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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 25/06/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 810/2024 R.G., promossa
DA
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; , CF: ; C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, CF: ; , CF Pt_4 C.F._4 Parte_5
, CF , C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. SINDONA ANTONIO
RICORRENTI
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. PINO ROSA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.04.2024, , e Parte_1 Parte_3
hanno esposto di essere dipendenti di in servizio Parte_5 Controparte_1 nell'ambito dello Stabilimento di Palermo - Divisione Trasporto Regionale Sicilia - con sede lavorativa attuale presso l'Impianto Trazione Condotta e Borgo di Castelvetrano;
Parte_2
e , invece, hanno esposto di essere, allo stato,
[...] Parte_4 Parte_6 in pensione ma di avere in passato prestato attività lavorativa in favore di presso CP_1
l'Impianto associato Condotta di Castelvetrano.
1.2. I ricorrenti hanno rappresentato, inoltre, di essere inquadrati o di essere stati inquadrati nei ruoli del personale di macchina (c.d. PdM) e del personale di bordo (PdB), con la qualifica professionale di tecnico specializzato e la mansione di macchinista e
1 capotreno, con un inquadramento nel livello retributivo B1 del CCNL 2016 e di aver prestato attività lavorativa per n. 38 ore settimanali consistente nella condotta e scorta diurna e notturna di mezzi in transito sulla infrastruttura ferroviaria.
1.3. Gli attori hanno dichiarato di aver percepito regolarmente, sin dal 1.2.2021, una retribuzione comprensiva delle varie voci retributive, fisse e variabili, previste dal CCNL della Mobilità - Area Contrattuale “Attività Ferroviarie” e dal Contratto Aziendale Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane ratione temporis vigente e, specificamente: - l'indennità oraria di assenza dalla residenza di lavoro;
- l'indennità di assenza dalla residenza di lavoro;
-
l'indennità di condotta diurna e notturna a doppio agente;
- l'indennità di condotta diurna e notturna ad agente unico;
- l'indennità di condotta diurna e notturna ad agente solo;
-
l'indennità di condotta diurna e notturna con polifunzionale;
- l'indennità Km equipaggio a doppio agente o ad agente unico;
- l'indennità Km equipaggio ad agente solo o polifunzionale;
- l'indennità di scorta diurna;
- l'indennità di scorta notturna;
- l'indennità di scorta diurna equipaggio ad agente solo;
- l'indennità di scorta notturna equipaggio ad agente solo.
1.4. Essi hanno poi esposto di avere “fruito del rispettivo periodo di ferie annuali retribuite di 25 giorni (art. 30 CCNL 2016 p. 1 lett. B), godendoli annualmente da giugno a settembre e talora anche in altre giornate dell'anno di cadenza, come risulta dalle rispettive buste paga” e hanno precisato, ciononostante, di aver percepito, nel periodo di godimento delle suddette ferie, una retribuzione inferiore rispetto a quella erogata nel periodo in cui hanno regolarmente prestato attività lavorativa. Hanno dedotto che la mancata integrale corre corresponsione delle superiori indennità (cfr. p. 1.3) anche nel periodo feriale ha dissuaso gli stessi da un effettivo esercizio del diritto alle ferie.
1.5. I ricorrenti hanno, dunque, eccepito la nullità assoluta ed insanabile delle norme del
CCNL della Mobilità - Attività Ferroviarie del 2012 e del 2016 nonché di quelle del
Contratto Aziendale Gruppo Ferrovie dello Stato del 2012 e del 2016 per contrasto con la normativa nazionale (art. 36 Cost) e comunitaria (art. 7, n. 1, della direttiva comunitaria n.
88/2003 come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea nelle seguenti pronunce:
CGUE 20/01/2009 in C.350/06 e C-520/06, TZ e altri;
CGUE 15/09/2011, causa C-155/10, WI e altri;
CGUE 22/05/2014 in C-539/12, Z.J.R. Lock) in materia di ferie.
1.6. Hanno esposto che il Tribunale di Marsala, con la sentenza n. 121/2022, ha accertato e dichiarato la nullità dell'art. 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo
Ferrovie dello Stato dell'art. 77, p.
2.4 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria dal 2012 al 2016; per l'effetto, “anche in ragione di quanto già dichiarato nella decisione giudiziale
2 sopra riportata”, hanno rappresentato di avere diritto, con decorrenza dal 1.2.2021, all'inclusione nella retribuzione per il periodo feriale anche delle voci retributive indicate al p. 1.3.
1.7. In conclusione, i ricorrenti hanno chiesto all'adito Tribunale di “A) Ritenere e dichiarare per i motivi sopra esposti che i ricorrenti hanno regolarmente svolto la loro prestazione lavorativa alle dipendenze di con la mansione di macchinisti/capitreno e con un inquadramento nel Controparte_1 livello B1 del vigente CCNL della Mobilità – Area Contrattuale Attività Ferroviarie ratione temporis, provvedendo alla condotta/scorta del treno anche con riposo fuori sede (residenza) e comunque rimanendo a disposizione del datore di lavoro, per eventuali servizi, con un orario normale di lavoro di 38 ore settimanali
e di 7 ore e 36 minuti giornaliere articolato su cinque giorni alla settimana, maturando e fruendo di un periodo di ferie annuali retribuite pari a 25 giorni lavorativi;
B) Ritenere e dichiarare, per i motivi sopra esposti, anche in ragione di quanto già dichiarato nella decisione giudiziale sopra riportata, il diritto dei ricorrenti al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità oraria di assenza dalla residenza di lavoro, prevista dall'art.
77 punto 2 del CCNL della Mobilità – Attività Ferroviarie del 2016, nonché dell'indennità di utilizzazione professionale, secondo quanto previsto dall'art. 31, punti 4 e 5 Contratto Aziendale - accordo integrativo Gruppo Ferrovie dello Stato del 2016 e, per l'effetto,
C) Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore (previo annullamento Controparte_1
e/o disapplicazione della parte delle suddette norme in cui non viene prevista la piena retribuzione durante le ferie per contrarietà a norme imperative di legge in materia di diritto alle ferie annuali retribuite) al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, per le causali ed i singoli importi sopra meglio specificati, della complessiva somma: di € 2.301,71 per il ricorrente Parte_1 di € 746,50 per il ricorrente Parte_2 di € 1.612,50 per il ricorrente Parte_3 di € 1.119,75 per il ricorrente Parte_4 di € 2.301,71 per il ricorrente Parte_5 di € 1.302,37 per il ricorrente Parte_6
o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, anche a seguito di espletanda consulenza tecnica d'ufficio che sin d'ora si chiede, fino alla data di pronuncia della sentenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto fino all'effettivo soddisfo;
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio, Controparte_1 precisando di avere appellato la sentenza n. 121/2022 del Tribunale di Marsala e contestando variamente e puntualmente il ricorso, di cui ha chiesto il rigetto con vittorie di spese.
3 3. La causa, espletata una consulenza tecnica, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
5. Va preliminarmente osservato che i ricorrenti hanno invocato espressamente l'autorità della sentenza n. 122/2022 con la quale il Tribunale di Marsala, all'esito del giudizio iscritto al n. RG 663/2021, ha accertato e dichiarato: i) “la nullità dell'art. 31.5 dei
Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere al personale di bordo e al personale di macchina alla sola indennità forfettaria di € 4,50 ed € 12,50 ed escludono, dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi minimo di ferie di quattro settimane, anche l'indennità di utilizzazione professionale su base oraria e/o chilometrica di cui all'art. 31, punto 4, del Contratto Aziendale”; ii) “la nullità dell'articolo 77, p. 2.4., del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 2012 e del 2016 nella parte in cui escludono
l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi minimo di ferie di quattro settimane”.
Il Tribunale di Marsala - nella predetta sentenza, il cui contenuto integralmente si richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - ha inoltre precisato che
“l'indennità di utilizzazione giornaliera di cui all'art. 31, comma 5 e 6, del CCNL di settore (…) risulta pacificamente annoverata nella base di calcolo delle ferie dei ricorrenti ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14, comma 3, lett. e), e dell'art. 31, comma 5 e 6, del Contratto aziendale”.
Orbene, risulta evidente che il Tribunale di Marsala si è già pronunciato sulle questioni giuridiche agitate nel presente giudizio benché la pronuncia non sia ancora pacificamente passata in giudicato;
le statuizioni ivi contenute e inerenti la nullità di talune clausole e la validità di altre - in ragione della natura giuridica dei rapporti di durata intercorrenti tra le parti, delle conseguenziali obbligazioni periodiche derivanti e della mancata deduzione di un mutamento dei rapporti di lavoro per sopravvenienze di fatto o di diritto - sono destinate ad esplicare i propri effetti anche nella presente controversia e ciò per i motivi già espressi con il provvedimento reso in data 27.11.2024. Con tale provvedimento, infatti, riconosciuta la sussistenza di una pregiudizialità logico-giuridica tra i due procedimenti, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2, del codice di rito.
Ritenuto dunque di poter decidere il presente giudizio in modo conforme alla predetta sentenza, si ritiene che i ricorrenti abbiano certamente diritto - in conseguenza della dichiarata parziale nullità della normativa collettiva - alla conseguenziale corresponsione delle indennità interessate da simile pronuncia.
I conteggi di quanto dovuto a tale titolo a ciascuno dei ricorrenti sono stati effettuati dal
CTU nella relazione in atti, che, logica nell'iter argomentativo anche in ordine
4 all'individuazione dei giorni di ferie, si richiama integralmente;
in particolare, vanno richiamati i conteggi riportati nella relazione principale, come corretti in conseguenza del primo punto delle osservazioni di parte ricorrente.
Pertanto, le somme spettanti ai lavoratori a titolo integrativo per le voci retributive maturate nei giorni di ferie fruiti per il periodo minimo di ferie di 4 settimane (24 giorni), ammontano: per dal 01/02/2021 al 29/02/2024 ad € 2.363,10; per Parte_1 dal 01/02/2021 alla data di pensionamento ad € 596,41; per Parte_2 [...]
dal 01/02/2021 al 29/02/2024 ad € 1.064,15; per dal 01/02/2021 Pt_3 Parte_4 alla data di pensionamento ad € 1.610,01; per dal 01/02/2021 al Parte_5
29/02/2024 ad € 1.848,44; per dal 01/02/2021 alla data di Parte_6 pensionamento ad € 1.246,82.
6. La convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore dei ricorrenti delle suddette somme oltre rivalutazione e interessi ulteriori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e del numero di parti. Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico della parte resistente.
In ragione del deposito, ancorché tardivo, delle buste paga da parte di Controparte_1 non si ravvisano i presupposti per l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 210, comma 3, del codice di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando:
1) condanna la parte convenuta per le ragioni indicate in parte Controparte_1 motiva e in ragione della dichiarata nullità delle clausole della contrattazione collettiva ad opera del Tribunale di Marsala con la sent. n. 122/2022, al pagamento in favore di: a)
[...]
della somma di € 2.363,10; oltre rivalutazione e interessi ulteriori come per legge;
Parte_1
b) della somma di € 596,41 oltre rivalutazione e interessi ulteriori come Parte_2 per legge;
c) della somma di € 1.064,15, oltre rivalutazione e interessi Parte_3 ulteriori come per legge;
d) di € 1.610,01 oltre rivalutazione e interessi Parte_4 ulteriori come per legge;
e) di € 1.848,44 oltre rivalutazione e Parte_5 interessi ulteriori come per legge.
2) condanna la parte convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore dei lavoratori, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.565,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
SINDONA ANTONIO e dell'avv. ROTELLA FILIPPO, antistatari.
5 3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di Controparte_1
C.T.U. liquidate in separato decreto.
Così deciso in Marsala, il 25/06/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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