Art. 24. (Sostituzione del Fondo nei diritti derivanti dall'assicurazione obbligatoria)
Il Fondo si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.
La sostituzione opera limitatamente alla pensione od alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per le quali spetti l'integrazione a carico del Fondo, a norma degli articoli 16, 19 e 20 della presente legge.
Qualora la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti risulti determinata anche da contributi versati od accreditati per periodi di lavoro non prestato alle dipendenze di aziende private del gas o, comunque, non riconosciuti utili per la pensione complessiva, la sostituzione e' limitata alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati od accreditati in detta assicurazione, con riferimento ai periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva ed i contributi che hanno determinato l'intero importo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione liquidata dal Fondo, se a tale data gli iscritti abbiano conseguito il diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, o dalla data in cui il diritto stesso risulti raggiunto, anche se non sia stata presentata la relativa domanda.
Il Fondo si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.
La sostituzione opera limitatamente alla pensione od alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per le quali spetti l'integrazione a carico del Fondo, a norma degli articoli 16, 19 e 20 della presente legge.
Qualora la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti risulti determinata anche da contributi versati od accreditati per periodi di lavoro non prestato alle dipendenze di aziende private del gas o, comunque, non riconosciuti utili per la pensione complessiva, la sostituzione e' limitata alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati od accreditati in detta assicurazione, con riferimento ai periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva ed i contributi che hanno determinato l'intero importo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione liquidata dal Fondo, se a tale data gli iscritti abbiano conseguito il diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, o dalla data in cui il diritto stesso risulti raggiunto, anche se non sia stata presentata la relativa domanda.