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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1152/2024
Il Giudice LA UZ, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUACCI LUIGI Parte_1
ricorrente contro
, contumace CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 08/03/2024 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la Parte_1 CP_1
davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso poiché fondato in fatto e diritto;
Dichiarare il diritto del sig. a conseguire la riliquidazione della pensione n. Parte_1
001-160010090632 Cat. Vo, nella misura superiore a euro 1.644,49, che risulterà in corso di causa, sulla base del rateo pensionistico da calcolarsi, in applicazione della maggiorazione per benefici amianto riconosciuta con sentenza n. 248/2014, anche ai fini retributivi;
Condannare l' in persona del suo legale rappresentante “pro- CP_1
tempore” a liquidare le somme dovute per differenza sui ratei di pensione maturati e percepiti, oltre interessi legali, nonché ad adeguare i ratei di pensione maturandi sulla base dei nuovi importi che risulteranno in corso di causa;
Condannare l alle CP_1
spese e competenze del giudizio, oltre C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per spese generali ai sensi dell'art. 13 L.P., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
In particolare, il ricorrente lamentava l'erronea liquidazione della pensione numero
001160010090632 categoria VO con decorrenza dal 1 novembre 2023, in quanto la maggiorazione contributiva per amianto era stata utilizzata solo ai fini del raggiungimento del requisito contributivo e non anche ai fini retributivi per l'ammontare della pensione. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_1
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Nella specie, è pacifico che all'odierno ricorrente fosse applicabile il coefficiente 1,5 di cui all'art 13 legge 257 del 1992. L'esposizione ad amianto è stata accertata dalla sentenza n.284 del 2014 per il periodo dal 1988 al 2003.
Questo determina come corollario che c'è cumulabilità fra la normativa dei prolungamenti ex artt.24 e 25 legge 413/1984 e la supervalutazione dei periodi contributivi ex art.13, comma 8, della legge n. 257/1992 in quanto (Cass. n. 9594/2017)
“omissis…l'art.13 comma 8 del d.lgs 257/1992 riconosceva, stante l'assenza di una espressa previsione di incompatibilità, la cumulabilità del diritto alla supervalutazione contributiva ex art.13 comma 8 con altri benefici comportanti l'anticipazione dell'accesso al pensionamento”.
Tanto premesso, è noto che ai sensi dell'art 13 l. 257 del 1992 “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' , è moltiplicato, ai fini delle CP_2
prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”. L'espressione “ai fini delle prestazioni pensionistiche” è diversa e più ampia di quella contenuta nel comma 7 (“al fine del conseguimento delle prestazioni pensionistiche”) della medesima disposizione (non riferibile alla fattispecie che ne occupa); essa sta inequivocabilmente a significare che la rivalutazione è rilevante non solo ai fini del conseguimento delle prestazioni, ma anche ad ogni altro fine collegato alle prestazioni, ivi compreso quello di un miglior trattamento pensionistico.
In tal senso è orientata la Suprema Corte, la quale, nella sentenza 9125/2002, ha affermato: “nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa … costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, che può spiegare effetti molteplici” e che “come si evince dalla formulazione letterale della norma (n.d.e. 9 art. 13, comma 8, L 257/1992), che attribuisce … il beneficio "ai fini delle prestazioni pensionistiche" la ragion d'essere della stessa non consiste (o meglio consiste solamente) nel far acquisire il diritto a pensione, ma nel consentirne una più rapida acquisizione, attribuendo ai lavoratori che abbiano subìto l'esposizione professionale ad amianto per più di dieci anni un trattamento di favore consistente in un aumento dell'anzianità assicurativa e contributiva … utile ai fini predetti … Ne discende che … il beneficio produce effetto immediato sulla posizione assicurativa del lavoratore, incidendo sulla complessiva consistenza dei contributi che costui può far valere, attraverso la ipervalutazione di quelli effettivamente versati (la … norma non prevede, infatti, l'accredito figurativo, ma unicamente l'incremento di anzianità) nel periodo di esposizione” (in senso conforme, di recente, v. Cass. 30470/2019).
Ora, nella specie la maggiorazione contributiva ha consentito al ricorrente l'accesso a pensione anticipata di vecchiaia, quindi le settimane di lavoro interessate dalla maggiorazione sono state moltiplicate per il coefficiente di legge nei limiti del raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Tale aumento dell'anzianità contributiva, tuttavia, non ha spiegato effetti sulla misura della quota di pensione calcolata con il sistema contributivo. Recentemente, poi, la Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della l. n. 335 del 1995, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, della l. n. 222 del 1984, nella parte in cui non prevede, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, la corresponsione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità interamente calcolato con il sistema cd. contributivo.
La Corte ha, infatti, ritenuto irragionevole e discriminatorio distinguere tra calcolo retributivo e contributivo della prestazione, quando resta immutata l'unitaria esigenza espressa dall'art. 38, co. 2 Cost., ovvero quella di garantire al pensionato adeguate esigenze di vita, Anche nel caso in esame, qualunque sia il sistema (contributivo o retributivo) adottato per determinare una quota del trattamento pensionistico, il beneficio previsto dal legislatore in favore dei lavoratori operanti in siti interessati da bonifica di amianto deve essere riconosciuto “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici”.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento mediante l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo della stessa, della maggiorazione ex art.13 l. 257 del 1992 e norme collegate per l'intero periodo riconosciuto e, conseguentemente, l' deve essere condannato a riliquidare tale CP_1
trattamento pensionistico con corresponsione in favore del ricorrente delle differenze sui ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle maturazioni fino al saldo.
Non possono esser presi in esame i conteggi depositati telematicamente dal ricorrente prima dell'udienza di discussione in quanto non idonei a comprendere il ragionamento logico contabile posto a fondamento dell'ipotesi di calcolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento mediante l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo della stessa, della maggiorazione ex art.13 l. 257 del 1992 e norme collegate per l'intero periodo anche quello non riconosciuto originariamente da CP_1
condanna a riliquidare il trattamento pensionistico con corresponsione in favore CP_1
del ricorrente delle differenze sui ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle maturazioni fino al saldo;
condanna al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 890,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Brindisi21/10/2025 Il Giudice
LA UZ
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1152/2024
Il Giudice LA UZ, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUACCI LUIGI Parte_1
ricorrente contro
, contumace CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato 08/03/2024 e regolarmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato, ha convenuto la Parte_1 CP_1
davanti al Giudice del Lavoro di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere il ricorso poiché fondato in fatto e diritto;
Dichiarare il diritto del sig. a conseguire la riliquidazione della pensione n. Parte_1
001-160010090632 Cat. Vo, nella misura superiore a euro 1.644,49, che risulterà in corso di causa, sulla base del rateo pensionistico da calcolarsi, in applicazione della maggiorazione per benefici amianto riconosciuta con sentenza n. 248/2014, anche ai fini retributivi;
Condannare l' in persona del suo legale rappresentante “pro- CP_1
tempore” a liquidare le somme dovute per differenza sui ratei di pensione maturati e percepiti, oltre interessi legali, nonché ad adeguare i ratei di pensione maturandi sulla base dei nuovi importi che risulteranno in corso di causa;
Condannare l alle CP_1
spese e competenze del giudizio, oltre C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per spese generali ai sensi dell'art. 13 L.P., con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
In particolare, il ricorrente lamentava l'erronea liquidazione della pensione numero
001160010090632 categoria VO con decorrenza dal 1 novembre 2023, in quanto la maggiorazione contributiva per amianto era stata utilizzata solo ai fini del raggiungimento del requisito contributivo e non anche ai fini retributivi per l'ammontare della pensione. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_1
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per quanto di ragione.
Nella specie, è pacifico che all'odierno ricorrente fosse applicabile il coefficiente 1,5 di cui all'art 13 legge 257 del 1992. L'esposizione ad amianto è stata accertata dalla sentenza n.284 del 2014 per il periodo dal 1988 al 2003.
Questo determina come corollario che c'è cumulabilità fra la normativa dei prolungamenti ex artt.24 e 25 legge 413/1984 e la supervalutazione dei periodi contributivi ex art.13, comma 8, della legge n. 257/1992 in quanto (Cass. n. 9594/2017)
“omissis…l'art.13 comma 8 del d.lgs 257/1992 riconosceva, stante l'assenza di una espressa previsione di incompatibilità, la cumulabilità del diritto alla supervalutazione contributiva ex art.13 comma 8 con altri benefici comportanti l'anticipazione dell'accesso al pensionamento”.
Tanto premesso, è noto che ai sensi dell'art 13 l. 257 del 1992 “Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall' , è moltiplicato, ai fini delle CP_2
prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”. L'espressione “ai fini delle prestazioni pensionistiche” è diversa e più ampia di quella contenuta nel comma 7 (“al fine del conseguimento delle prestazioni pensionistiche”) della medesima disposizione (non riferibile alla fattispecie che ne occupa); essa sta inequivocabilmente a significare che la rivalutazione è rilevante non solo ai fini del conseguimento delle prestazioni, ma anche ad ogni altro fine collegato alle prestazioni, ivi compreso quello di un miglior trattamento pensionistico.
In tal senso è orientata la Suprema Corte, la quale, nella sentenza 9125/2002, ha affermato: “nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa … costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, che può spiegare effetti molteplici” e che “come si evince dalla formulazione letterale della norma (n.d.e. 9 art. 13, comma 8, L 257/1992), che attribuisce … il beneficio "ai fini delle prestazioni pensionistiche" la ragion d'essere della stessa non consiste (o meglio consiste solamente) nel far acquisire il diritto a pensione, ma nel consentirne una più rapida acquisizione, attribuendo ai lavoratori che abbiano subìto l'esposizione professionale ad amianto per più di dieci anni un trattamento di favore consistente in un aumento dell'anzianità assicurativa e contributiva … utile ai fini predetti … Ne discende che … il beneficio produce effetto immediato sulla posizione assicurativa del lavoratore, incidendo sulla complessiva consistenza dei contributi che costui può far valere, attraverso la ipervalutazione di quelli effettivamente versati (la … norma non prevede, infatti, l'accredito figurativo, ma unicamente l'incremento di anzianità) nel periodo di esposizione” (in senso conforme, di recente, v. Cass. 30470/2019).
Ora, nella specie la maggiorazione contributiva ha consentito al ricorrente l'accesso a pensione anticipata di vecchiaia, quindi le settimane di lavoro interessate dalla maggiorazione sono state moltiplicate per il coefficiente di legge nei limiti del raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Tale aumento dell'anzianità contributiva, tuttavia, non ha spiegato effetti sulla misura della quota di pensione calcolata con il sistema contributivo. Recentemente, poi, la Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della l. n. 335 del 1995, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, della l. n. 222 del 1984, nella parte in cui non prevede, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, la corresponsione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità interamente calcolato con il sistema cd. contributivo.
La Corte ha, infatti, ritenuto irragionevole e discriminatorio distinguere tra calcolo retributivo e contributivo della prestazione, quando resta immutata l'unitaria esigenza espressa dall'art. 38, co. 2 Cost., ovvero quella di garantire al pensionato adeguate esigenze di vita, Anche nel caso in esame, qualunque sia il sistema (contributivo o retributivo) adottato per determinare una quota del trattamento pensionistico, il beneficio previsto dal legislatore in favore dei lavoratori operanti in siti interessati da bonifica di amianto deve essere riconosciuto “ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici”.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento mediante l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo della stessa, della maggiorazione ex art.13 l. 257 del 1992 e norme collegate per l'intero periodo riconosciuto e, conseguentemente, l' deve essere condannato a riliquidare tale CP_1
trattamento pensionistico con corresponsione in favore del ricorrente delle differenze sui ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle maturazioni fino al saldo.
Non possono esser presi in esame i conteggi depositati telematicamente dal ricorrente prima dell'udienza di discussione in quanto non idonei a comprendere il ragionamento logico contabile posto a fondamento dell'ipotesi di calcolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento mediante l'accredito, ai fini della determinazione dell'importo della stessa, della maggiorazione ex art.13 l. 257 del 1992 e norme collegate per l'intero periodo anche quello non riconosciuto originariamente da CP_1
condanna a riliquidare il trattamento pensionistico con corresponsione in favore CP_1
del ricorrente delle differenze sui ratei maturati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle maturazioni fino al saldo;
condanna al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1
liquida in € 890,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Brindisi21/10/2025 Il Giudice
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