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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 19110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19110 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 10092/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa MA ES Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10092/2024 r.g promossa da: tra
Parte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. to Barbara Simonetti ricorrente e
Parte_2 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Giovanni Masia resistente nonché
Controparte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Daniela Terracciano parte intervenuta con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
motivazione in fatto ed in diritto
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, depositato in data 11 marzo
2024, ha chiesto accertare la raggiunta indipendenza economica Parte_1 della LI e revocare il contributo al mantenimento in favore di CP_1 quest'ultima ed a carico dello stesso ricorrente, stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 5786/2012 del Tribunale Civile di Roma del 20 marzo 2012 e del successivo giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, proc.
16879/2021, definito con provvedimento del 21 gennaio 2022 del Tribunale Civile di
Roma.
costituitasi in giudizio ha aderito alle richieste di parte ricorrente. Parte_2
Con atto di intervento del terzo, depositato in data 25 settembre 2024, si è costituita nel presente giudizio LI delle odierne parti, la quale ha chiesto Controparte_1 accogliersi le richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 2 dicembre 2024 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui all'accordo depositato con le note del 2 e del 3 novembre 2024, che si riportano integralmente:
1. La LI maggiorenne (anni 24 il prossimo mese di ottobre) è Controparte_1 divenuta soggetto economicamente autosufficiente, stante l'occupazione lavorativa presso l'Istituto TA ES Di CO MA ES in Roma, in qualità di assistente all'infanzia (asilo nido), con contratto a tempo indeterminato
(settembre 2021), full-time (ottobre 2023) e stipendio di Euro 1.300,00 mensili circa per 13 mensilità, pertanto, le parti congiuntamente concordano che l'assegno di mantenimento della RA non dovrà più essere Controparte_1 corrisposto dal Signor né in forma diretta alla LI Parte_1 CP_1
né in forma indiretta mediante corresponsione dell'assegno alla RA
[...] in favore della LI , con decorrenza dal deposito del Parte_2 CP_1 ricorso giudiziale presentato dal Signor pertanto dal mese di Parte_1 marzo 2024, a modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 5786/2012 del Tribunale Civile di Roma del 20 marzo 2012 e del successivo giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, proc. 16879/2021, definito con provvedimento del 21/01/2022 del Tribunale
Civile di Roma;
2. La LI maggiorenne (anni 24 il prossimo mese di ottobre) è Controparte_1 divenuta soggetto economicamente autosufficiente (come indicato al precedente punto), di conseguenza le parti congiuntamente concordano che non sussistono più i presupposti di legge per procedere al pagamento delle spese straordinarie della stessa da parte dei Signori e (solidali tra Parte_1 Parte_2 loro), pertanto dal mese di marzo 2024 (data di deposito del ricorso oggetto del presente procedimento), i Signori e non Parte_1 Parte_2 provvederanno più al pagamento delle spese straordinarie della LI CP_1
[...]
3. Le spese di questa procedura restano compensate tra le parti ed i rispettivi difensori sottoscrivono anche per la rinuncia alla solidarietà, ex art. 68 L.P.
4. Ai sensi dell'art. 473 bis n. 51 c.p.c., le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di aver bene compreso che le condizioni sottoscritte con il presente accordo saranno quelle proposte al Tribunale in via definitiva.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle condizioni congiunte, come ora esposte, valutato quanto dedotto negli atti e scritti delle parti, può disporsi in conformità.
Spese compensate come da domanda
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti trascritte in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Roma, 10 dicembre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
MA ES Moretti Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa MA ES Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10092/2024 r.g promossa da: tra
Parte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. to Barbara Simonetti ricorrente e
Parte_2 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Giovanni Masia resistente nonché
Controparte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Daniela Terracciano parte intervenuta con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
motivazione in fatto ed in diritto
Con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, depositato in data 11 marzo
2024, ha chiesto accertare la raggiunta indipendenza economica Parte_1 della LI e revocare il contributo al mantenimento in favore di CP_1 quest'ultima ed a carico dello stesso ricorrente, stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 5786/2012 del Tribunale Civile di Roma del 20 marzo 2012 e del successivo giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, proc.
16879/2021, definito con provvedimento del 21 gennaio 2022 del Tribunale Civile di
Roma.
costituitasi in giudizio ha aderito alle richieste di parte ricorrente. Parte_2
Con atto di intervento del terzo, depositato in data 25 settembre 2024, si è costituita nel presente giudizio LI delle odierne parti, la quale ha chiesto Controparte_1 accogliersi le richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 2 dicembre 2024 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui all'accordo depositato con le note del 2 e del 3 novembre 2024, che si riportano integralmente:
1. La LI maggiorenne (anni 24 il prossimo mese di ottobre) è Controparte_1 divenuta soggetto economicamente autosufficiente, stante l'occupazione lavorativa presso l'Istituto TA ES Di CO MA ES in Roma, in qualità di assistente all'infanzia (asilo nido), con contratto a tempo indeterminato
(settembre 2021), full-time (ottobre 2023) e stipendio di Euro 1.300,00 mensili circa per 13 mensilità, pertanto, le parti congiuntamente concordano che l'assegno di mantenimento della RA non dovrà più essere Controparte_1 corrisposto dal Signor né in forma diretta alla LI Parte_1 CP_1
né in forma indiretta mediante corresponsione dell'assegno alla RA
[...] in favore della LI , con decorrenza dal deposito del Parte_2 CP_1 ricorso giudiziale presentato dal Signor pertanto dal mese di Parte_1 marzo 2024, a modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 5786/2012 del Tribunale Civile di Roma del 20 marzo 2012 e del successivo giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, proc. 16879/2021, definito con provvedimento del 21/01/2022 del Tribunale
Civile di Roma;
2. La LI maggiorenne (anni 24 il prossimo mese di ottobre) è Controparte_1 divenuta soggetto economicamente autosufficiente (come indicato al precedente punto), di conseguenza le parti congiuntamente concordano che non sussistono più i presupposti di legge per procedere al pagamento delle spese straordinarie della stessa da parte dei Signori e (solidali tra Parte_1 Parte_2 loro), pertanto dal mese di marzo 2024 (data di deposito del ricorso oggetto del presente procedimento), i Signori e non Parte_1 Parte_2 provvederanno più al pagamento delle spese straordinarie della LI CP_1
[...]
3. Le spese di questa procedura restano compensate tra le parti ed i rispettivi difensori sottoscrivono anche per la rinuncia alla solidarietà, ex art. 68 L.P.
4. Ai sensi dell'art. 473 bis n. 51 c.p.c., le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di aver bene compreso che le condizioni sottoscritte con il presente accordo saranno quelle proposte al Tribunale in via definitiva.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle condizioni congiunte, come ora esposte, valutato quanto dedotto negli atti e scritti delle parti, può disporsi in conformità.
Spese compensate come da domanda
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti trascritte in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Roma, 10 dicembre 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
MA ES Moretti Marta Ienzi