Articolo 39 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 38Articolo 40
Versione
31 ottobre 1942
Art. 39. Lavori di miglioramento eseguiti dopo l'approvazione del piano particolareggiato.

Agli effetti della determinazione della indennita' di espropriazione non si tiene conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell'immobile dopo la pubblicazione del piano particolareggiato, a meno che i lavori stessi non siano stati, con le modalita' stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, riconosciuti necessari per la conservazione dell'immobile e per accertate esigenze dell'igiene e della incolumita' pubblica.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1942
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