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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/09/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3517/2025 AVENTE AD OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO DU RICORSO CONGIUNTO promossa da:
(C.F. ), E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. FREZZOTTI MICHELE elettivamente C.F._2 domiciliati in Via San Francesco 71 60035 Jesi ITALIA presso il difensore avv. FREZZOTTI MICHELE
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.9.2025.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il giorno 17 Luglio 1988 e Parte_2 Parte_1
nato ad [...] il giorno 26 Maggio 1978, hanno contratto matrimonio in AR
[...]
RI (AN), il 02/07/2022 (atto N. 43 parte 2 serie C – anno 2022 – Comune di Dozza (BO); dalla loro unione non sono nati figli;
la convivenza fra gli stessi è divenuta intollerabile, pertanto essi intendono separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come modificate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.9.2025 con le quali hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite con la presente sentenza di separazione. La causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore con separata ordinanza come richiesto dalle parti, per la pronuncia sulla domanda di divorzio. Spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
A - pronuncia la separazione personale fra nata a [...] il Parte_2 giorno 17 Luglio 1988 e nato ad [...] il giorno 26 Maggio 1978, che hanno Parte_1 contratto matrimonio in AR RI (AN), il 02/07/2022 (atto N. 43 parte 2 serie C – anno
2022 – Comune di Dozza (BO); ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Entrambi i coniugi precisano di essere autosufficienti ed indipendenti economicamente e che quindi non necessitano dall'altro di alcun contributo per il mantenimento, espressamente rinunciato reciprocamente;
dichiarano e riconoscono altresì di aver definito tra di loro ogni altra questione economico-patrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e rinunciando per l'effetto reciprocamente in modo tombale ad ogni pretesa economico/patrimoniale.
C - Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza.
D - Spese all'esito del giudizio.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3517/2025 AVENTE AD OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO DU RICORSO CONGIUNTO promossa da:
(C.F. ), E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. FREZZOTTI MICHELE elettivamente C.F._2 domiciliati in Via San Francesco 71 60035 Jesi ITALIA presso il difensore avv. FREZZOTTI MICHELE
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.9.2025.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il giorno 17 Luglio 1988 e Parte_2 Parte_1
nato ad [...] il giorno 26 Maggio 1978, hanno contratto matrimonio in AR
[...]
RI (AN), il 02/07/2022 (atto N. 43 parte 2 serie C – anno 2022 – Comune di Dozza (BO); dalla loro unione non sono nati figli;
la convivenza fra gli stessi è divenuta intollerabile, pertanto essi intendono separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come modificate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11.9.2025 con le quali hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite con la presente sentenza di separazione. La causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore con separata ordinanza come richiesto dalle parti, per la pronuncia sulla domanda di divorzio. Spese all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
A - pronuncia la separazione personale fra nata a [...] il Parte_2 giorno 17 Luglio 1988 e nato ad [...] il giorno 26 Maggio 1978, che hanno Parte_1 contratto matrimonio in AR RI (AN), il 02/07/2022 (atto N. 43 parte 2 serie C – anno
2022 – Comune di Dozza (BO); ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Entrambi i coniugi precisano di essere autosufficienti ed indipendenti economicamente e che quindi non necessitano dall'altro di alcun contributo per il mantenimento, espressamente rinunciato reciprocamente;
dichiarano e riconoscono altresì di aver definito tra di loro ogni altra questione economico-patrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra e rinunciando per l'effetto reciprocamente in modo tombale ad ogni pretesa economico/patrimoniale.
C - Rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore come da separata ordinanza.
D - Spese all'esito del giudizio.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti pagina 2 di 2