Ordinanza cautelare 3 luglio 2023
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00496/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00657/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 657 del 2023, proposto da
Comune di ZZ, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Macchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Bari, Ministero della Cultura, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, Comune di Ruvo di Puglia, Provincia di Bari, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, non costituiti in giudizio;
nei confronti
RG BI OW S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Circolo Legambiente di ZZ “Amici di TO e Clara” Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rossella Chieffi e Giovanna De Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione via Francigena Appia IA ZZ, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossella Chieffi e Enrica Morgese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
L'Agricoltura Progresso Soc Coop S.r.l., Cooperativa Lavorazioni Prodotti Agricoli Soc Coop Agricola, L'Oleificio Cooperativo Contado Soc. Coop, L'Oleificio Cooperativo Goccia di Sole Molfetta S.r.l., L'Oleificio Cooperativo Terra di Olivi, La Produttori Olivicoli Bitonto Soc Coop., Eurocoop Soc. Coop. Agricola, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Michele Coletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 87 del 28 aprile 2023, con cui la Regione ha rilasciato a RG BI OW s.r.l. l’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale liquefatto di origine biologica (bio GNL), avente capacità pari a 500 smc/h equivalenti, alimentato esclusivamente da sottoprodotti di origine agricola e zootecnica, da ubicarsi nel Comune di ZZ (BA) in località “Strada comunale Monte Serino” (Fg.49, p.lle 51-52-53- 54-55,105,66 parte e 67), nonché delle opere e infrastrutture connesse, unitamente all’ atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 6 aprile 2023, acquisito al repertorio n. 025024 del 13 aprile 2023;
- del verbale conclusivo in data 3 febbraio 2023 della conferenza di servizi (simultanea e decisoria) indetta con nota prot.n. 9205 del 21 dicembre 2020 dalla sezione transizione energetica-servizio energia e fonti alternative e rinnovabili della Regione Puglia ai sensi dell’art.14-ter, co.4, legge 241 del 1990, per esaminare la istanza di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387 del 2003, relativa alla costruzione e all’esercizio del predetto impianto;
- dei presupposti verbali della medesima conferenza di servizi, segnatamente di quelli in data 2 marzo 2021, 25 gennaio 2022, 30 settembre 2022, 11 novembre 2022 e 12 dicembre 2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, inclusa l’A.U.A. rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari il 22 luglio 2022, a seguito della determinazione prot.n.3240 del 22 giugno 22 (confermata il 18 gennaio 2023 con provvedimento n.4711), che pure si impugna, in uno a tutti i pareri sottesi menzionati nella A.U.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della RG BI OW S.r.l., del Circolo Legambiente di ZZ “Amici di TO e Clara” Aps, dell’Associazione via Francigena Appia IA ZZ, dell’Agricoltura Progresso Soc Coop S.r.l., della Cooperativa Lavorazioni Prodotti Agricoli Soc Coop Agricola, dell’Oleificio Cooperativo Contado Soc. Coop, dell'Oleificio Cooperativo Goccia di Sole Molfetta S.r.l., dell’Oleificio Cooperativo Terra di Olivi e di La Produttori Olivicoli Bitonto Soc Coop. e di Eurocoop Soc. Coop. Agricola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. Carlo Dibello e uditi l'avv. Giuseppe Macchione, per il comune ricorrente, l'avv. Tiziana Teresa Colelli, per la Regione resistente, l'avv. Daniele Chiatante, su delega orale dell'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la soc. RG BI OW, l'avv. Enrica Morgese, anche su delega orale dell'avv. Giovanna De Leo, e l'avv. Rossella Chieffi, per il Circolo Legambiente di ZZ “Amici Di TO E Clara” Aps e l’Associazione Via Francigena Appia IA ZZ;
1. Con la determina dirigenziale n. 87 del 28 aprile 2023, adottata dal Dipartimento Sviluppo economico - Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili della Regione Puglia, è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale liquefatto di origine biologica (bioGNL) avente capacità pari a 500 Smc/h equivalenti, alimentato esclusivamente da sottoprodotti di origine agricola in filiera corta, sito nel Comune di ZZ (BA) località <Strada Comunale Monte Serino=, nonché delle opere ed infrastrutture connesse in favore della società proponente RG BI OW S.r.l.
2. Il Comune di ZZ, sul presupposto del pregiudizievole impatto dell’impianto sopra citato sui valori paesaggistici e ambientali di un brano del territorio di particolare rilevanza anche culturale e archeologica, ha domandato al Tar adito l’annullamento dell’Autorizzazione unica regionale e di tutti gli atti presupposti.
3. A sostegno del ricorso sono state articolate censure di:
1) MALGOVERNO DELLA DISCIPLINA DELL’ART.8 BIS DEL CITATO D.LGS 28 DEL 2011 ED IL COLLEGATO RICORSO SURRETTIZIO ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART.12, D.LGS 387 DEL 2003 PER LA AUTORIZZAZIONE UNICA (A SEGUITO DELL’INSUCCESSO DELLA PAS), POICHÉ ILLEGITTIMO PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE E AFFETTO DA ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO MANIFESTO;
2) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, SVIAMENTO MANIFESTO. ERRATA ISTRUTTORIA;
3) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART.30, CO. 2°, DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108 E ARTT.152 e 146 DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004; CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO ADOTTATA DAL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA IL 19 LUGLIO 2000, POI RATIFICATA A FIRENZE IL 20 OTTOBRE DELLO STESSO ANNO DAI MINISTRI COMPETENTI PER IL PAESAGGIO, E INFINE RESA ESECUTIVA A LIVELLO NAZIONALE
CON LEGGE 9 GENNAIO 2006, N.14 (ART.133). MALGOVERNO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTURI, NONCHÉ DEL P.T.C. E P.R.G. VIGENTI. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, ERRATA E INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E PERPLESSA;
4) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART.12, COMMI 3 E 7, DECRETO LEGISLATIVO 387/2003. REGOLAMENTO REGIONALE 24/2010, ADOTTATO DALLA REGIONE PUGLIA IN ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI PER L’AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO 10 SETTEMBRE 2010 (PUNTO 16.4.). VIOLAZIONE DEL D.LGS 267/2000, ART.42, COMMA 2, LETT.B (ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI), ECCESSO DI POTERE: TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE E PERPLESSA;
5) VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTICOLO UNICO LEGGE 144/1951, D.LGT 474/1945 E L.R. 14/2007. LEGGE 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E OMESSA ISTRUTTORIA
4. La RG BI OW s.r.l. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
5. Il Circolo Legambiente di ZZ “AMICI DI VITO E CLARA” APS ha spiegato intervento ad adiuvandum con il quale ha rappresentato che l’area prescelta per l’insediamento dell’impianto progettato dalla società controinteressata è classificata dall’art. 2.20 ter dal vigente P.R.G. come zona agricola E2, di salvaguardia dell’interesse archeologico, contigua a quella in cui ricade l’antica via Appia IA e che, ai sensi di detta disposizione, “ non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri d'uso del suolo (salvo quelli di recupero e ripristino ambientale) con riferimento al rapporto paesistico - ambientale esistente tra le presenze archeologiche ed il loro intorno diretto”. Il Circolo ha inoltre richiamato, quale ulteriore fattore ostativo alla realizzazione dell’impianto, l’articolo 4 del Regolamento regionale n. 12/2008, relativo alla realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse. Ha rammentato che nel corso del procedimento autorizzativo sono emerse criticità poste in evidenza, in particolare, dalla Soprintendenza competente per territorio.
6. Anche l’Associazione via Francigena Appia IA ZZ è intervenuta ad adiuvandum nel giudizio. Ha posto in risalto: a) la rilevanza archeologica dell’intera area in cui è stato localizzato l’impianto; b) la vincolatività del riportato parere reso dalla Soprintendenza; c) il notevole dimensionamento dell’impianto.
7. La Società RG BI OW ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse in capo al Comune, inoltre ha eccepito il difetto di giurisdizione. Ha argomentato l’infondatezza di ogni censura sollevata dal Comune ricorrente.
8. Si è costituita in giudizio la Regione Puglia. L’Ente territoriale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva da parte del Comune di ZZ a proporre l’odierno ricorso.
9. Il Circolo Legambiente di ZZ “Amici di TO e Clara” APS ha depositato memoria.
10. La Società Oliveti Terra di Bari Soc. Coop. Agr. si è costituita in giudizio. Ha depositato memoria difensiva con la quale ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del Comune di ZZ.
11. Hanno spiegato atto di intervento ad adiuvandum l’Agricoltura Progresso Società Cooperativa s.r.l., la Cooperativa lavorazioni prodotti agricoli società cooperativa agricola, l’Oleificio cooperativo Contado Società Cooperativa, l’Oleificio cooperativo Goccia di Sole Molfetta s.r.l., l’Oleificio cooperativo Terra di Olivi, la Produttori Olivicoli Bitonto Società Cooperativa, la Eurocoop Società Cooperativa Agricola.
12. Gli interventori ad adiuvandum hanno tutti depositato memoria conclusionale nel cui ambito hanno ribadito le ragioni di contrarietà all’insediamento dell’impianto progettato dalla società ricorrente.
13. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 73 del codice del processo amministrativo.
14. Con ordinanza 263 del 3 luglio 2023 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare nei termini seguenti <<Ritenuto che, all’esito della sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni juris in quanto al parere non favorevole della Sovrintendenza non ha fatto seguito l’opposizione alla determinazione conclusiva di cui all’art. 14-quinquies della legge n. 241/90; Ulteriormente ritenuto che il pregiudizio dedotto sia allo stato solo potenziale essendo tuttora pendente l’istanza di autorizzazione allo svellimento degli alberi di ulivo>>.
15. La controversia è infine passata in decisione all’udienza pubblica del 18 novembre 2025.
15.1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse in capo al Comune, così come sollevata dalla difesa della RG BI OW s.r.l., della Regione Puglia e della Società Oliveti Terra di Bari soc. coop. agr. Ad avviso della società RG “… potranno ritenersi ammissibili solo quei ricorsi nei quali la P.a. lamenti una menomazione delle proprie prerogative, derivante, ad esempio, dal mancato coinvolgimento nell’ambito di un procedimento amministrativo, o nel superamento di un proprio parere che la stessa legge definisca vincolante e non derogabile”. Nel caso di specie, invece, “...lo stesso Comune ha potuto esercitare compiutamente le proprie prerogative procedimentali, esprimendo il proprio parere di competenza e le censure dedotte nel ricorso fuoriescono dalla propria sfera di attribuzione ”.
15.2. L’eccezione è infondata.
L’esercizio, da parte dell’ente locale, delle prerogative di carattere procedimentale non preclude affatto la facoltà del medesimo di insorgere avverso la determinazione conclusiva di una conferenza di servizi decisoria che rechi pregiudizio a una serie di interessi ascrivibili alla collettività locale di riferimento.
Il Comune è l’ente esponenziale della collettività di riferimento e, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Deve, pertanto, ritenersi che nel caso in cui la determinazione conclusiva di una conferenza di servizi decisoria incida direttamente, come nella specie, sul governo del territorio, sull’ambiente, sulla salute e sulla viabilità comunale, il Comune abbia senz’altro legittimazione processuale ad impugnarne gli esiti senza che possa ravvisarsi un vulnus alla ratio sottostante il modulo procedimentale della Conferenza di servizi.
16. Quanto al merito, è fondata, in primo luogo, la censura con la quale il Comune ricorrente ha lamentato l’illegittimità della Determina impugnata nella parte in cui la Regione ha immotivatamente disatteso il contenuto del parere contrario rilasciato dalla Soprintendenza e dai Comuni di ZZ e di Ruvo di Puglia ritenendo di dover accordare automatica preponderanza alle posizioni prevalenti emerse in sede di conferenza di servizi.
16.1. Dalla lettura degli atti emerge, infatti, che l’impianto di digestione anaerobica progettato dalla controinteressata è destinato ad essere ospitato in una zona agricola di elevato pregio paesaggistico, archeologico e “rurale”; vieppiù qualificata anche “area contermine” a quella direttamente impegnata da vincolo archeologico e culturale (tratturello n.94 via IA), nonché di riconosciuto e consolidato valore identitario per le comunità del territorio. A tanto deve aggiungersi che si tratta di impianto di imponenti dimensioni tanto da occupare una superficie complessiva di oltre 4 ettari (46.000 mq), con un impegno di strutture di vario genere e dimensione, tra le quali 15 vasche circolari con un diametro variabile tra i 30 e i 40 metri ed un’altezza fuori terra che, nella originaria configurazione era di circa 8 metri e che, nella configurazione di layout definitivamente approvata, raggiunge comunque la ragguardevole altezza di circa 8/9 metri.
16.2. Non a caso la Soprintendenza territorialmente competente, dopo un primo pronunciamento sfavorevole del 25 gennaio 2022, ha confermato, il 30 settembre 2022 il suo parere contrario pur dopo le misure di mitigazione proposte dalla controinteressata. L’ “area contermine ” è peraltro in questo caso identificata da un buffer di circa 700 metri (14 ml x 50 ml, come da parametri di cui al d.m. 10 settembre 2010, art.14.9, lett.c), lì dove il bene tutelato a mente del d.lgs. 42 del 2004 – il tratturello n.94 denominato “via IA”, bene archeologico sottoposto a tutela giusta decreto ministeriale 22 dicembre 1983 - si trova a meno di 500 metri dal sito della installazione. E’ poi la stessa disciplina urbanistica del sito a dare conto del grado e del livello di tutele e di salvaguardia ad esso attribuito dall’organo pianificatore comunale (a più riprese), con il conforto della stessa Regione Puglia; si tratta infatti di una “ Zona E2 di “salvaguardia dell’interesse archeologico ” e di “ tutela dei manufatti edilizi diffusi nel territorio extraurbano ”. Emerge che in tutta l’area risultano presenti casini, ville rustiche, cisterne in pietra, insediamenti rurali, tutti testimonianze culturali della cultura agraria e rurale stratificatasi nel corso di lunghi secoli. Appare significativo che la Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con nota prot. n. 10616 del 30 settembre 2022 abbia confermato il proprio parere negativo già espresso nella precedente nota prot. n. 778 del 25 gennaio 2022 “ richiedendo quale soluzione alternativa la delocalizzazione dell’intervento in un’area maggiormente distante dalla via IA, il cui accesso diretto possa avvenire da strade già idonee ad accogliere il traffico veicolare che la funzionalità dell’impianto richiede, senza necessità di intervenire su strade rurali di sezioni ridotte caratterizzate dalla delimitazione con muretti a secco e testimonianze dell’architettura locale” .
16.3. Le caratteristiche dimensionali imponenti dell’impianto rendono dunque avvertito l’interprete circa la necessità del parere della Soprintendenza e, soprattutto, la necessità che l’Autorità decidente all’interno del modulo conferenziale disattendesse motivatamente il contenuto delle posizioni contrarie.
16.4 La Soprintendenza - nell’esercizio del potere di cui all’art.152 del d.lgs. 42 del 2004, richiamato dall’art.14.9 lettera c) dell’allegato al d.m. 10 settembre 2010 - non ha mancato di evidenziare come detta “area contermine” sia disciplinata in modo specifico, sia dal Piano comunale dei tratturi provinciale (quale area annessa alla superficie tratturale), sia dal P.R.G. comunale (art.2.20 ter), come “zona di salvaguardia di interesse archeologico”; richiamando all’uopo le plurime emergenze architettoniche, culturali e storiche (il tratto terlizzese della via Appia-IA, i tratturi, le antiche cisterne in pietra deputate alla raccolta delle acque, i resti di antiche necropoli, ecc.), che fanno di essa un’area dall’indiscusso “potenziale archeologico”, che rischia dunque di essere irreparabilmente compromesso dalla realizzazione del progetto in questione. Anche il Comune di ZZ ricorrente, con nota prot. n. 25320 del 22 settembre 2022 ha espresso la posizione contraria dell’Amministrazione comunale all’intervento trasmettendo la delibera del Consiglio comunale n. 48 del 16 settembre 2022 con la quale deliberava di “…dare atto che l’impianto in oggetto è regolato dall’articolo 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011 ed è volto alla produzione di biometano alimentato da fonti rinnovabili e non per la produzione di energia elettrica; revocare la Delibera Consiliare n. 1 del 24/01/2022 per le parti in contrasto con la presente deliberazione e per le parti assunte sulla base di presupposti erronei, difetto di istruttoria a riguardo del progetto presentato e pareri necessari mancanti;…dare atto che l’impianto proposto è in contrasto con le NTA del PRG vigente nel Comune di ZZ che hanno recepito strutturalmente le prescrizioni derivanti dal PCT e che pertanto necessità di variante puntuale al PRG vigente; non approvare la variante al PRG…”.
17. Il Collegio osserva, a tal punto, che la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 5, della legge 241 del 1990 culmina nell’adozione di una determinazione motivata di conclusione positiva adottata sulla base delle posizioni prevalentemente espresse.
17.1. Il criterio delle posizioni prevalenti, che la legge non chiarisce nei suoi contenuti, implica un’attenta analisi degli interessi pubblici coinvolti dal procedimento. Il responsabile del procedimento dell’Amministrazione procedente, infatti, dovrà, sin dall’indizione della conferenza (in modo da renderli contestabili), correttamente individuare i criteri di ponderazione delle posizioni delle Amministrazioni interpellate in ragione della rilevanza degli interessi pubblici dalle medesime tutelati, onde attribuire un peso specifico alle determinazioni espresse in seno alla conferenza di servizi che sia proporzionato alla rilevanza degli interessi coinvolti.
17.2. Questa impostazione ermeneutica risulta avallata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 4374 del 27 agosto 2014) in forza della quale “ spetta al responsabile del procedimento esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco ”.
17.3. Ne discende che la mancata indicazione dei predetti criteri ingenera, dunque, l’illegittimità della decisione finale per carenza di motivazione nella parte in cui considera il voto di un’Amministrazione prevalente su quello delle altre senza la specificazione preventiva delle ragioni.
17.4. L’elemento dirimente sarà costituito in questa prospettiva non dalla maggioranza numerica ma dalla specifica rilevanza dei voti espressi, atteso che la regola operativa incentrata sull’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi “ sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti” di cui all’articolo 14-ter, comma 7 della legge 241 del 1990 non si ispira a un criterio di carattere meramente quantitativo, ma è intesa a fissare l’esigenza, tipica del modulo decisorio de quo incentrato sulla valutazione contestuale e condivisa degli interessi pubblici coinvolti, di superare un metodo di gestione solitaria e frammentaria del procedimento e degli interessi pubblici sottesi, sulla scorta di un apprezzamento congiunto degli stessi, indipendentemente dalla relativa imputazione soggettiva, la cui sintesi viene demandata sulla base appunto delle posizioni prevalenti emerse in seno alla Conferenza al responsabile del procedimento ( Cons. Stato, Sez. III, 23 marzo 2022, n. 2127).
17.5. Pertanto, e in conclusione sul punto, può senz’altro affermarsi che il ruolo assunto dall’Amministrazione procedente non è meramente notarile ma di sintesi valutativa delle ragioni emerse, dovendone ponderare l’effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza.
17.6. In applicazione delle su citate coordinate ermeneutiche il Collegio ritiene che la determina impugnata sia carente sotto il profilo della illustrazione delle ragioni per le quali il parere -o, meglio, i pareri contrari della Soprintendenza e delle comunità locali interessate dal progetto– non siano stati ritenuti dirimenti al fine di negare l’Autorizzazione unica.
17.7. L’affermazione per la quale “ si ricava che la variante urbanistica si applica ad esito della ricognizione effettuata dal Responsabile del procedimento sulla scorta dei pareri raccolti e sopra richiamati, attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti…e ribadendo che i pareri negativi in atti (Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, nota prot. n. 10616 del 30/09/2022; Comune di ZZ, nota prot. n. 32268 del 06/12/2022; Comune di Ruvo di Puglia, nota prot. n. 26115 del 12/12/2022) non consentono di sbilanciare il segno prevalentemente favorevole di quanto raccolto in seno alle Conferenze di servizi e richiamato fino alla conferenza di servizi decisoria, a determinarne la conclusione favorevole delle attività istruttorie” risulta, in questa prospettiva, meramente tautologica non permettendo di comprendere perché l’interesse paesaggistico, culturale e archeologico sia stato considerato recessivo rispetto alle altre esigenze venute in rilievo.
18. Il ricorso è pure meritevole di accoglimento avuto riguardo alla mancata acquisizione della preventiva autorizzazione all’eradicazione dei circa 400 alberi di ulivo presenti nella zona di interesse.
18.1. A pag.18 della A.U. impugnata, si dà atto della <<dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007>>.
18.2. La difesa del Comune ricorrente evidenzia a giusta ragione che la circostanza richiamata non esime il proponente e l’autorità procedente dall’obbligo di acquisire l’autorizzazione del competente Ufficio della sezione agricoltura, comunque previsto dalle norme in rubrica indicate anche per delocalizzare piante di ulivo “non monumentali”.
18.3. Di tutt’altro avviso è viceversa l’autorità regionale procedente, come si ricava a pag.10 della A.U. impugnata, ove si legge che << circa la necessità di acquisire il parere del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, non risultando in atti alcun formale riscontro da parte dello stesso, sebbene sollecitato, è da intendersi reso in senso favorevole nei termini del procedimento condotto con la conferenza di servizi>>.
L’assunto è privo di giuridico fondamento e dunque errato.
18.4. Il compito richiesto alla struttura regionale competente – che in concreto è il Servizio provinciale dell’agricoltura, afferente alla Sezione coordinamento servizi territoriali del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia – viene reso sub specie di “autorizzazione” in senso proprio [a mente dell’articolo unico della legge 144 del 1951, che ha sostituito l’art.2 del decreto legislativo luogotenenziale n.475 del 1945, espressamente richiamato dalla legge regionale pugliese 14 del 2007, il cui art.1, comma 2, dispone infatti che <<La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 luglio 1945, n. 475, luogotenenziale concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo), e dalle norme applicative regionali>>]; norma che a sua volta esige (art. 2) che <<Il prefetto – indi l’Ispettorato provinciale, hodie il competente Servizio regionale n.d.r. – in deroga al divieto di cui all'art. 1, in seguito ad accertamenti compiuti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura autorizza, con proprio decreto, l'abbattimento di alberi di olivo quando ricorrano le seguenti circostanze>> in elenco ivi indicate.
18.5. Esso, pertanto, non solo non è un “parere”, come erroneamente ritiene l’autorità procedente, bensì un “ provvedimento autorizzativo ”, tale testualmente qualificato dalla legge; ma altresì la legge non ne consente l’acquisizione tacita, atteso che l’autorizzazione all’espianto deve essere resa in forma espressa.
Anche sotto tale profilo, dunque, la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, e la determinazione regionale con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione unica in favore della RG BI OW manifestano evidenti profili di illegittimità.
18.6. È appena il caso di ricordare che la stessa Soprintendenza, nel formulare il proprio avviso contrario all’insediamento dell’impianto controverso, abbia categoricamente imposto, quale necessaria opzione alternativa, la delocalizzazione dello stesso.
19. Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso è dunque accolto nei termini indicati, con conseguente annullamento degli atti impugnati, e assorbimento delle ulteriori censure formulate in ricorso.
20. Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della complessità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI GG, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | RI GG |
IL SEGRETARIO