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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/10/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa OR IA TA Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10.09.2025 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. PELLEGRINO DOMENICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] Controparte_1 C.F._2 il 05/11/1987;
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per , come da conclusioni precisate all'udienza del 10 settembre Parte_1
2025; per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.09.2024, , premesso che dalla Parte_1
relazione con nasceva il figlio Controparte_1 [...] in data 28.11.2010 a Seriate, si rivolgeva all'intestato Tribunale Persona_1
formulando domanda di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità
genitoriale.
Nel ricorso introduttivo, esponeva: che aveva convissuto con il Parte_1
convenuto fino al mese di dicembre del 2022; che avvenivano spesso discussioni per problemi economici;
che il convenuto non aveva mai contribuito al pagamento del canone di locazione, né
delle utenze;
che la stessa abitava in un appartamento in locazione con canone mensile di euro
500,00; che, dal mese di gennaio del 2024, il convenuto non aveva mai versato alcunché per il mantenimento del figlio, né mai si era interessato della scuola;
che il convenuto incontrava il figlio minore due week-end al mese.
All'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. dell'11.03.2025, Parte_1 confermava il contenuto del ricorso, precisando: che lavorava come operaia con contratto a tempo indeterminato, con uno stipendio mensile netto di euro 1.400,00-1.500,00 per dodici mensilità; che il padre teneva con sé il minore a week-end alternati con regolarità, mentre le frequentazioni infra- settimanali avvenivano sporadicamente;
che non riusciva ad avere alcun contatto diretto con il convenuto, in quanto quest'ultimo l'aveva bloccata sul telefono;
che l'attrice più volte aveva chiesto al convenuto di intrattenere un dialogo e che, comunque, il convenuto persisteva in questo atteggiamento di rifiuto nei confronti della ex-compagna; che il convenuto, pertanto, non la contattava mai per avere informazioni riguardanti il minore;
che il convenuto non collaborava ai fini della gestione del minore “nel senso che mi dà il consenso per tutte quelle attività riguardanti il minore che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Così per esempio, non riesco a fare
2 Per l' , non mi dà le autorizzazioni alle gite scolastiche”; che il convenuto non aveva mai versato alcunché a titolo di contributo per il mantenimento del minore, limitandosi a portare talvolta a casa la spesa alimentare. Peraltro, nel corso della medesima udienza, Parte_1
a modifica delle domande formulate in atti, chiedeva disporsi l'affido esclusivo del minore alla madre (v. verbale udienza 11.03.2025). All'esito dell'udienza, in data 17.03.2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c., ordinava all'Agenzia delle Entrate di Bergamo di depositare in giudizio copia delle dichiarazioni dei redditi complete per gli anni 2022-2023-2024 di Controparte_1
, e rinviava la causa all'udienza del 7.05.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex
[...] art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 23.05.2025, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, fissava, la per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, l'udienza del 10.09.2025.
All'udienza del 10.09.2025, fatte precisare le conclusioni, ordinata la discussione orale della causa in udienza, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Sui provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha domandato la conferma dell'affido esclusivo alla madre, disposto dal Giudice relatore a titolo di provvedimenti temporanei e urgenti con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 17 marzo 2025. Il Collegio ritiene di dover confermare l'affido esclusivo del minore alla madre, secondo quanto già disposto dal Giudice relatore ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che la legge n. 54 del 2006 ha consacrato il principio della bigenitorialità quale criterio guida nella regolamentazione della responsabilità genitoriale. Tale principio impone che l'interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali costituisca il parametro di riferimento per ogni decisione in materia, ammettendo deroghe al modello dell'affido condiviso solo ove questo risulti concretamente pregiudizievole per il benessere del minore. In conformità a tale finalità,
l'ordinamento prevede la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori, qualora emergano elementi oggettivi che attestino l'inadeguatezza genitoriale dell'altro, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Qualora, invece, venga accertata l'inidoneità di entrambi i genitori, la tutela del superiore interesse del minore potrebbe giustificare la limitazione della responsabilità
3 genitoriale di entrambi, ai sensi dell'art. 333 c.c., con conseguente affidamento del minore al
Comune di residenza, quale ente pubblico preposto alla cura e protezione del minore in situazioni di grave pregiudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'affidamento esclusivo ex art. 337- quater c.c., il giudice è tenuto a svolgere una duplice valutazione, che comporta un corrispondente onere motivazionale: da un lato, deve accertare la capacità educativa e l'idoneità genitoriale del soggetto affidatario;
dall'altro, deve verificare la manifesta carenza educativa o l'inadeguatezza dell'altro genitore, in funzione della salvaguardia del superiore interesse del minore (v. Cass. civ., sez. I, 18/06/2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 19/07/2016, n. 14728; Cass. civ., sez. I,
08/05/2024, n. 12474). La Corte di Cassazione ha infatti precisato che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo in presenza di una condizione di evidente inadeguatezza genitoriale, tale da rendere pregiudizievole per il minore il mantenimento del regime ordinario previsto dal legislatore.
Di conseguenza, la motivazione del provvedimento non può limitarsi alla valorizzazione delle competenze del genitore affidatario, ma deve altresì evidenziare, in senso negativo,
l'inadeguatezza dell'altro genitore e la non conformità del modello legale all'interesse del minore.
Va inoltre rilevato che, secondo la dottrina, le condizioni pregiudizievoli per la prole che potrebbero legittimare, in concreto, la scelta di non disporre l'affido condiviso non possono essere ridotte alle sole situazioni tanto gravi da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt.
330 e 333 c.c. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato, a titolo esemplificativo, alcune condotte sintomatiche di una condizione di inidoneità genitoriale rilevante ai fini dell'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c.: il sostanziale abbandono del figlio minore, sia sotto il profilo affettivo, che economico (v. Trib. Napoli, 23/09/2008); l'esercizio discontinuo del diritto di visita
(v. Cass. civ. 17/977); la totale inadempienza dell'obbligo di mantenimento (v. Cass. civ.
09/26587); il rifiuto categorico del minore di intrattenere rapporti con uno dei genitori (v. Cass. civ. 18/30826); la persistente tendenza all'aggressività di uno dei genitori, fonte di un potenziale pregiudizio per la prole;
nonché la commissione di reati in danno dell'altro genitore (v. Cass. civ.
16/18559).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, dagli atti di causa e dalle verbalizzazioni della parte attrice all'udienza di prima comparizione, sia emerso che il padre si limita a tenere con sé il minore a week-end alternati, e che, a parte questo, il padre si disinteressa del minore, non fornendo alcuna forma di supporto concreto alla madre nella gestione quotidiana del minore, senza neppure prestare il consenso necessario perché il minore possa prendere parte alle gite scolastiche e alle altre attività
4 che richiedono il consenso di entrambi i genitori, non versando alcunché per il mantenimento del figlio, risultando pertanto l'affido condiviso concretamente pregiudizievole per il minore in ragione del sostanziale disinteresse del padre per il proprio figlio, e ciò anche in considerazione del contengo processuale del medesimo: egli infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato e destinatario di regolare notifica a mani, non si è presentato all'udienza di comparizione ex art. 473- bis. 21 c.p.c., né si è costituito in giudizio. Sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve tuttavia considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto, tra l'altro, la regolazione dei rapporti con i propri figli e la tutela degli interessi della prole, sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa. Di conseguenza, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non potrebbe esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante la regolazione dei rapporti con i propri figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre circostanze rilevanti nel caso concreto, l'inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione verso la prole.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, vengono in rilievo, l'assenza di un dialogo effettivo tra i genitori in ragione del rifiuto opposto da nei Controparte_1 confronti della ex-compagna, giacché ha negato ogni forma di dialogo con la stessa, interloquendo unicamente con il minore, negando ogni forma di collaborazione e di scambio diretto con la ex- compagna, e del disinteresse manifestato per la vita del figlio, non potendosi certamente ritenere indicativo di un effettivo e concreto interesse per il solo fatto di tenerlo con sé a week- Per_1 end alternati, posto che, a parte le limitate frequentazioni durante i week-end, il padre non si occupa di alcuna faccenda riguardante il minore, e ciò in quanto, tale manifestazione, seppur minimale, di attenzione, in assenza di un qualsivoglia atteggiamento collaborativo con la ex-compagna – la quale, come si è detto, non riesce ad avere un dialogo con Controparte_1
nemmeno per le questioni inerenti alla scuola – non consente di ritenere che, nel caso
[...] di specie, il regime privilegiato dal legislatore sia conforme al migliore interesse del minore, delineandosi invece una condizione di inidoneità del padre rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Deve altresì rilevarsi che, successivamente all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti,
l'attrice ha depositato copia di un messaggio inviato dal convenuto, nel quale lo stesso, in toni
5 aggressivi e conflittuali, rivendicava il proprio diritto di visita e, al contempo, dichiarava di voler corrispondere la somma di euro 350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Tale comunicazione conferma l'atteggiamento non collaborativo e il rifiuto di intrattenere con la madre un dialogo sereno e costruttivo sulla gestione della prole, atteggiamento che risulta incompatibile con l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
, per contro, sin dalla nascita del figlio e anche da quando è Parte_1 cessato il rapporto di convivenza con il convenuto, ha rappresentato la principale figura genitoriale di riferimento per il minore, occupandosi in modo esclusivo della cura dello stesso e provvedendo con attenzione a tutti i bisogni e alle esigenze di nella vita quotidiana, anche con Per_1 riguardo all'accesso alla figura paterna, avendo la stessa dato atto di cercare di coinvolgere il padre nella vita del figlio, vedendosi tuttavia opporre un netto rifiuto, tale da impedire ogni forma di collaborazione, dimostrando in tal modo di essere un genitore in grado di assicurare alla prole un modello educativo idoneo al regolare sviluppo e alla crescita equilibrata della prole.
Alla luce dei rilievi già indicati, sussistono nel caso concreto elementi sufficienti per ritenere che l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori sia pregiudizievole per la tutela della prole, dovendosi quindi derogare al regime privilegiato dal legislatore e disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa.
Pur in assenza di elementi ulteriori, deve ritenersi che la totale inerzia processuale del convenuto, unita alla mancata assunzione di qualsivoglia iniziativa volta a partecipare alla vita del figlio, delinei, allo stato, una condizione di sostanziale disinteresse e di inadeguatezza genitoriale, tale da rendere concretamente pregiudizievole, per il minore, il regime dell'affido condiviso. Tale valutazione trova ulteriore riscontro nel messaggio successivamente depositato dalla parte attrice, nel quale il convenuto, in toni conflittuali, rivendicava di gestire unilateralmente le modalità di frequentazione del figlio, limitandosi ad un generico riferimento all'intenzione di corrispondere una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento. Anche tale condotta, per le modalità espressive e per l'assenza di qualsivoglia atteggiamento collaborativo con l'altro genitore, appare indicativa della difficoltà del padre a gestire in modo maturo e condiviso la responsabilità genitoriale. Deve pertanto confermarsi l'affido esclusivo del minore alla madre, restando salva la possibilità di revisione di tale assetto, qualora il padre dovesse dimostrare, in futuro, un diverso e più responsabile atteggiamento nei confronti dell'ex-compagna e della prole.
Nel presente giudizio, nato nel 2010, non è stato ascoltato: in considerazione della Per_1 natura del conflitto tra i genitori e dell'oggetto della controversia, si è ritenuto che l'audizione non
6 avrebbe apportato elementi ulteriori utili ai fini della decisione, né sarebbe stata opportuna nell'interesse del minore, potendo determinare un coinvolgimento emotivo non necessario. Gli elementi già acquisiti in atti sono apparsi sufficienti per valutare le esigenze del minore e individuare il regime di affidamento più idoneo a tutelare il benessere del medesimo.
Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita, pur disponendosi l'affidamento esclusivo del minore alla madre, deve comunque essere assicurata la possibilità per il padre di mantenere rapporti significativi con il figlio, in una prospettiva di graduale ricostruzione del legame genitoriale. Di conseguenza, le frequentazioni padre-figlio dovranno essere regolate come segue:
- a weekend alternati, il padre starà con il minore a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con il minore anche un pomeriggio in un giorno infra-settimanale (con pernottamento) da individuare di concerto con la madre;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con il minore due pomeriggi infra-settimanali (con pernottamento) da individuare di concerto con la madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, il figlio starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre starà con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, il figlio starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Infine, vale la pena osservare che, in caso di difficoltà nell'organizzazione delle visite, la madre potrà adottare le soluzioni più opportune per garantire il benessere del minore e, per quanto possibile, mantenere un atteggiamento di apertura nei confronti del padre, pur a fronte del rifiuto manifestato da quest'ultimo.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n.
14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già agli atti. In relazione alla determinazione dei
7 doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito della separazione personale e del divorzio (nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del
18.09.2013 n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali,
ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass., sez. I, del 24.04.2007, n.
9915). Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha domandato aumentare il contributo posto a carico del contributo a carico del padre per il mantenimento del minore all'importo di euro 350,00 al mese, sostenendo che il convenuto avrebbe assunto, tramite un messaggio telefonico, l'impegno di versare il predetto importo.
Il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti economici assunti dal Giudice relatore ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c.
Il messaggio prodotto dall'attrice deve ritenersi, invero, del tutto irrilevante rispetto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole, non essendo indicativo della sussistenza di alcun accordo giuridicamente vincolante tra le parti. Peraltro, nemmeno le informazioni acquisite dal Tribunale tramite l'ordine all'Agenzia delle Entrate ha permesso di avere un quadro più completo in merito alla posizione economica e reddituale del convenuto, posto
8 che l'Agenzia delle Entrate si è limitata ad evidenziare che “Con riferimento alla richiesta di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria (Ordinanza RG n. 5062/2024 del 14 marzo
2025), comunico che nel triennio 2022/2024 (aa.ii. 2021/2022/2023) il sig. Controparte_1
(C.F. ) non ha presentato dichiarazioni dei redditi”, né
[...] C.F._2
l'attrice ha dedotto la sussistenza di elementi tali da ritenere pertinente, nel caso concreto, un'indagine tramite la Guardia di Finanza.
Pertanto, tenuto conto che la parte attrice ha percepito nell'anno di imposta 2022 un reddito imponibile annuale di euro 21.531,00 (MOD 730/2023), nell'anno fiscale 2021, un reddito imponibile annuale di euro 18.559,00 (MOD 730/2022) e, nell'anno fiscale 2024, un reddito lordo annuale di euro 22.675,80 (CU 2025), in mancanza di informazioni precise sulla situazione economica e reddituale del convenuto in ragione della dichiarazione di contumacia, non essendo emersi elementi ulteriori nemmeno tramite l'ordine rivolto dal Tribunale all'Agenzia delle Entrate, deve confermarsi l'obbligo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla madre della somma di euro 250,00 mensili, somma ritenuta da questo Tribunale, per prassi, quale contribuzione minima indispensabile per il sostentamento di ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore dell' attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, con riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, nell'importo di euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
9 affida il figlio minore nato in data [...] in [...] Persona_1
esclusiva a ex art. 337-quater c.c., con collocamento prevalente Parte_1
presso la madre;
la madre intratterrà autonomamente i rapporti ordinari inerenti al minore con le istituzioni scolastiche, sanitarie e con ogni altro organo della Pubblica Amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno adottate da entrambi i genitori;
dispone che le frequentazioni padre-figlio siano regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con il minore a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con il minore anche un pomeriggio in un giorno infra-settimanale (con pernottamento) da individuare di concerto con la madre;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con il minore due pomeriggi infra-settimanali (con pernottamento) da individuare di concerto con la madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, il figlio starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre starà con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, il figlio starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
pone a carico di , con decorrenza dalla data della Controparte_1
domanda giudiziale, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, mediante versamento a , entro il 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico Parte_1
bancario, dell'importo mensile di euro 250,00, importo annualmente rivalutabile con indici Istat,
oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
10 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti,
terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali,
parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di
11 corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1
, liquidate in euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese Parte_1
generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa IA Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa OR IA TA
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa OR IA TA Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10.09.2025 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. PELLEGRINO DOMENICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato in [...] Controparte_1 C.F._2 il 05/11/1987;
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per , come da conclusioni precisate all'udienza del 10 settembre Parte_1
2025; per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.09.2024, , premesso che dalla Parte_1
relazione con nasceva il figlio Controparte_1 [...] in data 28.11.2010 a Seriate, si rivolgeva all'intestato Tribunale Persona_1
formulando domanda di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità
genitoriale.
Nel ricorso introduttivo, esponeva: che aveva convissuto con il Parte_1
convenuto fino al mese di dicembre del 2022; che avvenivano spesso discussioni per problemi economici;
che il convenuto non aveva mai contribuito al pagamento del canone di locazione, né
delle utenze;
che la stessa abitava in un appartamento in locazione con canone mensile di euro
500,00; che, dal mese di gennaio del 2024, il convenuto non aveva mai versato alcunché per il mantenimento del figlio, né mai si era interessato della scuola;
che il convenuto incontrava il figlio minore due week-end al mese.
All'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. dell'11.03.2025, Parte_1 confermava il contenuto del ricorso, precisando: che lavorava come operaia con contratto a tempo indeterminato, con uno stipendio mensile netto di euro 1.400,00-1.500,00 per dodici mensilità; che il padre teneva con sé il minore a week-end alternati con regolarità, mentre le frequentazioni infra- settimanali avvenivano sporadicamente;
che non riusciva ad avere alcun contatto diretto con il convenuto, in quanto quest'ultimo l'aveva bloccata sul telefono;
che l'attrice più volte aveva chiesto al convenuto di intrattenere un dialogo e che, comunque, il convenuto persisteva in questo atteggiamento di rifiuto nei confronti della ex-compagna; che il convenuto, pertanto, non la contattava mai per avere informazioni riguardanti il minore;
che il convenuto non collaborava ai fini della gestione del minore “nel senso che mi dà il consenso per tutte quelle attività riguardanti il minore che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Così per esempio, non riesco a fare
2 Per l' , non mi dà le autorizzazioni alle gite scolastiche”; che il convenuto non aveva mai versato alcunché a titolo di contributo per il mantenimento del minore, limitandosi a portare talvolta a casa la spesa alimentare. Peraltro, nel corso della medesima udienza, Parte_1
a modifica delle domande formulate in atti, chiedeva disporsi l'affido esclusivo del minore alla madre (v. verbale udienza 11.03.2025). All'esito dell'udienza, in data 17.03.2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c., ordinava all'Agenzia delle Entrate di Bergamo di depositare in giudizio copia delle dichiarazioni dei redditi complete per gli anni 2022-2023-2024 di Controparte_1
, e rinviava la causa all'udienza del 7.05.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex
[...] art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 23.05.2025, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, fissava, la per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, l'udienza del 10.09.2025.
All'udienza del 10.09.2025, fatte precisare le conclusioni, ordinata la discussione orale della causa in udienza, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Sui provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha domandato la conferma dell'affido esclusivo alla madre, disposto dal Giudice relatore a titolo di provvedimenti temporanei e urgenti con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. del 17 marzo 2025. Il Collegio ritiene di dover confermare l'affido esclusivo del minore alla madre, secondo quanto già disposto dal Giudice relatore ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che la legge n. 54 del 2006 ha consacrato il principio della bigenitorialità quale criterio guida nella regolamentazione della responsabilità genitoriale. Tale principio impone che l'interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali costituisca il parametro di riferimento per ogni decisione in materia, ammettendo deroghe al modello dell'affido condiviso solo ove questo risulti concretamente pregiudizievole per il benessere del minore. In conformità a tale finalità,
l'ordinamento prevede la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori, qualora emergano elementi oggettivi che attestino l'inadeguatezza genitoriale dell'altro, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Qualora, invece, venga accertata l'inidoneità di entrambi i genitori, la tutela del superiore interesse del minore potrebbe giustificare la limitazione della responsabilità
3 genitoriale di entrambi, ai sensi dell'art. 333 c.c., con conseguente affidamento del minore al
Comune di residenza, quale ente pubblico preposto alla cura e protezione del minore in situazioni di grave pregiudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'affidamento esclusivo ex art. 337- quater c.c., il giudice è tenuto a svolgere una duplice valutazione, che comporta un corrispondente onere motivazionale: da un lato, deve accertare la capacità educativa e l'idoneità genitoriale del soggetto affidatario;
dall'altro, deve verificare la manifesta carenza educativa o l'inadeguatezza dell'altro genitore, in funzione della salvaguardia del superiore interesse del minore (v. Cass. civ., sez. I, 18/06/2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 19/07/2016, n. 14728; Cass. civ., sez. I,
08/05/2024, n. 12474). La Corte di Cassazione ha infatti precisato che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo in presenza di una condizione di evidente inadeguatezza genitoriale, tale da rendere pregiudizievole per il minore il mantenimento del regime ordinario previsto dal legislatore.
Di conseguenza, la motivazione del provvedimento non può limitarsi alla valorizzazione delle competenze del genitore affidatario, ma deve altresì evidenziare, in senso negativo,
l'inadeguatezza dell'altro genitore e la non conformità del modello legale all'interesse del minore.
Va inoltre rilevato che, secondo la dottrina, le condizioni pregiudizievoli per la prole che potrebbero legittimare, in concreto, la scelta di non disporre l'affido condiviso non possono essere ridotte alle sole situazioni tanto gravi da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt.
330 e 333 c.c. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato, a titolo esemplificativo, alcune condotte sintomatiche di una condizione di inidoneità genitoriale rilevante ai fini dell'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c.: il sostanziale abbandono del figlio minore, sia sotto il profilo affettivo, che economico (v. Trib. Napoli, 23/09/2008); l'esercizio discontinuo del diritto di visita
(v. Cass. civ. 17/977); la totale inadempienza dell'obbligo di mantenimento (v. Cass. civ.
09/26587); il rifiuto categorico del minore di intrattenere rapporti con uno dei genitori (v. Cass. civ. 18/30826); la persistente tendenza all'aggressività di uno dei genitori, fonte di un potenziale pregiudizio per la prole;
nonché la commissione di reati in danno dell'altro genitore (v. Cass. civ.
16/18559).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, dagli atti di causa e dalle verbalizzazioni della parte attrice all'udienza di prima comparizione, sia emerso che il padre si limita a tenere con sé il minore a week-end alternati, e che, a parte questo, il padre si disinteressa del minore, non fornendo alcuna forma di supporto concreto alla madre nella gestione quotidiana del minore, senza neppure prestare il consenso necessario perché il minore possa prendere parte alle gite scolastiche e alle altre attività
4 che richiedono il consenso di entrambi i genitori, non versando alcunché per il mantenimento del figlio, risultando pertanto l'affido condiviso concretamente pregiudizievole per il minore in ragione del sostanziale disinteresse del padre per il proprio figlio, e ciò anche in considerazione del contengo processuale del medesimo: egli infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato e destinatario di regolare notifica a mani, non si è presentato all'udienza di comparizione ex art. 473- bis. 21 c.p.c., né si è costituito in giudizio. Sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve tuttavia considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto, tra l'altro, la regolazione dei rapporti con i propri figli e la tutela degli interessi della prole, sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa. Di conseguenza, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non potrebbe esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante la regolazione dei rapporti con i propri figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre circostanze rilevanti nel caso concreto, l'inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione verso la prole.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, vengono in rilievo, l'assenza di un dialogo effettivo tra i genitori in ragione del rifiuto opposto da nei Controparte_1 confronti della ex-compagna, giacché ha negato ogni forma di dialogo con la stessa, interloquendo unicamente con il minore, negando ogni forma di collaborazione e di scambio diretto con la ex- compagna, e del disinteresse manifestato per la vita del figlio, non potendosi certamente ritenere indicativo di un effettivo e concreto interesse per il solo fatto di tenerlo con sé a week- Per_1 end alternati, posto che, a parte le limitate frequentazioni durante i week-end, il padre non si occupa di alcuna faccenda riguardante il minore, e ciò in quanto, tale manifestazione, seppur minimale, di attenzione, in assenza di un qualsivoglia atteggiamento collaborativo con la ex-compagna – la quale, come si è detto, non riesce ad avere un dialogo con Controparte_1
nemmeno per le questioni inerenti alla scuola – non consente di ritenere che, nel caso
[...] di specie, il regime privilegiato dal legislatore sia conforme al migliore interesse del minore, delineandosi invece una condizione di inidoneità del padre rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Deve altresì rilevarsi che, successivamente all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti,
l'attrice ha depositato copia di un messaggio inviato dal convenuto, nel quale lo stesso, in toni
5 aggressivi e conflittuali, rivendicava il proprio diritto di visita e, al contempo, dichiarava di voler corrispondere la somma di euro 350,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Tale comunicazione conferma l'atteggiamento non collaborativo e il rifiuto di intrattenere con la madre un dialogo sereno e costruttivo sulla gestione della prole, atteggiamento che risulta incompatibile con l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
, per contro, sin dalla nascita del figlio e anche da quando è Parte_1 cessato il rapporto di convivenza con il convenuto, ha rappresentato la principale figura genitoriale di riferimento per il minore, occupandosi in modo esclusivo della cura dello stesso e provvedendo con attenzione a tutti i bisogni e alle esigenze di nella vita quotidiana, anche con Per_1 riguardo all'accesso alla figura paterna, avendo la stessa dato atto di cercare di coinvolgere il padre nella vita del figlio, vedendosi tuttavia opporre un netto rifiuto, tale da impedire ogni forma di collaborazione, dimostrando in tal modo di essere un genitore in grado di assicurare alla prole un modello educativo idoneo al regolare sviluppo e alla crescita equilibrata della prole.
Alla luce dei rilievi già indicati, sussistono nel caso concreto elementi sufficienti per ritenere che l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori sia pregiudizievole per la tutela della prole, dovendosi quindi derogare al regime privilegiato dal legislatore e disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa.
Pur in assenza di elementi ulteriori, deve ritenersi che la totale inerzia processuale del convenuto, unita alla mancata assunzione di qualsivoglia iniziativa volta a partecipare alla vita del figlio, delinei, allo stato, una condizione di sostanziale disinteresse e di inadeguatezza genitoriale, tale da rendere concretamente pregiudizievole, per il minore, il regime dell'affido condiviso. Tale valutazione trova ulteriore riscontro nel messaggio successivamente depositato dalla parte attrice, nel quale il convenuto, in toni conflittuali, rivendicava di gestire unilateralmente le modalità di frequentazione del figlio, limitandosi ad un generico riferimento all'intenzione di corrispondere una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento. Anche tale condotta, per le modalità espressive e per l'assenza di qualsivoglia atteggiamento collaborativo con l'altro genitore, appare indicativa della difficoltà del padre a gestire in modo maturo e condiviso la responsabilità genitoriale. Deve pertanto confermarsi l'affido esclusivo del minore alla madre, restando salva la possibilità di revisione di tale assetto, qualora il padre dovesse dimostrare, in futuro, un diverso e più responsabile atteggiamento nei confronti dell'ex-compagna e della prole.
Nel presente giudizio, nato nel 2010, non è stato ascoltato: in considerazione della Per_1 natura del conflitto tra i genitori e dell'oggetto della controversia, si è ritenuto che l'audizione non
6 avrebbe apportato elementi ulteriori utili ai fini della decisione, né sarebbe stata opportuna nell'interesse del minore, potendo determinare un coinvolgimento emotivo non necessario. Gli elementi già acquisiti in atti sono apparsi sufficienti per valutare le esigenze del minore e individuare il regime di affidamento più idoneo a tutelare il benessere del medesimo.
Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita, pur disponendosi l'affidamento esclusivo del minore alla madre, deve comunque essere assicurata la possibilità per il padre di mantenere rapporti significativi con il figlio, in una prospettiva di graduale ricostruzione del legame genitoriale. Di conseguenza, le frequentazioni padre-figlio dovranno essere regolate come segue:
- a weekend alternati, il padre starà con il minore a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con il minore anche un pomeriggio in un giorno infra-settimanale (con pernottamento) da individuare di concerto con la madre;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con il minore due pomeriggi infra-settimanali (con pernottamento) da individuare di concerto con la madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, il figlio starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre starà con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, il figlio starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Infine, vale la pena osservare che, in caso di difficoltà nell'organizzazione delle visite, la madre potrà adottare le soluzioni più opportune per garantire il benessere del minore e, per quanto possibile, mantenere un atteggiamento di apertura nei confronti del padre, pur a fronte del rifiuto manifestato da quest'ultimo.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n.
14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già agli atti. In relazione alla determinazione dei
7 doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito della separazione personale e del divorzio (nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316-bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del
18.09.2013 n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali,
ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass., sez. I, del 24.04.2007, n.
9915). Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha domandato aumentare il contributo posto a carico del contributo a carico del padre per il mantenimento del minore all'importo di euro 350,00 al mese, sostenendo che il convenuto avrebbe assunto, tramite un messaggio telefonico, l'impegno di versare il predetto importo.
Il Collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti economici assunti dal Giudice relatore ai sensi dell'art. 473-bis. 22 c.p.c.
Il messaggio prodotto dall'attrice deve ritenersi, invero, del tutto irrilevante rispetto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la prole, non essendo indicativo della sussistenza di alcun accordo giuridicamente vincolante tra le parti. Peraltro, nemmeno le informazioni acquisite dal Tribunale tramite l'ordine all'Agenzia delle Entrate ha permesso di avere un quadro più completo in merito alla posizione economica e reddituale del convenuto, posto
8 che l'Agenzia delle Entrate si è limitata ad evidenziare che “Con riferimento alla richiesta di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria (Ordinanza RG n. 5062/2024 del 14 marzo
2025), comunico che nel triennio 2022/2024 (aa.ii. 2021/2022/2023) il sig. Controparte_1
(C.F. ) non ha presentato dichiarazioni dei redditi”, né
[...] C.F._2
l'attrice ha dedotto la sussistenza di elementi tali da ritenere pertinente, nel caso concreto, un'indagine tramite la Guardia di Finanza.
Pertanto, tenuto conto che la parte attrice ha percepito nell'anno di imposta 2022 un reddito imponibile annuale di euro 21.531,00 (MOD 730/2023), nell'anno fiscale 2021, un reddito imponibile annuale di euro 18.559,00 (MOD 730/2022) e, nell'anno fiscale 2024, un reddito lordo annuale di euro 22.675,80 (CU 2025), in mancanza di informazioni precise sulla situazione economica e reddituale del convenuto in ragione della dichiarazione di contumacia, non essendo emersi elementi ulteriori nemmeno tramite l'ordine rivolto dal Tribunale all'Agenzia delle Entrate, deve confermarsi l'obbligo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento alla madre della somma di euro 250,00 mensili, somma ritenuta da questo Tribunale, per prassi, quale contribuzione minima indispensabile per il sostentamento di ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore dell' attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, con riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, nell'importo di euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
9 affida il figlio minore nato in data [...] in [...] Persona_1
esclusiva a ex art. 337-quater c.c., con collocamento prevalente Parte_1
presso la madre;
la madre intratterrà autonomamente i rapporti ordinari inerenti al minore con le istituzioni scolastiche, sanitarie e con ogni altro organo della Pubblica Amministrazione;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno adottate da entrambi i genitori;
dispone che le frequentazioni padre-figlio siano regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con il minore a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con il minore anche un pomeriggio in un giorno infra-settimanale (con pernottamento) da individuare di concerto con la madre;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con il minore due pomeriggi infra-settimanali (con pernottamento) da individuare di concerto con la madre;
-vacanze natalizie, ad anni alterni, il figlio starà con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre starà con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, il figlio starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
pone a carico di , con decorrenza dalla data della Controparte_1
domanda giudiziale, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, mediante versamento a , entro il 10 di ogni mese, a mezzo di bonifico Parte_1
bancario, dell'importo mensile di euro 250,00, importo annualmente rivalutabile con indici Istat,
oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio, in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
10 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti,
terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali,
parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di
11 corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
condanna alla rifusione delle spese di lite di Controparte_1
, liquidate in euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese Parte_1
generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa IA Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa OR IA TA
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