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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 13021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13021 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Paola
Crisanti, ha pronunciato all'udienza del 16 dicembre 2024 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n. 39665 del ruolo generale per l'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Parte_1
Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avv. Enrico Gutierrez Tomassetti, come da procura in atti;
RICORRENTE-OPPONENTE
E
-, in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale sito in Roma, via Cesare
Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano, per procura generale alle liti rep. n. 80974 del 21 luglio 2015 a rogito per notaio Persona_1
di Roma;
RESISTENTE OPPOSTO
NONCHE'
, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, via Romeo Rodriguez Pereira 14215 presso lo studio dell'avv. Lucilla Manca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n. 097 2024 90831883 10/000 mediante la quale gli veniva intimato il pagamento, tra l'altro, dei seguenti avvisi di addebito
: CP_1
“1) Avviso di addebito n. 39720140001541765000, asseritamente notificato in data
13.06.2014 e comminante il pagamento della somma di € 3.229,90 per Contributi
I.V.S. e somme aggiuntive per omesso versamento, reclamate dall'ente previdenziale per gli anni 2012 e 2013;
2) Avviso di addebito n. 39720140011250763000, asseritamente notificato in data
10.11.2014 e comminante il pagamento della somma di € 3.203,65 per Contributi
I.V.S. e somme aggiuntive per omesso versamento, reclamate dall'ente previdenziale ancora per gli anni 2012 e 2013;
3) Avviso di addebito n. 39720170017742920000, asseritamente notificato il
25.10.2017 e comminante il pagamento della somma di € 460,20 per Contributi I.V.S.
e somme aggiuntive per omesso versamento, reclamate dall'ente previdenziale ancora per l'anno 2012, oltre spese di notifica per l'anno 2017.”
A sostegno della domanda eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati negli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto di giudizio. Concludeva, pertanto, non termini di seguito riportati: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertata l'estinzione dei crediti di cui agli Avvisi di addebito nn. 39720140001541765000, CP_1
39720140011250763000 e 39720170017742920000, per prescrizione del diritto di credito, nonché la prescrizione della relativa azione esecutiva, dichiarare inesistente il diritto dell' e, per esso, di Controparte_3
, a riscuotere il credito di cui agli Avvisi di Controparte_4
addebito sopra elencati. Con vittoria di spese di giudizio delle competenze e degli onorari, oltre spese generali e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti si costituiva in giudizio l' deducendo CP_1
l'inammissibilità della domanda, tenuto conto della rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e, nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'eventuale notifica di precedenti intimazioni di pagamento rispetto a quella oggetto del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio anche l' , rilevando Controparte_2
l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto.
Il ricorso deve essere respinto.
Sicuramente è impugnabile l'intimazione di pagamento, come affermato più volte dalla Suprema Corte in materia tributaria (Cass. civ., Sezioni Unite Sentenza n. 8928 del 17 aprile 2014; Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 14373 del 15 giugno 2010; Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 12194 del 15 maggio 2008, Cass. civ., Sezioni Unite
Sentenza n. 16293 del 24 luglio 2007). Peraltro, relativamente alle impugnazioni ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice Ordinario, il problema dell'impugnabilità o meno di tali atti non sussiste, in quanto il contribuente con l'esercizio di tale azione può sempre dare il via ad un giudizio di accertamento negativo del credito vantato dalla
Pubblica Amministrazione, che può portare all'annullamento delle cartelle e/o avvisi di addebito prescritti e/o illegittimi non resisi definitivi, di cui si chiede il pagamento per mezzo dell'intimazione o sollecito. Tuttavia, deve evidenziarsi come l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento non può consentire di superare le preclusioni e le decadenze conseguenti alla mancata impugnazione tempestiva della stessa intimazione e/o degli atti prodromici e, nella fattispecie degli avvisi di addebito sopra indicati. Ciò in quanto esistono precisi termini di rispettare a pena di inammissibilità. In definitiva, in ogni caso tale impugnativa non "sana" le decadenze già maturate. Pertanto, non è più possibile dedurre vizi relativi all'avviso di addebito regolarmente notificati né eccepire la prescrizione maturata prima della notifica di tale avviso.
Sull'argomento, come sopra ampiamente evidenziato deve essere in questa sede ribadito che l' ha depositato tutti gli avvisi di addebito asseritamente non CP_1
notificati, con le relative relate di notifica all'odierna parte attrice. Dal canto suo,
l' ha depositato atti interruttivi della prescrizione Controparte_2
costituiti dalla notifica nei confronti dell'odierna parte attrice di precedenti intimazioni di pagamento rispetto a quella in questa sede impugnata, riguardanti i tre avvisi di addebito in ordine ai quali il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione. In particolare, va preso atto che l'intimazione di pagamento depositata dall (si veda documento n. 10 allegato alla Controparte_2
memoria di costituzione) notificata (per sua stessa ammissione) al debitore il 18 aprile 2023 reca la richiesta di pagamento, come detto, dei crediti riportati nei tre avvisi di addebito di cui al presente giudizio. Da ciò consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dall'odierna parte attrice, era suo onere impugnare l'intimazione notificata il 18 aprile 2023 per far valere l'intervenuta prescrizione in epoca antecedente a tale data dei crediti sottesi agli avvisi di addebito, ma ciò nel caso di specie non è avvenuto. Conseguentemente, dalla notifica dell'intimazione di pagamento in data 18 aprile 2023 sono iniziati a decorrere nuovi termini di prescrizione, all'evidenza non ancora maturati nel momento in cui all'interessato è stata notificata il 25 settembre 2024 l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Come detto, quindi, in relazione agli avvisi di addebito sottesi all'atto in questa sede impugnato non può ritenersi maturata alcuna prescrizione. Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
-condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 2.700,00 oltre spese generali al
15%, Iva e cpa come per legge.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Paola
Crisanti, ha pronunciato all'udienza del 16 dicembre 2024 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa di primo grado iscritta al n. 39665 del ruolo generale per l'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Parte_1
Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avv. Enrico Gutierrez Tomassetti, come da procura in atti;
RICORRENTE-OPPONENTE
E
-, in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale sito in Roma, via Cesare
Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano, per procura generale alle liti rep. n. 80974 del 21 luglio 2015 a rogito per notaio Persona_1
di Roma;
RESISTENTE OPPOSTO
NONCHE'
, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Roma, via Romeo Rodriguez Pereira 14215 presso lo studio dell'avv. Lucilla Manca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n. 097 2024 90831883 10/000 mediante la quale gli veniva intimato il pagamento, tra l'altro, dei seguenti avvisi di addebito
: CP_1
“1) Avviso di addebito n. 39720140001541765000, asseritamente notificato in data
13.06.2014 e comminante il pagamento della somma di € 3.229,90 per Contributi
I.V.S. e somme aggiuntive per omesso versamento, reclamate dall'ente previdenziale per gli anni 2012 e 2013;
2) Avviso di addebito n. 39720140011250763000, asseritamente notificato in data
10.11.2014 e comminante il pagamento della somma di € 3.203,65 per Contributi
I.V.S. e somme aggiuntive per omesso versamento, reclamate dall'ente previdenziale ancora per gli anni 2012 e 2013;
3) Avviso di addebito n. 39720170017742920000, asseritamente notificato il
25.10.2017 e comminante il pagamento della somma di € 460,20 per Contributi I.V.S.
e somme aggiuntive per omesso versamento, reclamate dall'ente previdenziale ancora per l'anno 2012, oltre spese di notifica per l'anno 2017.”
A sostegno della domanda eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati negli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto di giudizio. Concludeva, pertanto, non termini di seguito riportati: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertata l'estinzione dei crediti di cui agli Avvisi di addebito nn. 39720140001541765000, CP_1
39720140011250763000 e 39720170017742920000, per prescrizione del diritto di credito, nonché la prescrizione della relativa azione esecutiva, dichiarare inesistente il diritto dell' e, per esso, di Controparte_3
, a riscuotere il credito di cui agli Avvisi di Controparte_4
addebito sopra elencati. Con vittoria di spese di giudizio delle competenze e degli onorari, oltre spese generali e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti si costituiva in giudizio l' deducendo CP_1
l'inammissibilità della domanda, tenuto conto della rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e, nel merito, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'eventuale notifica di precedenti intimazioni di pagamento rispetto a quella oggetto del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio anche l' , rilevando Controparte_2
l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto.
Il ricorso deve essere respinto.
Sicuramente è impugnabile l'intimazione di pagamento, come affermato più volte dalla Suprema Corte in materia tributaria (Cass. civ., Sezioni Unite Sentenza n. 8928 del 17 aprile 2014; Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 14373 del 15 giugno 2010; Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 12194 del 15 maggio 2008, Cass. civ., Sezioni Unite
Sentenza n. 16293 del 24 luglio 2007). Peraltro, relativamente alle impugnazioni ex art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice Ordinario, il problema dell'impugnabilità o meno di tali atti non sussiste, in quanto il contribuente con l'esercizio di tale azione può sempre dare il via ad un giudizio di accertamento negativo del credito vantato dalla
Pubblica Amministrazione, che può portare all'annullamento delle cartelle e/o avvisi di addebito prescritti e/o illegittimi non resisi definitivi, di cui si chiede il pagamento per mezzo dell'intimazione o sollecito. Tuttavia, deve evidenziarsi come l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento non può consentire di superare le preclusioni e le decadenze conseguenti alla mancata impugnazione tempestiva della stessa intimazione e/o degli atti prodromici e, nella fattispecie degli avvisi di addebito sopra indicati. Ciò in quanto esistono precisi termini di rispettare a pena di inammissibilità. In definitiva, in ogni caso tale impugnativa non "sana" le decadenze già maturate. Pertanto, non è più possibile dedurre vizi relativi all'avviso di addebito regolarmente notificati né eccepire la prescrizione maturata prima della notifica di tale avviso.
Sull'argomento, come sopra ampiamente evidenziato deve essere in questa sede ribadito che l' ha depositato tutti gli avvisi di addebito asseritamente non CP_1
notificati, con le relative relate di notifica all'odierna parte attrice. Dal canto suo,
l' ha depositato atti interruttivi della prescrizione Controparte_2
costituiti dalla notifica nei confronti dell'odierna parte attrice di precedenti intimazioni di pagamento rispetto a quella in questa sede impugnata, riguardanti i tre avvisi di addebito in ordine ai quali il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione. In particolare, va preso atto che l'intimazione di pagamento depositata dall (si veda documento n. 10 allegato alla Controparte_2
memoria di costituzione) notificata (per sua stessa ammissione) al debitore il 18 aprile 2023 reca la richiesta di pagamento, come detto, dei crediti riportati nei tre avvisi di addebito di cui al presente giudizio. Da ciò consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dall'odierna parte attrice, era suo onere impugnare l'intimazione notificata il 18 aprile 2023 per far valere l'intervenuta prescrizione in epoca antecedente a tale data dei crediti sottesi agli avvisi di addebito, ma ciò nel caso di specie non è avvenuto. Conseguentemente, dalla notifica dell'intimazione di pagamento in data 18 aprile 2023 sono iniziati a decorrere nuovi termini di prescrizione, all'evidenza non ancora maturati nel momento in cui all'interessato è stata notificata il 25 settembre 2024 l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio. Come detto, quindi, in relazione agli avvisi di addebito sottesi all'atto in questa sede impugnato non può ritenersi maturata alcuna prescrizione. Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
-condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi euro 2.700,00 oltre spese generali al
15%, Iva e cpa come per legge.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Crisanti