Sentenza breve 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 02/12/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01722/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02858/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Giorcelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto della richiesta di riesame e di revoca del precedente diniego, emesso dalla Prefettura di Alessandria il -OMISSIS-, in relazione alla domanda di cittadinanza ex art 9, comma 1, lett f), della legge 91/92;
- del provvedimento della Prefettura di Alessandria del -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di cittadinanza ex art 9, comma 1, lett f), della legge 91/92;
- degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi a quelli impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che il -OMISSIS- la ricorrente ha presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, della legge 91/92;
- che il -OMISSIS- la domanda è stata dichiarata inammissibile a causa dell’irregolare adempimento degli obblighi fiscali;
- che il -OMISSIS- la posizione fiscale è stata regolarizzata;
- che il -OMISSIS- la straniera ha presentato un’istanza di revoca del decreto di inammissibilità della sua richiesta di cittadinanza;
- che con il presente ricorso, notificato il 5 ottobre 2025 e depositato il successivo 3 novembre, la ricorrente ha impugnato la nota con cui la prefettura le ha comunicato « che potrà essere presentata nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 legge 91/92 »;
- che, per giurisprudenza pacifica « in caso di presentazione di istanza di autotutela, l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell'an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 18 settembre 2025, n. 7369);
- che l’atto impugnato non ha natura provvedimentale in quanto rappresenta una mera comunicazione con cui l’amministrazione, dopo aver preso atto della regolarizzazione fiscale, ha reso edotta la ricorrente della possibilità di presentare una nuova istanza di cittadinanza;
- che, nonostante l’epigrafe del ricorso, la ricorrente non muove alcuna concreta censura avverso il decreto di inammissibilità della sua domanda di cittadinanza e, comunque, la sua impugnazione sarebbe irricevibile in quanto il provvedimento è stato adottato il -OMISSIS- mentre il presente ricorso è stato notificato solo il 5 ottobre 2025.
- che l’atto impugnato non è impugnabile perché è sprovvisto di concreta lesività in quanto meramente dichiarativo.
Ritenuto, pertanto:
- che il ricorso è irricevibile nella parte in cui impugna l’inammissibilità della domanda di cittadinanza mentre è inammissibile nella restante parte;
- di liquidare le spese di lite secondo il generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile nella parte in cui censura l’inammissibilità della domanda di cittadinanza e inammissibile nella restante parte.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE OS, Presidente
CA AV, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | LE OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.