CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2023, n. 40319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40319 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RL EF nato a [...] il [...] GA AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 10/01/2022 ELla CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA ER;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato BUDANO DARIO EL foro di BRINDISI in difesa di: GA AR si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. L'avvocato BELMONTE ELVIA EL foro di LECCE in difesa di: RL EF e sostituto per ELega orale ELl'avvocato FASANO FRANCESCO EL foro di LECCE in difesa di: RL EF si riporta ai motivi anche per l'avvocato oggi sostituito. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40319 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: ER GIOVANNA Data Udienza: 04/05/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 10/01/2022 la Corte d'appello di Lecce confermava in punto responsabilità la sentenza emessa, all'esito di giudizio ordinario, dal tribunale di Brindisi in data 29/01/2014 nei confronti di LE NO e AL SA, condannati per concorso in estorsione aggravata continuata, e il solo LE anche per tentata estorsione. 2. Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati. 3. LE NO deduce: 3.1. Nullità ELla sentenza per vizio ELla motivazione ed erronea interpretazione ELle norme di legge nella parte in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione ELl'istruzione dibattimentale avanzata ex articolo 603 codice procedura penale comma 2 per sentire LE MO, fratello ELl'imputato, che avrebbe dovuto riferire sulla preesistenza di un suo debito nei confronti EL ricorrente e sulla mancata acquisizione di nuove prove documentali (atto di notorietà in data 01/06/2018 sottoscritto da LE MO). Con riguardo alla prova documentale rileva che trattasi di prova nuova sopravvenuta rilevante agli effetti ELl'articolo 603 comma due. Lamenta che il giudice d'appello ha negato la possibilità al ricorrente di provare la sua innocenza in ragione EL rifiuto opposto dal Procuratore Generale all'acquisizione di detta prova documentale. Ritiene che la Corte territoriale sia incorsa in un'erronea interpretazione EL disposto di cui all'articolo 603 che preved5accanto all'ipotesi di rinnovazione discrezionale, prefigurata dal primo comma, quella obbligatoria di cui al secondo comma. Contesta anche il giudizio di inverosimiglianza espresso nella sentenza impugnata con riguardo alla sussistenza EL credito di NO nei confronti di MO Con conseguente esclusione ELla qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario ELle proprie ragioni. Ritiene anche che l'acquisizione documentale potesse essere disposta ai sensi ELl'articolo 234 codice procedura penale 3.2. Con il secondo motivo lamenta che la corte d'appello nel respingere la richiesta di rinnovazione istruttoria con riferimento all'esame di LE MO ha omesso di operare un confronto con l'atto di impugnazione ELl'altro difensore che aveva censurato l'ordinanza dibattimentale di primo grado EL 29/01/2014 che aveva respinto l'istanza ex articolo 507 avanzata non solo perché la prova era necessaria al fine di chiarire zone d'ombra nel quadro probatorio ma anche in forza EL disposto di cui all'articolo 195 cod. proc. pen. perché l'esame di LE MO era visto come fonte primaria di propalazioni in ordine a circostanze riferite 1 dall'imputato e/o dai testi. Il tribunale aveva respinto la richiesta sul presupposto ELla superfluità ELla prova ai fini ELla decisione senza fornire alcuna motivazione con riguardo all'ulteriore profilo difensivo individuato nella violazione ELl'articolo 195 cod. proc. pen. Sostiene che la mancata pronuncia sul punto non può essere superata dagli argomenti espressi per negare la rinnovazione ELl'istruttoria; 3.3. Nullità ELla sentenza per vizio ELle motivazioni e violazioni di legge con riguardo alla valutazione probatoria ELle dichiarazioni rese dai testimoni in udienza (OR e EL IS) con conseguente erronea applicazione ELl'articolo 500 comma quattro codic procedura penale. Si sostiene che non sono state utilizzate secondo i principi fissati in molteplici sentenze ELla Corte di Cassazione le contestazioni. Questione assolutamente rilevante e pertinente, sulla quale non c'è stata una idonea risposta. 3.4. Nullità ELla sentenza per illogicità e contraddittorietà ELla motivazione. Sostiene che la pronuncia impugnata non ha fatto buon uso ELle regole di valutazione probatoria. Lamenta che prima il tribunale e poi la Corte d'appello, in totale dispregio dei risultati ELl'istruttoria dibattimentale, hanno tratto argomenti utili e sufficienti per condannare direttamente dalle contestazioni operate dal pubblico ministero nel corso EL dibattimento, rappresentative ELle dichiarazioni rese dalla persona offesa dinanzi alla polizia giudiziaria attribuendo nessun valore al racconto dibattimentale. Viene sottolineato che i giudici di merito non hanno spiegato le ragioni che IO avevano indotti a privilegiare la fonte de relato OR EL nonostante i dipendenti EL distributore e EL bar annesso mai avessero riferito di minacce e violenze da parte EL ricorrente. Viene inoltre rilevato un vuoto motivazionale con riguardo all'altro elemento costitutivo EL ELitto in argomento. I giudici di merito adducono come prova EL profitto ingiusto gli scontrini relativi al carburante prelevato nel tempo da LE, senza versare alcun corrispettivo, alcuni dei quali recavano il nome EL ricorrente. E però non si interrogano e non spiegano la circostanza degli scontrini considerato che appare alquanto originale ed inedito che l'autore di un'estorsione continuata nel tempo con le modalità in argomento lasci tracce EL suo operato illecito Si sostiene quindi che manca il rispetto EL principio ELl'aldilà di ogni ragionevole dubbio 3.5. nullità ELla sentenza con riguardo alla mancata concessione ELle circostanze attenuanti generiche. 4. AL SA deduce: 4.1. violazione di legge con riguardo alla valutazione ELle deposizioni rese dai testi in sede dibattimentale. Sostiene che l'assunto ELla corte leccese appare privo 2 / di logico fondamento e carente di ogni motivazione in ordine alla sussistenza ELl'intimidazione da parte ELl'imputato essendosi i giudici limitati al richiamo di frasi di puro stile. I testimoni escussi in dibattimento hanno a più riprese chiarito che le condotte oggetto EL presente procedimento non sono in alcun modo riferibili al AL. Nessun teste ha mai riferito di avere subito intimidazioni da parte ELl'imputato. Il coimputato risulta legato da rapporti di parentela con la persona offesa e le ragioni sottese alle richieste di denaro effettuate dal LE consentono di ritenere che nessun apporto causale possa avere avuto la presenza EL AL nella vicenda 4.2. violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento ELla circostanza attenuante di cui all'articolo 114 codice penale e ELle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso di LE NO che vedendo su questioni sovrapponibili è opportuno esaminarli congiuntamente, sono destituiti di fondamento giuridico 2.1. Deve premettersi che in ordine alla rinnovarione ELl'istruzione dibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui ai commi primo (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e terzo (rinnovazione ex officio) ELl'ad. 603 è necessaria la dimostrazione, in positivo, ELla necessità (assoluta nel caso EL comma terzo) EL mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza EL compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo EL citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, ELla manifesta superfluità e ELla irrilevanza EL mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità ELla rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione ELla prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado Nel caso in esame la difesa di LE NO aveva chiesto ex articolo 507 cod.proc. pen. al primo giudice l'audizione di LE MO, fratello ELl'imputato, per una maggiore chiarezza ELle vicende e quindi per una più serena valutazione dei fatti e per l'accertamento ELla verità. Il tribunale aveva rigettato la richiesta ritenendola superflua ai fini EL decidere. La difesa ha impugnato sul punto la sentenza di primo grado chiedendo la rinnovazione ELl'istruttoria con l'escussione dli LE MO che avrebbe dovuto riferire sulla preesistenza di un debito nei confronti EL ricorrente. 3 Premesso che nel caso in esame la rinnovazione ELl'istruttoria è subordinata alla verifica ELl'incompletezza ELl'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione EL giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza la stessa, (accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale EL giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (C., Sez. VI, 10- 22.10.2018, n. 48093) deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha dato atto EL fatto che l'ipotesi ELla sussistenza di un credito ELl'imputato nei confronti EL fratello MO - che lo avrebbe legittimato a chiedere denaro o rifornimenti di carburante a compensazione ELlo stesso - anche se corrispondesse al vero non avrebbe potuto portare a una qualificazione dai fatti come esercizi arbitrario ELle proprie ragioni. Le persone offese ELla odierna vicenda sono diverse dall'originario debitore e la pretesa nei loro confronti non tutelabile dinanzi l'Autorità giudiziaria, è diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'oti:enere il pagamento EL debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale. Correttamente, pertanto, è stata ritenuta la irrilevanza ELla prova. 2.2. Deve anche rammentarsi, sempre con riferimento alle dichiarazioni rese da LE MO e trasfuse nell'atto di notorietà depositato e di cui è stata chiesta l'acquisizione, che questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di rinnovazione ELl'istruttoria dibattimentale, per prova "sopravvenuta o scoperta" dopo la sentenza di primo grado si intende la prova con carattere di novità, rinvenibile laddove essa sopraggiunga autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività, o quando venga reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, dia i suoi risultati in un momento posteriore alla decisione. (Sez. 3, n. 11530 EL 29/01/2013 - dep. 12/03/2013, A.E., Rv. 254991) e sempre che non sia manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 39663 EL 07/10/2010, CA e altro, Rv. 248437). Nel caso in esame correttamente è stata negata l'acquisizione ELle dichiarazioni rese da LE MO e trasfuse nell'atto di notorietà, considerato che l'audizione EL LE non solo si appalesava come superflua ma anche che non si trattava di prova nuova ai sensi ELl'articolo 603 comma 2, ma di documentazione eventualmente acquisibile solo con l'accordo ELle parti. 3. Il terzo motivo di ricorso, devoluto per la prima volta avanti a questa Corte, è comunque manifestamente infondato considerato che nel caso di specie non ha trovato applicazione il disposto ELl'articolo 500 comma 4 codice procedura penale. Il motivo tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti all'apprezzamento EL materiale probatorio che sono rimessi alla esclusiva competenza EL giudice di merito. 4 4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché devoluto per la prima volta con il ricorso per Cassazione e comunque aspecifico e versato in fatto. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta. I giudici di merito hanno offerto - su tutti i punti ELla vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione EL tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione EL fatto e ELle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione ELle relative statuizioni adottate dai giudici EL gravame. 5. Anche la doglianza sul diniego ELle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata. Sul punto va richiamato il principio, più volte stabilito da questa Corte, che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica ELl'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza ELl'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. 6. Il ricorso di AL SA è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a procedere ad una rilettura, per di più atomistica e frazionata, dei dati probatori, al di fuori di qualsiasi pertinente riferimento ai prospettati vizi di legittimità, proprio sugli aspetti - contesto nel quale si sono svolte le vicende;
specifica natura e modalità ELle intimidazioni;
contributo nella vicenda - sui quali il giudice d'appello si è puntualmente soffermato per evocarne l'univoco spessore dimostrativo nel concorso ELla ricorrente nei fatti in esame. Quanto alla doglianza relativa alla mancata applicazione ELla attenuante di cui all'art. 114 c.p., va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente avuto modo di sottolineare come per affermare che l'opera di taluno dei concorrenti nel reato ha avuto una importanza, non solo minore, rispetto a quella degli altri, ma addirittura minima, non basta procedere ad un esame comparativo ELle condotte dei vari agenti, ma, attraverso una valutazione ELla tipologia EL fatto criminoso concretizzatosi con le sue componenti soggettive, oggettive ed ambientali, occorre accertare il grado di efficienza causale tanto materiale che psicologico ELle singole condotte rispetto alla produzione 5 ELl'evento. Infatti, l'attenuante può essere concessa soltanto se la condotta di un partecipe abbia avuto una efficacia eziologica EL tutto marginale, tale da poter essere avulsa dalla concatenazione causale senza apprezzabili conseguenze sul risultato conclusivo. Il che evidentemente non ricorre nel caso di specie come indicato a pagina 5 ELla sentenza impugnata. Così come la Corte territoriale ha dato conto ELle ragioni che impedivano un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza. 7. I ricorsi devono, pertanto, essere considerati inammissibili e ricorrenti condannati al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro 3000, 0 0 alla cassa ELle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro 3.000,00 alla cassa ELle ammende. Così ELiberato in Roma il 04/05/2023 Il Consigliere estensore Il President NN ER NO
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA ER;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato BUDANO DARIO EL foro di BRINDISI in difesa di: GA AR si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. L'avvocato BELMONTE ELVIA EL foro di LECCE in difesa di: RL EF e sostituto per ELega orale ELl'avvocato FASANO FRANCESCO EL foro di LECCE in difesa di: RL EF si riporta ai motivi anche per l'avvocato oggi sostituito. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40319 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: ER GIOVANNA Data Udienza: 04/05/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 10/01/2022 la Corte d'appello di Lecce confermava in punto responsabilità la sentenza emessa, all'esito di giudizio ordinario, dal tribunale di Brindisi in data 29/01/2014 nei confronti di LE NO e AL SA, condannati per concorso in estorsione aggravata continuata, e il solo LE anche per tentata estorsione. 2. Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati. 3. LE NO deduce: 3.1. Nullità ELla sentenza per vizio ELla motivazione ed erronea interpretazione ELle norme di legge nella parte in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione ELl'istruzione dibattimentale avanzata ex articolo 603 codice procedura penale comma 2 per sentire LE MO, fratello ELl'imputato, che avrebbe dovuto riferire sulla preesistenza di un suo debito nei confronti EL ricorrente e sulla mancata acquisizione di nuove prove documentali (atto di notorietà in data 01/06/2018 sottoscritto da LE MO). Con riguardo alla prova documentale rileva che trattasi di prova nuova sopravvenuta rilevante agli effetti ELl'articolo 603 comma due. Lamenta che il giudice d'appello ha negato la possibilità al ricorrente di provare la sua innocenza in ragione EL rifiuto opposto dal Procuratore Generale all'acquisizione di detta prova documentale. Ritiene che la Corte territoriale sia incorsa in un'erronea interpretazione EL disposto di cui all'articolo 603 che preved5accanto all'ipotesi di rinnovazione discrezionale, prefigurata dal primo comma, quella obbligatoria di cui al secondo comma. Contesta anche il giudizio di inverosimiglianza espresso nella sentenza impugnata con riguardo alla sussistenza EL credito di NO nei confronti di MO Con conseguente esclusione ELla qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario ELle proprie ragioni. Ritiene anche che l'acquisizione documentale potesse essere disposta ai sensi ELl'articolo 234 codice procedura penale 3.2. Con il secondo motivo lamenta che la corte d'appello nel respingere la richiesta di rinnovazione istruttoria con riferimento all'esame di LE MO ha omesso di operare un confronto con l'atto di impugnazione ELl'altro difensore che aveva censurato l'ordinanza dibattimentale di primo grado EL 29/01/2014 che aveva respinto l'istanza ex articolo 507 avanzata non solo perché la prova era necessaria al fine di chiarire zone d'ombra nel quadro probatorio ma anche in forza EL disposto di cui all'articolo 195 cod. proc. pen. perché l'esame di LE MO era visto come fonte primaria di propalazioni in ordine a circostanze riferite 1 dall'imputato e/o dai testi. Il tribunale aveva respinto la richiesta sul presupposto ELla superfluità ELla prova ai fini ELla decisione senza fornire alcuna motivazione con riguardo all'ulteriore profilo difensivo individuato nella violazione ELl'articolo 195 cod. proc. pen. Sostiene che la mancata pronuncia sul punto non può essere superata dagli argomenti espressi per negare la rinnovazione ELl'istruttoria; 3.3. Nullità ELla sentenza per vizio ELle motivazioni e violazioni di legge con riguardo alla valutazione probatoria ELle dichiarazioni rese dai testimoni in udienza (OR e EL IS) con conseguente erronea applicazione ELl'articolo 500 comma quattro codic procedura penale. Si sostiene che non sono state utilizzate secondo i principi fissati in molteplici sentenze ELla Corte di Cassazione le contestazioni. Questione assolutamente rilevante e pertinente, sulla quale non c'è stata una idonea risposta. 3.4. Nullità ELla sentenza per illogicità e contraddittorietà ELla motivazione. Sostiene che la pronuncia impugnata non ha fatto buon uso ELle regole di valutazione probatoria. Lamenta che prima il tribunale e poi la Corte d'appello, in totale dispregio dei risultati ELl'istruttoria dibattimentale, hanno tratto argomenti utili e sufficienti per condannare direttamente dalle contestazioni operate dal pubblico ministero nel corso EL dibattimento, rappresentative ELle dichiarazioni rese dalla persona offesa dinanzi alla polizia giudiziaria attribuendo nessun valore al racconto dibattimentale. Viene sottolineato che i giudici di merito non hanno spiegato le ragioni che IO avevano indotti a privilegiare la fonte de relato OR EL nonostante i dipendenti EL distributore e EL bar annesso mai avessero riferito di minacce e violenze da parte EL ricorrente. Viene inoltre rilevato un vuoto motivazionale con riguardo all'altro elemento costitutivo EL ELitto in argomento. I giudici di merito adducono come prova EL profitto ingiusto gli scontrini relativi al carburante prelevato nel tempo da LE, senza versare alcun corrispettivo, alcuni dei quali recavano il nome EL ricorrente. E però non si interrogano e non spiegano la circostanza degli scontrini considerato che appare alquanto originale ed inedito che l'autore di un'estorsione continuata nel tempo con le modalità in argomento lasci tracce EL suo operato illecito Si sostiene quindi che manca il rispetto EL principio ELl'aldilà di ogni ragionevole dubbio 3.5. nullità ELla sentenza con riguardo alla mancata concessione ELle circostanze attenuanti generiche. 4. AL SA deduce: 4.1. violazione di legge con riguardo alla valutazione ELle deposizioni rese dai testi in sede dibattimentale. Sostiene che l'assunto ELla corte leccese appare privo 2 / di logico fondamento e carente di ogni motivazione in ordine alla sussistenza ELl'intimidazione da parte ELl'imputato essendosi i giudici limitati al richiamo di frasi di puro stile. I testimoni escussi in dibattimento hanno a più riprese chiarito che le condotte oggetto EL presente procedimento non sono in alcun modo riferibili al AL. Nessun teste ha mai riferito di avere subito intimidazioni da parte ELl'imputato. Il coimputato risulta legato da rapporti di parentela con la persona offesa e le ragioni sottese alle richieste di denaro effettuate dal LE consentono di ritenere che nessun apporto causale possa avere avuto la presenza EL AL nella vicenda 4.2. violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento ELla circostanza attenuante di cui all'articolo 114 codice penale e ELle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso di LE NO che vedendo su questioni sovrapponibili è opportuno esaminarli congiuntamente, sono destituiti di fondamento giuridico 2.1. Deve premettersi che in ordine alla rinnovarione ELl'istruzione dibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui ai commi primo (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e terzo (rinnovazione ex officio) ELl'ad. 603 è necessaria la dimostrazione, in positivo, ELla necessità (assoluta nel caso EL comma terzo) EL mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza EL compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo EL citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, ELla manifesta superfluità e ELla irrilevanza EL mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità ELla rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione ELla prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado Nel caso in esame la difesa di LE NO aveva chiesto ex articolo 507 cod.proc. pen. al primo giudice l'audizione di LE MO, fratello ELl'imputato, per una maggiore chiarezza ELle vicende e quindi per una più serena valutazione dei fatti e per l'accertamento ELla verità. Il tribunale aveva rigettato la richiesta ritenendola superflua ai fini EL decidere. La difesa ha impugnato sul punto la sentenza di primo grado chiedendo la rinnovazione ELl'istruttoria con l'escussione dli LE MO che avrebbe dovuto riferire sulla preesistenza di un debito nei confronti EL ricorrente. 3 Premesso che nel caso in esame la rinnovazione ELl'istruttoria è subordinata alla verifica ELl'incompletezza ELl'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione EL giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza la stessa, (accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale EL giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (C., Sez. VI, 10- 22.10.2018, n. 48093) deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha dato atto EL fatto che l'ipotesi ELla sussistenza di un credito ELl'imputato nei confronti EL fratello MO - che lo avrebbe legittimato a chiedere denaro o rifornimenti di carburante a compensazione ELlo stesso - anche se corrispondesse al vero non avrebbe potuto portare a una qualificazione dai fatti come esercizi arbitrario ELle proprie ragioni. Le persone offese ELla odierna vicenda sono diverse dall'originario debitore e la pretesa nei loro confronti non tutelabile dinanzi l'Autorità giudiziaria, è diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'oti:enere il pagamento EL debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale. Correttamente, pertanto, è stata ritenuta la irrilevanza ELla prova. 2.2. Deve anche rammentarsi, sempre con riferimento alle dichiarazioni rese da LE MO e trasfuse nell'atto di notorietà depositato e di cui è stata chiesta l'acquisizione, che questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di rinnovazione ELl'istruttoria dibattimentale, per prova "sopravvenuta o scoperta" dopo la sentenza di primo grado si intende la prova con carattere di novità, rinvenibile laddove essa sopraggiunga autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività, o quando venga reperita dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, dia i suoi risultati in un momento posteriore alla decisione. (Sez. 3, n. 11530 EL 29/01/2013 - dep. 12/03/2013, A.E., Rv. 254991) e sempre che non sia manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 39663 EL 07/10/2010, CA e altro, Rv. 248437). Nel caso in esame correttamente è stata negata l'acquisizione ELle dichiarazioni rese da LE MO e trasfuse nell'atto di notorietà, considerato che l'audizione EL LE non solo si appalesava come superflua ma anche che non si trattava di prova nuova ai sensi ELl'articolo 603 comma 2, ma di documentazione eventualmente acquisibile solo con l'accordo ELle parti. 3. Il terzo motivo di ricorso, devoluto per la prima volta avanti a questa Corte, è comunque manifestamente infondato considerato che nel caso di specie non ha trovato applicazione il disposto ELl'articolo 500 comma 4 codice procedura penale. Il motivo tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti all'apprezzamento EL materiale probatorio che sono rimessi alla esclusiva competenza EL giudice di merito. 4 4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché devoluto per la prima volta con il ricorso per Cassazione e comunque aspecifico e versato in fatto. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta. I giudici di merito hanno offerto - su tutti i punti ELla vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione EL tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione EL fatto e ELle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione ELle relative statuizioni adottate dai giudici EL gravame. 5. Anche la doglianza sul diniego ELle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata. Sul punto va richiamato il principio, più volte stabilito da questa Corte, che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica ELl'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza ELl'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. 6. Il ricorso di AL SA è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a procedere ad una rilettura, per di più atomistica e frazionata, dei dati probatori, al di fuori di qualsiasi pertinente riferimento ai prospettati vizi di legittimità, proprio sugli aspetti - contesto nel quale si sono svolte le vicende;
specifica natura e modalità ELle intimidazioni;
contributo nella vicenda - sui quali il giudice d'appello si è puntualmente soffermato per evocarne l'univoco spessore dimostrativo nel concorso ELla ricorrente nei fatti in esame. Quanto alla doglianza relativa alla mancata applicazione ELla attenuante di cui all'art. 114 c.p., va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente avuto modo di sottolineare come per affermare che l'opera di taluno dei concorrenti nel reato ha avuto una importanza, non solo minore, rispetto a quella degli altri, ma addirittura minima, non basta procedere ad un esame comparativo ELle condotte dei vari agenti, ma, attraverso una valutazione ELla tipologia EL fatto criminoso concretizzatosi con le sue componenti soggettive, oggettive ed ambientali, occorre accertare il grado di efficienza causale tanto materiale che psicologico ELle singole condotte rispetto alla produzione 5 ELl'evento. Infatti, l'attenuante può essere concessa soltanto se la condotta di un partecipe abbia avuto una efficacia eziologica EL tutto marginale, tale da poter essere avulsa dalla concatenazione causale senza apprezzabili conseguenze sul risultato conclusivo. Il che evidentemente non ricorre nel caso di specie come indicato a pagina 5 ELla sentenza impugnata. Così come la Corte territoriale ha dato conto ELle ragioni che impedivano un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza. 7. I ricorsi devono, pertanto, essere considerati inammissibili e ricorrenti condannati al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro 3000, 0 0 alla cassa ELle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro 3.000,00 alla cassa ELle ammende. Così ELiberato in Roma il 04/05/2023 Il Consigliere estensore Il President NN ER NO