Art. 2. (Comitato di presidenza)
La Conferenza sara' presieduta dal Ministro per gli affari esteri (o dal Sottosegretario di stato per gli affari esteri delegato al settore degli affari sociali e dell'emigrazione) assistito da un comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (o da un vice presidente da lui delegato), dai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il bilancio e la programmazione economica e per il coordinamento dell'attuazione delle regioni o da sottosegretari da loro delegati.
I lavori della Conferenza potranno essere presieduti, nelle diverse tornate o nei sottocomitati in cui la Conferenza potra' articolarsi, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un membro del comitato di presidenza.
La Conferenza sara' presieduta dal Ministro per gli affari esteri (o dal Sottosegretario di stato per gli affari esteri delegato al settore degli affari sociali e dell'emigrazione) assistito da un comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (o da un vice presidente da lui delegato), dai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per il bilancio e la programmazione economica e per il coordinamento dell'attuazione delle regioni o da sottosegretari da loro delegati.
I lavori della Conferenza potranno essere presieduti, nelle diverse tornate o nei sottocomitati in cui la Conferenza potra' articolarsi, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o da un membro del comitato di presidenza.