Sentenza 25 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2018, n. 35452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35452 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2018 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA SE N. IL 27/08/1934 avverso l'ordinanza n. 737/2017 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 14/08/2017 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del . P" n e, ,-, c— /2--3 Udit i difensor Avv.; i37-0)99.& / i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione LA ST avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che il 14.8.2017 ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal GIP con riguardo al reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata Indrangheta con il ruolo di capo della locale di Bovalino. In particolare il Tribunale, richiamata l'ordinanza genetica in ordine alla sussistenza e alle caratteristiche della `ndrangheta e della locale di Bovalino, rilevava che dagli atti di indagini richiamati, consistiti in intercettazione e servizi di videosorveglianza, era emersa la partecipazione del ricorrente alla riunione del 3 aprile 2010 (sabato santo) - alla quale avevano partecipato il rappresentante del mandamento jonico, Pelle EP, nonché esponenti di spicco della Provincia, quali AQ RO e CO EP (il Mastro) e RA RO (alias Tiradritto) capo della locale di Africo - nel corso della quale doveva essere conferita l'importante dote di tre quartino a vari soggetti, tra i quali il figlio del ricorrente LA OV, presentato ai sodali dal padre. Deduce il ricorrente: • con i primi tre motivi violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi. Lamenta che il Tribunale non ha tenuto in considerazione la tesi difensiva secondo la quale il ricorrente si trovava per caso in quel luogo, ubicato nel quartiere dove vive. Lamenta anche assenza di motivazione con riguardo all'identificazione dell'indagato nel Bitta delle conversazioni intercettate. Rileva anche che la partecipazione ad un summit di mafia non è da sola sufficiente ad integrare la fattispecie contestata;
• violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al suo ruolo di capo evidenziando che secondo l'accusa si sarebbe limitato a partecipare ad una riunione Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto il ricorrente ha proposto doglianze che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale indiziario, puntualmente delibato dei giudici del riesame i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici del merito. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (identificazione del ricorrente nel Bitta delle intercettazioni telefoniche, "presentazione", quale capo della locale di Bovalino alla riunione di `ndrangheta del 3 aprile 2010 del figlio al quale doveva essere conferita la dote del "trequartino") in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. D'altra parte, il ricorrente ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di riesame e motivatamente disattese, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili anche perché nella sostanza generici. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 alla Cassa della Ammende. Così deliberato in Roma il 19.4.2018 Il Consigliere estensore IlPresidente i Giovanna
VERGA
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