pec. t, in forza di delega Email_2 rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/03/2025 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché Voglia, previa assunzione dei provvedimenti di cui agli artt.
442 e ss. c.p.c., accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della prestazione assistenziale di cui all'oggetto e, per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente legale CP_1 rappresentante pro tempore, all'erogazione in suo favore dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 L. n. 18/80, con decorrenza a partire dal
15.02.2023, oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi
a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
A sostegno della propria domanda del 15/02/2023 con verbale della commissione medica le CP_1 venivano riconosciuti sussistenti i requisiti ex art. 1 L.18/80 a decorrere dal 15.02.2023; che in data CP_ 09.11.2023 veniva trasmesso all' il modello AP70; che ciononostante l' non provvedeva CP_2 al pagamento.
Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che asseriva di aver liquidato gli arretrati richiesti, come da comunicazione del 25.03.2025, con decorrenza dalla data prevista in verbale;
chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 10.06.2025 la parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia, con condanna alle spese;
il Giudice disponeva in conformità.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad CP_ agire dell'istante, per avere l' pagato l'importo dovuto ad aprile 2025 come dichiarato a verbale di udienza, con la decorrenza accertata in sede di verbale.
Considerato che la comunicazione di pagamento è intervenuta il 25.03.2025 ed il pagamento è intervenuto il 07 aprile 2025, oltre 120 giorni dal verbale e dalla comunicazione della documentazione amministrativa, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 854,00 da attribuire al procuratore CP_1 antistatario.
Roma, 10.06.2025.
Il giudice
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – dott. Lorenzo Maria Gatta)
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 8604/2025 all'udienza del 10/06/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Maccarrone, Parte_1
, giusta procura allegata al ricorso;
Email_1
RICORRENTE
E in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Davide Laurino - pec. t, in forza di delega Email_2 rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma. CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/03/2025 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le presenti conclusioni: “all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché Voglia, previa assunzione dei provvedimenti di cui agli artt.
442 e ss. c.p.c., accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della prestazione assistenziale di cui all'oggetto e, per l'effetto, condannare l' in persona del Presidente legale CP_1 rappresentante pro tempore, all'erogazione in suo favore dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 L. n. 18/80, con decorrenza a partire dal
15.02.2023, oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi
a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
A sostegno della propria domanda del 15/02/2023 con verbale della commissione medica le CP_1 venivano riconosciuti sussistenti i requisiti ex art. 1 L.18/80 a decorrere dal 15.02.2023; che in data CP_ 09.11.2023 veniva trasmesso all' il modello AP70; che ciononostante l' non provvedeva CP_2 al pagamento.
Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che asseriva di aver liquidato gli arretrati richiesti, come da comunicazione del 25.03.2025, con decorrenza dalla data prevista in verbale;
chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o in subordine la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 10.06.2025 la parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessata materia, con condanna alle spese;
il Giudice disponeva in conformità.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad CP_ agire dell'istante, per avere l' pagato l'importo dovuto ad aprile 2025 come dichiarato a verbale di udienza, con la decorrenza accertata in sede di verbale.
Considerato che la comunicazione di pagamento è intervenuta il 25.03.2025 ed il pagamento è intervenuto il 07 aprile 2025, oltre 120 giorni dal verbale e dalla comunicazione della documentazione amministrativa, costringendo la parte ad adire le vie legali, si condanna l' alla rifusione delle CP_1 spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in dispositivo tenuto conto della natura della controversia comportante la valutazione di questioni fattuali e giuridiche di limitata complessità.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 854,00 da attribuire al procuratore CP_1 antistatario.
Roma, 10.06.2025.
Il giudice
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – dott. Lorenzo Maria Gatta)