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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. ES Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6064 dell'anno 2021 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. GRAMMATICO GIUSEPPE parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patro- Controparte_1 C.F._2
cinio dell'avv. MANIGLIA GIUSEPPE parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 02/07/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 22 dicembre 2022, della sen- tenza non definitiva n. 5433/2022, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esamina- re le ulteriori domande formulate dalle parti.
Ora, con riferimento alla domanda di affidamento dei figli minori
ES, ritiene il Tribunale di confermare l'affidamento Per_1
congiunto ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 han- no profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, im- ponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguen- te esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ri- tenere pregiudizievole per i minori l'affidamento condiviso ad en- trambi i genitori e ciò anche tenuto conto di quanto risulta dalla re- lazione dei Servizi incaricati.
- 2 -
In particolare, si legge nella relazione trasmessa dai Servizi inca- ricati: ”Malgrado la comunicazione scarsa e spesso conflittuale, entrambi i genitori hanno saputo mantenere delle relazioni affettive sane con i loro fi- gli, facilitate dal temperamento docile dei bambini, che hanno imparato nel tempo a trarre benefici dal rapporto con ciascuno di essi.
I bambini si sentono protetti ed accuditi da entrambi i genitori, in gene- rale sono apparsi sereni, lasciano trasparire un grande affetto per il padre e un forte legame con la madre e con la casa in cui sono cresciuti e dove di- cono di volere rimanere.
Si ritiene pertanto che i minori non vivano alcun disagio tale da modifi- care l'attuale collocamento” (vedi relazione del Servizio sociale del 23 ot- tobre 2023, in atti).
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé i predetti minori secondo le modalità sta- bilite in sede di separazione giudiziale.
❖❖❖
Consegue, in ogni caso, alla regolamentazione del domicilio preva- lente dei minori l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile, già adibito a casa coniugale, ritenendosi tale provve- dimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affet- ti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al man-
- 3 -
tenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantene- re, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147
c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza mo- rale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimen- to di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valuta- zione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Ciò posto, nel caso di specie, il resistente svolge la mansione di autotrasportatore presso una ditta privata e ha riferito, in sede di
- 4 -
udienza presidenziale, di percepire mediamente una retribuzione mensile pari ad € 1.400,00 (vedi verbale di udienza del 20 maggio 2022).
Lo stesso risulta avere percepito, nell'anno 2022, un reddito com- plessivo lordo pari ad € 23.697,00 e nell'anno 2023 pari ad €
24.240,00.
Il , inoltre, paga un canone di locazione pari a circa € CP_1
400,00 mensili e ha avuto un altro figlio da una successiva relazione intrapresa.
La ricorrente, invece, non svolge alcuna attività lavorativa e per- cepisce il solo mantenimento corrisposto dal ricorrente e l'assegno unico.
Nel caso in esame, dunque, alla luce della documentazione pro- dotta e delle dichiarazioni rese, tenuto conto delle allegate condi- zioni economiche delle parti, considerando i tempi di permanenza dei figli presso la madre, appare opportuno prevedere a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 500,00 a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento dei minori (€ 250,00 per cia- scun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
60%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Non sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento di un
- 5 -
assegno divorzile in favore di Parte_1
Preliminarmente, va rilevato che con la sentenza n. 18287/18, re- sa in data 11/07/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno espresso il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assisten- ziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valu- tazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Ciò posto, nel caso di cui si tratta, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, non paiono sussistere i presup- posti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In generale, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ri- costituire il tenore di vita coniugale, ma quella di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati.
Ora, nel caso in esame, la ricorrente ha capacità lavorativa, aven- do la stessa riferito in sede di udienza presidenziale di avere svolto in passato attività lavorativa e di avere poi percepito il reddito di
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cittadinanza (vedi verbale di udienza del 20 maggio 2022).
La medesima poi, gode dell'assegnazione della casa Pt_1
familiare di proprietà della famiglia del resistente.
Alla luce delle superiori considerazioni, anche tenuto conto delle condizioni patrimoniali del resistente, la domanda formulata da parte ricorrente e volta al riconoscimento dell'assegno divorzile non appare meritevole di accoglimento.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunzian- do, sentiti i procuratori delle parti:
• dispone l'affidamento condiviso dei figli minori Persona_2
nata a [...] l'[...] e , nato a [...]- Persona_3
lermo il 19 dicembre 2011 ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, secondo le modalità indicate in parte motiva;
• conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della odierna ricorrente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di parte ricorrente la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia (€ 250,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni me-
- 7 -
se e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 60% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
• rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della stessa;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 9/01/2025
Il Presidente
Il Giudice est. ES Micela
Eleonora Bruno
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IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. ES Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6064 dell'anno 2021 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. GRAMMATICO GIUSEPPE parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patro- Controparte_1 C.F._2
cinio dell'avv. MANIGLIA GIUSEPPE parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 02/07/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 22 dicembre 2022, della sen- tenza non definitiva n. 5433/2022, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esamina- re le ulteriori domande formulate dalle parti.
Ora, con riferimento alla domanda di affidamento dei figli minori
ES, ritiene il Tribunale di confermare l'affidamento Per_1
congiunto ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
Nel merito, infatti, le norme introdotte con la legge 54/2006 han- no profondamente modificato il regime di affidamento dei figli, im- ponendo l'affidamento condiviso come la regola e l'affidamento ad un genitore l'eccezione, possibile solo in presenza di determinati presupposti;
in altri termini, l'affidamento condiviso e il conseguen- te esercizio della potestà di entrambi i genitori anche in ordine alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, impone l'assunzione di responsabilità in ordine alla cura ed all'educazione della prole, cui si può derogare solo quando il Tribunale ritenga contrario all'interesse del minore l'affido ad uno dei due genitori.
Nella specie, non sono emersi elementi che possano indurre a ri- tenere pregiudizievole per i minori l'affidamento condiviso ad en- trambi i genitori e ciò anche tenuto conto di quanto risulta dalla re- lazione dei Servizi incaricati.
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In particolare, si legge nella relazione trasmessa dai Servizi inca- ricati: ”Malgrado la comunicazione scarsa e spesso conflittuale, entrambi i genitori hanno saputo mantenere delle relazioni affettive sane con i loro fi- gli, facilitate dal temperamento docile dei bambini, che hanno imparato nel tempo a trarre benefici dal rapporto con ciascuno di essi.
I bambini si sentono protetti ed accuditi da entrambi i genitori, in gene- rale sono apparsi sereni, lasciano trasparire un grande affetto per il padre e un forte legame con la madre e con la casa in cui sono cresciuti e dove di- cono di volere rimanere.
Si ritiene pertanto che i minori non vivano alcun disagio tale da modifi- care l'attuale collocamento” (vedi relazione del Servizio sociale del 23 ot- tobre 2023, in atti).
Va prevista, inoltre, la facoltà per il genitore non convivente di incontrare e tenere con sé i predetti minori secondo le modalità sta- bilite in sede di separazione giudiziale.
❖❖❖
Consegue, in ogni caso, alla regolamentazione del domicilio preva- lente dei minori l'assegnazione in favore della ricorrente dell'immobile, già adibito a casa coniugale, ritenendosi tale provve- dimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affet- ti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
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Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al man-
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tenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantene- re, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147
c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconduci- bili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza mo- rale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimen- to di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valuta- zione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Ciò posto, nel caso di specie, il resistente svolge la mansione di autotrasportatore presso una ditta privata e ha riferito, in sede di
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udienza presidenziale, di percepire mediamente una retribuzione mensile pari ad € 1.400,00 (vedi verbale di udienza del 20 maggio 2022).
Lo stesso risulta avere percepito, nell'anno 2022, un reddito com- plessivo lordo pari ad € 23.697,00 e nell'anno 2023 pari ad €
24.240,00.
Il , inoltre, paga un canone di locazione pari a circa € CP_1
400,00 mensili e ha avuto un altro figlio da una successiva relazione intrapresa.
La ricorrente, invece, non svolge alcuna attività lavorativa e per- cepisce il solo mantenimento corrisposto dal ricorrente e l'assegno unico.
Nel caso in esame, dunque, alla luce della documentazione pro- dotta e delle dichiarazioni rese, tenuto conto delle allegate condi- zioni economiche delle parti, considerando i tempi di permanenza dei figli presso la madre, appare opportuno prevedere a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 500,00 a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento dei minori (€ 250,00 per cia- scun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
60%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
Non sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento di un
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assegno divorzile in favore di Parte_1
Preliminarmente, va rilevato che con la sentenza n. 18287/18, re- sa in data 11/07/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno espresso il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assisten- ziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valu- tazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Ciò posto, nel caso di cui si tratta, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, non paiono sussistere i presup- posti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In generale, la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ri- costituire il tenore di vita coniugale, ma quella di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati.
Ora, nel caso in esame, la ricorrente ha capacità lavorativa, aven- do la stessa riferito in sede di udienza presidenziale di avere svolto in passato attività lavorativa e di avere poi percepito il reddito di
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cittadinanza (vedi verbale di udienza del 20 maggio 2022).
La medesima poi, gode dell'assegnazione della casa Pt_1
familiare di proprietà della famiglia del resistente.
Alla luce delle superiori considerazioni, anche tenuto conto delle condizioni patrimoniali del resistente, la domanda formulata da parte ricorrente e volta al riconoscimento dell'assegno divorzile non appare meritevole di accoglimento.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunzian- do, sentiti i procuratori delle parti:
• dispone l'affidamento condiviso dei figli minori Persona_2
nata a [...] l'[...] e , nato a [...]- Persona_3
lermo il 19 dicembre 2011 ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, secondo le modalità indicate in parte motiva;
• conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della odierna ricorrente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Controparte_1
favore di parte ricorrente la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia (€ 250,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni me-
- 7 -
se e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 60% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
• rigetta la domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della stessa;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio- ne civile del Tribunale, il 9/01/2025
Il Presidente
Il Giudice est. ES Micela
Eleonora Bruno
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