Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02353/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2353 del 2025, proposto da
Comune di Sparanise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Martucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. Caserta, Provincia di Caserta, Ente Idrico Campano, Ente D’Ambito Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (PA) - AN, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Rua Ecology Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della AN n. 47 del 6.3.2025 (Dipart. 50, Direzione G. 17, Unità O.D. 7) avente ad oggetto: “Ditta Rua Ecology Service S.r.l. autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e per le emissioni in atmosfera da ubicare nel Comune di Sparanise Via Medaglie d'Oro snc”;
- del verbale della Conferenza di Servizi del 6.2.2025 con cui la Conferenza di Servizi ha concluso i lavori e nonostante il parere non favorevole del Comune di Sparanise ed ha espresso parere favorevole con prescrizioni all’approvazione del progetto presentato dalla Ditta Rua Ecology Service S.r.l., nonché i verbali della medesima conferenza di servizi precedenti al 6.2.2025;
- del parere tecnico favorevole dell'PA AN (identificato con n. 04/PDF/25);
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento – anche tacito - presupposto, preordinato, conseguente o comunque connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione AN, di Rua Ecology Service s.r.l., del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (PA) - AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IA Di VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ impugnata l’autorizzazione unica ambientale ex art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) per la realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti nel Comune di Sparanise, rilasciata dalla Regione AN all’esito della conferenza di servizi del 6.2.2025, previo parere contrario di EI e del Comune ricorrente, del parere favorevole con prescrizioni formulato da PAc e dando atto del silenzio assenso ex art. 14- ter , comma 7, della L. n. 241/1990 degli altri enti invitati e non comparsi.
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
- incompetenza dell’amministrazione che ha adottato il provvedimento, rientrando il potere nella sfera di attribuzione del Suap del Comune di Sparanise ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 160/2010;
- violazione dell’art. 208, comma 3, del codice dell’ambiente, secondo cui “la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza” in quanto l’amministrazione non avrebbe motivato sulla prevalenza dei pareri favorevoli (PAc) rispetto a quelli contrari espressi dal Comune, secondo cui il nuovo impianto verrebbe realizzato a ridosso dell’area urbanizzata e a circa 50 metri dalle abitazioni, ricadrebbe in zona destinata ad insediamenti produttivi di carattere commerciale, artigianale e turistico, quindi sussisterebbe difformità urbanistica e dall’EI che ha espresso una valutazione ostativa riguardo allo scarico delle acque reflue in fognatura;
- violazione delle prescrizioni di cui al P.R.G. in quanto l’impianto ricade in zona destinata ad insediamenti produttivi di carattere commerciale, artigianale e turistico e, in ogni caso, la realizzazione dell’impianto de quo richiederebbe la previa approvazione, da parte della Regione, del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ex art. 27 della L. n. 865/1971;
- difetto di istruttoria e di motivazione per omessa ponderazione circa l’impatto del progetto nel contesto territoriale di riferimento, con specifico riguardo al cumulo con altri analoghi impianti posti in aree limitrofe, nonché per violazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali al quale compete la definizione dei criteri per l’ubicazione di tali categorie di opere.
Si è costituita la Regione AN e la società controinteressata che replicano alle censure e chiedono il rigetto del gravame. Inoltre, resiste in giudizio l’PAc eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame con ordinanza n. 1192 del 4.6.2025 con la seguente motivazione: “il ricorso non appare sfornito di fumus, con specifico riferimento alla dedotta violazione dell’art. 208, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006; Considerato, infatti che, la specialità della norma trova la propria ratio nella peculiare pregnanza degli effetti della decisione resa all’esito della conferenza di servizi e risiede nella significativa attenzione riservata dal legislatore alla “adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”, che non può ridursi alla valutazione e al riscontro delle posizioni prevalenti, richiesta invece dalla disposizione comune (che fa appunto riferimento alla “determinazione motivata di conclusione ... sulla base delle posizioni prevalenti ...” ex art. 14 ter della L. n. 241/1990), previo, comunque, ineludibile bilanciamento delle ragioni manifestate e di sintesi delle ragioni emerse (T.A.R. AN, Napoli, sez. V, n. 2748/2022 e n. 812/2025); Ritenuto che, ravvisato il periculum in mora evidenziato dalla parte ricorrente, la domanda cautelare va accolta ai fini del riesame ad opera dell’amministrazione che dovrà rideterminarsi, con nuovo provvedimento emendato dal profilo di illegittimità di cui sopra, da adottare nel termine di giorni 60 dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza”.
L’amministrazione regionale non ha assolto all’incombente.
All’udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di PAc che non ricopre né la qualità di amministrazione che ha adottato gli atti impugnati, né di soggetto controinteressato ai sensi dell’art. 41 c.p.a.; per l’effetto, va disposta la relativa estromissione.
Passando al merito, non ha pregio il primo motivo di ricorso, di cui si impone il preliminare scrutinio (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7534 del 2023), con cui si lamenta la presunta incompetenza dell’amministrazione regionale che ha adottato il provvedimento impugnato.
In senso contrario, è sufficiente rilevare che l’art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) prevede che l’autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione, come è avvenuto nel procedimento in esame (cfr. T.A.R. AN, Napoli, sez. V, n. 5117/2023, punto 6 e giurisprudenza richiamata, secondo cui “Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni disciplinato dall'art. 208, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'unico soggetto competente a provvedere è la Regione, il cui provvedimento finale di approvazione ed autorizzazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene fisiologicamente ridotto a quello di meri interlocutori procedimentali” ).
Sono viceversa fondati i motivi di gravame con cui si lamenta la violazione dell’art. 208 del codice dell’ambiente e il difetto di motivazione.
Va premesso che la conferenza di servizi prevista dal citato articolo, che precede la decisione finale, ha natura istruttoria e non decisoria e rappresenta uno strumento di mera emersione e comparazione di tutti gli interessi coinvolti (T.A.R. Lazio, Roma, n. 9440 del 2017; T.A.R. AN, Salerno, n. 1302 del 2017). Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato dall'art. 208 del codice dell’ambiente costituisce sostanziale riproduzione del precedente istituto di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997, abrogato dall'art. 264 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006; caratteristica comune ad entrambi i modelli procedimentali è la natura istruttoria della conferenza di servizi che precede la decisione finale sulla realizzabilità dell'impianto, quest'ultima affidata all'esclusiva competenza dell'autorità regionale. La conferenza di servizi ivi disciplinata è connotata da indubbi caratteri di specialità rispetto al modello di cui agli artt. 14 e ss., della L. n. 241 del 1990; pertanto ad essa non si applicano i meccanismi di accelerazione e semplificazione procedimentale previsti dalla disciplina generale in materia di conferenza di servizi decisoria, che consentono di configurare ipotesi di assenso-tacito e connessa decadenza dal potere di provvedere nei confronti dei soggetti assenti o che hanno emesso i loro pareri al di fuori della conferenza.
Al riguardo, va richiamato l’indirizzo espresso da questo T.A.R. (sez. V, n. 2748 del 2022) secondo cui, in materia di procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la determinazione finale della conferenza di servizi di cui all’art. 208 contempla una disciplina speciale rispetto a quella di carattere generale, contenuta nella L. n. 241/1990, considerato che, ai sensi dell’art. 208, comma 3, si prevede che “la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza” .
Peraltro va anche rilevato che la specialità della norma, che trova la sua ratio nella peculiare pregnanza degli effetti della decisione resa in tale materia all’esito della conferenza (che sostituisce ogni altro titolo autorizzatorio), risiede nella significativa attenzione riservata dal legislatore alla “adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza” , che non può ridursi al mero riscontro delle posizioni prevalenti, richiesta invece dalla disposizione comune (che, all’art. 14- ter , comma 7, della L. n. 241 del 1990 fa appunto riferimento alla “determinazione motivata di conclusione ... sulla base delle posizioni prevalenti ...” ).
Da tali considerazioni discende che, nel caso specifico, si imponeva una specifica presa di posizione della conferenza di servizi sulla compatibilità dell’impianto, alla luce dei motivati rilievi espressi dal Comune nella conferenza di servizi in ordine alla prossimità dell’impianto rispetto all’area urbanizzata del centro cittadino e alle conseguenti ricadute sulla vivibilità e sulla salute dei residenti, nonché sulla violazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in ragione dell’effetto di cumulo e dell’impatto del progetto in un contesto territoriale connotato da criticità ed interessato da altri analoghi insediamenti (vicinanza alla discarica “ex area Pozzi” e ad altro insediamento per il trattamento di rifiuti speciali gestito dalla stessa società controinteressata). Al riguardo, va richiamato l’indirizzo giurisprudenziale (T.A.R. AN, Napoli, sez. V, n. 2370 del 2022, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VII, 7158 del 2025) secondo cui, in materia di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti, la decisione sulla richiesta di autorizzazione non può prescindere da un'analisi del contesto attuale del territorio di riferimento e, altresì, del cumulo con altri similari progetti, in applicazione del D.M. 30 marzo 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 84 dell’11.4.2015), il quale, al punto 4.1 dell'Allegato, prevede che l'autorizzabilità del singolo progetto debba essere considerata anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.
Analogamente, è restato privo di motivato riscontro il parere contrario reso da EI relativamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dall’impianto da realizzare, di cui non si è tenuto motivatamente conto nel provvedimento impugnato, neppure ai fini del necessario bilanciamento con i pareri favorevoli espressi dalle altre amministrazioni intervenute in base al richiamato art. 208, comma 3.
E’ viceversa infondata la censura con cui si lamenta l’incompatibilità dell’impianto con la destinazione urbanistica dell’area di sedime e la necessità della previa approvazione di un piano regionale delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ai sensi dell’art. 27 della L. n. 865 del 1971.
In argomento, va richiamato il disposto dell’art. 208, comma 6, del codice dell’ambiente, secondo cui l'approvazione del progetto in questione “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. A tale riguardo, va richiamato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6088 del 2022; T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, n. 259 del 2023; T.A.R. Lazio, Roma, n. 10981 del 2020), secondo cui l’autorizzazione determina variante urbanistica indipendentemente dall’assenso del Comune anche in caso di dissenso, tanto che l'atto è idoneo a spiegare direttamente effetti sulla pianificazione territoriale, costituendo variante puntuale che non necessita di alcuna manifestazione di assenso da parte degli enti, in via ordinaria, competenti per la pianificazione.
Difatti, l’autorizzazione unica regionale disciplinata dall’art. 208 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell’impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, posto che le autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all’amministrazione comunale rifluiscono nella prevista conferenza di servizi, in cui si vede coinvolta la stessa amministrazione comunale e che rappresenta il luogo procedimentale deputato alla complessiva valutazione del progetto presentato. Nel provvedimento autorizzatorio in esame devono essere, cioè, riunite e concentrate tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l’accertamento dell’osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell’impianto in armonia col territorio di riferimento, dal momento che l’art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali, ivi compresa l’eventuale variante urbanistica.
Ciò avvalora, a maggior ragione, la necessità di tenere in debita considerazione il parere espresso dal Comune - che, diversamente verrebbe immotivatamente esautorato dall'esercizio dei poteri che nella materia de qua sono ad esso normativamente attribuiti – motivando in ordine alle ragioni per cui si ritenga di doversi discostare dal parere contrario eventualmente reso.
In conclusione, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 208, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e difetto di motivazione in ordine ai pareri contrari resi dalle amministrazioni intervenute nella conferenza di servizi.
Le spese processuali vanno poste a carico della Regione AN e della società controinteressata, nella misura indicata in dispositivo.
Quanto alle altre parti pubbliche intimate può essere disposta la compensazione tenuto conto della estraneità rispetto alle scrutinate illegittimità invalidanti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, previa estromissione di PAc, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la Regione AN e Rua Ecology Service s.r.l., al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Sparanise che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge, da suddividere in parti eguali tra le soccombenti (€ 1.000,00 ciascuna).
Compensa le spese di giudizio nei confronti degli altri enti intimati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ES, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
IA Di VI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA Di VI | IA ES |
IL SEGRETARIO