Art. 1.
L'indennita' mensile di istituto di cui all' articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 , e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, e' dovuta, ai sensi della legge 4 maggio 1951, n. 538 , ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato nella stessa misura, con le stesse modalita' di concessione e con la stessa decorrenza stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
L'indennita' mensile di istituto di cui all' articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 , e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni, e' dovuta, ai sensi della legge 4 maggio 1951, n. 538 , ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato nella stessa misura, con le stesse modalita' di concessione e con la stessa decorrenza stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.