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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 848/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
GA PO presidente
RB AL consigliera
LA SO consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza
nel procedimento iscritto al n. 848 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
, in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e P.IVA_1 difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Silvia Parisi e Francesco Muscari
Tomaioli), e (C.F.: – rappresentato Parte_2 CodiceFiscale_1
e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati PI GI e GI LU).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è infondato.
3. Nella resistenza dell'appellato (il quale perora l'ineccepibilità della prima decisione), ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Pt_1
d'accoglimento del ricorso proposto da avverso la pretesa restitutoria Parte_2 di , e dichiarato l'insussistenza del diritto dell' a recuperare le somme Pt_1 Pt_1 percepite indebitamente dal privato (a titolo di pensione d'invalidità civile per gli anni 2016 e 2017): il Tribunale – in particolare – ha ritenuto come l'indebito fosse irripetibile.
4. MB – più segnatamente – aveva ricevuto una comunicazione da Pt_1 nel 2018, con cui egli era informato della circostanza per la quale – a seguito della disamina della dichiarazione dei redditi del 2015 – fosse risultato superato il limite reddituale previsto per la prestazione in godimento, e ne fosse scaturito un indebito di circa 7.500 euro.
5. Lo stesso aveva – allora – contestato la legittimità del Parte_2 provvedimento recuperatorio per vari motivi, tra cui la violazione – da parte dell' – dell'obbligo di verifica annuale, l'irripetibilità dell'indebito, la carenza Pt_1 motivazionale e l'abuso del diritto.
6. ha censurato la sentenza favorevole al percettore, sostenendo come il Pt_1
Tribunale abbia applicato erroneamente le norme relative all'indebito previdenziale, vertendosi piuttosto in un caso d'indebito assistenziale.
7. L'Ente ha – altresì – sottolineato come a) l'appellato non abbi mai comunicato le variazioni reddituali tramite i dovuti modelli RED: ciò, nonostante i ripetuti solleciti, e b) la dichiarazione dei redditi del 2015 sia stata presentata solo nel
2016 (così rendendo possibile solamente in un momento successivo l'accertamento – esperito d'ufficio – del superamento dei limiti reddituali in capo a
Parte_2
8. Secondo – infine – la mancata ottemperanza del percipiente (alla Pt_1 trasmissione della comunicazione prevista) escluderebbe la possibilità di ritenere
2 sussistente un affidamento incolpevole, anzi configurando un comportamento doloso.
9. All'esito della trattazione scritta del 18 novembre 2025, e della camera di consiglio del 25 novembre successivo, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
10. Occorre dare continuità all'orientamento consolidato di quest'Ufficio, formatosi in materia.
11. Come (ancora recentemente) puntualizzato – fra le altre – da App.
Catanzaro, Sez. Lav., sent. n. 379/2025, «La pensione di invalidità civile è una forma di assistenza e l'appello va respinto in ossequio alla giurisprudenza qui richiamata: “…in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020)”. […] Nella fattispecie che ci occupa, non sono stati dimostrati affatto il dolo dell'accipiens o l'esclusione di un affidamento dello stesso accipiens, […].
E non v'è dubbio che dolosa non possa intendersi, siccome vorrebbe lasciar intendere l'Istituto previdenziale, la mancata comunicazione dei dati reddituali, ovvero che siano stati comunicati a seguito di sollecitazione, da parte dell'interessato, giacché è assodato che «l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di allegazione di ipotesi che escludano un affidamento dell'accipiens, o di dolo comprovato (che non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'già conosce o ha l'onere di conoscere), è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti l'indebito stesso»
3 (Corte Appello Reggio Calabria sez. lav., 25/06/2021, n.293). Tale ultima pronuncia, peraltro, resa nell'ambito del solco tracciato dalla massima della
Suprema Corte precedentemente citata, ne ha richiamato il passo fondamentale, col quale ha sancito che «nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili. […] Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall'in via telematica. […] Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1
l'istituzione presso l'del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all'soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all'la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che
4 erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". […] Inoltre come già detto, il D.L. 78 del
2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l'del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." […] Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone). […] Applicando i suddetti principi all'attuale controversia, si rileva che l ha rideterminato l'importo dei CP_1
5 ratei di pensione da cui sarebbe derivato l'asserito indebito, per gli anni in contestazione, attraverso il controllo delle dichiarazioni dei redditi del fruitore della pensione, dunque attraverso dati che, a prescindere dall'inerzia della parte privata, avrebbe potuto conoscere agevolmente, sin dal 2017, senza pretenderli dall'interessato. Vieppiù, perché non ha allegato l'omessa dichiarazione all'AR
[…] dei redditi provenienti dalla pensione estera, bensì la sola omessa comunicazione degli stessi all' medesimo. […] Si rimarca, infine, che, proprio come delineato dalla giurisprudenza citata, dal 29.10.2010 esiste una
“Convenzione di Cooperazione Informatica tra l'Agenzia delle Entrate e l' ” Pt_1 che prevede, quale mezzo al fine del c.d. “patto antievasione”, la condivisione di parti significative dei rispettivi database informatici (quanto all' vedasi, in particolare, l'All. 1 – lett. c della Convenzione). Dal noto comunicato stampa reso congiuntamente dai due Enti, addì 19.11.2010, si evince, peraltro, che: “In particolare, l'Agenzia sfrutterà le informazioni messe a disposizione dall'per passare al setaccio la posizione delle imprese nei confronti del Fisco, mettendola eventualmente a confronto con i risultati degli studi di settore. Dal canto suo,
l'accederà all'Anagrafe tributaria per verificare la situazione economica e reddituale dei contribuenti - persone fisiche, aziende, datori di lavoro – riscontrando, per esempio, il diritto di godere effettivamente di prestazioni sociali agevolata”. Ne consegue che, col rigetto dell'appello, si conferma che parte appellata non dovrà restituire quanto corrispostogli dall negli anni dedotti, a titolo di pensione per invalidità civile».
12. Per tutto quanto appena illustrato – allora – l'appello va respinto, e l'Ente condannato alla rifusione alla controparte delle spese processuali, calcolate tenuto conto dei parametri vigenti, della complessità effettiva della disputa, del valore della lite e del contegno processuale osservato dalle parti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti (PI GI e GI LU) dell'appellato, e in ragione del prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
6 13. Va – infine – dichiarata la sussistenza dei presupposti normativi per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, previe le valutazioni di pertinenza della Cancelleria.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, nei
[...] confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_2 provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna , in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da
, e liquidate in 2.906,00 euro, oltre agli accessori di legge e Parte_2 con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, PI GI e GI
LU;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, e manda alla Cancelleria per le valutazioni di pertinenza.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 25 novembre 2025.
Il consigliere relatore
LA SO
La presidente
GA PO
7
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
GA PO presidente
RB AL consigliera
LA SO consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza
nel procedimento iscritto al n. 848 del Reg. Gen. dell'anno 2025, e vertente tra
, in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e P.IVA_1 difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Silvia Parisi e Francesco Muscari
Tomaioli), e (C.F.: – rappresentato Parte_2 CodiceFiscale_1
e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati PI GI e GI LU).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è infondato.
3. Nella resistenza dell'appellato (il quale perora l'ineccepibilità della prima decisione), ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Pt_1
d'accoglimento del ricorso proposto da avverso la pretesa restitutoria Parte_2 di , e dichiarato l'insussistenza del diritto dell' a recuperare le somme Pt_1 Pt_1 percepite indebitamente dal privato (a titolo di pensione d'invalidità civile per gli anni 2016 e 2017): il Tribunale – in particolare – ha ritenuto come l'indebito fosse irripetibile.
4. MB – più segnatamente – aveva ricevuto una comunicazione da Pt_1 nel 2018, con cui egli era informato della circostanza per la quale – a seguito della disamina della dichiarazione dei redditi del 2015 – fosse risultato superato il limite reddituale previsto per la prestazione in godimento, e ne fosse scaturito un indebito di circa 7.500 euro.
5. Lo stesso aveva – allora – contestato la legittimità del Parte_2 provvedimento recuperatorio per vari motivi, tra cui la violazione – da parte dell' – dell'obbligo di verifica annuale, l'irripetibilità dell'indebito, la carenza Pt_1 motivazionale e l'abuso del diritto.
6. ha censurato la sentenza favorevole al percettore, sostenendo come il Pt_1
Tribunale abbia applicato erroneamente le norme relative all'indebito previdenziale, vertendosi piuttosto in un caso d'indebito assistenziale.
7. L'Ente ha – altresì – sottolineato come a) l'appellato non abbi mai comunicato le variazioni reddituali tramite i dovuti modelli RED: ciò, nonostante i ripetuti solleciti, e b) la dichiarazione dei redditi del 2015 sia stata presentata solo nel
2016 (così rendendo possibile solamente in un momento successivo l'accertamento – esperito d'ufficio – del superamento dei limiti reddituali in capo a
Parte_2
8. Secondo – infine – la mancata ottemperanza del percipiente (alla Pt_1 trasmissione della comunicazione prevista) escluderebbe la possibilità di ritenere
2 sussistente un affidamento incolpevole, anzi configurando un comportamento doloso.
9. All'esito della trattazione scritta del 18 novembre 2025, e della camera di consiglio del 25 novembre successivo, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
10. Occorre dare continuità all'orientamento consolidato di quest'Ufficio, formatosi in materia.
11. Come (ancora recentemente) puntualizzato – fra le altre – da App.
Catanzaro, Sez. Lav., sent. n. 379/2025, «La pensione di invalidità civile è una forma di assistenza e l'appello va respinto in ossequio alla giurisprudenza qui richiamata: “…in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020)”. […] Nella fattispecie che ci occupa, non sono stati dimostrati affatto il dolo dell'accipiens o l'esclusione di un affidamento dello stesso accipiens, […].
E non v'è dubbio che dolosa non possa intendersi, siccome vorrebbe lasciar intendere l'Istituto previdenziale, la mancata comunicazione dei dati reddituali, ovvero che siano stati comunicati a seguito di sollecitazione, da parte dell'interessato, giacché è assodato che «l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di allegazione di ipotesi che escludano un affidamento dell'accipiens, o di dolo comprovato (che non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'già conosce o ha l'onere di conoscere), è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga un provvedimento che accerti l'indebito stesso»
3 (Corte Appello Reggio Calabria sez. lav., 25/06/2021, n.293). Tale ultima pronuncia, peraltro, resa nell'ambito del solco tracciato dalla massima della
Suprema Corte precedentemente citata, ne ha richiamato il passo fondamentale, col quale ha sancito che «nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili. […] Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall'in via telematica. […] Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1
l'istituzione presso l'del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all'soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all'la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che
4 erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". […] Inoltre come già detto, il D.L. 78 del
2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1 prevede l'istituzione presso l'del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale". Il comma 2 stabilisce "Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali." […] Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone). […] Applicando i suddetti principi all'attuale controversia, si rileva che l ha rideterminato l'importo dei CP_1
5 ratei di pensione da cui sarebbe derivato l'asserito indebito, per gli anni in contestazione, attraverso il controllo delle dichiarazioni dei redditi del fruitore della pensione, dunque attraverso dati che, a prescindere dall'inerzia della parte privata, avrebbe potuto conoscere agevolmente, sin dal 2017, senza pretenderli dall'interessato. Vieppiù, perché non ha allegato l'omessa dichiarazione all'AR
[…] dei redditi provenienti dalla pensione estera, bensì la sola omessa comunicazione degli stessi all' medesimo. […] Si rimarca, infine, che, proprio come delineato dalla giurisprudenza citata, dal 29.10.2010 esiste una
“Convenzione di Cooperazione Informatica tra l'Agenzia delle Entrate e l' ” Pt_1 che prevede, quale mezzo al fine del c.d. “patto antievasione”, la condivisione di parti significative dei rispettivi database informatici (quanto all' vedasi, in particolare, l'All. 1 – lett. c della Convenzione). Dal noto comunicato stampa reso congiuntamente dai due Enti, addì 19.11.2010, si evince, peraltro, che: “In particolare, l'Agenzia sfrutterà le informazioni messe a disposizione dall'per passare al setaccio la posizione delle imprese nei confronti del Fisco, mettendola eventualmente a confronto con i risultati degli studi di settore. Dal canto suo,
l'accederà all'Anagrafe tributaria per verificare la situazione economica e reddituale dei contribuenti - persone fisiche, aziende, datori di lavoro – riscontrando, per esempio, il diritto di godere effettivamente di prestazioni sociali agevolata”. Ne consegue che, col rigetto dell'appello, si conferma che parte appellata non dovrà restituire quanto corrispostogli dall negli anni dedotti, a titolo di pensione per invalidità civile».
12. Per tutto quanto appena illustrato – allora – l'appello va respinto, e l'Ente condannato alla rifusione alla controparte delle spese processuali, calcolate tenuto conto dei parametri vigenti, della complessità effettiva della disputa, del valore della lite e del contegno processuale osservato dalle parti, con distrazione in favore dei procuratori costituiti (PI GI e GI LU) dell'appellato, e in ragione del prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
6 13. Va – infine – dichiarata la sussistenza dei presupposti normativi per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, previe le valutazioni di pertinenza della Cancelleria.
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, nei
[...] confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così Parte_2 provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna , in persona del Parte_1 rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da
, e liquidate in 2.906,00 euro, oltre agli accessori di legge e Parte_2 con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, PI GI e GI
LU;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, e manda alla Cancelleria per le valutazioni di pertinenza.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 25 novembre 2025.
Il consigliere relatore
LA SO
La presidente
GA PO
7