Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 38619 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 05/11/2024 e vertente
TRA
( ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. LUCCHINI STEFANO presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
( ), nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 20/11/2024
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Precisazione delle conclusioni per parte ricorrente: pronunciare la separazione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/11/2024 , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a Rho in data 10/12/1988 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Rho - A. 1988 -N 173- P II – S A), con dalla cui unione sono nati Controparte_1 figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 20/11/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 3/3/2025 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, considerato che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si era costituito né era comparso in udienza, ha proceduto all'audizione della parte ricorrente, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti nonché di istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, invitandolo alla discussione orale della causa.
Terminata la discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisone, riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 12/03/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi
E che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a Rho in data 10/12/1988 (trascritto presso gli atti dello Stato
Civile del Comune di Rho - A. 1988 -N 173- P II – S A),
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12/03/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato