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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/07/2025, n. 4738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4738 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6691 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 5 dicembre 2024 e vertente
TRA
Dott. (C.F. ), elett.te dom.to in Roma, Viale regina Margherita Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 157, presso e nello studio degli Avv. ti Giulio MURANO e Valentina MURANO, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell'atto di citazione del 19.07.2012,
Appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma, Via Girolamo Boccardo Controparte_1 C.F._2
n. 26/A, presso lo studio degli Avvocati Gennaro Fredella e Marco Marchegiani che la rappresentano e difendono giusta delega allegata alla comparsa di costituzione,
Appellata
NONCHE'
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Claudio Monteverdi n.16, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Rudilosso Consolo che la rappresenta e difende per procura unita alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore,
Appellata OGGETTO: appello avverso sentenza n. 406/2019 del Tribunale di Viterbo depositata in data 22.3.2019,
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, il dr. impugnava la sentenza indicata in epigrafe con la Pt_1 quale il Tribunale di Viterbo aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria dallo stesso proposta in danno della convenuta -avente ad oggetto danni da infiltrazioni idriche- ed aveva compensato il 50% delle spese legali, stante il ridotto accoglimento della domanda, ponendo il restante 50% a carico della convenuta.
Con l'impugnazione il dr. proprietario dell'appartamento oggetto dei danni -adibito a suo studio Pt_1 odontoiatrico- censurava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la richiesta del UC CE (pari a
€. 3.000,00 per i 5 giorni di chiusura dello studio, oltre al danno per l'annullamento degli appuntamenti nel giorno in cui si era verificata l'infiltrazione, quantificato in €, 2.400,00), nonché per la statuita parziale compensazione delle spese.
Ne chiedeva, pertanto, la riforma per le ragioni evidenziate nell'atto di appello.
Con comparsa del 19.2.2020, si costituiva il notaio , proprietaria dell'appartamento CP_1 soprastante a quello danneggiato, la quale chiedeva il rigetto dell'appello per assoluta infondatezza.
Con comparsa si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'appello, precisando di Controparte_2 aver interamente risarcito il danno alla propria assicurata.
All'udienza cartolare del 5.12.24, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda relativa alla richiesta del UC CE
(nella duplice accezione specificata in narrativa) sia per l'intervenuta chiusura dello studio dentistico per giorni 5 che per l'annullamento degli appuntamenti fissati per il giorno in cui si erano verificate le infiltrazioni che avevano interessato l'impianto elettrico rendendo inagibile lo studio.
Ferma restando la irrilevanza della distinzione fornita dall'appellante tra le “due ipotesi risarcitorie”, rientrando entrambe nel UC CE da mancato guadagno, va rilevato che il primo giudice ha rigettato tale domanda per carenza di prova, non ritenendo le allegazioni e produzioni documentali sul punto (pagina dell'agenda con l'elenco degli appuntamenti), nonchè la testimonianza resa dalla segretaria, elementi sufficienti a comprovare l'effettivo mancato guadagno causato dell'infiltrazione oggetto del presente giudizio ( “allegazioni generiche non supportate da adeguato corredo probatorio”). Ed infatti non solo non
è provato che l'appartamento di proprietà del dott. sia stato interamente inagibile per 5 giorni - Pt_1 circostanza che contrasta con gli esigui danni accertati dal ctu solo su piccole parti dell'immobile-; ma ancor più non è provato che tale eventuale inagibilità si sia tradotta in termini di perdita di guadagno e non invece, come più probabile, solo in un rinvio degli appuntamenti ad altra data successiva, con nessuna perdita economica. Sul punto anche il motivo d'appello è generico e non fornisce nessun elemento per contrastare la sentenza e per far ritenere errata la decisione del primo giudice.
Non può ritenersi prova del mancato guadagno, difatti, il decremento annuale di reddito attestato dalla produzione dei modelli 740 in quanto non causalmente riferito all'episodio in questione. Inoltre, per pacifica ammissione delle parti -e come accertato dal CTU-, l'appartamento del dr. ha subito due Pt_1 distinti episodi infiltrativi, ma solo uno – il più modesto- causato dall'appartamento della dr. . CP_1
Sicchè, in tale particolare contesto, ove, peraltro, l'accertamento peritale ha constatato danni di scarsa entità rispetto a quelli richiesti, la prova dell'estensione delle infiltrazioni, come anche quella del nesso causale, assumono rilevanza determinante;
e l'assenza o, comunque, la genericità della prova, comporta il rigetto di tale domanda. Come correttamente statuito dalla sentenza impugnata.
Del pari va rigettato il secondo motivo relativo alla parziale compensazione delle spese legali.
La significativa riduzione del quantum tra quanto richiesto nella domanda (circa 9.500,00) e quanto accertato dal CTU ed accettato dalla parte (1.900,00 circa) giustifica ampiamente la compensazione del 50% delle spese di lite.
Per i motivi innanzi esposti l'appello va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza tra e e sono liquidate come da dispositivo, detratta la Pt_1 CP_1 fase istruttoria non esperita;
considerato il valore della causa possono essere ridotte a €. 1.200.
Sono compensate tra le altre parti in causa, non essendo state formulate nei confronti della compagnia specifiche domande.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dr. , avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo n. 406/2019, conferma la Parte_1 sentenza impugnata e così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il dr. , al pagamento nei confronti della dr. delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in €. 1.200,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
- compensa le spese tra le altre parti in causa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Roma, 7.7.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino