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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/11/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1282/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM LL Presidente dott.ssa UD ON Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21.2.2025, assunto in decisione in data 25.11.2025 promossa da
(c.f. nata a [...] il [...], con l'avvocato Anne Parte_1 C.F._1
SE RD ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Larga n.7;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], con gli avvocati Barbara CP_1 C.F._2
ET e NU BE El AT ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cantù, via Montello
n.4;
RESISTENTE
E con
RIPAMONTI AVV. BARBARA (C.F. ) in proprio ex articolo 86 c.p.c. quale CodiceFiscale_3 curatore speciale della minore (C.F. ) ed elettivamente Persona_1 C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Via Baracca n. 11 Lissone;
TE IA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Le parti in data 24.11.2025 hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte:
Affidamento e collocamento della minore
1. La figlia minore è affidata in maniera condivisa a entrambi i genitori. I genitori Persona_1 concordano, quindi, tra di loro le scelte importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della minore ed esercitano in modo separato la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
2. La figlia minore è collocata presso la madre in Levallois-Perret (Francia), 42 rue Persona_1
Deguingand.
Mantenimento della minore
3. Con decorrenza dal mese di dicembre 2025 il sig. versa alla sig.ra entro il 5 di ogni Per_1 Parte_1 mese, la somma mensile di € 233,00 per dodici mensilità a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia somma da rivalutarsi automaticamente e annualmente secondo l'indice INSEE (Istituto Per_1
Nazionale della Statistica e degli Studi Economici Francese) dei prezzi al consumo a far data dal 1° gennaio 2027.
4. Le spese straordinarie sono ripartite al 50% tra i genitori, secondo il protocollo del Tribunale di Monza del 7 maggio 2018.
Vacanze e diritto di visita del padre
5. La minore trascorre con il padre le seguenti vacanze scolastiche del calendario francese:
- vacanze di GN (2 settimane fine ottobre, inizio novembre),
- vacanze invernali (2 settimane a febbraio/marzo)
- vacanze primaverili (2 settimane ad aprile/maggio).
6. Per le vacanze di Natale, la minore trascorre metà del periodo con un genitore e l'altra metà con l'altro, alternando di anno in anno i periodi.
7. Durante le vacanze estive (della durata di due mesi), la minore trascorre complessivamente un (1) mese con ciascun genitore, indicativamente a mezzo di due soggiorni alternati di 15 giorni consecutivi oppure con un soggiorno di un intero mese con ciascun genitore, considerati i costi degli spostamenti.
8. L'organizzazione e i costi dei viaggi di tra la residenza della madre in Francia e la residenza del Per_1 padre in Italia sono ripartiti nel seguente modo:
- Andata: va a prendere in Francia, facendosi carico dei costi di viaggio della bambina CP_1 Per_1 dalla Francia verso l'Italia.
- Ritorno: va a prendere in Italia, alla fine dei periodi che questa trascorre con il Parte_1 Per_1 padre, facendosi carico dei costi di viaggio della bambina dall'Italia verso la Francia.
I passaggi della minore tra un genitore e l'atro avvengono indicativamente in aeroporto. Ogni genitore si impegna, quindi, ad accompagnare fino all'aeroporto indicato dall'altro genitore. Per_1
2 9. Le spese per le vacanze e i soggiorni fuori casa che trascorre con la madre e/o con il padre sono Per_1 interamente a carico del rispettivo genitore, fermi restando gli obblighi di mantenimento come sopra indicati.
Ulteriori condizioni
10. Ogni genitore ha il diritto di contattare la figlia telefonicamente, anche a mezzo videochiamata, una volta al giorno, quando è con l'altro genitore.
11. Le Parti acconsentono al rilascio e al rinnovo dei documenti d'identità e dei passaporti francesi e italiani per la figlia minorenne.
12. Gli assegni familiari e, in generale, gli aiuti erogati dallo Stato francese a sostegno delle famiglie sono Part percepiti dalla signora
13. I genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi ogni cambiamento di residenza o di domicilio.
Conclusioni per il curatore speciale:
In via principale ed allo stato degli atti
Si ritiene che le condizioni congiunte presentate dai genitori siano coerenti con l'attuale situazione della minore e tutelante per il suo benessere e, per tali motivi, la sottoscritta difesa nulla ha da opporre alle
CONDIZIONI DA OMOLOGARE depositate concordemente da entrambi i genitori ed al piano genitoriale ivi allegato, cui si rimanda.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competente professionali del presente giudizio, oltre 15% e accessori di legge, da rifondersi a favore dello Stato o, nel caso di mancato accoglimento della domanda per il gratuito patrocinio, a carico dei genitori.
3 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver intrattenuto una relazione Pt_1 CP_2 con dalla quale nasceva in data 29 dicembre 2013 che la coppia conviveva dapprima CP_1 Per_1 in Spagna e poi in Italia;
che la coppia si separava nel 2020 e le parti raggiungevano un accordo per la regolamentazione dei rapporti afferenti la minore, omologato dal Tribunale di Monza con decreto n. cronologico 10892/2021 del 25.04.2021 alle seguenti condizioni: affido condiviso, collocamento paritetico presso ciascun genitore, determinazione a carico del padre di contributo al mantenimento della figlia nella misura di euro 200 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
che con successivo decreto n. cronologico 8396/2024, nel procedimento giudiziale introdotto dalla ricorrente, il
Tribunale di Monza disponeva il collocamento paritetico a settimane alterne della minore, con conferma Part delle ulteriori condizioni di separazione;
nel presente giudizio, esponeva di essere isolata sul territorio
Italiano, di essersi rivolta alla , anche denominata Controparte_3
, che le aveva prestato supporto morale e materiale;
di lavorare in smart working e Controparte_4 di non aver dunque sviluppato una cerchia amicale;
di percepire reddito netto mensili di euro 1.200,00; di vivere in monolocale di 30 mq con canone mensile di euro 400; di essere aiutata economicamente dalla di lei madre;
di aver di contro ricevuto proposte lavorative più remunerative in Francia e di aver trovato un alloggio di 50mq in cui trasferirsi con la figlia, in Comune vicino a Parigi, e quindi molto ben collegato con l'Italia; che la minore aveva ottimi rapporti con i figli degli amici della madre in Francia;
di aver ricevuto una prima proposta di assunzione dalla società HA PO (concessionaria di veicoli di lusso), per un contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale di 25 ore settimanali, con una retribuzione pari a € 1.922,00 lordi mensili, per 13 mensilità, e mansioni di segretariato e amministrative ed una seconda dalla società Traduction Est-Ouest Tradeo sarl per un contratto a tempo determinato di 6 mesi, rinnovabile, a tempo parziale con un orario di 25 ore settimanali, una retribuzione lorda mensile pari a €
1.922,00 per 13 mensilità e mansioni di gestione di progetti, assistente dell'amministratore unico e traduzioni;
che la retribuzione netta corrispondeva ad euro 1.500; di poter usufruire di Indennità di sostegno ai genitori separati: € 195,85 al mese;
Indennità di sostegno per l'alloggio: € 442,00 al mese;
Indennità per l'inizio dell'anno scolastico: € 439,38 all'anno; che due sue carissime amiche vivevano in detto luogo e che era molto legata ai di loro figli;
che non aveva molti amici in Italia;
che. Per_1 Per_1 lavorava come macellaio in un supermercato e garantiva una presenza 6 giorni su 7 con un orario Per_1 di lavoro a tempo pieno oltre numerosi straordinari;
che il calendario scolastico francese avrebbe consentito alla minore di tornare in Italia per lunghi periodi, per frequentare il padre;
che il trasferimento al termine del corrente anno scolastico avrebbe consentito alla minore di frequentare ancora per due anni le scuole medie e dunque meglio prepararsi dal punto di vista didattico alle superiori;
domandava l'autorizzazione al collocamento di presso di sé in Francia, con regolamentazione dei tempi di Per_1
4 permanenza presso il padre, oneri di prelievo in Francia della minore e carico del padre e di riaccompagnamento a carico della madre;
e conferma delle ulteriori statuizioni in essere.
Il Giudice dettava i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio, con abbreviazione die termini processuali, e nominava alla minore un curatore speciale.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso non proposto come modifica del precedente decreto, e domandava la produzione in giudizio della documentazione con traduzione asseverata;
esponeva che la ricorrente non si era mai integrata in Italia;
che ella aveva sempre prospettato il desiderio di trasferirsi in Francia;
che ella aveva sempre messo in cattiva luce il padre;
che si Per_1 sentiva responsabile dell'infelicità materna, tanto da assecondarla nel proposito di trasferimento;
che non sussisteva alcuna certezza né in ordine all'assunzione da parte delle società, né in ordine ai contributi di cui la ricorrente avrebbe potuto beneficiare;
che aveva iniziato ad integrarsi a Seveso ed aveva Per_1 amiche qui;
eccepiva di essere un lavoratore dipendente e che egli non avrebbe potuto prendere in carico gli oneri anche economici per la gestione dei trasferimenti di da e per la Francia;
che la nonna Per_1 materna viveva a 800 chilometri da Parigi;
eccepiva che la situazione economica della ricorrente era normale e che ella ben avrebbe potuto trasferirsi in Francia da sola;
che solo dopo la sua stabilizzazione e il termine delle scuole medie, la figlia avrebbe potuto se del caso seguirla;
concludeva domandando la declaratoria di inammissibilità, ovvero il rigetto delle domande, e in caso di loro accoglimento, di nulla disporre in punto di contributo al mantenimento a suo carico, visti gli oneri per l'esercizio del diritto di visita.
Si costituiva il curatore speciale, il quale esponeva di aver preso contatti con la scuola, che evidenziava un ottimo andamento della minore nella lingua francese orale, meno nello scritto, nonché l'assenza di legami significativi con altri compagni, tranne che con un'amica che frequentava la II media nel medesimo
Istituto; all'incontro con il curatore, la minore esponeva di essere legata ad entrambi i genitori, e molto alla madre, con la quale condivideva spazi abitativi piccoli;
che in ipotesi di trasferimento in Francia ella avrebbe avuto a disposizione una camera per sé ed avrebbe potuto frequentare figli di amici della mamma, che già ben conosceva;
di non essere spaventata all'idea di cambiare scuola e di dover studiare in Francese;
di avere un'amica a Seveso che avrebbe potuto andarla a trovare in Francia;
esponeva di non avere frequentazioni significative con i cugini e la nonna paterna;
esponeva che il trasferimento in Francia era il suo sogno e di averlo riferito anche al padre;
il curatore concludeva evidenziando l'adesione totale della minore alle prospettive materne;
che aveva riferito anche particolari già riportati nel ricorso di Per_1
Ano, quasi che ne fosse già a conoscenza;
che il trasferimento prima della fine dell'anno scolastico o del ciclo di studi avrebbe potuto pregiudicarne gli esiti;
che le situazione ingeneratasi rischiava di compromettere il diritto della minore alla bigenitorialità; che occorreva verificare se entrambe le parti fossero in grado di garantire alla minore l'accesso all'atro genitore, non solo in relazione ai costi e alle difficoltà logistiche dei trasferimenti da e per la Francia;
concludeva domandando la conferme dall'affido 5 condiviso e dei contributi al mantenimento, che ciascun genitore potesse percepire l'assegno unico o benefici equivalenti nel Paese di residenza;
che fosse effettuata attività istruttoria in ordine alla miglior soluzione di collocamento, tempi e modi di permanenza della minore presso il non collocatario.
Alla udienza del 17.4.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
SE ANO: io attualmente vivo a Seveso;
ho iniziato a pagare il canone di locazione dell'immobile in Francia, di
361 euro mensili, non ho ancora deciso a quale proposta di lavoro aderire, perché non so quando potrò in effetti andare là.
Prendo il 50% dell'assegno unico che è di circa 116 euro per la mia quota. Ho fatto domanda per avere dei benefici in
Francia, dovrei avere diritto al beneficio per madre isolata per euro 150 mensili e per l'alloggio, 200 euro mensili. è Per_1 molto entusiasta del trasferimento, perché ha amici lì, conosce anche i miei amici ed è contenta per la vicinanza a negozi ed altre cose da fare. Io credo che per oggi qui ci sia un clima ansiogeno, perché io devo chiedere aiuti e questo per lei non Per_1 va bene. Amely legge e parla in Francese, ha libri in Francese, ha un buon livello. E lei si sente più accettata in un contesto francese. Io non l'ho mai condizionata, le ho detto di ascoltare il suo cuore. Io ho fatto spesso avanti e indietro e se si comprano i biglietti in anticipo si possono trovare biglietti con buone offerte.
LO SI: vivo a Seveso, in locazione con canone mensile di euro 894, oltre a 120 euro di spese condominiali, prendo 116 euro mensili di assegno unico, lavoro per la MD di Cermenate, con reddito mensile di euro 2130 oltre 13ma e
14ma. secondo me mia figlia è molto condizionata dalla mamma;
quando è con me, lei si vede proiettata in un futuro in
Italia, anche come scuola superiore. Ha varie amicizie, ha un'amicizia molto forte con una ragazza che ha un anno più di lei, ma anche con compagne di classe, con cui organizza pigiama party anche a casa mia, sono amicizie del primo anno delle medie. Io il 20 febbraio ho ricevuto una chiamata dalla ricorrente che mi ha detto che mi doveva parlare insieme ad Per_1
e mi ha chiesto di andare lì a parlare, tutti e tre. Io preferivo che ne parlassimo da soli io e lei. E mi ha detto allora di aver già tutto pianificato per spostarsi, e io avrei soltanto dire di si, senza essere interpellato. Poi io ho parlato ad del Per_1 trasferimento e le ho detto che avrei dovuto valutare il suo benessere. Secondo me non è pronta per partire ed andare di là, non sappiamo nemmeno se la signora ha un lavoro a tempo indeterminato, e la bambina non è ancora pronta per fare la scuola là. Se queste cose succedessero a me va bene che vada, sempre che sia un suo desiderio e non un condizionamento materno.
Il legale della ricorrente evidenzia che la signora qui sta vivendo in modo molto stressante anche dal punto di vista economico
e questo si riflette sulla bambina, la conflittualità con il padre è molto elevata e questo pone in mezzo a questo Per_1 conflitto. Se la madre potesse vivere in modo più disteso, questo permetterebbe ad di vivere in modo più libero e sereno. Per_1
La bambina parla molto bene il francese e quindi vive il suo lato francese in modo preponderante, in Francia avrà una camera tutta sua. La signora si è centrata su sua figlia, ma questo ha creato pressioni sulla bambina, perché la madre è rimasta qui solo per lei. Entrambi i genitori devono essere a proprio agio, non che uno dei due si debba sacrificare.
Il legale del resistente evidenzia che la difficoltà è della signora, non della minore, è molto ben inserita in Italia, ed è Per_1 stata coinvolta nelle difficoltà della madre, che la attingono. La signora fa fatica ad accettare che abbia la doppia Per_1 cittadinanza, la madre vuole andare in Francia per sentirsi libera di vivere la propria vita, ma questo non è il bene di
che è responsabilizzata rispetto alla felicità della madre e comunque la minore non è in grado di affrontare una Per_1
6 scuola in Francia. La nonna materna non sarebbe nemmeno là. Insiste per una CT per sviscerare gli elementi di pregiudizio che ci sono. Si riporta alle sue domande.
Il Curatore speciale si riporta al proprio atto, le perplessità sono legate al mantenimento della bigenitorialità, la minore vuole andare in Francia, sposa questo desiderio, ma ci sono perplessità sul mantenimento di un legame solido con l'altro genitore
e sull'inserimento scolastico. Anche vedendo i messaggi prodotti ci sono perplessità sulla capacità di riconoscere il ruolo di entrambi i genitori. non ha ben chiaro quali sono i ruoli dei due genitori, che sono entrambe importanti. Per_1
L'avv. MYARD evidenzia che la madre ha iniziato a fare un discorso con sul fatto che debba mantenere il rapporto Per_1 con il padre, la signora ha atteso 5 anni per fare questa domanda, e intende far trascorrere tutte le vacanze scolastiche con il padre, sostenendo anche oneri logistici ed economici.
L'avv. Ripamonti eccepisce che non è centratissima, il punto non è dove passare le vacanze, ma anche i costi e i modi Per_1 dei trasferimenti, ci sono costi anche di accompagnamento dello stewart, e questo fino ai 14 anni. Altrimenti dovrebbe andare il padre a prenderla in Francia e la madre a riprenderla in Italia, con costi e logistica connessi. Per_ L'avv. EL KHATIB Evidenzia che è un dipendente e non può prendere tutte le ferie. Eccepisce che i messaggi sono inequivoci sulla modalità con cui la madre gestisce la bigenitorialità, e spesso quando la minore è con la madre la frequenza scolastica non è garantita.
L'avv. MYARD contesta che non vada a scuola se è con la madre. Per_1
Il Giudice rigettava l'eccezione di inammissibilità del ricorso, disponeva CT volta a verificare quali fossero le disposizioni in punto di collocamento e tempi di permanenza di presso i genitori più Per_1
Part rispondenti agli interessi della minore;
disponeva altresì che qualora si trasferisse immediatamente in
Francia, nelle more della CT, colloca presso il padre e dispone che la madre possa vederla e tenerla con sé anche Per_1 in Francia un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
inoltre, potrà vederla e tenerla con sé dal Part 10 al 30 giugno e dal 18 agosto al 7 settembre 2025. In ipotesi di trasferimento immediato di di collocamento presso il padre, nelle more della CT ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della minore per i tempi di rispettiva permanenza, ferma restando l'attuale ripartizione delle spese straordinarie;
le spese di viaggio per l'esercizio del diritto di visita graveranno al 50% su ciascun genitore e il resistente percepirà il 100% dell'assegno unico.
Con comunicazione del 6.7.2025 la nominata CT segnalava che rispetto alla CT in oggetto avviata in data
3.6.25 è stata completata la fase di valutazione dei signori e del relativo contesto;
era in agenda valutazione Parte_2 relazionale della minore con i genitori e valutazione clinica e psicodiagnostica della stessa nelle date 1 luglio;
7 luglio;
8 luglio;
11 luglio, ma la minore – che si trova attualmente in Francia con la madre e sarebbe dovuta rientrare l'1 luglio per trascorrere le vacanze con il padre e svolgere le sessioni di CT programmate- non ha fatto ritorno in Italia. La scrivente è stata aggiornata via mail dalla TP della signora che la minore si sarebbe rifiutata di prendere l'aereo per l'Italia; non è Part noto attualmente sapere se e quando la signora rientrerà in Italia con la figlia, non essendo pervenute in tal senso notizie rassicuranti e chiare da parte del legale della signora e della rispettiva TP. Si informa il Giudice in via d'urgenza in quanto – oltre all'impossibilità di proseguire la CT con la conoscenza clinica della minore- la situazione appare di grave pregiudizio per la stessa. 7 Il giudice sospendeva le operazioni peritali, convocava le parti ed il curatore speciale per l'udienza del
17.7.2025 al fine di interloquire rispetto all'accaduto.
Alla udienza del 17.7.2025 le parti comunicavano che, dopo molte insistenze, era rientrata in Italia Per_1 per effettuare le vacanze con il padre;
rispetto all'accaduto, il legale della ricorrente esponeva l'8 giugno madre e figlia si sono stabilite in Francia e la signora si è stabilita in Francia, è andato tutto bene, la bambina ha frequentato un centro ricreativo del Comune, facendo molte attività come piscina e gite. La madre ha osservato che la bambina si staccava anche con meno difficoltà da lei, e ha iniziato anche a mangiare cose diverse e anche verdure, perché in Italia aveva ristretto il numero di cose che mangiava. Il primo luglio avrebbe dovuto tornare in Italia e la bambina ha pianto, lamentava inappetenza e dolori, poi il giorno della partenza la bambina si è chiusa in bagno e la madre non ha saputo gestire la situazione. Grazie alle comunicazioni via mail e grazie alla TP la signora ha capito e la situazione è rientrata, la signora sa che c'è una procedura in corso e che non sono i genitori, né la bambina a poter decidere. E comunque la minore sentiva il padre quotidianamente. Adesso la minore è in vacanza con il padre, e le parti si sono accordate che la madre vada a prenderla il 30 luglio. Insiste per la ratifica degli accordi e che si possa permettere alla bambina di stare con la mamma ad agosto, visto che la signora lavora part time e il pomeriggio è libera. La bambina non vuole riprendere la scuola in Italia a settembre. Si riserva di produrre scambio di chat tra i genitori contenente gli accordi assunti.
I legali del resistente esponevano che non ha fatto rientro il 1 di luglio, il padre e riuscivano a sentirsi Per_1 Per_1
e prima del 1 luglio il padre non ha mai avuto la sensazione che non tornasse. Dopo il mancato rientro sono state Per_1
Part fatte riunioni anche con la CT e TP e tutte chiedevano quando la bambina sarebbe tornata, ha chiesto dopo 10 Part giorni l'accordo con il padre per permettere a a rientrare in Francia dopo le vacanze;
la sensazione è che non Per_1
Per_ abbia rispetto delle Istituzioni italiane e faceva fatica anche a contattare il suo avvocato. era affranto ed affaticato, e Per_ anche dal punto di vista economico aveva difficoltà. Magari se adesso stanno insieme le cose possono migliorare. è
d'accordo a rimodulare il calendario, subordinatamente alla decisione del Giudice, ma non a che la minore frequenti la scuola in Francia. Fino a quando la minore faceva una settimana alternata con i genitori non ha mai manifestato preoccupazioni per il futuro. il padre aveva spiegato bene ad come erano gli assetti, ma lui ha saputo solo all'ultimo che la minore Per_1
Per_ non sarebbe rientrata. Non si voleva appesantire la situazione e voleva poter avere di nuovo un dialogo diretto con la Part Per_ minore, c'è una CT da proseguire, non ha nemmeno detto che sarebbe rientrata per la sua valutazione. non è Per_ d'accordo a che la minore rientri in Francia, le preoccupazioni manifestate da in comparsa hanno trovato fondamento.
Forse è opportuno attivare un supporto con una psicologa, per aiutare sia lei che il padre, ma la responsabilità di quello che
è accaduto è della madre. La madre non ha nemmeno una stabilità e lì non c'è nemmeno una nonna. Si riservano anche loro di depositare in PCT lo scambio di comunicazioni.
Il curatore speciale esponeva che la minore è diventata oppositiva, già il 30 giugno il curatore è stato avvisato che non sarebbe rientrata in Italia, poi diceva che non voleva tornare, non voleva lasciare la mamma, spesso non Per_1 Per_1 rispondeva, oppure diceva che non voleva tornare in Italia per la paura di non vedere più la madre, di non voler iniziare
l'anno scolastico in Italia. Questa ragazzina ha un grande potere, ha un conflitto di lealtà grande, è volitiva, ma non è abbastanza matura per decidere. Le è stato proposto di essere ascoltata dal Giudice, ma ha minacciato gesti autolesivi. 8 Questo periodo è stato gestito molto male, la bambina conosce il contenuto del provvedimento e la madre non l'ha supportata.
Si è tentato di evitare che la situazione precipitasse, ma è evidente che c'è un problema, e che viene usata come Per_1 strumento per poter ottenere quello che giudizialmente non si è ottenuto. Questa bambina è scissa e deve scegliere tra due beni grandi quanto i suoi genitori, e la madre non è in grado di gestirla. Lei vede la mamma più fragile, hanno un legame profondo e se deve scegliere, preferisce abbandonare il padre a se stesso. Chiede che la pubblicazione del provvedimento venga al rientro delle vacanze il 26 luglio chiede supporto per la minore. Part Il Giudice, stante il trasferimento di in Francia, confermava i provvedimenti in essere e per l'effetto collocava la minore in Italia presso il padre, disponeva la ripresa delle operazioni peritali e che salvi migliori accordi che le parti potranno assumere nell'interesse della figlia, ed in relazione al suo benessere, la madre potrà vederla e tenerla con sé un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e dal 18 agosto al 7 settembre 2025; sino al termine della CT il diritto di visita materno verrà svolto esclusivamente in Italia:
Alla udienza del 30.9.2025 il legale del resistente riferiva che è stata con il padre, che poi ha contattato i Per_1 legali esponendo di aver parlato con la sua famiglia di origine, ha verificato di non avere vincoli nemmeno economici in Italia, di poter lavorare anche all'Estero come chef;
egli ha trovato lavoro in Francia come chef dal 1.11.2025 con contratto a tempo indeterminato e reddito di euro 2.000; ha trovato un appartamento in locazione con canone mensile di euro 1.100 a
1 chilometro di distanza da e farà il trasloco. Per_1
L'accordo tra le parti è nel senso di affidamento condiviso, residenza anagrafica presso casa della mamma, collocamento Per_ Part paritetico a settimane alterne, dal punto di vista economico deve verificare le spese e i sussidi percepiti da Part Il legale della ricorrente evidenzia che è molto felice dal punto di vista personale, ha iniziato a lavorare a tempo pieno, e con reddito mensile 1900 euro lordi mensili, su 13 mensilità, ma con riserva di verificare il netto.
Il curatore speciale evidenzia che ha iniziato la scuola in Francia su accordo di entrambi i genitori, ed è molto Per_1 contenta, la soluzione prospettata dalle parti appare la più adatta e i genitori hanno la potenzialità di gestire in modo adeguato la minore, sarebbe utile iniziare un percorso in Francia per aiutare a capire cosa è successo. Per_1
Le parti chiedevano rinvio per il deposito di note congiunte.
In data 24.11.2025 le parti ed il curatore speciale hanno depositato le note contenenti le conclusioni in epigrafe riportate;
i legali di ricorrente e resistente hanno motivato il cambio delle condizioni rispetto a quelle prospettate alla udienza del 30.9.2025 come segue: all'inizio del mese di novembre 2025, dopo aver passato Per_ un breve periodo di prova in loco, il signor ha rinunciato a trasferirsi in Francia per le difficoltà linguistiche e di Part ambientamento, scelta comunicata alla signora d alla figlia che hanno compreso la situazione;
- le parti hanno, Per_1 pertanto, convenuto di mantenere il collocamento della minore presso la madre in Francia e di stabilire diritti di visita a favore del padre durante le vacanze scolastiche francesi.
Il curatore speciale ha concluso come supra riportato.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli 9 interessi morali e materiali di anche in quanto frutto di determinazione condivisa tra tutti i membri Per_1 del nucleo familiare, e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
-Le spese di lite tra le parti ed il curatore speciale devono essere compensate, stante la definizione consensuale del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con Parte_1 CP_1 ricorso depositato in data 21.2.2025, così provvede:
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Compensa le spese di lite tra le parti e tra le parti ed il curatore speciale.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente
RM LL
Il Giudice
UD ON
10
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RM LL Presidente dott.ssa UD ON Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21.2.2025, assunto in decisione in data 25.11.2025 promossa da
(c.f. nata a [...] il [...], con l'avvocato Anne Parte_1 C.F._1
SE RD ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Larga n.7;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], con gli avvocati Barbara CP_1 C.F._2
ET e NU BE El AT ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cantù, via Montello
n.4;
RESISTENTE
E con
RIPAMONTI AVV. BARBARA (C.F. ) in proprio ex articolo 86 c.p.c. quale CodiceFiscale_3 curatore speciale della minore (C.F. ) ed elettivamente Persona_1 C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Via Baracca n. 11 Lissone;
TE IA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Le parti in data 24.11.2025 hanno depositato le seguenti conclusioni congiunte:
Affidamento e collocamento della minore
1. La figlia minore è affidata in maniera condivisa a entrambi i genitori. I genitori Persona_1 concordano, quindi, tra di loro le scelte importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della minore ed esercitano in modo separato la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
2. La figlia minore è collocata presso la madre in Levallois-Perret (Francia), 42 rue Persona_1
Deguingand.
Mantenimento della minore
3. Con decorrenza dal mese di dicembre 2025 il sig. versa alla sig.ra entro il 5 di ogni Per_1 Parte_1 mese, la somma mensile di € 233,00 per dodici mensilità a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia somma da rivalutarsi automaticamente e annualmente secondo l'indice INSEE (Istituto Per_1
Nazionale della Statistica e degli Studi Economici Francese) dei prezzi al consumo a far data dal 1° gennaio 2027.
4. Le spese straordinarie sono ripartite al 50% tra i genitori, secondo il protocollo del Tribunale di Monza del 7 maggio 2018.
Vacanze e diritto di visita del padre
5. La minore trascorre con il padre le seguenti vacanze scolastiche del calendario francese:
- vacanze di GN (2 settimane fine ottobre, inizio novembre),
- vacanze invernali (2 settimane a febbraio/marzo)
- vacanze primaverili (2 settimane ad aprile/maggio).
6. Per le vacanze di Natale, la minore trascorre metà del periodo con un genitore e l'altra metà con l'altro, alternando di anno in anno i periodi.
7. Durante le vacanze estive (della durata di due mesi), la minore trascorre complessivamente un (1) mese con ciascun genitore, indicativamente a mezzo di due soggiorni alternati di 15 giorni consecutivi oppure con un soggiorno di un intero mese con ciascun genitore, considerati i costi degli spostamenti.
8. L'organizzazione e i costi dei viaggi di tra la residenza della madre in Francia e la residenza del Per_1 padre in Italia sono ripartiti nel seguente modo:
- Andata: va a prendere in Francia, facendosi carico dei costi di viaggio della bambina CP_1 Per_1 dalla Francia verso l'Italia.
- Ritorno: va a prendere in Italia, alla fine dei periodi che questa trascorre con il Parte_1 Per_1 padre, facendosi carico dei costi di viaggio della bambina dall'Italia verso la Francia.
I passaggi della minore tra un genitore e l'atro avvengono indicativamente in aeroporto. Ogni genitore si impegna, quindi, ad accompagnare fino all'aeroporto indicato dall'altro genitore. Per_1
2 9. Le spese per le vacanze e i soggiorni fuori casa che trascorre con la madre e/o con il padre sono Per_1 interamente a carico del rispettivo genitore, fermi restando gli obblighi di mantenimento come sopra indicati.
Ulteriori condizioni
10. Ogni genitore ha il diritto di contattare la figlia telefonicamente, anche a mezzo videochiamata, una volta al giorno, quando è con l'altro genitore.
11. Le Parti acconsentono al rilascio e al rinnovo dei documenti d'identità e dei passaporti francesi e italiani per la figlia minorenne.
12. Gli assegni familiari e, in generale, gli aiuti erogati dallo Stato francese a sostegno delle famiglie sono Part percepiti dalla signora
13. I genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi ogni cambiamento di residenza o di domicilio.
Conclusioni per il curatore speciale:
In via principale ed allo stato degli atti
Si ritiene che le condizioni congiunte presentate dai genitori siano coerenti con l'attuale situazione della minore e tutelante per il suo benessere e, per tali motivi, la sottoscritta difesa nulla ha da opporre alle
CONDIZIONI DA OMOLOGARE depositate concordemente da entrambi i genitori ed al piano genitoriale ivi allegato, cui si rimanda.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competente professionali del presente giudizio, oltre 15% e accessori di legge, da rifondersi a favore dello Stato o, nel caso di mancato accoglimento della domanda per il gratuito patrocinio, a carico dei genitori.
3 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver intrattenuto una relazione Pt_1 CP_2 con dalla quale nasceva in data 29 dicembre 2013 che la coppia conviveva dapprima CP_1 Per_1 in Spagna e poi in Italia;
che la coppia si separava nel 2020 e le parti raggiungevano un accordo per la regolamentazione dei rapporti afferenti la minore, omologato dal Tribunale di Monza con decreto n. cronologico 10892/2021 del 25.04.2021 alle seguenti condizioni: affido condiviso, collocamento paritetico presso ciascun genitore, determinazione a carico del padre di contributo al mantenimento della figlia nella misura di euro 200 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
che con successivo decreto n. cronologico 8396/2024, nel procedimento giudiziale introdotto dalla ricorrente, il
Tribunale di Monza disponeva il collocamento paritetico a settimane alterne della minore, con conferma Part delle ulteriori condizioni di separazione;
nel presente giudizio, esponeva di essere isolata sul territorio
Italiano, di essersi rivolta alla , anche denominata Controparte_3
, che le aveva prestato supporto morale e materiale;
di lavorare in smart working e Controparte_4 di non aver dunque sviluppato una cerchia amicale;
di percepire reddito netto mensili di euro 1.200,00; di vivere in monolocale di 30 mq con canone mensile di euro 400; di essere aiutata economicamente dalla di lei madre;
di aver di contro ricevuto proposte lavorative più remunerative in Francia e di aver trovato un alloggio di 50mq in cui trasferirsi con la figlia, in Comune vicino a Parigi, e quindi molto ben collegato con l'Italia; che la minore aveva ottimi rapporti con i figli degli amici della madre in Francia;
di aver ricevuto una prima proposta di assunzione dalla società HA PO (concessionaria di veicoli di lusso), per un contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale di 25 ore settimanali, con una retribuzione pari a € 1.922,00 lordi mensili, per 13 mensilità, e mansioni di segretariato e amministrative ed una seconda dalla società Traduction Est-Ouest Tradeo sarl per un contratto a tempo determinato di 6 mesi, rinnovabile, a tempo parziale con un orario di 25 ore settimanali, una retribuzione lorda mensile pari a €
1.922,00 per 13 mensilità e mansioni di gestione di progetti, assistente dell'amministratore unico e traduzioni;
che la retribuzione netta corrispondeva ad euro 1.500; di poter usufruire di Indennità di sostegno ai genitori separati: € 195,85 al mese;
Indennità di sostegno per l'alloggio: € 442,00 al mese;
Indennità per l'inizio dell'anno scolastico: € 439,38 all'anno; che due sue carissime amiche vivevano in detto luogo e che era molto legata ai di loro figli;
che non aveva molti amici in Italia;
che. Per_1 Per_1 lavorava come macellaio in un supermercato e garantiva una presenza 6 giorni su 7 con un orario Per_1 di lavoro a tempo pieno oltre numerosi straordinari;
che il calendario scolastico francese avrebbe consentito alla minore di tornare in Italia per lunghi periodi, per frequentare il padre;
che il trasferimento al termine del corrente anno scolastico avrebbe consentito alla minore di frequentare ancora per due anni le scuole medie e dunque meglio prepararsi dal punto di vista didattico alle superiori;
domandava l'autorizzazione al collocamento di presso di sé in Francia, con regolamentazione dei tempi di Per_1
4 permanenza presso il padre, oneri di prelievo in Francia della minore e carico del padre e di riaccompagnamento a carico della madre;
e conferma delle ulteriori statuizioni in essere.
Il Giudice dettava i provvedimenti necessari all'instaurazione del contraddittorio, con abbreviazione die termini processuali, e nominava alla minore un curatore speciale.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso non proposto come modifica del precedente decreto, e domandava la produzione in giudizio della documentazione con traduzione asseverata;
esponeva che la ricorrente non si era mai integrata in Italia;
che ella aveva sempre prospettato il desiderio di trasferirsi in Francia;
che ella aveva sempre messo in cattiva luce il padre;
che si Per_1 sentiva responsabile dell'infelicità materna, tanto da assecondarla nel proposito di trasferimento;
che non sussisteva alcuna certezza né in ordine all'assunzione da parte delle società, né in ordine ai contributi di cui la ricorrente avrebbe potuto beneficiare;
che aveva iniziato ad integrarsi a Seveso ed aveva Per_1 amiche qui;
eccepiva di essere un lavoratore dipendente e che egli non avrebbe potuto prendere in carico gli oneri anche economici per la gestione dei trasferimenti di da e per la Francia;
che la nonna Per_1 materna viveva a 800 chilometri da Parigi;
eccepiva che la situazione economica della ricorrente era normale e che ella ben avrebbe potuto trasferirsi in Francia da sola;
che solo dopo la sua stabilizzazione e il termine delle scuole medie, la figlia avrebbe potuto se del caso seguirla;
concludeva domandando la declaratoria di inammissibilità, ovvero il rigetto delle domande, e in caso di loro accoglimento, di nulla disporre in punto di contributo al mantenimento a suo carico, visti gli oneri per l'esercizio del diritto di visita.
Si costituiva il curatore speciale, il quale esponeva di aver preso contatti con la scuola, che evidenziava un ottimo andamento della minore nella lingua francese orale, meno nello scritto, nonché l'assenza di legami significativi con altri compagni, tranne che con un'amica che frequentava la II media nel medesimo
Istituto; all'incontro con il curatore, la minore esponeva di essere legata ad entrambi i genitori, e molto alla madre, con la quale condivideva spazi abitativi piccoli;
che in ipotesi di trasferimento in Francia ella avrebbe avuto a disposizione una camera per sé ed avrebbe potuto frequentare figli di amici della mamma, che già ben conosceva;
di non essere spaventata all'idea di cambiare scuola e di dover studiare in Francese;
di avere un'amica a Seveso che avrebbe potuto andarla a trovare in Francia;
esponeva di non avere frequentazioni significative con i cugini e la nonna paterna;
esponeva che il trasferimento in Francia era il suo sogno e di averlo riferito anche al padre;
il curatore concludeva evidenziando l'adesione totale della minore alle prospettive materne;
che aveva riferito anche particolari già riportati nel ricorso di Per_1
Ano, quasi che ne fosse già a conoscenza;
che il trasferimento prima della fine dell'anno scolastico o del ciclo di studi avrebbe potuto pregiudicarne gli esiti;
che le situazione ingeneratasi rischiava di compromettere il diritto della minore alla bigenitorialità; che occorreva verificare se entrambe le parti fossero in grado di garantire alla minore l'accesso all'atro genitore, non solo in relazione ai costi e alle difficoltà logistiche dei trasferimenti da e per la Francia;
concludeva domandando la conferme dall'affido 5 condiviso e dei contributi al mantenimento, che ciascun genitore potesse percepire l'assegno unico o benefici equivalenti nel Paese di residenza;
che fosse effettuata attività istruttoria in ordine alla miglior soluzione di collocamento, tempi e modi di permanenza della minore presso il non collocatario.
Alla udienza del 17.4.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
SE ANO: io attualmente vivo a Seveso;
ho iniziato a pagare il canone di locazione dell'immobile in Francia, di
361 euro mensili, non ho ancora deciso a quale proposta di lavoro aderire, perché non so quando potrò in effetti andare là.
Prendo il 50% dell'assegno unico che è di circa 116 euro per la mia quota. Ho fatto domanda per avere dei benefici in
Francia, dovrei avere diritto al beneficio per madre isolata per euro 150 mensili e per l'alloggio, 200 euro mensili. è Per_1 molto entusiasta del trasferimento, perché ha amici lì, conosce anche i miei amici ed è contenta per la vicinanza a negozi ed altre cose da fare. Io credo che per oggi qui ci sia un clima ansiogeno, perché io devo chiedere aiuti e questo per lei non Per_1 va bene. Amely legge e parla in Francese, ha libri in Francese, ha un buon livello. E lei si sente più accettata in un contesto francese. Io non l'ho mai condizionata, le ho detto di ascoltare il suo cuore. Io ho fatto spesso avanti e indietro e se si comprano i biglietti in anticipo si possono trovare biglietti con buone offerte.
LO SI: vivo a Seveso, in locazione con canone mensile di euro 894, oltre a 120 euro di spese condominiali, prendo 116 euro mensili di assegno unico, lavoro per la MD di Cermenate, con reddito mensile di euro 2130 oltre 13ma e
14ma. secondo me mia figlia è molto condizionata dalla mamma;
quando è con me, lei si vede proiettata in un futuro in
Italia, anche come scuola superiore. Ha varie amicizie, ha un'amicizia molto forte con una ragazza che ha un anno più di lei, ma anche con compagne di classe, con cui organizza pigiama party anche a casa mia, sono amicizie del primo anno delle medie. Io il 20 febbraio ho ricevuto una chiamata dalla ricorrente che mi ha detto che mi doveva parlare insieme ad Per_1
e mi ha chiesto di andare lì a parlare, tutti e tre. Io preferivo che ne parlassimo da soli io e lei. E mi ha detto allora di aver già tutto pianificato per spostarsi, e io avrei soltanto dire di si, senza essere interpellato. Poi io ho parlato ad del Per_1 trasferimento e le ho detto che avrei dovuto valutare il suo benessere. Secondo me non è pronta per partire ed andare di là, non sappiamo nemmeno se la signora ha un lavoro a tempo indeterminato, e la bambina non è ancora pronta per fare la scuola là. Se queste cose succedessero a me va bene che vada, sempre che sia un suo desiderio e non un condizionamento materno.
Il legale della ricorrente evidenzia che la signora qui sta vivendo in modo molto stressante anche dal punto di vista economico
e questo si riflette sulla bambina, la conflittualità con il padre è molto elevata e questo pone in mezzo a questo Per_1 conflitto. Se la madre potesse vivere in modo più disteso, questo permetterebbe ad di vivere in modo più libero e sereno. Per_1
La bambina parla molto bene il francese e quindi vive il suo lato francese in modo preponderante, in Francia avrà una camera tutta sua. La signora si è centrata su sua figlia, ma questo ha creato pressioni sulla bambina, perché la madre è rimasta qui solo per lei. Entrambi i genitori devono essere a proprio agio, non che uno dei due si debba sacrificare.
Il legale del resistente evidenzia che la difficoltà è della signora, non della minore, è molto ben inserita in Italia, ed è Per_1 stata coinvolta nelle difficoltà della madre, che la attingono. La signora fa fatica ad accettare che abbia la doppia Per_1 cittadinanza, la madre vuole andare in Francia per sentirsi libera di vivere la propria vita, ma questo non è il bene di
che è responsabilizzata rispetto alla felicità della madre e comunque la minore non è in grado di affrontare una Per_1
6 scuola in Francia. La nonna materna non sarebbe nemmeno là. Insiste per una CT per sviscerare gli elementi di pregiudizio che ci sono. Si riporta alle sue domande.
Il Curatore speciale si riporta al proprio atto, le perplessità sono legate al mantenimento della bigenitorialità, la minore vuole andare in Francia, sposa questo desiderio, ma ci sono perplessità sul mantenimento di un legame solido con l'altro genitore
e sull'inserimento scolastico. Anche vedendo i messaggi prodotti ci sono perplessità sulla capacità di riconoscere il ruolo di entrambi i genitori. non ha ben chiaro quali sono i ruoli dei due genitori, che sono entrambe importanti. Per_1
L'avv. MYARD evidenzia che la madre ha iniziato a fare un discorso con sul fatto che debba mantenere il rapporto Per_1 con il padre, la signora ha atteso 5 anni per fare questa domanda, e intende far trascorrere tutte le vacanze scolastiche con il padre, sostenendo anche oneri logistici ed economici.
L'avv. Ripamonti eccepisce che non è centratissima, il punto non è dove passare le vacanze, ma anche i costi e i modi Per_1 dei trasferimenti, ci sono costi anche di accompagnamento dello stewart, e questo fino ai 14 anni. Altrimenti dovrebbe andare il padre a prenderla in Francia e la madre a riprenderla in Italia, con costi e logistica connessi. Per_ L'avv. EL KHATIB Evidenzia che è un dipendente e non può prendere tutte le ferie. Eccepisce che i messaggi sono inequivoci sulla modalità con cui la madre gestisce la bigenitorialità, e spesso quando la minore è con la madre la frequenza scolastica non è garantita.
L'avv. MYARD contesta che non vada a scuola se è con la madre. Per_1
Il Giudice rigettava l'eccezione di inammissibilità del ricorso, disponeva CT volta a verificare quali fossero le disposizioni in punto di collocamento e tempi di permanenza di presso i genitori più Per_1
Part rispondenti agli interessi della minore;
disponeva altresì che qualora si trasferisse immediatamente in
Francia, nelle more della CT, colloca presso il padre e dispone che la madre possa vederla e tenerla con sé anche Per_1 in Francia un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
inoltre, potrà vederla e tenerla con sé dal Part 10 al 30 giugno e dal 18 agosto al 7 settembre 2025. In ipotesi di trasferimento immediato di di collocamento presso il padre, nelle more della CT ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della minore per i tempi di rispettiva permanenza, ferma restando l'attuale ripartizione delle spese straordinarie;
le spese di viaggio per l'esercizio del diritto di visita graveranno al 50% su ciascun genitore e il resistente percepirà il 100% dell'assegno unico.
Con comunicazione del 6.7.2025 la nominata CT segnalava che rispetto alla CT in oggetto avviata in data
3.6.25 è stata completata la fase di valutazione dei signori e del relativo contesto;
era in agenda valutazione Parte_2 relazionale della minore con i genitori e valutazione clinica e psicodiagnostica della stessa nelle date 1 luglio;
7 luglio;
8 luglio;
11 luglio, ma la minore – che si trova attualmente in Francia con la madre e sarebbe dovuta rientrare l'1 luglio per trascorrere le vacanze con il padre e svolgere le sessioni di CT programmate- non ha fatto ritorno in Italia. La scrivente è stata aggiornata via mail dalla TP della signora che la minore si sarebbe rifiutata di prendere l'aereo per l'Italia; non è Part noto attualmente sapere se e quando la signora rientrerà in Italia con la figlia, non essendo pervenute in tal senso notizie rassicuranti e chiare da parte del legale della signora e della rispettiva TP. Si informa il Giudice in via d'urgenza in quanto – oltre all'impossibilità di proseguire la CT con la conoscenza clinica della minore- la situazione appare di grave pregiudizio per la stessa. 7 Il giudice sospendeva le operazioni peritali, convocava le parti ed il curatore speciale per l'udienza del
17.7.2025 al fine di interloquire rispetto all'accaduto.
Alla udienza del 17.7.2025 le parti comunicavano che, dopo molte insistenze, era rientrata in Italia Per_1 per effettuare le vacanze con il padre;
rispetto all'accaduto, il legale della ricorrente esponeva l'8 giugno madre e figlia si sono stabilite in Francia e la signora si è stabilita in Francia, è andato tutto bene, la bambina ha frequentato un centro ricreativo del Comune, facendo molte attività come piscina e gite. La madre ha osservato che la bambina si staccava anche con meno difficoltà da lei, e ha iniziato anche a mangiare cose diverse e anche verdure, perché in Italia aveva ristretto il numero di cose che mangiava. Il primo luglio avrebbe dovuto tornare in Italia e la bambina ha pianto, lamentava inappetenza e dolori, poi il giorno della partenza la bambina si è chiusa in bagno e la madre non ha saputo gestire la situazione. Grazie alle comunicazioni via mail e grazie alla TP la signora ha capito e la situazione è rientrata, la signora sa che c'è una procedura in corso e che non sono i genitori, né la bambina a poter decidere. E comunque la minore sentiva il padre quotidianamente. Adesso la minore è in vacanza con il padre, e le parti si sono accordate che la madre vada a prenderla il 30 luglio. Insiste per la ratifica degli accordi e che si possa permettere alla bambina di stare con la mamma ad agosto, visto che la signora lavora part time e il pomeriggio è libera. La bambina non vuole riprendere la scuola in Italia a settembre. Si riserva di produrre scambio di chat tra i genitori contenente gli accordi assunti.
I legali del resistente esponevano che non ha fatto rientro il 1 di luglio, il padre e riuscivano a sentirsi Per_1 Per_1
e prima del 1 luglio il padre non ha mai avuto la sensazione che non tornasse. Dopo il mancato rientro sono state Per_1
Part fatte riunioni anche con la CT e TP e tutte chiedevano quando la bambina sarebbe tornata, ha chiesto dopo 10 Part giorni l'accordo con il padre per permettere a a rientrare in Francia dopo le vacanze;
la sensazione è che non Per_1
Per_ abbia rispetto delle Istituzioni italiane e faceva fatica anche a contattare il suo avvocato. era affranto ed affaticato, e Per_ anche dal punto di vista economico aveva difficoltà. Magari se adesso stanno insieme le cose possono migliorare. è
d'accordo a rimodulare il calendario, subordinatamente alla decisione del Giudice, ma non a che la minore frequenti la scuola in Francia. Fino a quando la minore faceva una settimana alternata con i genitori non ha mai manifestato preoccupazioni per il futuro. il padre aveva spiegato bene ad come erano gli assetti, ma lui ha saputo solo all'ultimo che la minore Per_1
Per_ non sarebbe rientrata. Non si voleva appesantire la situazione e voleva poter avere di nuovo un dialogo diretto con la Part Per_ minore, c'è una CT da proseguire, non ha nemmeno detto che sarebbe rientrata per la sua valutazione. non è Per_ d'accordo a che la minore rientri in Francia, le preoccupazioni manifestate da in comparsa hanno trovato fondamento.
Forse è opportuno attivare un supporto con una psicologa, per aiutare sia lei che il padre, ma la responsabilità di quello che
è accaduto è della madre. La madre non ha nemmeno una stabilità e lì non c'è nemmeno una nonna. Si riservano anche loro di depositare in PCT lo scambio di comunicazioni.
Il curatore speciale esponeva che la minore è diventata oppositiva, già il 30 giugno il curatore è stato avvisato che non sarebbe rientrata in Italia, poi diceva che non voleva tornare, non voleva lasciare la mamma, spesso non Per_1 Per_1 rispondeva, oppure diceva che non voleva tornare in Italia per la paura di non vedere più la madre, di non voler iniziare
l'anno scolastico in Italia. Questa ragazzina ha un grande potere, ha un conflitto di lealtà grande, è volitiva, ma non è abbastanza matura per decidere. Le è stato proposto di essere ascoltata dal Giudice, ma ha minacciato gesti autolesivi. 8 Questo periodo è stato gestito molto male, la bambina conosce il contenuto del provvedimento e la madre non l'ha supportata.
Si è tentato di evitare che la situazione precipitasse, ma è evidente che c'è un problema, e che viene usata come Per_1 strumento per poter ottenere quello che giudizialmente non si è ottenuto. Questa bambina è scissa e deve scegliere tra due beni grandi quanto i suoi genitori, e la madre non è in grado di gestirla. Lei vede la mamma più fragile, hanno un legame profondo e se deve scegliere, preferisce abbandonare il padre a se stesso. Chiede che la pubblicazione del provvedimento venga al rientro delle vacanze il 26 luglio chiede supporto per la minore. Part Il Giudice, stante il trasferimento di in Francia, confermava i provvedimenti in essere e per l'effetto collocava la minore in Italia presso il padre, disponeva la ripresa delle operazioni peritali e che salvi migliori accordi che le parti potranno assumere nell'interesse della figlia, ed in relazione al suo benessere, la madre potrà vederla e tenerla con sé un fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e dal 18 agosto al 7 settembre 2025; sino al termine della CT il diritto di visita materno verrà svolto esclusivamente in Italia:
Alla udienza del 30.9.2025 il legale del resistente riferiva che è stata con il padre, che poi ha contattato i Per_1 legali esponendo di aver parlato con la sua famiglia di origine, ha verificato di non avere vincoli nemmeno economici in Italia, di poter lavorare anche all'Estero come chef;
egli ha trovato lavoro in Francia come chef dal 1.11.2025 con contratto a tempo indeterminato e reddito di euro 2.000; ha trovato un appartamento in locazione con canone mensile di euro 1.100 a
1 chilometro di distanza da e farà il trasloco. Per_1
L'accordo tra le parti è nel senso di affidamento condiviso, residenza anagrafica presso casa della mamma, collocamento Per_ Part paritetico a settimane alterne, dal punto di vista economico deve verificare le spese e i sussidi percepiti da Part Il legale della ricorrente evidenzia che è molto felice dal punto di vista personale, ha iniziato a lavorare a tempo pieno, e con reddito mensile 1900 euro lordi mensili, su 13 mensilità, ma con riserva di verificare il netto.
Il curatore speciale evidenzia che ha iniziato la scuola in Francia su accordo di entrambi i genitori, ed è molto Per_1 contenta, la soluzione prospettata dalle parti appare la più adatta e i genitori hanno la potenzialità di gestire in modo adeguato la minore, sarebbe utile iniziare un percorso in Francia per aiutare a capire cosa è successo. Per_1
Le parti chiedevano rinvio per il deposito di note congiunte.
In data 24.11.2025 le parti ed il curatore speciale hanno depositato le note contenenti le conclusioni in epigrafe riportate;
i legali di ricorrente e resistente hanno motivato il cambio delle condizioni rispetto a quelle prospettate alla udienza del 30.9.2025 come segue: all'inizio del mese di novembre 2025, dopo aver passato Per_ un breve periodo di prova in loco, il signor ha rinunciato a trasferirsi in Francia per le difficoltà linguistiche e di Part ambientamento, scelta comunicata alla signora d alla figlia che hanno compreso la situazione;
- le parti hanno, Per_1 pertanto, convenuto di mantenere il collocamento della minore presso la madre in Francia e di stabilire diritti di visita a favore del padre durante le vacanze scolastiche francesi.
Il curatore speciale ha concluso come supra riportato.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli 9 interessi morali e materiali di anche in quanto frutto di determinazione condivisa tra tutti i membri Per_1 del nucleo familiare, e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
-Le spese di lite tra le parti ed il curatore speciale devono essere compensate, stante la definizione consensuale del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con Parte_1 CP_1 ricorso depositato in data 21.2.2025, così provvede:
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Compensa le spese di lite tra le parti e tra le parti ed il curatore speciale.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente
RM LL
Il Giudice
UD ON
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