Ordinanza cautelare 16 febbraio 2024
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/05/2025, n. 9617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9617 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09617/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. M_D A0AD369 REG2023 -OMISSIS-13-11-2023, notificato alla ricorrente in data 15 novembre 2023 con il quale il Comando Logistico dell’Esercito – Stato Maggiore ha rigettato la richiesta avanzata dal Grd. Sc. -OMISSIS- tesa ad ottenere il reimpiego ai sensi della direttiva P001, Direttiva P-001 Ed. 2021 di SME – DIPE, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Difesa e dello Stato Maggiore dell’Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente in epigrafe è un Graduato Scelto dell’Esercito Italiano, effettiva presso il Policlinico Militare “Celio” con sede in Roma, con l’incarico di “Operatore Logistico della Sanità”.
Nel ricorso proposto dinnanzi a questo TAR avverso il provvedimento in epigrafe la stessa ha fatto presente che, in data 2 ottobre 2023, effettuava un colloquio personale con il Comandante di Corpo al quale rappresentava proprie esigenze personali e familiari ritenute “di particolare gravità” (ai sensi della Direttiva “P-001 – Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito”), afferenti al quadro clinico, rispettivamente, di sua madre e della sua figlia minorenne, che rendevano meritevole di seria considerazione la propria istanza di reimpiego presso un ente di servizio prossimo alla propria residenza (Brindisi).
A seguito del colloquio, il Comandante di Corpo mostrava di ritenere la problematica esposta meritevole di seria valutazione da parte dell’autorità superiore e, pertanto, provvedeva ad inoltrare apposita relazione scritta al Comando Logistico dell’Esercito, allegando alla segnalazione i documenti prodotti dall’interessata.
In particolare, il Comandante di Corpo dichiarava: “… ho ragione di ritenere che la suesposta problematica sia meritevole di essere sottoposta - nella sua interezza – all’autorevole valutazione della S.V., affinché possa essere presa in considerazione l’opportunità di proporre un eventuale reimpiego dello stesso in località viciniore alla relativa residenza, ovvero presso le sedi di BARI o LECCE.” (doc. 2 ric.).
Tuttavia, con nota prot. n. M_D A0AD369 REG2023 -OMISSIS-13-11-2023 (atto impugnato), il Comando Logistico dello Stato Maggiore dell’Esercito decideva di respingere la “proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità” avanzata dal Graduato Scelto con la seguente motivazione: “… si evidenzia che, ad esito cognito di un approfondito esame del caso di specie, la particolare situazione familiare sofferta dal militare e relazionata dal Comandante di Corpo non possiede i requisiti enunciati nella Direttiva alla quale si fa riferimento (…) e tali da essere ascritta alla tipologia del beneficio richiesto. Infatti il quadro clinico della figlia e della madre del predetto Graduato non appaiono rivestire, al momento, carattere di “situazione di particolare urgenza e gravità” tale da interessare il Dipartimento Impiego del Personale per un eventuale immediato reimpiego del militare nelle sedi auspicate”.
Con il gravame oggi in disamina parte ricorrente impugna il suddetto diniego facendo presente che la richiesta della ricorrente era motivata: a) dall’esigenza primaria di prestare assistenza alla propria madre (portatrice di handicap ai sensi dell’art.3 comma 1, della legge n. 104 del 1998 e invalida al 75%) la quale necessitava di un intervento assistenziale continuo da parte di terze persone; b) dal dovere genitoriale di tutelare e assistere la figlia minore la quale soffriva di un disturbo d’ansia, con attacchi di panico, derivante dalla recente separazione personale tra la ricorrente e il proprio compagno, parre della minore (al riguardo parte ricorrente allega una relazione psicologica sub 7).
Sotto quest’ultimo aspetto si evidenzia in ricorso che la situazione è resa ulteriormente critica dalla circostanza che anche l’ex compagno della ricorrente (e padre della minore) è un militare, precisamente un Sottufficiale della Marina Militare in forza al Battaglione “San Marco” di Brindisi, il quale viene spesso impiegato fuori area per lunghi periodi, facendo così mancare la sua presenza con la figlia.
Per tali ragioni il diniego opposto dal Ministero della Difesa è impugnato dalla ricorrente come illegittimo e ingiusto per i seguenti motivi: eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, omessa valutazione dei presupposti e contraddittorietà. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria. Violazione della direttiva p001 – procedure per l'impiego del personale militare dell'esercito; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione dell’art. 97 comma 2 della Cost. Deduce la ricorrente che, nonostante la situazione familiare descritta presenti oggettivi caratteri di urgenza e gravità, l’Amministrazione ha respinto immotivatamente la richiesta avanzata dalla dipendente.
Il diniego opposto, in realtà, secondo la ricorrente, non trova giustificazione alcuna alla luce della grave situazione familiare rappresentata nella quale la distanza tra sede di lavoro e residenza familiare rende impossibile l’espletamento della funzione genitoriale.
Nella valutazione e nel bilanciamento degli interessi, l’Amministrazione non poteva non tener conto della situazione familiare del militare e della condizione che la ricorrente vive nel suo quotidiano. L’interesse genitoriale, deduce la ricorrente, soprattutto nei primi anni di vita della minore deve essere tutelato “al di sopra ogni altro interesse”.
Parte ricorrente osserva, inoltre, che:
- nel provvedimento avversato si avverte un’estrema incertezza della valutazione offerta, che appare connotata da un’evidente illogicità;
- il provvedimento sarebbe privo di una motivazione coerente, il che ne determina l’illegittimità per violazione dell’art. 3, legge n. 241/90;
- l’ampia discrezionalità di cui gode l’Amministrazione trova un limite nella razionalità e logicità dell’azione amministrativa e, quindi, in presenza di un comportamento complessivo dell’Amministrazione, “ictu oculi” perplesso, la stessa deve supportare i propri atti con motivazione adeguata.
Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa che, con la memoria erariale, sostiene l’infondatezza della domanda in quanto, secondo la stessa Direttiva di Forza Armata invocata dalla ricorrente (Dir. P-001), è in effetti consentito al militare presentare una istanza di trasferimento, al di fuori delle ordinarie movimentazioni del personale militare (e quindi con modalità “eccezionali”), solo nel caso in cui si pervenga ad una previa deliberazione favorevole della “proposta di reimpiego”, che deve precedere la presentazione della istanza di trasferimento vera e propria.
La difesa erariale ha inoltre evidenziato che la negativa determinazione si è basata sostanzialmente sulla mancanza dei presupposti di fatto per l’adozione di un “provvedimento di eccezione”, in quanto quelle rappresentate dal militare sono problematiche comuni a moltissimi colleghi.
Con ordinanza n. -OMISSIS- resa all’esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2024, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente, sottolineando che il reimpiego per motivi di particolare gravità, in assenza di puntuali referenti normativi, esistenti per altre situazioni quali quelle tipizzate dall’art. 33, comma 5 della Legge n. 104 del 1992 oppure dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 (i cui presupposti, pacificamente, non si sono verificati nella specie), costituisce in effetti (come eccepito dalla difesa erariale) beneficio extra ordinem, oggetto di un procedimento non formale, il cui esito è rimesso alla più ampia discrezionalità dell’Amministrazione.
Diverso avviso ha invece mostrato il Consiglio di Stato che, in sede di appello cautelare (ordinanza n. -OMISSIS-del 2024), ha posto l’accento sulle “obiettive esigenze di assistenza e tutela della figlia minore dell’interessata, di appena quattro anni, che secondo le certificazioni in atti presenta un “disturbo d’ansia da separazione con attacchi di panico”, e ciò tenuto anche conto, secondo la prospettazione di parte appellante, dell’oggettiva difficoltà che alle relative incombenze provveda il padre della bambina, ex compagno dell’appellante, in ragione delle esigenze di servizio derivanti dal suo ruolo di sottufficiale della Marina Militare in forza al Battaglione “San Marco”.
Su tale premessa il Giudice di seconde cure ha ritenuto, pertanto, che, “….pur riconoscendo l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel disporre i peculiari provvedimenti di impiego della specie, nel caso all’esame sussistano requisiti di gravità tali da rendere necessario il temporaneo reimpiego dell’appellante, nelle more delle delibazioni del T.a.r. sul merito della causa, in una delle sedi a tal fine indicate dal competente Comandante di corpo dell’interessata”.
In vista dell’udienza di merito ha depositato breve memoria illustrativa la sola parte resistente che insiste per la reiezione del ricorso sulla base di quanto già dedotto con la precedente memoria. L’Amministrazione fa inoltre presente che l’odierna ricorrente si trova attualmente in posizione di comando presso il Distaccamento selettivo temporaneo di Bari da diversi anni.
Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Come già osservato dal Collegio nel proprio provvedimento cautelare la c.d. istanza di “reimpiego” avanzata dalla ricorrente in forma orale al proprio Comandante (Reparto Supporti del Policlinico Militare di Roma) non trova riscontro in puntuali norme positive primarie bensì nella sopra citata Direttiva P001 Ed. 2021 di SME – DIPE (non allegata, invero, ma solo citata da entrambe le parti in causa) la quale consente al militare di rappresentare, in via informale (mediante colloquio orale) al proprio Comandante di Copro, situazioni non tipizzate dalla legge ma ritenute, in relazione alle circostanze del caso concreto, di “particolare gravità” e tali da rendere auspicabile il suo trasferimento ad altro ente di servizio. Il Comandante di Corpo interpellato (nella specie il Comandante del Reparto Supporti di Roma), ove svolga una preliminare delibazione favorevole all’istante, inoltrerà, sulla base della Direttiva “de qua”, apposta “proposta di reimpiego” al Comando superiore (nella specie al Comando Logistico dell’Esercito) che avrà la potestà di assumere la determinazione finale che, a seconda dei casi, sarà di rigetto della proposta (come nella fattispecie in esame) oppure di autorizzazione del militare interessato a presentare la domanda di trasferimento vera e propria.
È pertanto vero che, come eccepito dalla difesa di parte resistente, si è al cospetto di un procedimento non formale il cui esito è rimesso alla più ampia discrezionalità dell’Amministrazione.
La Direttiva riguarda, in parte qua, situazioni non riconducibili a puntuali referenti normativi, vigenti per altre situazioni che, per la loro rilevanza (anche statistica), sono state tipizzate dal legislatore con norme specifiche come l’art. 33, comma 5 della Legge n. 104 del 1992 (necessità di assistenza di un parente in condizione di handicap grave) oppure l’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 (tutela della genitorialità rispetto a figlio minore infra treenne), i cui presupposti, pacificamente, non si sono verificati nella specie.
Va però nel contempo osservato che, come ha già avuto modo di osservare la giurisprudenza amministrativa, “le disposizioni di cui alla Direttiva P-001 Edizione 2016, (“Procedure per l’impiego del personale militare dell’esercito) … si pongono l’obiettivo di conciliare, “le esigenze di servizio con quelle di carattere personale o familiare dei singoli”, per “quanto possibile”, vincolandosi a bilanciare le “esigenze/aspirazioni/aspettative del singolo con gli obiettivi ed i compiti della F.A.” (Tar Puglia, Bari, I, 15.11.2018, n. 1478).
Ritiene quindi il Collegio che, pur ribadendosi, in linea di principio, il carattere altamente discrezionale della valutazione e l’eccezionalità del rimedio, resta fermo che gli atti di diniego di un richiesto trasferimento “extra ordinem” debbano comunque rispettare i principi generali dell’ “agere” amministrativo (segnatamente, i principi di proporzionalità e motivazione adeguata) ed essere sorretti, quindi, da una motivazione tale da prendere analiticamente in esame le specifiche ragioni evidenziate dall’interessato.
Nel caso in esame l’Amministrazione, nel provvedimento di rigetto, non sembra avere minimamente preso in considerazione la documentazione che parte ricorrente aveva trasmesso. Inoltre, la carenza di istruttoria sottesa al provvedimento impugnato sembra palese ove si consideri che, nella scelta di negare il trasferimento, non sono state esposte (quanto meno in modo esplicito) le eventuali opposte esigenze organizzative/organiche del Reparto di appartenenza.
In effetti parte ricorrente ha ampiamente esplicitato agli organi competenti le obiettive esigenze di assistenza e tutela della propria figlia minore, di appena quattro anni, che secondo le certificazioni in atti (vedi doc. 7 ric.) presenta un “disturbo d’ansia da separazione con attacchi di panico” e ciò tenuto anche conto dell’oggettiva difficoltà che alle relative incombenze provveda il padre della bambina, ex compagno della ricorrente, stanti le esigenze di servizio connesse dal suo ruolo di sottufficiale della Marina Militare in forza al Battaglione “San Marco”.
Tali elementi di fatto, oggettivamente seri, sono stati peraltro ben esposti dal Comandante di Corpo nella proposta di reimpiego del 4 ottobre 2023 (doc. 2 ric.), nella quale si indicavano con chiarezza i seguenti elementi (ovviamente al fine di una attenta valutazione di essi da parte dell’organo chiamato a decidere):
- il graduato presenta “un’apprezzabile perturbazione della serenità psicofisica alla luce della profonda preoccupazione dovuta all'evolversi della propria situazione familiare”;
- detta situazione psicofisica “scaturisce dal fatto che il Graduato, recentemente separatasi dal proprio compagno …soffre pesantemente del disturbo d'ansia da separazione patito dalla figlia, di 3 anni e mezzo oggetto di un nettissimo peggioramento registrato negli ultimi mesi con difficoltà nel sonno, sintomi somatici, frequentissime crisi di pianto, condizioni di panico e allarme connotate da freezing e tremori.”;
- entrambi i genitori stanno seguendo un percorso di parent training da parte di uno psicoterapeuta cognitivo comportamentale, specialista in disturbi d'ansia in età evolutiva;
- l'ex compagno del Graduato, è frequentemente impiegato in teatro operativo estero (non meno di una volta l'anno) e, pertanto, a fatica riesce a far sentire la propria presenza alla figlia attualmente residente in [...], fermo restando che la piccola ha manifestato "paura degli spostamenti (la bambina non vuole allontanarsi da casa né da sola né con i genitori) e pensieri catastrofici irrazionali legati al timore che possa accadere qualcosa ai genitori che ne cagioni la morte"
- nell'affrontare la difficile situazione di cui sopra l’istante si vede altresì spesso costretta ad aiutare anche la propria famiglia di origine, in quanto la propria madre ha problemi di salute non indifferenti.
Di fronte alla puntuale evidenziazione di elementi critici (peraltro documentati) proveniente dal Comandante di Corpo, l’organo deputato alla assunzione della determinazione finale non poteva esimersi dal dare contezza, in modo puntuale, delle ragioni per le quali tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti a condurre all’esito auspicato dalla ricorrente.
In altri termini, il provvedimento appare carente sotto i profili dell’istruttoria e della motivazione adeguata, rivelandosi tautologica l’affermazione ivi contenuta secondo cui il quadro clinico della figlia e quello della madre del graduato non rivestirebbe carattere di “particolare gravità”.
Sono apprezzabili altresì, in dipendenza da tale deficit motivazionale, elementi di contraddittorietà rispetto alle contrapposte valutazioni svolte dall’Ufficiale che ha proposto il reimpiego della odierna ricorrente che, nella proposta di reimpiego, ha ampiamente indicato, ritenendole fondate e credibili, le peculiari esigenze familiari e personali rappresentate dalla ricorrente.
Alla luce di tali elementi e con le ragioni sopra esposte, questo Collegio ritiene che il provvedimento in epigrafe sia da annullare in accoglimento del ricorso.
Restano salve le future determinazioni che l’Autorità militare vorrà assumere in merito alla sede di servizio della ricorrente, anche alla luce dell’evolversi della situazione personale della stessa, con particolare riguardo alla condizione e alla età della figlia, oltre che in ragione delle sopravvenute esigenze di servizio da valutare nel futuro.
La peculiarità della vicenda induce alla compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente e dei suoi familiari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.