Articolo 377 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 376Articolo 378
Versione
6 maggio 1952
Art. 377.
(Rilascio delle spedizioni alle navi straniere)


Il rilascio delle spedizioni alle navi straniere da parte dell'autorita' marittima mercantile risulta dal visto sulle carte di bordo; tuttavia quando sia consentito al comandante della nave straniera di consegnare le carte di bordo al proprio console, il rilascio delle spedizioni risulta da un permesso di partenza da compilarsi su modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
In ogni caso per il rilascio delle spedizioni alle navi straniere e' necessario il nulla osta consolare, quando nei porto risieda un console dello Stato, del quale la nave batte bandiera.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952