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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/11/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 13/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 957/2025 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. DIBITONTO MARCO contro
Controparte_1 rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. VITO ALFONSO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto di essere dipendente a tempo indeterminato del
[...]
dall' 1.9.2016 con la qualifica di cuoco, Controparte_2 successivamente, decorrere dall'1.9.2016 mutata in quella di assistente amministrativo.
Prima di essere assunto a tempo indeterminato, parte ricorrente aveva svolto, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, attività lavorativa non di ruolo, a tempo determinato, sempre come cuoco presso varie scuole statali.
A seguito dell'immissione in ruolo, parte ricorrente si è vista ricostruire la propria carriera, con applicazione delle disposizioni previste in materia dagli artt. 569 e 570 del d.lgs. n. 297/94 e dal Ccnl di comparto.
In particolare, la ricostruzione della carriera del lavoratore è stata effettuata in base ai criteri e ai principi espressi in dette disposizioni, secondo le quali il servizio non di ruolo non è riconosciuto interamente come servizio di ruolo, ma solo parzialmente (sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici). Ritenuto che detta limitazione fosse per più motivi in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla Corte di giustizia UE), e ritenuto di aver invece diritto al riconoscimento per intero di tutti gli anni di servizio non di ruolo, la parte ricorrente ha chiesto di
“1) accertare che l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo della parte ricorrente appartenente al personale amministrativo tecnico ed ausiliario (c.d. ATA) della scuola è in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, è utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi e che viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del CP_3
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato e, conseguentemente, una volta accertate le violazioni della richiamata clausola 4, disponga la disapplicazione della/e norma/e di diritto interno in contrasto con la direttiva e, per l'effetto,
2) a) dichiarare il diritto della parte ricorrente – prima lavoratore/trice a termine, poi immesso/a nei ruoli dell'amministrazione - di vedersi riconoscere, ad ogni effetto, l'intero servizio effettivo prestato come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato sin dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato, e, quindi, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto
Scuola al personale scolastico assunto a tempo indeterminato di pari qualifica con decorrenza temporale dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato e, per l'effetto
b) dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per l'intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio
(giorni, mesi ed e anni) in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato sino alla data di immissione in ruolo ai fini giuridici del 01.09.2013 – ascrivendogli la seguente anzianità alla data dell'immissione in ruolo ai fini giuridici:
5 anni, 8 mesi e 19 giorni e
2) condannare il , in persona del pro- Controparte_2 CP_4 tempore, al pagamento delle differenze retributive, conseguenti alla sopraddetta ricostruzione di carriera, derivanti dagli incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti sin dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato) che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;” vinte le spese di lite.
Si è costituito, tempestivamente, il resistente, rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “
1. accogliere la domanda e riconoscere in anni 4 mesi 11 e giorni 10 il servizio effettivo pre – ruolo prestato dal ricorrente e valutabile in sede di ricostruzione della carriera come da correttivo effettuato da questa
Amministrazione;
2. dichiarare prescritte le pretese maturate oltre i cinque anni dal primo atto interruttivo;
3. accertare e dichiarare la non cumulabilità tra somme eventualmente percepite in accoglimento del presente ricorso e le somme già percepite per effetto della ricostruzione della carriera effettuata dall'Amministrazione scolastica;
4. affidare alla , organo MEF Controparte_5 competente alla liquidazione degli emolumenti al personale scolastica, la quantificazione delle somme dovute in eventuale accoglimento del ricorso;
5. compensare le spese di giudizio.
In subordine:
1. dichiarare il servizio svolto nell'anno 2013 non utile ai fini dell'inquadramento economico nelle fasce stipendiali e della progressione della carriera.”
La causa, di natura documentale, all'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
Va opportunamente premesso che la questione di diritto costituente oggetto del presente giudizio attiene al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera del personale della scuola successivamente immesso in ruolo, del servizio prestato in forza di rapporti a termine.
Sul punto, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, affermando che il principio di non discriminazione impone di disapplicare la normativa interna che riserva all'assunto a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto a quello del quale gode il dipendente ab origine a tempo indeterminato (Cass. n. 31149 e n. 31150 del 28.11.2019). Con particolare riferimento al personale A.T.A., si è osservato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella sentenza Motter del 20.9.2018, relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente, restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, con la sentenza n. 31150/2019 la Suprema
Corte ha ribadito il proprio precedente orientamento, evidenziando che non si può far leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza sopra citata, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere Per_1 fondata su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Nel caso di specie, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli non risulta smentita da allegazioni di segno contrario ed “inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche ( art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali
o sino al termine delle attività didattiche” (così, in motivazione, Cass. n. 31150/2019).
Esclusa, pertanto, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, deve ritenersi che l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 si ponga in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi.
La norma di diritto interno va, dunque, disapplicata, dovendosi riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato a far data dal primo contratto a termine.
Nel caso di specie, il ricorrente immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2014 – ha evidenziato che, a fronte di un effettivo impegno lavorativo espletato pari ad anni 5, mesi 8
e giorni 19, è stata riconosciuta in suo favore un'anzianità di servizio pre-ruolo pari ad anni 4, mesi 7 e giorni 16 (cfr., decreto di ricostruzione della carriera, versato in atti).
Il resistente, poi, in sede di costituzione ha dedotto di aver emesso un nuovo CP_1 decreto di ricostruzione della carriera con cui ha riconosciuto in favore del ricorrente un'anzianità di 4 anni, mesi 11 e giorni 10, escludendo (rispetto ai calcoli elaborati dal ricorrete) il servizio espletato nell'anno 2013.
Un siffatto raffronto comparativo – aderente ai principi di diritto innanzi enunciati e peraltro condiviso dal – comprova la denunciata violazione del principio di non CP_6 discriminazione ed impone, pertanto, il riconoscimento dei periodi di lavoro svolti dal ricorrente antecedentemente all'immissione in ruolo e sin dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, in misura pari al servizio effettivamente prestato, con collocamento della stessa nella corrispondente fascia stipendiale.
Deve puntualizzarsi, poi, che nel già menzionato calcolo sia stato computato il servizio prestato nell'anno 2013, sebbene non sia utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 122/2013.
Giova, infatti, evidenziare come la “sterilizzazione” dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della carriera della docente in quanto il meccanismo della sterilizzazione riguarda solo gli effetti economici.
Sul punto ritiene il Tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.р.c., l'orientamento di altri giudici anche di altri Tribunali, cui si presta adesione, ispirati all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1633/2024 dell'11.6.24 con cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali. La Corte di Cassazione, anche nelle sue decisioni precedenti, ha spesso sottolineato la necessità di distinguere tra:
Progressioni economiche;
la normativa blocca gli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per specifici periodi;
Progressioni giuridiche: la progressione di carriera dal punto di vista giuridico, cioè il riconoscimento dell'anzianità di servizio e l'avanzamento di livello, non dovrebbe essere impedita dalle misure di contenimento economico.
A riguardo, infatti, ha affermato che il blocco economico delle progressioni, imposto al personale della scuola e previsto anche per il 2013, non implica affatto un blocco delle progressioni di carriera dal punto di vista giuridico. Questo significa che il personale della scuola ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, anche se non sono corrisposti incrementi stipendiali per quell'anno. Ciò, sulla base del fatto che le disposizioni che hanno imposto il blocco delle progressioni costituiscono norme eccezionali, come tali di stretta interpretazione (art. 14 disp. prel. codice civile), comunque legate all'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Infatti, si legge: "Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (...) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art.14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
«Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici".
Più di recente, con sentenze nn. 13618 e 13619 del 21.05.2025, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale la normativa relativa al cd. blocco delle progressioni stipendiali (ossia l'art. 9, commi 21 e 23 del d.l. n. 78/2010 conv. con L. n. 122/2010, poi prorogato per l'anno 2013 dall'art. 1 del d.P.R. n. 122/2013) vada interpretata nel senso di dichiarare il diritto «al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico», venendo così ad essere rigettata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
La Cassazione ha quindi distinto tra effetti economici (bloccati) e progressioni di carriera (non bloccate). Il blocco economico, secondo la Corte, non deve estendersi a tal punto da negare il riconoscimento giuridico delle fasce stipendiali superiori al personale della scuola. In forza di quanto disposto dalla Suprema Corte va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera.
Conclusivamente, deve essere riconosciuta in favore della parte ricorrente l'anzianità di servizio pre-ruolo pari a 5 anni, mesi 8 e giorni 19, con sterilizzazione economica dell'anno
2013.
Da quanto precede discende, altresì, la condanna del resistente al pagamento, CP_1 in favore del ricorrente, delle differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione della carriera.
In proposito, giova richiamare il principio di diritto, enunciato ai sensi dell'art. 363
c.p.c. da Cass. Sez. Lav. n. 12503 del 24.6.2020, secondo cui “nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c., nn. 4 e 5 che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Si è, infatti, affermato che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta.
Nel caso concreto, costituendosi tempestivamente in giudizio, il resistente ha CP_1 sollevato eccezione di prescrizione e quest'ultima è stata validamente interrotta, con la lettera di messa in mora del 20.1.2025.
Spettano, pertanto, le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla data del 20.1.2025 e su dette differenze compete la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della
L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L. n. 724 del 1994. Le spese processuali seguono la soccombenza del e si liquidano ai sensi del CP_6
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – bassa complessità), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Non può essere riconosciuto l'aumento di cui all'articolo 4, comma 1bis, del D.M.
55/2014, in quanto il collegamento ipertestuale non risulta funzionante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 957 /2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta sin dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, in misura pari a anni 5, mesi 8 e giorni 19, con sterilizzazione economica dell'anno 2013 ordinando, altresì,
l'attribuzione, in favore della parte ricorrente, della corretta fascia stipendiale, da determinarsi in conformità alle previsioni dei contratti collettivi succedutisi nel tempo;
- condanna il resistente alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed CP_1 economici, in conformità al predetto riconoscimento dell'anzianità di servizio;
- condanna, altresì, il resistente al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive, nei limiti del termine prescrizionale di cui innanzi, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui agli artt. 22 co. 36 L. 1994/724 e 16 co. 6 L. 1991/412;
- condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi €.4.629,00, oltre IVA, CAP, rimborso forfettario per spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, dichiaratosi antistatario.
Foggia, dopo l'udienza del 13.11.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 13/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 957/2025 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. DIBITONTO MARCO contro
Controparte_1 rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. VITO ALFONSO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 30.1.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto di essere dipendente a tempo indeterminato del
[...]
dall' 1.9.2016 con la qualifica di cuoco, Controparte_2 successivamente, decorrere dall'1.9.2016 mutata in quella di assistente amministrativo.
Prima di essere assunto a tempo indeterminato, parte ricorrente aveva svolto, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, attività lavorativa non di ruolo, a tempo determinato, sempre come cuoco presso varie scuole statali.
A seguito dell'immissione in ruolo, parte ricorrente si è vista ricostruire la propria carriera, con applicazione delle disposizioni previste in materia dagli artt. 569 e 570 del d.lgs. n. 297/94 e dal Ccnl di comparto.
In particolare, la ricostruzione della carriera del lavoratore è stata effettuata in base ai criteri e ai principi espressi in dette disposizioni, secondo le quali il servizio non di ruolo non è riconosciuto interamente come servizio di ruolo, ma solo parzialmente (sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi ai soli fini economici). Ritenuto che detta limitazione fosse per più motivi in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla Corte di giustizia UE), e ritenuto di aver invece diritto al riconoscimento per intero di tutti gli anni di servizio non di ruolo, la parte ricorrente ha chiesto di
“1) accertare che l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo della parte ricorrente appartenente al personale amministrativo tecnico ed ausiliario (c.d. ATA) della scuola è in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, è utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi e che viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del CP_3
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato e, conseguentemente, una volta accertate le violazioni della richiamata clausola 4, disponga la disapplicazione della/e norma/e di diritto interno in contrasto con la direttiva e, per l'effetto,
2) a) dichiarare il diritto della parte ricorrente – prima lavoratore/trice a termine, poi immesso/a nei ruoli dell'amministrazione - di vedersi riconoscere, ad ogni effetto, l'intero servizio effettivo prestato come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato sin dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato, e, quindi, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto
Scuola al personale scolastico assunto a tempo indeterminato di pari qualifica con decorrenza temporale dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato e, per l'effetto
b) dichiarare il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per l'intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio
(giorni, mesi ed e anni) in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato sino alla data di immissione in ruolo ai fini giuridici del 01.09.2013 – ascrivendogli la seguente anzianità alla data dell'immissione in ruolo ai fini giuridici:
5 anni, 8 mesi e 19 giorni e
2) condannare il , in persona del pro- Controparte_2 CP_4 tempore, al pagamento delle differenze retributive, conseguenti alla sopraddetta ricostruzione di carriera, derivanti dagli incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti sin dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato) che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;” vinte le spese di lite.
Si è costituito, tempestivamente, il resistente, rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “
1. accogliere la domanda e riconoscere in anni 4 mesi 11 e giorni 10 il servizio effettivo pre – ruolo prestato dal ricorrente e valutabile in sede di ricostruzione della carriera come da correttivo effettuato da questa
Amministrazione;
2. dichiarare prescritte le pretese maturate oltre i cinque anni dal primo atto interruttivo;
3. accertare e dichiarare la non cumulabilità tra somme eventualmente percepite in accoglimento del presente ricorso e le somme già percepite per effetto della ricostruzione della carriera effettuata dall'Amministrazione scolastica;
4. affidare alla , organo MEF Controparte_5 competente alla liquidazione degli emolumenti al personale scolastica, la quantificazione delle somme dovute in eventuale accoglimento del ricorso;
5. compensare le spese di giudizio.
In subordine:
1. dichiarare il servizio svolto nell'anno 2013 non utile ai fini dell'inquadramento economico nelle fasce stipendiali e della progressione della carriera.”
La causa, di natura documentale, all'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
Va opportunamente premesso che la questione di diritto costituente oggetto del presente giudizio attiene al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera del personale della scuola successivamente immesso in ruolo, del servizio prestato in forza di rapporti a termine.
Sul punto, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, affermando che il principio di non discriminazione impone di disapplicare la normativa interna che riserva all'assunto a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto a quello del quale gode il dipendente ab origine a tempo indeterminato (Cass. n. 31149 e n. 31150 del 28.11.2019). Con particolare riferimento al personale A.T.A., si è osservato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella sentenza Motter del 20.9.2018, relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente, restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, con la sentenza n. 31150/2019 la Suprema
Corte ha ribadito il proprio precedente orientamento, evidenziando che non si può far leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza sopra citata, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere Per_1 fondata su “elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Nel caso di specie, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli non risulta smentita da allegazioni di segno contrario ed “inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche ( art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali
o sino al termine delle attività didattiche” (così, in motivazione, Cass. n. 31150/2019).
Esclusa, pertanto, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, deve ritenersi che l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 si ponga in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi.
La norma di diritto interno va, dunque, disapplicata, dovendosi riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato a far data dal primo contratto a termine.
Nel caso di specie, il ricorrente immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2014 – ha evidenziato che, a fronte di un effettivo impegno lavorativo espletato pari ad anni 5, mesi 8
e giorni 19, è stata riconosciuta in suo favore un'anzianità di servizio pre-ruolo pari ad anni 4, mesi 7 e giorni 16 (cfr., decreto di ricostruzione della carriera, versato in atti).
Il resistente, poi, in sede di costituzione ha dedotto di aver emesso un nuovo CP_1 decreto di ricostruzione della carriera con cui ha riconosciuto in favore del ricorrente un'anzianità di 4 anni, mesi 11 e giorni 10, escludendo (rispetto ai calcoli elaborati dal ricorrete) il servizio espletato nell'anno 2013.
Un siffatto raffronto comparativo – aderente ai principi di diritto innanzi enunciati e peraltro condiviso dal – comprova la denunciata violazione del principio di non CP_6 discriminazione ed impone, pertanto, il riconoscimento dei periodi di lavoro svolti dal ricorrente antecedentemente all'immissione in ruolo e sin dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, in misura pari al servizio effettivamente prestato, con collocamento della stessa nella corrispondente fascia stipendiale.
Deve puntualizzarsi, poi, che nel già menzionato calcolo sia stato computato il servizio prestato nell'anno 2013, sebbene non sia utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 122/2013.
Giova, infatti, evidenziare come la “sterilizzazione” dell'anno 2013 non ha alcuna incidenza sulla ricostruzione della carriera della docente in quanto il meccanismo della sterilizzazione riguarda solo gli effetti economici.
Sul punto ritiene il Tribunale di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.р.c., l'orientamento di altri giudici anche di altri Tribunali, cui si presta adesione, ispirati all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1633/2024 dell'11.6.24 con cui si è pronunciata in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola e blocco delle progressioni stipendiali. La Corte di Cassazione, anche nelle sue decisioni precedenti, ha spesso sottolineato la necessità di distinguere tra:
Progressioni economiche;
la normativa blocca gli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per specifici periodi;
Progressioni giuridiche: la progressione di carriera dal punto di vista giuridico, cioè il riconoscimento dell'anzianità di servizio e l'avanzamento di livello, non dovrebbe essere impedita dalle misure di contenimento economico.
A riguardo, infatti, ha affermato che il blocco economico delle progressioni, imposto al personale della scuola e previsto anche per il 2013, non implica affatto un blocco delle progressioni di carriera dal punto di vista giuridico. Questo significa che il personale della scuola ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio, anche se non sono corrisposti incrementi stipendiali per quell'anno. Ciò, sulla base del fatto che le disposizioni che hanno imposto il blocco delle progressioni costituiscono norme eccezionali, come tali di stretta interpretazione (art. 14 disp. prel. codice civile), comunque legate all'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Infatti, si legge: "Le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (...) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art.14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
«Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici".
Più di recente, con sentenze nn. 13618 e 13619 del 21.05.2025, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale la normativa relativa al cd. blocco delle progressioni stipendiali (ossia l'art. 9, commi 21 e 23 del d.l. n. 78/2010 conv. con L. n. 122/2010, poi prorogato per l'anno 2013 dall'art. 1 del d.P.R. n. 122/2013) vada interpretata nel senso di dichiarare il diritto «al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico», venendo così ad essere rigettata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
La Cassazione ha quindi distinto tra effetti economici (bloccati) e progressioni di carriera (non bloccate). Il blocco economico, secondo la Corte, non deve estendersi a tal punto da negare il riconoscimento giuridico delle fasce stipendiali superiori al personale della scuola. In forza di quanto disposto dalla Suprema Corte va dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera.
Conclusivamente, deve essere riconosciuta in favore della parte ricorrente l'anzianità di servizio pre-ruolo pari a 5 anni, mesi 8 e giorni 19, con sterilizzazione economica dell'anno
2013.
Da quanto precede discende, altresì, la condanna del resistente al pagamento, CP_1 in favore del ricorrente, delle differenze retributive conseguenti alla disposta ricostruzione della carriera.
In proposito, giova richiamare il principio di diritto, enunciato ai sensi dell'art. 363
c.p.c. da Cass. Sez. Lav. n. 12503 del 24.6.2020, secondo cui “nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c., nn. 4 e 5 che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Si è, infatti, affermato che la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta.
Nel caso concreto, costituendosi tempestivamente in giudizio, il resistente ha CP_1 sollevato eccezione di prescrizione e quest'ultima è stata validamente interrotta, con la lettera di messa in mora del 20.1.2025.
Spettano, pertanto, le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla data del 20.1.2025 e su dette differenze compete la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della
L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L. n. 724 del 1994. Le spese processuali seguono la soccombenza del e si liquidano ai sensi del CP_6
D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – bassa complessità), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Non può essere riconosciuto l'aumento di cui all'articolo 4, comma 1bis, del D.M.
55/2014, in quanto il collegamento ipertestuale non risulta funzionante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 957 /2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta sin dal primo contratto di lavoro a tempo determinato, in misura pari a anni 5, mesi 8 e giorni 19, con sterilizzazione economica dell'anno 2013 ordinando, altresì,
l'attribuzione, in favore della parte ricorrente, della corretta fascia stipendiale, da determinarsi in conformità alle previsioni dei contratti collettivi succedutisi nel tempo;
- condanna il resistente alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed CP_1 economici, in conformità al predetto riconoscimento dell'anzianità di servizio;
- condanna, altresì, il resistente al pagamento delle relative differenze CP_1 retributive, nei limiti del termine prescrizionale di cui innanzi, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui agli artt. 22 co. 36 L. 1994/724 e 16 co. 6 L. 1991/412;
- condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in CP_1 complessivi €.4.629,00, oltre IVA, CAP, rimborso forfettario per spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, dichiaratosi antistatario.
Foggia, dopo l'udienza del 13.11.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti