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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/12/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1489 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di ove è elettivamente domiciliata;
CP_1
appellante contro
, nato a [...] in data [...], ivi residente in [...]. CP_2 CP_3
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Luca Lorenzo Fadda CodiceFiscale_1
(C.F. ) presso il cui studio elegge domicilio;
C.F._2
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 5 conclusioni
nell'interesse dell'appellante come da ricorso in appello del 14.06.24; nell'interesse dell'appellato come da comparsa di risposta del 20.02.25.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello del 14/06/2024, la proponeva impugnazione avverso la Controparte_1
sentenza n. 91/2023, RG 126/2023, emessa dal Giudice di Pace di Pattada in data 20.12.23, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dal Sig. avverso il verbale di accertamento n. CP_2
PTR3042000211 del 29/06/2023, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, co. 6
C.d.S., per aver circolato, sulla S.S.131, direzione di marcia - Sassari, alla velocità di 134 km/h CP_1
(detratta la tolleranza del 5%), superiore al limite di velocità prescritto per quel tratto di strada.
Esponeva che la sentenza del Giudice di primo grado fosse ingiusta ed erronea:
- per aver considerato irrituale la propria costituzione in giudizio, nonostante fosse avvenuta a mezzo pec e nonostante, unitamente alla medesima ed in ossequio alla disposizione dell'art. 7, co. 7 D.Lgs.
n.150/2011, fosse stata depositata tutta la documentazione relativa agli atti impugnati;
- per aver considerato la suddetta costituzione tardiva, essendo avvenuta a ridosso dell'udienza di comparizione e non nei 10 gg. precedenti la medesima, non considerando la natura meramente ordinatoria di tale termine;
- per aver considerato inattendibile le rilevazioni del Telelaser Trucam, utilizzato dagli agenti per l'accertamento dell'infrazione commessa dall' ritenendo che non fosse certo ed inconfutabile CP_2
l'abbinamento tra la velocità rilevata ed il veicolo condotto dal trasgressore;
- per non aver considerato che l'identificazione del veicolo e la prova della commissione dell'illecito devono ritenersi fondate sulla base del contenuto del verbale redatto dagli agenti accertatori, quali pubblici ufficiali, e sulla forza degli effetti che la legge riconosce a tale specifica verbalizzazione, che pagina 2 di 5 fa piena prova fino a querela di falso;
- per non aver considerato che era risultata completamente assente nel giudizio di primo grado la prova sia del malfunzionamento della strumentazione adoperata dagli agenti accertatori, sia della inidoneità o insufficienza della prescritta segnaletica stradale in uso nel tratto di strada considerato;
- per non aver considerato, sulla base delle produzioni in atti, che il Telelaser Trucam era perfettamente tarato, omologato e funzionante e che, pertanto, fosse pienamente legittima e regolare la rilevazione effettuata dagli agenti accertatori;
- per aver affermato che non fosse installata, nel tratto di strada interessato, idonea cartellonistica stradale indicante il posizionamento di dispositivi atti alle rilevazioni elettroniche della velocità, come prescritto dall'art. 3, co.1, lettera b) D.L.03/08/2007 n. 117 (convertito nella Lg. n. 170 del
02/10/2007).
La riteneva altresì che fossero infondati ulteriori profili di illegittimità del verbale impugnato, CP_1
sollevati dall'opponente ma non specificatamente analizzati dalla sentenza (che la cartellonistica stradale di cui sopra fosse perfettamente visibile;
che non sarebbe stato possibile l'installazione della medesima lungo la linea di mezzeria;
che sul tratto di strada in questione vigesse il limite di velocità di 90 Km
orari, in luogo di 110 Km/h, trattandosi di una strada extraurbana secondaria e non principale).
Concludeva per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, per il rigetto dell'opposizione proposta dall'Apeddu, con conferma del verbale opposto.
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale rappresentava la correttezza della sentenza impugnata e richiamava le contestazioni svolte nel giudizio di primo grado.
In particolare, insisteva:
- sulla costituzione tardiva della;
CP_1
- sulla mancata dimostrazione del corretto funzionamento del telelaser Trucam, oltre che del regolare omologazione e taratura dello strumento;
pagina 3 di 5 - sulla mancata dimostrazione della presenza della cartellonistica stradale nei luoghi dell'accertamento;
- sulla natura extraurbana principale del tratto di strada oggetto di contestazione con conseguente applicazione del limite di velocità di 110 km/h.
Concludeva per il rigetto dell'impugnazione e per la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, veniva a decisione all'udienza del 02/12/2025.
***
L'appello deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Questo Tribunale ha già statuito, in altre occasioni, che alla luce dell'orientamento della Suprema Corte
(ord. 20575 del 29.9.2020) la costituzione dinanzi al Giudice di pace deve avvenire mediante l'estrazione di copie analogiche degli atti digitali accompagnate dall'attestazione di conformità. Nel
caso di specie, invece, l'invio di controdeduzioni con allegati mediante fax, mail/pec alla Cancelleria
del giudice di prime cure, non consente di ritenere costituito l'Amministrazione, e dunque, nemmeno ritualmente proposte né l'eccezione di incompetenza territoriale, né le difese nel merito con le allegate produzioni dell'Amministrazione (cfr. sentenza Tribunale Sassari n. 269/2021). Peraltro, tale vizio non
è stato sanato, atteso che nessuno è comparso per la né alla prima udienza, né alle successive CP_1
alle udienze del giudizio di primo grado.
Nel merito, basti osservare che la tardiva produzione in giudizio (con conseguente inutilizzabilità), del certificato di taratura dell'apparecchio Telelaser Trucam, utilizzato per l'accertamento dell'infrazione oggi in contestazione, nonché la totale mancanza di prova dell'omologazione del suddetto strumento,
conducono ad affermare che l'Amministrazione non ha dimostrato la corretta funzionalità del suddetto strumento, in occasione dell'accertamento eseguito a carico dell' con conseguente CP_2
invalidazione di tutta la procedura di rilevamento dell'infrazione.
pagina 4 di 5 A tale stregua, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata, tutte le altre questioni assorbite, e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite (valore fino a €.
1.100,00 parametri minimi esclusa la fase istruttoria) e alla somma di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Pattada n. 91/2023, lo rigetta e per l'effetto, la conferma;
condanna parte appellante alla rifusione a delle spese di lite che liquida in €. CP_2
232,00 oltre rimborso c.u. e spese, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, in data 02.12.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1489 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di ove è elettivamente domiciliata;
CP_1
appellante contro
, nato a [...] in data [...], ivi residente in [...]. CP_2 CP_3
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Luca Lorenzo Fadda CodiceFiscale_1
(C.F. ) presso il cui studio elegge domicilio;
C.F._2
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 5 conclusioni
nell'interesse dell'appellante come da ricorso in appello del 14.06.24; nell'interesse dell'appellato come da comparsa di risposta del 20.02.25.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello del 14/06/2024, la proponeva impugnazione avverso la Controparte_1
sentenza n. 91/2023, RG 126/2023, emessa dal Giudice di Pace di Pattada in data 20.12.23, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dal Sig. avverso il verbale di accertamento n. CP_2
PTR3042000211 del 29/06/2023, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, co. 6
C.d.S., per aver circolato, sulla S.S.131, direzione di marcia - Sassari, alla velocità di 134 km/h CP_1
(detratta la tolleranza del 5%), superiore al limite di velocità prescritto per quel tratto di strada.
Esponeva che la sentenza del Giudice di primo grado fosse ingiusta ed erronea:
- per aver considerato irrituale la propria costituzione in giudizio, nonostante fosse avvenuta a mezzo pec e nonostante, unitamente alla medesima ed in ossequio alla disposizione dell'art. 7, co. 7 D.Lgs.
n.150/2011, fosse stata depositata tutta la documentazione relativa agli atti impugnati;
- per aver considerato la suddetta costituzione tardiva, essendo avvenuta a ridosso dell'udienza di comparizione e non nei 10 gg. precedenti la medesima, non considerando la natura meramente ordinatoria di tale termine;
- per aver considerato inattendibile le rilevazioni del Telelaser Trucam, utilizzato dagli agenti per l'accertamento dell'infrazione commessa dall' ritenendo che non fosse certo ed inconfutabile CP_2
l'abbinamento tra la velocità rilevata ed il veicolo condotto dal trasgressore;
- per non aver considerato che l'identificazione del veicolo e la prova della commissione dell'illecito devono ritenersi fondate sulla base del contenuto del verbale redatto dagli agenti accertatori, quali pubblici ufficiali, e sulla forza degli effetti che la legge riconosce a tale specifica verbalizzazione, che pagina 2 di 5 fa piena prova fino a querela di falso;
- per non aver considerato che era risultata completamente assente nel giudizio di primo grado la prova sia del malfunzionamento della strumentazione adoperata dagli agenti accertatori, sia della inidoneità o insufficienza della prescritta segnaletica stradale in uso nel tratto di strada considerato;
- per non aver considerato, sulla base delle produzioni in atti, che il Telelaser Trucam era perfettamente tarato, omologato e funzionante e che, pertanto, fosse pienamente legittima e regolare la rilevazione effettuata dagli agenti accertatori;
- per aver affermato che non fosse installata, nel tratto di strada interessato, idonea cartellonistica stradale indicante il posizionamento di dispositivi atti alle rilevazioni elettroniche della velocità, come prescritto dall'art. 3, co.1, lettera b) D.L.03/08/2007 n. 117 (convertito nella Lg. n. 170 del
02/10/2007).
La riteneva altresì che fossero infondati ulteriori profili di illegittimità del verbale impugnato, CP_1
sollevati dall'opponente ma non specificatamente analizzati dalla sentenza (che la cartellonistica stradale di cui sopra fosse perfettamente visibile;
che non sarebbe stato possibile l'installazione della medesima lungo la linea di mezzeria;
che sul tratto di strada in questione vigesse il limite di velocità di 90 Km
orari, in luogo di 110 Km/h, trattandosi di una strada extraurbana secondaria e non principale).
Concludeva per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, per il rigetto dell'opposizione proposta dall'Apeddu, con conferma del verbale opposto.
Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale rappresentava la correttezza della sentenza impugnata e richiamava le contestazioni svolte nel giudizio di primo grado.
In particolare, insisteva:
- sulla costituzione tardiva della;
CP_1
- sulla mancata dimostrazione del corretto funzionamento del telelaser Trucam, oltre che del regolare omologazione e taratura dello strumento;
pagina 3 di 5 - sulla mancata dimostrazione della presenza della cartellonistica stradale nei luoghi dell'accertamento;
- sulla natura extraurbana principale del tratto di strada oggetto di contestazione con conseguente applicazione del limite di velocità di 110 km/h.
Concludeva per il rigetto dell'impugnazione e per la conferma della sentenza di primo grado.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, veniva a decisione all'udienza del 02/12/2025.
***
L'appello deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Questo Tribunale ha già statuito, in altre occasioni, che alla luce dell'orientamento della Suprema Corte
(ord. 20575 del 29.9.2020) la costituzione dinanzi al Giudice di pace deve avvenire mediante l'estrazione di copie analogiche degli atti digitali accompagnate dall'attestazione di conformità. Nel
caso di specie, invece, l'invio di controdeduzioni con allegati mediante fax, mail/pec alla Cancelleria
del giudice di prime cure, non consente di ritenere costituito l'Amministrazione, e dunque, nemmeno ritualmente proposte né l'eccezione di incompetenza territoriale, né le difese nel merito con le allegate produzioni dell'Amministrazione (cfr. sentenza Tribunale Sassari n. 269/2021). Peraltro, tale vizio non
è stato sanato, atteso che nessuno è comparso per la né alla prima udienza, né alle successive CP_1
alle udienze del giudizio di primo grado.
Nel merito, basti osservare che la tardiva produzione in giudizio (con conseguente inutilizzabilità), del certificato di taratura dell'apparecchio Telelaser Trucam, utilizzato per l'accertamento dell'infrazione oggi in contestazione, nonché la totale mancanza di prova dell'omologazione del suddetto strumento,
conducono ad affermare che l'Amministrazione non ha dimostrato la corretta funzionalità del suddetto strumento, in occasione dell'accertamento eseguito a carico dell' con conseguente CP_2
invalidazione di tutta la procedura di rilevamento dell'infrazione.
pagina 4 di 5 A tale stregua, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata, tutte le altre questioni assorbite, e con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite (valore fino a €.
1.100,00 parametri minimi esclusa la fase istruttoria) e alla somma di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Pattada n. 91/2023, lo rigetta e per l'effetto, la conferma;
condanna parte appellante alla rifusione a delle spese di lite che liquida in €. CP_2
232,00 oltre rimborso c.u. e spese, rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Sassari, in data 02.12.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 5 di 5