Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 377.
(Rilascio delle spedizioni alle navi straniere)
Il rilascio delle spedizioni alle navi straniere da parte dell'autorita' marittima mercantile risulta dal visto sulle carte di bordo; tuttavia quando sia consentito al comandante della nave straniera di consegnare le carte di bordo al proprio console, il rilascio delle spedizioni risulta da un permesso di partenza da compilarsi su modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
In ogni caso per il rilascio delle spedizioni alle navi straniere e' necessario il nulla osta consolare, quando nei porto risieda un console dello Stato, del quale la nave batte bandiera.
(Rilascio delle spedizioni alle navi straniere)
Il rilascio delle spedizioni alle navi straniere da parte dell'autorita' marittima mercantile risulta dal visto sulle carte di bordo; tuttavia quando sia consentito al comandante della nave straniera di consegnare le carte di bordo al proprio console, il rilascio delle spedizioni risulta da un permesso di partenza da compilarsi su modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
In ogni caso per il rilascio delle spedizioni alle navi straniere e' necessario il nulla osta consolare, quando nei porto risieda un console dello Stato, del quale la nave batte bandiera.
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- 1. Art. 377 - Citazioni di persone informate sui fattihttps://www.filodiritto.com/ · 1
1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini. 2. Il decreto contiene: a) le generalità della persona; b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi; c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento. 3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico, dell'interprete e …
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